(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
Atto  disciplinare  contenente   norme  regolatrici  dell'attivita'
 dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CE n. 3072/95
 del Consiglio del 22 dicembre 1995.
                               Art. 1.
  L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore
e di intervento per conto,  nell'interesse e sotto il controllo dello
Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CE
n. 3072/95  del Consiglio del 22  dicembre 1995, si atterra',  per la
campagna di  commercializzazione 1998/99, alle norme  dei regolamenti
CEE n. 3492/90 del Consiglio del  27 novembre 1990 e n. 3597/90 della
Commissione del 12 dicembre 1990,  nonche' a quelle del presente atto
disciplinare.
                               Art. 2.
  A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:
  a) di riportare alla  campagna di commercializzazione 1998/99 tutto
il risone giacente presso l'Ente  al 31 agosto 1998, per conferimenti
effettuati durante le campagne precedenti;
  b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli
verra'   offerto   in   vendita   nel   corso   della   campagna   di
commercializzazione   1998/99,  purche'   rispondente  ai   requisiti
stabiliti negli articoli che seguono.
  Ogni  offerta di  vendita  all'intervento deve  formare oggetto  di
domanda scritta,  da presentare all'Ente nazionale  risi, per partite
minime di 20 tonnellate di risone della stessa varieta'; nell'offerta
dovra'  espressamente  essere  dichiarata l'origine  comunitaria  del
prodotto.
  L'Ente  stesso,   inoltre,  dovra'  dare  attuazione   a  tutte  le
particolari misure  di intervento che saranno  eventualmente adottate
dal Consiglio  dell'Unione europea,  in applicazione dell'art.  5 del
regolamento CE n. 3072/95.
                               Art. 3.
  Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire
dal 1 aprile  1999 e sino al  31 luglio 1999. Il prezzo  da pagare al
venditore  e' il  prezzo  di  intervento valido  il  primo giorno  di
consegna  se  trattasi  di  conferimenti  a  magazzino  o  il  giorno
dell'accettazione  dell'offerta  se  trattasi di  prodotto  preso  in
carico  nel  luogo in  cui  si  trova,  tenuto comunque  conto  delle
maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualita'.
  Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a
piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento designato
dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualita' tipo:
"Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi,
tenore di  umidita' 13,00%,  resa alla lavorazione  a fondo  in grani
interi (con una tolleranza del 3%  di grani spuntati) 63% in peso, di
cui percentuali  in peso dei grani  lavorati a fondo che  non sono di
qualita' perfetta:
    grani gessati:
  1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98);
  2% (per il risone di cui ai codici  diversi da 1006 10 27 e 1006 10
98);
    grani striati rossi: 1,00%;
    grani vaiolati: 0,50%;
    grani macchiati: 0,25%;
    grani ambrati: 0,05%;
    grani gialli: 0,02%".
  Per le varieta' indicate nella tabella  n. 1, la qualita' tipo deve
corrispondere   alle   caratteristiche   gia'  descritte   al   comma
precedente, fatta  eccezione per  le percentuali  della resa  a grana
intera  e  della resa  globale,  che  devono corrispondere  a  quelle
indicate nella stessa tabella n. 1.
                               Art. 4.
  L'organismo di intervento puo'  accettare partite di risone diverse
dai tipi indicati  al precedente art. 3, sempreche' prive  di odore e
di insetti vivi, purche':
    il tasso di umidita' non superi il 14,5%;
  la resa alla lavorazione non  sia inferiore rispetto alla resa base
di cui all'art. 3, di punti 14;
  la  percentuale di  grani  difettosi non  superi  i valori  massimi
seguenti:
  grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri
risi;
  grani striati rossi:  il 10% per i  risi a grana tonda e  il 5% per
gli altri risi;
  grani vaiolati:  il 3% per  i risi  a grana tonda  e il 2%  per gli
altri risi;
  grani macchiati: l'1% per  i risi a grana tonda e  lo 0,75% per gli
altri risi;
  grani ambrati:  l'1% per i  risi a grana tonda  e lo 0,50%  per gli
altri risi;
     grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;
     impurita' diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;
  grani di riso di altre varieta': il 5% per tutti i tipi di riso;
  il  livello   di  radioattivita'  non  superi   i  livelli  massimi
ammissibili   prescritti  dalla   regolamentazione  comunitaria.   Il
controllo  del livello  di contaminazione  verra' effettuato  solo in
caso  di  necessita'  e  per il  tempo  strettamente  necessario.  Le
eventuali relative modalita' saranno stabilite dalla regolamentazione
comunitaria.
  Il risone  con percentuali  di impurita'  diverse superiori  a 0,1%
puo'  essere acquistato  all'intervento  previa  applicazione di  una
riduzione  del  prezzo  di  intervento  di  0,02%  per  ogni  divario
supplementare di 0,01%.
  Il  risone con  percentuali  di  grani di  riso  di altre  varieta'
superiori  al   3%  puo'  essere  acquistato   all'intervento  previa
applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per
ogni divario supplementare di 0,1%.
                               Art. 5.
  La data  e il centro  di intervento  in cui effettuare  la consegna
sono  fissati  dall'Ente  nazionale  risi  e  saranno  comunicati  al
conferente  che   potra'  contestarli  nel  termine   di  due  giorni
lavorativi  decorrenti   dal  ricevimento  della   comunicazione.  La
consegna dovra' avvenire entro la  fine del secondo mese successivo a
quello  del ricevimento  dell'offerta senza  pero' poter  superare la
data del 31 agosto 1999.
  All'atto  del  ricevimento  del  prodotto,  l'Ente  nazionale  risi
procedera' al campionamento mediante  campioni prelevati in misura di
un prelievo per ogni 10  tonnellate. Tale campionamento dovra' essere
eseguito  alla presenza  del  venditore  o, in  sua  assenza, da  chi
effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a cio'
delegato. L'Ente  nazionale risi,  prima di far  entrare la  merce in
magazzino  dovra' accertare  che  ogni singola  consegna rispetti  la
qualita'  minima. In  caso  contrario, l'Ente  nazionale risi  dovra'
rifiutare la  presa in  carico della consegna  che non  rispetti tale
qualita'.
  Nel caso in cui l'Ente nazionale  risi proceda alla presa in carico
del prodotto  nel luogo  in cui  si trova,  la verifica  del rispetto
della qualita' dovra' avvenire sulla base di campioni rappresentativi
della  partita  offerta. Il  numero  dei  campioni da  costituire  e'
ottenuto  dividendo per  20 la  quantita' della  partita offerta.  La
verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualita' minima
richiesta per essere accettato  all'intervento. In caso contrario, la
presa  in  carico della  partita  e'  rifiutata. La  valutazione  del
prodotto  sara'  fatta  in  applicazione delle  tabelle  allegate  al
presente  atto  disciplinare sulla  base  della  media ponderale  dei
risultati analitici.
  Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i
casi  di  contestazione  della  valutazione stessa  e  della  mancata
presentazione  della  fattura,  l'Ente  nazionale  risi  provvede  al
pagamento del prodotto  stesso tra il 32 e il  37 giorno successivo a
quello della presa in consegna.
                               Art. 6.
  Ai prezzi stabiliti  a norma degli articoli  precedenti deve essere
applicata,  a  partire   dal  1  aprile  1999  e   per  quattro  mesi
consecutivi, una maggiorazione mensile, di  euro 2 alla tonnellata di
risone fino ad un massimo di euro 8.
                               Art. 7.
  Il finanziamento  occorrente per l'acquisto  del prodotto e  per la
conservazione delle eventuali giacenze di  fine campagna al 31 agosto
1998, nonche' quello per le  spese di gestione deve essere assicurato
dall'Ente  nazionale  risi,  anche  mediante  operazioni  di  credito
garantite dal pivilegio legale sul  prodotto acquistato e sulle somme
ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti
di credito.
  Lo schema di tali convenzioni dovra' essere approvato dal Ministero
per le politiche  agricole, di concerto con il  Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica,  sentita la  Banca
d'Italia.
                               Art. 8.
  L'Ente nazionale risi deve  provvedere alla buona conservazione del
risone acquistato,  adottando tutte le misure  necessarie per evitare
scondizionamenti del prodotto.
  Le  quantita' acquistate  devono  essere tenute  ben sistemate  per
consentire  in ogni  momento  l'accertamento, anche  a cubatura,  dei
monti,  nonche'   il  costante  controllo  del   condizionamento  del
prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per
varieta'.
  Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e
scarico  nel  quale devono  essere  riportati  tutti i  movimenti  di
entrata  e  di   uscita  del  prodotto  per   quantita',  qualita'  e
caratteristiche.
  L'Ente nazionale  risi dovra' tenere permanentemente  aggiornato un
elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto
nel  quadro  del regime  di  intervento.  Detto elenco  contiene  gli
elementi tecnici che consentono la  determinazione precisa di tutti i
punti di magazzinaggio, la capacita',  il numero dei capannoni, delle
celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi.
                               Art. 9.
  L'Ente  nazionale   risi  e'  responsabile  di   eventuali  perdite
derivanti  da  furti,  incendi,   ammanchi,  nonche'  da  avarie  non
dipendenti da causa di forza maggiore  e non rientranti nei limiti di
tolleranza dello 0,4%.
                              Art. 10.
  Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5,
titolo  I, del  regolamento CEE  n. 75/91  della Commissione  dell'11
gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita'
equivalente  e per  una  quantita' rappresentativa,  sul mercato  del
luogo di  magazzinaggio o, in  mancanza di tale mercato,  sul mercato
piu' vicino,  tenendo conto delle  spese di trasporto. Esso  non puo'
mai  essere inferiore  al prezzo  di  intervento di  cui all'art.  3,
paragrafo 1 del regolamento CE 3072/95, vigente l'ultimo giorno utile
per  la  presentazione  delle   offerte,  eventualmente  adattato  in
funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1
a 4 del presente atto disciplinare.
  Il prezzo  di intervento da  prendere in considerazione in  caso di
rivendita   nel  corso   del  dodicesimo   mese  della   campagna  di
commercializzazione   e'   quello  applicabile   l'undicesimo   mese,
aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.
  Tuttavia,  se nel  corso della  campagna di  commercializzazione si
manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di
mercato, in particolare a causa  delle difficolta' di vendere il riso
a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui
all'art. 22  del regolamento  CE n.  3072/95, possono  essere fissate
condizioni particolari di prezzo.
  Il prezzo di vendita per  l'esportazione in base all'art. 9, titolo
II, e all'art. 11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 e' fissato
secondo  la  procedura di  cui  all'art.  22  del regolamento  CE  n.
3072/95.
  Tale prezzo e'  stabilito ad un livello che  non provochi turbative
di  mercato per  le altre  esportazioni.  Il prezzo  minimo non  puo'
essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'.
  Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto
alimentare  e' il  prezzo di  intervento, in  vigore il  giorno della
scadenza del  termine per la presentazione  delle offerte nell'ambito
della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto
alimentare,  senza   adeguamenti  in  relazione  alla   qualita'  del
prodotto.  Tale  prezzo  non  e'  adeguato  in  relazione  alla  data
effettiva  del  ritiro  presso  l'organismo di  intervento.  Esso  si
riferisce  ad  una  merce  caricata  alla rinftisa  su  un  mezzo  di
trasporto, franco partenza magazzino.
  L'Ente  nazionale   risi  e'   tenuto  ad  assicurare   la  massima
pubblicita' dei bandi  di gara, ove prescritti, il  cui schema dovra'
essere quello gia' approvato dal Ministero per le politiche agricole.
                              Art. 11.
  Le  eventuali  giacenze che  dovessero  risultare  invendute al  31
agosto 1999, saranno  conservate a cura dell'Ente  nazionale risi nei
magazzini di deposito  e dovranno essere comunicate  al Ministero per
le politiche agricole entro il 15 settembre 1999.
                              Art. 12.
  E' fatto  obbligo all'Ente  nazionale risi  di tenere  una gestione
separata  per  tutto  quanto  concerne  l'espletamento  dell'incarico
affidatogli.
  Tutta  la documentazione  della  gestione e  le relative  scritture
contabili devono essere tenute  scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione per  tutti quei controlli  che si riterra'  opportuno di
disporre.
                              Art. 13.
  La gestione contabile, che ha inizio il 1 gennaio 1999 e termina il
31 dicembre 1999  deve essere condotta con criteri  della piu' rigida
economia.
  Sono  a  carico  della  gestione   tutte  le  spese  sostenute  per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
     a) spese generali;
     b) spese tecniche;
     c) oneri di finanziamento.
                              Art. 14.
  Il  rendiconto  della gestione  deve  essere  allegato al  bilancio
dell'Ente  nazionale  risi  dell'esercizio  1999,  di  cui  e'  parte
integrante  e deve  essere trasmesso,  entro  il 31  maggio 2000,  al
Ministero per le politiche agricole  - Direzione generale dei servizi
generali e del personale, ed al  Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ai fini dell'approvazione.
                              Art. 15.
  E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e di quello del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica  di disporre
ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento
dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.
                              Art. 16.
  Il Ministero per  le politiche agricole si riserva  di impartire le
necessarie  ed  opportune  disposizioni affinche',  nel  corso  della
campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi
sia svolta nel pieno rispetto  delle norme dei regolamenti comunitari
per  il  conseguimento dei  fini  che  la Comunita'  europea  intende
assicurare  con  l'attuazione di  una  politica  agricola comune  nel
settore risiero.
----> Vedere Tabelle I II e IV da Pag. 10 a Pag. 12 della G.U. <----