COMUNE DI ABBADIA LARIANA (LECCO) Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 in questo comune, "omissis", nel modo seguente: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997); 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. 2. di sabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MILANO) Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. dl adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote: a) 5,75 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze; b) 5,75 per mille per i fabbricati classificati catastalmente: da B1 a B7, da C1 a C5 e C7 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attivita' sociale o in regime di impresa; da D1 a D11 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attivita' sociale o in regime di impresa; c) 5,75 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili; d) 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di adottare per l'anno 1999 la misura di L. 200.000 per la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che: a.1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; a.2 sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; c) di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stesa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI ACCEGLIO (CUNEO) Il comune di ACCEGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero anno. (Omissis). COMUNE DI ACQUAPPESA (COSENZA) Il comune di ACQUAPPESA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' stabilita nella misura del 6,70 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di elevare la detrazione per la prima casa fino a 500 mila lire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). COMUNE DI ADRO (BRESCIA) Il comune di ADRO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota, misura unica, 6 per mille, detrazione per abitazione principale L. 240.000. (Omissis). COMUNE DI AGAZZANO (PIACENZA) Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposta 1999 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure: per le sole abitazioni principali 4,5 per mille; per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,50 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per la sola abitazione principale in L. 200.000 con i termini e le modalita' del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato; 3. di determinare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni: a) portatori di handicap L. 500.000; b) disoccupati L. 500.000; c) lavoratori posti in cassa integrazione L. 500.000; d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale L. 500.000; f) per nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI AGNA (PADOVA) Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1999 nella misura del 5,75 per mille, senza riduzione o detrazioni aggiuntive per garantire l'equilibrio di bilancio. (Omissis). COMUNE DI AGUGLIARO (VICENZA) Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. gia' approvate per il 1998, come segue: 5 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprieta' indivise; 7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (C1 e C2) e D; 5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' di L. 200.000 rapportata all'anno; 3. di considerare ai fini I.C.I. abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolata e di detrazione d'imposta) l'ipotesi considerata all'art 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ALANO DI PIAVE (BELLUNO) Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ALBA (CUNEO) Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e, quindi, approvare con effeffo dal 1 gennaio 1999, le tariffe, aliquote e prezzi pubblici relative ai tributi e servizi sottoelencati, determinate dalla giunta comunale con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate ed allegate al presente provvedimento: Imposta comunale sugli immobili: deliberazione della giunta comunale n. 696 del 2 dicembre 1998 (allegato A) 1. aliquote: a) 5,50 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa direttamente a scopo abitativo; b) 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria). 2. detrazioni: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure sottoelencati: a) possesso, alla data del 31 dicembre 1998, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 1998, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF quali ad esempio: rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.; c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a nuclei familiari aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde; d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 1999 su modulo predisposto dall'ufficio comunale imposte e tasse; 3. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ALBESE CON CASSANO (COMO) Il comune di ALBESE CON CASSANO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: a) immobili destinati ad abitazione principale: 4,6 per mille; b) altri fabbricati: 5,4 per mille. 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo ora vigente per le unita' adibite ad abitazione principale e' confermata in L. 220.000 annue; 3. di non fare uso della facolta' di cui all'art. 8, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4. di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, il quale testualmente recita "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa risulti locata; 5. di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari all'1 per mille. (Omissis). COMUNE DI ALBI (CATANZARO) Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione; 2. di confermare per l'anno 1999 le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 1998: a) a norma dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI ALDINO - ALDEIN (BOLZANO) Il comune di ALDINO - ALDEIN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera successiva a L. 600.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione. (Omissis). COMUNE DI ALESSANO (LECCE) Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO' (ALESSANDRIA) Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, senza modifiche e variazioni, fatta salva la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ALMESE (TORINO) Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto b); b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul: valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; fabbricati di proprieta' di enti senza scopo di lucro; fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, e una detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ALONTE (VICENZA) Il comune di ALONTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare al 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 da applicare agli imobili direttamente adibiti ad abitazione principale e al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI ALPIGNANO (TORINO) Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: (aliquota agevolata): 4,5 per mille; tutte le altre unita' immobiliari (aliquota ordinaria): 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di determinare altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a: soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali; A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali, appositamente certificati dai servizi sociali); 4. di fissare altresi', relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431 le aliquote nella seguente misura: Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4: a) unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con "contratto assistito": 4,5 per mille; b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille; c) unita' immobiliari non locate da meno di due anni: 7 per mille. Ai sensi dell'art. 2, comma 1: d) unita' immobiliari locate con "contratto libero": 7 per mille; 5. di dare atto che il diritto all'applicazione dell'aliquota di cui al precedente punto d) e' subordinato alla presentazione, entro e non oltre la scadenza relativa al versamento a saldo dell'I.C.I. 1999, della relativa documentazione consistente in copia del "contratto registrato"; 6. di confermare e fissare per le unita' immobiliari locate con contratto in corso e registrato l'aliquota del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ALTINO (CHIETI) Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI ALZANO SCRIVIA (ALESSANDRIA) Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 nel 5 per mille l'aliquota da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI AMOROSI (BENEVENTO) Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposta. (Omissis). COMUNE DI ANNICCO (CREMONA) Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione consiliare n. 5 del 25 febbraio 1998, nella misura sottoindicata: a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I., art. 59, lettera e) decreto legislativo n. 446/1997); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: aliquota 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in funzione del disposto normativo di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta: immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I., art. 59, lettera e), decreto legislativo n. 446/1997); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ANTILLO (MESSINA) Il comune di ANTILLO (provincia di Messina) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota I.C.I. unica per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e una detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (BOLOGNA) Il comune di ANZOLA DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 10 dicembre 1998 ed il 25 febbraio 1999 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno 1999 allorche' ricorrano le seguenti situazioni: nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 18.500.000 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.300.000, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1998 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa; coppia di coniugi con almeno quattro figli di eta' inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es: figli studenti con eta' inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a L. 56.350.000; coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente L. 15.350.000 aventi un figlio con eta' inferiore ai 18 anni al 1 gennaio 1998 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero: invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con impossibilita' di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore; invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita. (Omissis). COMUNE DI AOSTA (AOSTA) Il comune di AOSTA ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, in conformita' con quanto indicato nelle premesse, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue: a) nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, cosi' come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili; b) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nella lettera a). (Omissis). COMUNE DI ARDESIO (BERGAMO) Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: cinque (5) per mille; aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: sei (6) per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI AREZZO (AREZZO) Il comune di AREZZO ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le aliquote e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nei termini che seguono: 1. aliquota del 5,7 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo d'imposta, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. Tale aliquota (ma non anche la detrazione) si rende altresi' applicabile per le unita' immobiliari concesse in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. aliquota del 6,3 per mille per tulle le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di determinare in L. 400.000 (L. 200.000 detrazione minima ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 + L. 200.000 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: a) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.000.000 ovvero famiglia composta da due pensionati, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b); b) possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 5. di estendere, anche per l'anno 1999, l'applicazione della "maggiore detrazione" di L. 400.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati: a) il soggetto passivo non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e/o all'indennita' di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilita' INPS; b) possieda a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 A/6; 6. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI ARGELATO (BOLOGNA) Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, dando atto del rispetto dei limiti dell'imposta previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. di diversificare la suddetta aliquota ordinaria per le seguenti tipologie: 1) Immobili diversi dalle abitazioni: 6,3 per mille; altri fabbricati diversi da abitazione principale: 6,3 per mille; terreni agricoli: 6,3 per mille; aree edificabili: 6,3 per mille; 2) Alloggi sfitti: 7 per mille; 2. di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a: lire duecentomila; 3. di applicare l'aliquota del 7 per mille seguendo le definizioni e le modalita' espresse nell'allegato 1 del presente atto, di cui e' parte integrante e sostanziale. (Omissis). COMUNE DI ARIENZO (CASERTA) Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; di non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale; di non avvalersi della facolta' di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani e disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari. (Omissis). COMUNE DI ARLUNO (MILANO) Il comune di ARLUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella seguente misura: 5 per mille: a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorieta'); alle pertinenze dell'abitazione principale (come previsto dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.; 6 per mille per altri immobili e terreni; 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale; di flssare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 elevabile a: 1) L. 300.000 per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura: famiglia composta da unica persona L. 11.845.000; famiglia composta da due persone L. 19.570.000; 2) L. 500.000 per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali. (Omissis). COMUNE DI ARNAD (Aosta) Il comune di ARNAD (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di non adottare aliquote differenziate per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 confermando l'aliquota unica del 4 per mille; 2. di fissare in L. 350.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (Alessandria) Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) con riferimento al comma 53, articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. Nonche' con riferimento all'art. 5 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta: 1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e residenti nel comune: 5,50 per mille (art. 5, comma 1, lettera A) del regolamento); 2. unita' immobiliare alloggi non locati: 7 per mille; 3. unita' immobiliari fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 5, comma 2 del regolamento); b) con riferimento al comma 5 art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori aliquote ridotte: 1. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari che si trovano in condizioni di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) con riferimento al comma 1 articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, punto e) ed all'art. 5 punto e) del regolamento comunale per la gestione dell'imposta: 1. unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2 grado ed affini fino al 1 grado): 5,5 per mille; 2. di definire l'aliquota del 6 per mille quale aliquota base di riferimento; 3. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale detrazione elevata a L. 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Dare atto che la maggiore detrazione di L. 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili) A/7 (abitazioni in villini) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici; 4. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura annua di L. 300.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3. appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico sociale: soggetti passivi portatori di handicap, o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale; di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1 al 30 giugno 1999 e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 1999; di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza; contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione; di stabilire che le richieste relative alla maggiore detrazione di L. 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste; 5. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2 grado ed affini fino al 1 grado); 6. di stabilire che le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di L. 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1 al 30 giugno 1999 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1 al 20 dicembre 1999 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999. (Omissis). COMUNE DI ARZERGRANDE (Padova) Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 4,5 per mille relativamente alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI ASSAGO (Milano) Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (art. 6, comma 5 regolamento com.le): 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille; 2. di confermare la detrazione per immobili destinati ad abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI AVIANO (Pordenone) Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nelle seguenti misure: 5,8 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (aliquota ordinaria); 4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale come espresso in premessa; 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 considerando come adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BACENO (Varbano-Cusio-Ossola) Il comune di BACENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni I.C.I. come fissate per l'esercizio precedente, ossia di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazio'ne principale; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare le seguenti detrazioni per abitazioni principali: a) L. 250.000 in via ordinaria; b) L. 300.000 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.C. ai sensi del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi..." approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 3. di stabilire l'aliquota riferita ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti nel 4 per mille ai sensi dell'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996; 4. di fissare al 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, l'aliquota riferita alle abitazioni non locate di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996; 5. di dare atto che le aliquote e la detrazione cosi' come sopra determinate avranno effetto dall'anno di imposta 1999. (Omissis). COMUNE DI BAGNASCO (Cuneo) Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri immobili; 2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) Il comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente; a-1. Si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; c) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) terreni agricoli; e) immobili dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi; f) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e' soggetto per legge a registrazione; g) immobile strumentali all'attivita' d'impresa; h) tutti gli immobili di imprese, societa', associazioni, cooperative; i) immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; l) immobili di enti senza scopo di lucro; m) garages, posti auto e cantine; Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) ed e) debbono presentare all'Ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo. Nel caso di cui al punto f) occorre esibire, sempre all'Ufficio tributi, copia del contratto ivi richiamato. E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni; 2. aliquota del 7 per mille applicabile a: n) aree fabbricabili; o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposiszione eo utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3 grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti; la fissazione di una detrazione di L. 230.000 oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 200.000 della detrazione di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare: A) pensionati: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo non devono avere nessun altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta); aver compiuto il 65 anno d'eta' al 1 gennaio 1999; essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (piu' il fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 1998 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; B) portatori di handicap: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta); il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 1998 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; C) famiglie numerose: possesso del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo non devono avere nessun altra proprieta' immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta); nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1 gennaio 1999 come da stato di famiglia; reddito familiare complessivo riferito all'anno 1998 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto; 2. l'assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venire meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra; 3. la maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta. La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia e' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO MELLA (Brescia) Il comune di BAGNOLO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000 nelle seguenti circostanze: unita' immobiliari di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BAGNOREGIO (Viterbo) Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene confermata al 6,25 per mille; 2. viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI BALZOLA (Alessandria) Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 5 per mille; l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,50 per mille; l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 6 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BARANELLO (Campobasso) Il comune di BARANELLO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BARASSO (Varese) Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota gia' applicata per il 1998 nella misura del 5,25 per mille, sulla base delle previgenti norme. (Omissis). COMUNE DI BARBARANO ROMANO (Viterbo) Il comune di BARBARANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI BARBARIGA (Brescia) Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. di questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI BARIANO (Bergamo) Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille; b) aliquota del 7 per mllle per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui art. 5, regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998; 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2, regolamento comunale, all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). COMUNE DI BASSANO BRESCIANO (Brescia) Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota per l'anno 1999 inerente l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (unica per tutti gli immobili); 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, le seguenti aliquote delI'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e precisamente: a) aliquota del 4,20 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, come definito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivise, aventi residenza anagrafica in questo comune; b) aliquota del 5,50 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili con esclusione di quelli indicati al successivo punto c); c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati con le esclusioni delineate nella delibera di giunta n. 249 del 17 giugno 1997. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi. (Omissis). COMUNE DI BEDIZZOLE (Brescia) Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota 4 per mille per l'abitazione principale; aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi; 2. di confermare la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BELLANTE (Teramo) Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999; di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (Novara) Il comune di BELLINZAGO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere l'aliquota dell'l.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI BELLUSCO (Milano) Il comune di BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il 1999 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili del 1998 approvate con deliberazione del C.C. n. 17 del 27 febbraio 1998, come da tabella riassuntiva allegata quale parte integrante del presente atto; (Omissis). ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 1999 ===================================================================== Descrizione | Aliquote _________________________________________________|___________________ Abitazione principale | 6 per mille Abitazioni secondarie locate | 6 per mille Abitazioni possedute e non locate | 7 per mille Immobili diversi dalle abitazioni | 6 per mille Immobili posseduti da: a) organizzazioni di | volontariato; b) cooperative sociali | 6 per mille Immobili non rientranti nei precedenti casi | 6 per mille Fabbricati realizzati da imprese e non venduti | 6 per mille Detrazione: solo per abilitazione principale | 250.000 Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e | di fatto non utilizzati | - 50% dell'imposta | dovuta COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (Palermo) Il comune di BELMONTE MEZZAGNO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare in questo comune, per l'anno 1999, l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BENNA (Biella) Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille e la detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BERGEGGI (Savona) Il comune di BERGEGGI (provincia di Savona) ha adottato, il 27 gennaio 1999 ed il 18 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). dispositivo delibera di C.C. n. 01 del 27 gennaio 1999. (Omissis). 3. di approvare: (Omissis). la proposta di G.C. di determinazione dell'I.C.I. per I'anno 1999 come da deliberazione G.C. n. 4 del 18 gennaio 1999 (Omissis). dispositivo delibera di G.C. n. 04 del 18 gennaio 1998. 1. di proporre al consiglio comunale, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 le seguenti aliquote I.C.l. per l'anno 1999 e precisamente: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o cedute in locazione a titolo gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purche' residenti nel comune; 4 per mille per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4 per mille per i casi previsti dall'art. 3 del vigente regolamento comunale: (per un periodo superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'autilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori); 6 per mille per tutti gli altri casi di applicazione previsti dal decreto legislativo n. 504/1992; 2. di disporre limitatamente all'anno 1999 l'applicazione della detrazione per la prima abitazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI BERNEZZO (Cuneo) Il comune di BERNEZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, nonche' le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI BESANA IN BRIANZA (Milano) Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nel seguente modo: nella misura del 5,60 per mille per le unita' immobiliari adibite a: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nella misura del 6,20 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI BESANO (Varese) Il comune di BESANO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per le motivazioni in premessa esposte, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI BESATE (Milano) Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad eccezione delle seconde abitazioni e delle autorimesse, per le quali verra' applicata l'aliquota del 6 per mille, con esclusione delle autorimesse pertinenziali alle prime abitazioni, cui verra' applicata, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento comunale l.C.l., l'aliquota del 5,5; 2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del regolamento l.C.l., "sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, purche' ivi residenti o dimoranti e purche' non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' le abitazioni stesse non siano state locate."; 3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni: a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di' essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singole, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000; c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilita' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico; d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. Il reddito e' elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000. (Omissis). COMUNE DI BIGARELLO (Mantova) Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge: A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quarito previsto dalla lettera B) della presente delibera, nella misura del 5,7 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; C) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; 2. (Omissis). 3. di prendere atto che "omissis" la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale anche per l'anno 1999 e' fissata per legge in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BIONAZ (Aosta) Il comune di BIONAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura minima del 4 per mille. (Omissis). ed in particolare determinando in L. 400.000 (la detrazione) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. (Omissis). COMUNE DI BISUSCHIO (Varese) Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di avvalersi per l'anno 1999 della facolta' concessa dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, come convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, fissando in misura del 5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3. di stabilire, altresi', per l'anno 1999 di non avvalersi delle ulteriori facolta' di: a) agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; b) ridurre l'imposta dovuta per abitazione principale fino ad un massimo del 50%; c) elevare, in alternativa al comma b), la detrazione di L. 200.000 fino a L. 500.000; d) elevare oltre le L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BLUFI (Palermo) Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999; ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). COMUNE DI BOLOGNA (Bologna) Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed il 25 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati); del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili. di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali: A) Famiglia con due figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 1999: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi; di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali: A) Famiglie con tre o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 1999: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi. B) Famiglie numerose composte da sei o piu' persone alla data del 1 gennaio 1999: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi. C) Famiglie al cui interno e' presente un portatore di handicap al 100% alla data del 1 gennaio 1999: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi. D) Pensionati: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 1998; c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1998. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo famigliare. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi: 1) il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione; 2) la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al settore entrate e patrimonio del comune di Bologna - Via Capramozza, 15 - 40123 Bologna - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo; 3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). di determinare l'aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). COMUNE DI BORGARELLO (Pavia) Il comune di BORGARELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti aliquote: terreni agricoli, 7 per mille; aree edificabili, 7 per mille; abitazioni principali, 6 per mille; altri fabbricati, 7 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI BORGIALLO (Torino) Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale, 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili, 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (Torino) Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente, come in appresso: _____________________________________________________________________ N. | | Aliquota ordine| Riferita a: | anno 1999 ______|___________________________________________________|__________ 1 | Ordinaria | 6 ______|___________________________________________________|__________ 2 | Abitazione principale | 5 ______|___________________________________________________|__________ 3 | Abitazione principale anziani o disabili | | art. 3 - comma 56 - legge 23 dicembre 1996, | | n. 662 | 5 ______|___________________________________________________|__________ 4 | Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative | | edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad | | abitazione principale dei soci assegnatari - | | (art. 8, comma 4, del decreto legislativo | | n. 504/1992) | 5 ______|___________________________________________________|__________ 5 | Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - | | (art. 8, comma 4, del decreto legislativo | | numero 504/1992) | 5 ______|___________________________________________________|__________ 6 | Abitazioni locate utilizzate come abitazione | | principale (art. 4. - comma 1 - legge 24 ottobre | | 1996, n. 556) | 6 ______|___________________________________________________|__________ 7 | Alloggi non locati | 6 ______|___________________________________________________|__________ 8 | Unita' immobiliari di proprieta' di enti senza | | scopi di lucro, in misura non diversificata, | | in relazione alla loro diversa tipologia | | (art. 6, comma 2, del decreto legislativo | | n. 504/1992) | 4 ______|___________________________________________________|__________ 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%. (Omissis). COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (Piacenza) Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria, 6,3 per mille; aliquota per abitazione principale, 4,9 per mille; aliquota per casa sfitta, 7 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI BORGORICCO (Padova) Il comune di BORGORICCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (Cuneo) Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di stabilire, per l'anno 1999, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze) Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) 6 per mille aliquota ordinaria; b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alle fattispecie indicate all'art. 5 del regolamento comunale cosi' come descritte in narrativa); c) 7 per mille nei confronti dei soggetti passivi di immobili ad uso abitativo (immobili cioe' appartenenti al gruppo catastale "A" escluso gli uffici) non adibiti ad abitazione principale da alcun soggetto; d) 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Per ottenere l'agevolazione di cui al punto d) occorrera' presentare apposita istanza all'ufficio tributi nel quale dovra' essere indicato gli estremi identificativi dell'atto di concessione rilasciato per gli interventi indicati. Nel caso di interventi su unita' immobiliari inagibili o inabitabili il contribuente dovra' inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva dove affermi che l'immobile si trova nella situazione indicata (salvo che tale condizione non sia dimostrabile da atti gia' in possesso dell'amministrazione comunale nel qual caso nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi identificativi di tale atto). L'agevolazione di cui al punto d) viene concessa per gli interventi la cui concessione risulti rilasciata negli anni 1998 e 1999; 2. di riconoscere per l'anno 1999 un ulteriore detrazione sino a L. 300.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale nei confronti dei soggetti d'imposta con reddito imponibile IRPEF dell'anno 1998 non superiore a L. 26.000.000, aumentabile di L. 1.500.000 per ogni persona a carico, ed inoltre: di escludere da tale maggiore detrazione tutte le unita' abitative classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9; di escludere da tale maggiore detrazione i soggetti nel cui nucleo familiare risultano componenti proprietari o comproprietari di altre abitazioni; di stabilire che ai fini di una chiara applicazione della detrazione citata per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia; di fissare al 30 giugno 1999 il termine per la presentazione delle relative istanze corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale colui che presenta l'istanza dovra' dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. (Omissis). COMUNE DI BORGOSESIA (Vercelli) Il comune di BORGOSESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 8 febbraio 1998 con la quale e' stata disposta: (Omissis). il recepimento delle deliberazioni G.C. 7 aprile 1997 n. 192 di conferma dell'aliquota unica gia' vigente dell'I.C.I., pari al 5,3 per mille, e G.C. 28 febbraio 1997 n. 2 con la quale e' stato determinato di: applicare unicamente la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; e successive modifiche ed integrazioni; prendere atto della rivalutazione del 5% delle vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. avvalersi della facolta' prevista dal comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a favore dei soggetti ivi indicati. (Omissis). confermare dal 1 gennaio e per l'anno 1999, tutte le tariffe delle imposte, tasse ed altri proventi di competenza comunale, come gia' vigenti in forza degli atti deliberativi citati in premessa, ed il cui contenuto viene recepito integralmente, in questa sede. (Omissis). COMUNE DI BORGO VALSUGANA (Borgo Trento) Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura ordinaria del 5 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 3. di determinare per l'anno 1999 in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BRANDIZZO (Torino) Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno d'imposta comunale immobiliare 1999 per tutte le tipologie impositive; 2. di aumentare la detrazione dell'imposta comunale immobiliare per l'abitazione principale, per l'anno 1999, in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale da L. 200.000 (103,29 Euro) a L. 400.000 (206,58 Euro); 3. di individuare quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo netto di importo inferiore o pari a L. 10.000.000 (5.164,57 Euro), elevato a 14.000.000 (7.230,40 Euro) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da piu' soggetti sara' operata una maggiorazione di L. 2.000.000 (1.032,91 Euro) per ogni componente aggiuntivo; 4. di stabilire che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; 5. di stabilire, inoltre, che la maggiore detrazione spetta ai soggetti proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza; 6. di fissare la seguente procedura: il richiedente dovra' presentare: a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovra' pervenire all'Ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile. (Omissis). COMUNE DI BREGNANO (Como) Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I dell'anno 1999 come segue: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di considerare adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. di confermare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito: pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con reddito fino a L. 18.000.000; pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con reddito fino a L. 22.000.000; 4. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.000; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli); 5. di stabilire ai soli fini della ulteriore detrazione che non vengono considerati i fabbricati accessori e pertinenziali (box cantine ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale con cui e' stabilito il rapporto di pertinenzialita', restando ferma per le pertinenze l'applicazione della diversa aliquota se dovuta. (Omissis). COMUNE DI BRENNERO - BRENNER (Bolzano) Il comune di BRENNERO - BRENNER (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura del 5 per mille; di ridurre l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione principale al 4 per mille; di determinare l'aliquota per le abitazioni secondarie in misura del 6 per mille; di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con L. 400.000. (Omissis). COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Il comune di BRESSANA BOTTARONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ritenuta l'opportunita' di avvalersi delle facolta' previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all'aumento della detrazione dell'imposta riconoscendo ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. come da tabella sottoindicata; A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quali unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento riferito all'anno 1997; TABELLA DETRAZIONI _____________________________________________________________________ DETRAZIONE | | | - | L. 350.000 | L. 300.000 | L. 250.000 Componenti | 1 fascia | 2 fascia | 3 fascia | di reddito | di reddito | di reddito _________________|________________|__________________|_______________ 1 persona | L. 11.000.000 | L. 12.500.000 | L. 14.000.000 2 persone | L. 17.500.000 | L. 20.500.000 | L. 23.500.000 3 persone | L. 22.500.000 | L. 26.500.000 | L. 30.000.000 4 o piu' persone | L. 27.000.000 | L. 31.500.000 | L. 36.000.000 _________________|________________|__________________|_______________ Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi e' un portatore di handicap. Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purche' non superiore a L. 10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili. B) particolari situazione di disagio economico, detrazione L. 350.000: anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L. es. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o in cassa integrazione o in mobilita'. Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera B l'applicazione del beneficio della detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprieta' immobiliare (non viene considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di "orticelli" comunque non soggetti all'imposta); determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione. La richiesta dovra' essere presentata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre), all'ufficio tributi del comune di Bressana Bottarone. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa gia' tenere conto delle detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Determinare che l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire al momento del verificarsi della condizione di inagibilita' o inabitabilita' con dichiarazione da presentare al servizio tributi il quale la sottoporra' ad accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. (Omissis). per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato; 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa; 2. di stabilire l'importo della detrazione nelle misure indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate. (Omissis). COMUNE DI BRIENNO (Como) Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BRONZOLO - BRANZOLL (Bolzano) Il comune di BRONZOLO - BRANZOLL (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in L. 800.000. (Omissis). COMUNE DI BRUSAPORTO (Bergamo) Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati; 2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unita' immobiliari: a) alloggi liberi o sfitti; b) aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI BUTTRIO (Udine) Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta: 4,3 per mille a favore di: a) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; d) pertinenze delle abitazioni principali (garage, posti macchina, tettoie) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota pane, della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati; 2. di proporre la conferma anche per il corrente anno dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze. (Omissis). COMUNE DI CABIATE (Como) Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CADREZZATE (Varese) Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (come da art. 3 comma 55 della M.F. 1998). (Omissis). COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (Savona) Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli alloggi non locati, per le abitazioni principali, per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione degli immobili nonche' per gli immobili posseduti da soggetti che eseguano interventi volti al recupero di un'unita' immobiliare inagibile o inabitabile ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto cosi' come previsto dai commi 1 e 2 del vigente regolamento; 2. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000; 3. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue: SOGGETTI BENEFICIARI a) Pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni 60. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il pensionato che: 1) possieda come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) al 1 gennaio dell'anno di imposizione abbia eta' pari o superiore ad anni 60; 3) possieda un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000. b) Disoccupati e cassintegrati - lavoratori in mobilita'. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' il lavoratore in mobilita' che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attivita' di "Lavori socialmente utili" come disciplinate dalla normativa vigente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione; Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000. c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il capofamiglia che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) ha quale familiare a carico figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. La detrazione spetta anche al portatore di handicap che si trova nelle condizioni previste per il capofamiglia di cui ai numeri 1 e 3, nel caso in cui possieda l'abitazione. Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre gli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle U.S.L., parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL. CONDIZIONI COMUNI ALLE IPOTESI DI DETRAZIONE Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni: ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico; per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legislazione fiscale. Non viene considerato quale familiare a carico il soggetto portare di handicap a cui si applica l'ipotesi sub c); per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF; non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile; la detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico, con esclusione del soggetto portatore di handicap nella ipotesi di cui alla lettera c), non possiedano anche per quota a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori. MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA DETRAZIONE Le modalita' per la concessione della detrazione vengono cosi' stabilite: i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione della maggiore detrazione su modelli predisposti dal comune; la domanda assumera' la forma dell'autocertificazione; la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizione previste per la concessione del beneficio; alla domanda dovra' essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201 e 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione. Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassaintegrazione la documentazione dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato. Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente U.S.L., INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso; la domanda dovra' essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale. Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza per l'anno di riferimento dell'agevolazione. i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione; acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio tributi comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate; la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini IRPEF; la domanda ha validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione; nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita', si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 4. dare atto che la presumibile minore entrata di L. 6.000.000 trova copertura nel bilancio di previsione 1999 in quanto ipotesi agevolativa gia' contemplata in fase di stesura del bilancio stesso. (Omissis).