(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                      COMUNE DI ABBADIA LARIANA
                               (LECCO)
  Il  comune  di  ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 in questo comune,
"omissis", nel modo seguente:
  4,5 per mille per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  1  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  1999  a  favore dei
proprietari che eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o   architettonico,
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);
  6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
2.  di  sabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI ABBIATEGRASSO
                              (MILANO)
  Il  comune  di  ABBIATEGRASSO  (provincia di Milano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. dl adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
  a)  5,75  per  mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale e relative pertinenze;
  b) 5,75 per mille per i fabbricati classificati catastalmente:
   da B1 a B7, da C1 a C5 e C7 se utilizzati dal proprietario  (anche
se  persona  giuridica)  per  il  diretto  svolgimento dell'attivita'
sociale o in regime di impresa;
   da D1 a D11 se  utilizzati  dal  proprietario  (anche  se  persona
giuridica)  per  il  diretto  svolgimento dell'attivita' sociale o in
regime di impresa;
  c) 5,75 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
  d) 7 per mille per tutti gli altri immobili.
2. di adottare per l'anno  1999  la  misura  di  L.  200.000  per  la
detrazione  spettante  alle  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
3. di elevare la  detrazione  d'imposta  per  le  unita'  immobiliari
adibite   ad   abitazione  principale  a  L.  330.000  a  favore  dei
contribuenti aventi i seguenti requisiti:
  a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento  a
condizione che:
   a.1  il  reddito  annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da
tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25  milioni
di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
   a.2  sussista  titolarita'  del  diritto  di proprieta' o di altro
diritto reale  esclusivamente  sull'immobile  adibito  ad  abitazione
principale   e  sulle  unita'  accessorie  (box,  cantina,  soffitta)
utilizzate direttamente;
  b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente
convivente portatore di handicap con attestato di invalidita'  civile
in  misura  pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con
certificazione  U.S.S.L.,  a  condizione   che   il   reddito   annuo
complessivo  ai  fini  IRPEF  1998  prodotto da tutti i componenti il
nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di
L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
  c)  di  riconoscere  la  maggiore  detrazione  su   richiesta   del
contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n.
15/1968,  attestante  la  presenza  di  ammissibilita', fatti salvi i
poteri di accertamento d'ufficio;
4. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stesa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi
a L.  500.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ACCEGLIO
                               (CUNEO)
  Il comune di ACCEGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato  la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  1999  relativamente   all'abitazione
principale;
2.  di  fissare  nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  1999  relativamente
all'abitazione principale;
3.  di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale
adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante)
che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero  di  diritto  reale  di
usufrutto,  uso  o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero
anno.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ACQUAPPESA
                              (COSENZA)
  Il comune di ACQUAPPESA (provincia di Cosenza) ha adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
stabilita  nella  misura  del  6,70 per mille, ai sensi dell'art.  6,
comma 1,  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
2.  di  elevare la detrazione per la prima casa fino a 500 mila lire,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ADRO
                              (BRESCIA)
  Il comune di  ADRO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il  29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota, misura  unica,  6  per  mille,  detrazione  per  abitazione
principale L. 240.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI AGAZZANO
                             (PIACENZA)
  Il  comune  di  AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  d'imposta  1999  le  aliquote I.C.I.
applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
  per le sole abitazioni principali 4,5 per mille;
  per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,50  per
mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  la  sola
abitazione principale in L. 200.000 con i termini e le modalita'  del
decreto legislativo n. 504/1992 come novellato;
3. di determinare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
  a) portatori di handicap L. 500.000;
  b) disoccupati L. 500.000;
  c) lavoratori posti in cassa integrazione L. 500.000;
  d)  per  soggetti  con  particolari  situazioni di disagio sociale,
previo accertamento documentale da parte degli organi  di  assistenza
sociale L. 500.000;
   f)  per nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di
nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso)
L. 500.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI AGNA
                              (PADOVA)
  Il comune di AGNA (provincia di Padova)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il  1999
nella  misura  del  5,75  per  mille,  senza  riduzione  o detrazioni
aggiuntive per garantire l'equilibrio di bilancio.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI AGUGLIARO
                              (VICENZA)
  Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha  adottato,  il  18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. gia'  approvate
per il 1998, come segue:
  5  per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o
di soci di cooperative edilizie o proprieta' indivise;
  7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G.
come zone territoriali omogenee: C (C1 e C2) e D;
  5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;
2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta
per l'abitazione principale e' di L. 200.000 rapportata all'anno;
3. di considerare  ai  fini  I.C.I.  abitazione  principale  (con  le
conseguenti  applicazioni  in  termini  di  aliquota  agevolata  e di
detrazione d'imposta) l'ipotesi  considerata  all'art  3,  comma  56,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ALANO DI PIAVE
                              (BELLUNO)
  Il  comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il
26  ottobre  1998,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5  per  mille  con  una  detrazione  di  L.
220.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ALBA
                               (CUNEO)
  Il  comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre
1998, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto e, quindi, approvare con effeffo  dal  1  gennaio
1999,  le  tariffe,  aliquote e prezzi pubblici relative ai tributi e
servizi sottoelencati,  determinate  dalla  giunta  comunale  con  le
deliberazioni  a  fianco di ciascuno indicate ed allegate al presente
provvedimento:
Imposta comunale sugli immobili:
  deliberazione della giunta comunale n.  696  del  2  dicembre  1998
(allegato A)
1. aliquote:
  a)  5,50  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, intendendo tale  solo  quella  che  il  soggetto  passivo
(proprietario  o  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa  direttamente  a
scopo abitativo;
  b)  6,75  per  mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota
ordinaria).
2. detrazioni:
  L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale,  elevabile  a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure
sottoelencati:
   a) possesso, alla data del 31 dicembre  1998,  della  sola  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa
o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche
proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli  altri
componenti  del  nucleo  familiare.  Il possesso di terreni e di ogni
altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi   uso   adibiti,   preclude
l'utilizzo della maggiore detrazione;
   b)  reddito  dei  soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad
abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  1998,  non  superiore
complessivamente  a  L.  26.000.000  annue  lorde;  nel computo vanno
inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF quali ad esempio:
    rendita  catastale  degli  immobili  posseduti  (prima  casa   ed
eventuale rimessa di pertinenza);
    pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.;
   c)  esclusione  della  maggiore detrazione a quei soggetti passivi
che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere  a)
e  b),  appartengono a nuclei familiari aventi un reddito complessivo
(calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000  annue
lorde;
   d)  esclusione  della maggiore detrazione delle unita' immobiliari
censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
   e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per
l'ordinaria detrazione di L. 200.000;
   f)  concessione  della  maggiore  detrazione  a  soggetti  passivi
comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate
condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c);
   g) presentazione di dichiarazione di possesso  dei  requisiti  per
l'applicazione  della  maggiore detrazione entro il 30 giugno 1999 su
modulo predisposto dall'ufficio comunale imposte e tasse;
3. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da  anziani
o  disabili  che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI ALBESE CON CASSANO
                               (COMO)
  Il comune di ALBESE CON CASSANO (provincia di Como) ha adottato, il
29  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  I.C.I.  nelle  seguenti
misure:
  a) immobili destinati ad abitazione principale: 4,6 per mille;
  b) altri fabbricati: 5,4 per mille.
2.  di  dare  atto  che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992 nel testo ora vigente per  le  unita'
adibite ad abitazione principale e' confermata in L. 220.000 annue;
3.  di non fare uso della facolta' di cui all'art. 8, comma 1 e 4 del
decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato  dall'art.    3,
comma 55 della legge n. 662/1996;
4.  di  far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, della legge n.
662/1996, il quale testualmente recita "I comuni possono  considerare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto da anziani o  disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente e a condizione che la  stessa  risulti
locata;
5.  di  far  proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n.
449/1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari all'1 per mille.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ALBI
                             (CATANZARO)
  Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli  immobili
(I.C.I.)  da  applicare in questo comune nella misura unica del 6 per
mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione;
2.  di  confermare  per  l'anno 1999 le sottonotate disposizioni gia'
valide per l'anno 1998:
  a) a norma  dell'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
504/1992  come  sostituito  dall'art.  3,  comma  55,  della legge n.
662/1996,  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico  del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio
delle condizioni che rendono inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r.  la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
  b)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione  principale  s'intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  od  altro  diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.  Le disposizioni di
cui  al  presente  comma  si  applicano anche alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilie a proprieta'  indivisa,  adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  c) viene considerata direttamente adibita ad abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
2. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ALDINO - ALDEIN
                              (BOLZANO)
  Il comune di ALDINO - ALDEIN (provincia di Bolzano) ha adottato, il
25  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  i  motivi espressi in premessa, l'aliquota
nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti  gli
immobili senza distinzione della loro destinazione;
2.  di  determinare  l'importo  di  detrazione d'imposta per tutte le
abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse
le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato  ai
fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.  con  delibera  successiva  a L.
600.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione  per
poter usufruire di tale detrazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ALESSANO
                               (LECCE)
  Il  comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari e la detrazione per abitazione principale nella misura di
L.  220.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'
                            (ALESSANDRIA)
  Il comune  di  ALLUVIONI  CAMBIO'  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5
per mille, senza modifiche e variazioni, fatta  salva  la  detrazione
per abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ALMESE
                              (TORINO)
  Il  comune  di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 1999 come segue:
  a) ordinaria del 5,65 per  mille  da  applicare  sul  valore  degli
immobili diversi da quelli di cui al punto b);
  b)  ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare
sul:
   valore  delle  abitazioni  principali,  intese  nei  sensi  voluti
dall'art.    8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e successive
integrazioni e modificazioni, possedute da persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
   fabbricati di proprieta' di enti senza scopo di lucro;
   fabbricati  posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non
locate) da  soggetti  anziani  o  disabili  che  hanno  acquisito  la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, e una detrazione per la
prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ALONTE
                              (VICENZA)
  Il  comune  di  ALONTE  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare al 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 da applicare agli
imobili direttamente adibiti ad abitazione  principale  e  al  6  per
mille  l'aliquota  I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale  o  per  alloggi  non
locati.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ALPIGNANO
                              (TORINO)
  Il  comune  di  ALPIGNANO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti le aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  persone  fisiche  soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
   (aliquota agevolata): 4,5 per mille;
   tutte  le  altre  unita'  immobiliari  (aliquota ordinaria): 5 per
mille;
2. di  stabilire,  per  l'anno  1999  in  L.  200.000  la  detrazione
d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3.  di  determinare  altresi'  una  maggiore detrazione per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale di L.  350.000  riferita
a:
  soggetti   passivi   aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap
risultante  da   certificazione   rilasciata   dall'A.S.L.   (azienda
sanitaria  locale)  ai  sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a
condizione che l'abitazione sia classificata in  una  delle  seguenti
categorie catastali; A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
  soggetti  passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione
principale - assistiti dal comune (utenze in assistenza economica  da
parte   del   C.I.S.S.A.  -  Consorzio  Intercomunali  Servizi  Socio
Assistenziali, appositamente certificati dai servizi sociali);
4.  di  fissare  altresi',  relativamente  alle  unita'   immobiliari
possedute  a  titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9
dicembre 1988, n. 431 le aliquote nella seguente misura:
Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4:
  a)  unita'  immobiliari  locate  a  soggetti che la utilizzano come
abitazione principale con "contratto assistito": 4,5 per mille;
  b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;
  c) unita' immobiliari non locate da meno di due anni: 7 per mille.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1:
  d) unita' immobiliari locate con "contratto libero": 7 per mille;
5. di dare atto che il diritto all'applicazione dell'aliquota di  cui
al precedente punto d) e' subordinato alla presentazione, entro e non
oltre  la  scadenza relativa al versamento a saldo dell'I.C.I.  1999,
della relativa documentazione consistente  in  copia  del  "contratto
registrato";
6.  di  confermare  e  fissare  per  le unita' immobiliari locate con
contratto in corso e registrato l'aliquota del 4,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ALTINO
                              (CHIETI)
  Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ALZANO SCRIVIA
                            (ALESSANDRIA)
  Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   26  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999  nel  5  per  mille l'aliquota da
applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione  principale  resta
stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI AMOROSI
                             (BENEVENTO)
  Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha  adottato,  il  31
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. nella
misura  unica  del  5  per  mille  per tutte le tipologie di immobili
soggetti ad  imposta.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ANNICCO
                              (CREMONA)
  Il  comune  di  ANNICCO  (provincia  di Cremona) ha adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  fissate  con   la
deliberazione  consiliare  n.  5  del  25 febbraio 1998, nella misura
sottoindicata:
  a)  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  posseduta  dalle
persone   fisiche   soggetti   passivi.   Si  considerano  abitazioni
principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli  o  genitori
del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I., art. 59, lettera e)
decreto  legislativo  n.  446/1997);  unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale dei  soci  assegnatari;  unita'  immobiliari  possedute  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate: aliquota 5 per mille;
  b)  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi  dalle  abitazioni  o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale: aliquota 5,7 per
mille;
2. di determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e,  in  funzione  del
disposto  normativo  di  cui  all'art.  59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.  446,  per  l'anno  1999,  la  seguente  detrazione
d'imposta:
  immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi.  Si
considerano  abitazioni  principali  anche  quelle  concesse  in  uso
gratuito  ai  figli  o  genitori  del  soggetto  passivo   (art.   21
regolamento  I.C.I.,  art.  59,  lettera  e),  decreto legislativo n.
446/1997);
  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  gli  alloggi  regolarmente   assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari;
  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate: detrazione d'imposta L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ANTILLO
                              (MESSINA)
  Il comune di ANTILLO (provincia di  Messina)  ha  adottato,  il  20
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare l'aliquota I.C.I. unica per l'anno 1999 nella misura del 5
per  mille  e  una  detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
                              (BOLOGNA)
  Il comune di ANZOLA DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato,
il 10 dicembre 1998 ed il 25 febbraio 1999 le seguenti  deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare nel 5 per mille l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999;
aumentare  la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno
1999 allorche' ricorrano le seguenti situazioni:
  nucleo  familiare  formato  da  almeno  due  persone  con   reddito
imponibile  di  sola  pensione  non  superiore a L. 18.500.000 oppure
nucleo familiare formato da una sola persona con  reddito  imponibile
di  sola  pensione  non  superiore  a L. 12.300.000, i cui componenti
abbiano compiuto i 60 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1998 e non
siano in  condizione  lavorativa  e  inoltre  siano  in  possesso  di
un'unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale ed
eventualmente   una   ulteriore   unita'   immobiliare   adibita   ad
autorimessa;
  coppia  di  coniugi  con  almeno quattro figli di eta' inferiore ad
anni 18  e/o  risultanti  a  carico  (es:  figli  studenti  con  eta'
inferiore  ad  anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia
superiore a L. 56.350.000;
  coppia di coniugi il cui  reddito  pro-capite  imponibile  non  sia
eccedente  L.  15.350.000  aventi  un figlio con eta' inferiore ai 18
anni al 1 gennaio 1998 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero:
   invalido con totale e permanente inabilita'  lavorativa  (100%)  e
con  impossibilita'  di  deambulare  senza l'ausilio permanente di un
accompagnatore;
   invalido con totale e permanente inabilita'  lavorativa  (100%)  e
con  necessita'  di  assistenza  continua,  non  essendo  in grado di
compiere i normali atti quotidiani della vita.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI AOSTA
                               (AOSTA)
  Il comune di AOSTA ha adottato, il 16 dicembre  1998,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999, in conformita'  con  quanto  indicato
nelle  premesse,  le  aliquote  ai  fini  dell'imposta comunale sugli
immobili come segue:
  a)  nella  misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, cosi'
come definiti nelle disposizioni regolamentari in  materia  d'imposta
comunale sugli immobili;
  b)  nella  misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta
diversi da quelli indicati nella lettera a).
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ARDESIO
                              (BERGAMO)
  Il comune di ARDESIO (provincia di  Bergamo)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
  aliquota  da  applicare  per  le  unita'  immobiliari  direttamente
adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi  residenti  nel
comune:  cinque (5) per mille;
  aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli
previsti  nella  precedente classificazione ed utilizzazione: sei (6)
per mille;
2. di fissare in L. 200.000  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI AREZZO
                              (AREZZO)
  Il  comune  di AREZZO ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  le  aliquote  e  le  detrazioni,  relative all'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno  1999,  nei  termini  che
seguono:
  1.  aliquota  del 5,7 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
"abitazione principale" del soggetto passivo  d'imposta,  cosi'  come
definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo
n.  504/1992  e successive modificazioni. Tale aliquota (ma non anche
la  detrazione)  si  rende  altresi'  applicabile   per   le   unita'
immobiliari   concesse   in   locazione,   a  titolo  di  "abitazione
principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi  di
cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  2.  aliquota  del  6,3  per  mille  per tulle le altre categorie di
immobili, diverse dall'abitazione  principale,  come  definite  dagli
articoli  1  e  2  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  3. di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto  passivo,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione, nei termini di cui all'art.  8,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
  4.  di  determinare  in L. 400.000 (L. 200.000 detrazione minima ex
art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.  504/1992  +  L.  200.000
ulteriore  detrazione),  l'importo  della  "maggiore  detrazione"  in
favore di alcune categorie di soggetti che versano in  situazioni  di
particolare  disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  la  destinazione  dell'immobile   ad
abitazione  principale  del soggetto passivo dell'imposta e secondo i
criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
   a) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo  e  percepisca
un  reddito  nel  limite di L. 12.000.000 ovvero famiglia composta da
due pensionati, il cui reddito complessivo  lordo  cumulato  sia  nei
limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con
esclusione  delle  maggiorazioni  sociali  previste  dalla  normativa
vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da
quelli di cui al successivo punto b);
   b) possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale solo  l'abitazione  principale,  un  garage  o  box  ed
eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale +
agrario)  non  sia  superiore  alle  L.  300.000  annue  lorde ovvero
eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio,
diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non  superiore  a  L.
700.000;
   c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che
trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 -
A/6;
  5.  di  estendere,  anche  per  l'anno  1999,  l'applicazione della
"maggiore detrazione" di L. 400.000 all'ulteriore seguente  categoria
di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati:
   a)   il   soggetto   passivo   non   deambulante  o  comunque  non
autosufficiente - non  ricoverato  -  sia  portatore  di  invalidita'
totale  al  100%,  debitamente  riconosciuta  con atto dei competenti
organi,   con   diritto   alla   pensione   e/o   all'indennita'   di
accompagnamento  (Prefettura),  ovvero  alla  pensione  di inabilita'
INPS;
   b) possieda a titolo di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto
reale  solo  l'abitazione  principale,  un  garage o box ed eventuali
"terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale +  agrario)
non  sia  superiore  alle  L.  300.000  annue  lorde ovvero eventuali
immobili accessori (categoria catastale C6) in uso  proprio,  diversi
dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;
   c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che
trattasi  sia  classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5
A/6;
  6. di considerare direttamente adibita ad "abitazione  principale",
con  conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista,
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione  che  la  stessa non risulti locata, a mente dell'art.  3,
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ARGELATO
                              (BOLOGNA)
  Il comune di ARGELATO  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato,  l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, dando atto  del  rispetto  dei  limiti
dell'imposta   previsti   dall'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, l'aliquota ai fini del calcolo dell'imposta comunale  sugli
immobili nella misura del 5,5 per mille.
di  diversificare  la  suddetta  aliquota  ordinaria  per le seguenti
tipologie:
  1) Immobili diversi dalle abitazioni: 6,3 per mille;
   altri fabbricati diversi da abitazione principale: 6,3 per mille;
   terreni agricoli: 6,3 per mille;
   aree edificabili: 6,3 per mille;
  2) Alloggi sfitti: 7 per mille;
2. di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, di cui e nel rispetto  di
quanto  previsto  dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo
n. 504/1992 a: lire duecentomila;
3. di applicare l'aliquota del 7 per mille seguendo le definizioni  e
le  modalita'  espresse  nell'allegato 1 del presente atto, di cui e'
parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ARIENZO
                              (CASERTA)
  Il  comune  di  ARIENZO  (provincia  di Caserta) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
di non avvalersi della facolta' di  ridurre  l'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione
per abitazione principale;
di  non avvalersi della facolta' di considerare adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani e  disabili  che
sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ARLUNO
                              (MILANO)
  Il  comune  di  ARLUNO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il
prossimo anno 1999 nella seguente misura:
  5 per mille:
   a  favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
   per  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta  entro  il  secondo  grado  di  parentela,  e  da  questi
utilizzata    come    abitazione   principale   (attestato   mediante
dichiarazione sostitutiva di notorieta');
   alle  pertinenze   dell'abitazione   principale   (come   previsto
dall'art.  6 del vigente regolamento I.C.I.;
  6 per mille per altri immobili e terreni;
  2  per  mille  a  favore dei proprietari che eseguono interventi di
recupero di unita' immobiliari  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale;
di  flssare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di
L. 200.000 elevabile a:
  1) L. 300.000 per coloro  che,  pensionati,  proprietari  di  unica
abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:
   famiglia composta da unica persona L. 11.845.000;
   famiglia composta da due persone L. 19.570.000;
  2)  L.  500.000  per  quei  soggetti  in  particolari condizioni di
disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati  dai
servizi sociali.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ARNAD
                               (Aosta)
  Il  comune  di  ARNAD  (provincia di Aosta) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  non  adottare  aliquote  differenziate  per la determinazione
dell'imposta comunale sugli  immobili  per  l'anno  1999  confermando
l'aliquota unica del 4 per mille;
2.  di  fissare  in L. 350.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma  3  del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  sostituito  dal  comma  55
dell'art.  3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
                            (Alessandria)
  Il  comune  di  ARQUATA  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria)   ha
adottato,  il  22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
   a) con riferimento al comma 53, articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo  30
dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal  4
al  7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti
in aggiunta  all'abitazione  principale  o  di  alloggi  non  locati.
Nonche'  con  riferimento  all'art. 5 del regolamento comunale per la
gestione dell'imposta:
    1.  unita'  immobiliari  direttamente   adibite   ad   abitazione
principale  da  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  residenti nel
comune: 5,50 per mille (art. 5, comma 1, lettera A) del regolamento);
    2. unita' immobiliare alloggi non locati: 7 per mille;
    3. unita' immobiliari fabbricati realizzati per la vendita e  non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la  costruzione  e  alienazione  di  immobili  per  un
periodo  comunque  non superiore a tre anni dalla data di ultimazione
del fabbricato:  4 per mille (art. 5, comma 2 del regolamento);
   b) con riferimento al comma 5 art. 1 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  in  relazione  alla  possibilita'  di  applicare  ulteriori
aliquote ridotte:
    1.  a  favore  di  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero di unita'  immobiliari  che  si  trovano  in  condizioni  di
inagibilita'  o  inabitabilita'  cosi'  come definita dall'art. 6 del
regolamento comunale  per  la  gestione  dell'imposta,  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico localizzati nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti:  2 per mille;
  L'aliquota   agevolata   e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di  tre  anni
dall'inizio dei lavori;
   c)  con riferimento al comma 1 articolo 59 del decreto legislativo
n. 446 del 15 dicembre 1997, punto e) ed  all'art.  5  punto  e)  del
regolamento comunale per la gestione dell'imposta:
    1.  unita'  immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal
possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2 grado
ed affini fino al 1 grado): 5,5 per mille;
2. di definire l'aliquota del 6 per  mille  quale  aliquota  base  di
riferimento;
3.  di  determinare  per  l'anno  1999  nella misura di L. 200.000 la
detrazione d'imposta per le unita' immobiliari  direttamente  adibite
ad  abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune,
ai sensi dell'art.  8, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
  Tale detrazione  elevata  a  L.  230.000  soltanto  per  le  unita'
immobiliari con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
  Dare  atto  che la maggiore detrazione di L. 230.000 non si applica
ai contribuenti che sono proprietari di unita'  immobiliari,  adibite
ad  abitazione principale, classificate in catasto in A/1 (abitazioni
signorili) A/7 (abitazioni in villini) A/8 (abitazioni in ville)  A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;
4.  di  determinare  per  l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992
nella  misura  annua  di  L.  300.000  la  detrazione d'imposta per i
soggetti di cui al precedente punto  3.  appartenenti  ad  una  delle
seguenti categorie di particolare disagio economico sociale:
   soggetti   passivi   portatori  di  handicap,  o  nel  cui  nucleo
famigliare e' presente un invalido o un  portatore  di  handicap  con
invalidita'  non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento,
risultante  dal  certificato   di   riconoscimento   dell'invalidita'
rilasciato  dalle  competenti strutture pubbliche ed a condizione che
l'abitazione  costituisca  l'unica  unita'  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso,  o  abitazione  sull'intero
territorio nazionale;
   di  stabilire  che  le  richieste  per  usufruire  della  maggiore
detrazione di L. 300.000 dovranno pervenire al comune corredate dalle
necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1 al 30 giugno
1999  e  che  avranno validita' per il solo periodo d'imposta 1999. I
requisiti  per  l'ottenimento  della  detrazione   d'imposta   devono
sussistere  al momento della presentazione della richiesta per l'anno
1999;
   di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 300.000  i
contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
    contribuenti  che non presentano nei termini richiesti l'apposita
istanza;
    contribuenti  che  non  comprovano  documentalmente  i  requisiti
richiesti per la maggiore detrazione;
   di stabilire che le richieste relative alla maggiore detrazione di
L.  300.000  vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  di  presentazione,
alla  eventuale  notifica della motivata rettifica per mancanza delle
condizioni richieste;
5.  di  determinare  per  l'anno  1999  nella misura di L. 200.000 la
detrazione  d'imposta  per   unita'   immobiliari   concesse,   quale
abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti
in linea retta fino al 2 grado ed affini fino al 1 grado);
6.  di stabilire che le richieste per potere usufruire della aliquota
pari al 5,5 per mille con una detrazione di L.  200.000  relative  ad
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari
dovranno    pervenire    al   comune   corredate   dalle   necessarie
documentazioni  (contratto  di  comodato  e  attestazione  grado   di
parentela)  pena  la decadenza del beneficio, dal 1 al 30 giugno 1999
per il versamento della prima rata, ovvero dal 1 al 20 dicembre  1999
per  il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il
solo periodo d'imposta 1999.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ARZERGRANDE
                              (Padova)
  Il comune di ARZERGRANDE  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad  abitazione  principale  da  persone  fisiche
soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune;
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  1999  nel 4,5 per mille relativamente alle unita' immobiliari
concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti  entro  il  secondo
grado  senza  applicazione  della  detrazione  prevista  dal  comma 2
dell'art.  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ASSAGO
                              (Milano)
  Il comune di ASSAGO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote  per  l'imposta
comunale sugli immobili:
  immobili  adibiti  ad  abitazione principale e sue pertinenze (art.
6, comma 5 regolamento com.le): 4 per mille;
  immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;
2. di confermare la detrazione per immobili destinati  ad  abitazione
principale in L. 250.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI AVIANO
                             (Pordenone)
  Il  comune  di  AVIANO  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.l.) nelle seguenti misure:
  5,8  per  mille  per  gli  immobili  ed  altri  fabbricati  diversi
dall'abitazione principale (aliquota ordinaria);
  4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale
come espresso in premessa;
3.  di  avvalersi della facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della
legge n. 662 del  23  dicembre  1996  considerando  come  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BACENO
                       (Varbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  BACENO  (provincia  di   Verbano-Cusio-Ossola)   ha
adottato,  il  18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni I.C.I.
come  fissate  per  l'esercizio  precedente,  ossia  di   determinare
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazioni
principale delle persone fisiche soggetti  passivi,  e  dei  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazio'ne principale;
  5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di fissare le seguenti detrazioni per abitazioni principali:
  a) L. 250.000 in via ordinaria;
  b)  L.  300.000  limitatamente  a  quei  soggetti  in   particolari
situazioni  di  disagio  economico-sociale,  da individuarsi da parte
della  G.C.    ai  sensi  del  "Regolamento  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi..." approvato con delibera C.C. n.
82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di stabilire l'aliquota riferita ai fabbricati realizzati  per  la
vendita  e  non venduti nel 4 per mille ai sensi dell'art. 3 comma 55
legge n. 662/1996;
4. di fissare al 5 per mille, ossia pari a quella  stabilita  per  le
abitazioni principali, l'aliquota riferita alle abitazioni non locate
di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari ai
sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;
5.  di  dare  atto  che  le aliquote e la detrazione cosi' come sopra
determinate avranno effetto dall'anno di imposta 1999.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BAGNASCO
                               (Cuneo)
  Il  comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6,5 per mille per gli altri immobili;
2.  di  stabilire,  per  l'abitazione principale, la detrazione di L.
200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  BAGNOLO  IN  PIANO  (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a:
  a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, cioe'
quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
   a-1. Si intende per  abitazione  principale  anche  quella  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  b) alloggi regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  case
popolari;
  c)   unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari;
  d) terreni agricoli;
  e)  immobili  dati  in  comodato  a  parenti  fino al terzo grado e
relativi coniugi;
  f) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto  che  li
utilizzi  come abitazione principale, fatto salvo il caso in cui tale
contratto non e' soggetto per legge a registrazione;
  g) immobile strumentali all'attivita' d'impresa;
  h)  tutti  gli  immobili  di   imprese,   societa',   associazioni,
cooperative;
  i)  immobili  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente   l'attivita'   di
costruzione e alienazione di immobili;
  l) immobili di enti senza scopo di lucro;
  m) garages, posti auto e cantine;
  Per  usufruire  dell'aliquota  del 5,6 per mille i contribuenti che
rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) ed e) debbono  presentare
all'Ufficio  tributi  apposita  autocertificazione  sul  possesso dei
requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.
  Nel caso di cui al punto f)  occorre  esibire,  sempre  all'Ufficio
tributi, copia del contratto ivi richiamato.
  E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o
meno dei requisiti richiesti e delle condizioni;
2. aliquota del 7 per mille applicabile a:
  n) aree fabbricabili;
  o)  alloggi  non  locati,  intendendosi  per  tali  gli alloggi non
adibiti  ad  abitazione  principale   e   risultanti   vuoti,   o   a
disposiszione  eo  utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto
di affitto.
  Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito  o  comunque
utilizzati  da  parenti  fino  al 3 grado (figli, genitori, fratelli,
zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti;
   la fissazione di una  detrazione  di  L.  230.000  oltre  che  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae
tale destinazione, anche per:
    unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  case
popolari;
    unita'   immobiliari   appartenenti   a  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari;
  (Omissis).
1.  di  riconoscere,  per  l'anno  1999,  ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai  contribuenti  che  si
trovano  nelle  condizioni sotto specificate un aumento di L. 200.000
della  detrazione  di  imposta  comunale  sugli   immobili   (I.C.I.)
stabilita  per  le  abitazioni  principali e al periodo dell'anno nel
quale si protrae la prevista destinazione dell'unita' immobiliare:
  A) pensionati:
   possesso  del  solo  immobile  abitato  quale   unica   proprieta'
immobiliare  del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al
1 gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato  a  titolo  di
usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo
non  devono  avere  nessun  altra  proprieta'  immobiliare. Per altre
unita'  immobiliari  non  si  intendono  le  pertinenze   immobiliari
dell'abitazione   principale,  accatastate  come  C/6  (garage),  C/2
(magazzini,  locali  deposito,  cantine)  e  C/7  (tettoia  chiusa  o
aperta);
   aver compiuto il 65 anno d'eta' al 1 gennaio 1999;
   essere  in  condizione non lavorativa e con un reddito complessivo
lordo (piu' il fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000
annui riferito al 1998 se trattasi di unico occupante. Per  i  nuclei
composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si
aggiungono,  ai  15.000.000  L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro
componente oltre il primo;
  B) portatori di handicap:
   possesso   del   solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare  al
1  gennaio  1999.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto, uso o  abitazione,  il  contribuente  e  i  componenti  il
nucleo,  non  devono  avere  nessun altra proprieta' immobiliare. Per
altre unita' immobiliari non si intendono le  pertinenze  immobiliari
dell'abitazione   principale,  accatastate  come  C/6  (garage),  C/2
(magazzini,  locali  deposito,  cantine)  e  C/7  (tettoia  chiusa  o
aperta);
   il  portatore  di handicap deve essere in possesso di attestato di
invalidita' civile al 100%;
   il reddito familiare complessivo non deve essere  superiore  a  L.
15.000.000  annui  riferito  al  1998 se trattasi di unico occupante.
Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di
famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue  per
ogni altro componente oltre il primo;
  C) famiglie numerose:
   possesso   del   solo  immobile  abitato  quale  unica  proprieta'
immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare  al
1  gennaio  1999.  Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di
usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo
non devono avere  nessun  altra  proprieta'  immobiliare.  Per  altre
unita'   immobiliari  non  si  intendono  le  pertinenze  immobiliari
dell'abitazione  principale,  accatastate  come  C/6  (garage),   C/2
(magazzini,  locali  deposito,  cantine)  e  C/7  (tettoia  chiusa  o
aperta);
   nucleo familiare composto da sei o piu' componenti  al  1  gennaio
1999 come da stato di famiglia;
   reddito familiare complessivo riferito all'anno 1998 non superiore
a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di sei componenti; a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  8.500.000  lorde  annue  per  ogni
componente oltre il sesto;
2. l'assenza anche di una sola delle suddette  condizioni  fa  venire
meno  il  diritto  alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale  da  parte  di  piu'
soggetti  comproprietari,  ognuno  di  questi, per godere della quota
proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso  dei
requisiti di cui sopra;
3.  la maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda
dell'interessato    corredata    da    apposita    autocertificazione
relativamente  al  possesso  dei  requisiti  richiesti, da consegnare
direttamente al comune o da allegare alla  denuncia  I.C.I.,  qualora
questa sia dovuta.
  La  presentazione  della  autocertificazione  consente di usufruire
della maggiore detrazione gia' in sede del primo o  unico  versamento
del  tributo.  Tuttavia  e'  fatto  salvo  il  diritto  del comune di
verificare (anche invitando il contribuente a documentare la  domanda
relativa)  la  sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di
cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il
comune procedera' a richiedere il versamento di quanto  indebitamente
trattenuto  dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e
i relativi interessi.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI BAGNOLO MELLA
                              (Brescia)
  Il  comune  di BAGNOLO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il
29  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura  del
5,5 per mille;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti dell'imposta comunale sugli  immobili  in  L.
250.000  nelle  seguenti circostanze: unita' immobiliari di categoria
catastale A/2 -  A/3  -  A/4  -  A/5  -  A/6  adibite  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI BAGNOREGIO
                              (Viterbo)
  Il  comune  di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999,  alla   luce   delle   vigenti
disposizioni  in  materia  finanziaria e delle previste necessita' di
bilancio,  nel  rispetto  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  29
dicembre  1992,  n.   504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per
mille per tutti gli immobili fatta  eccezione  per  gli  immobili  di
categoria  catastale  A  non  adibiti ad abitazione principale la cui
aliquota viene confermata al 6,25 per mille;
2. viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima
casa.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BALZOLA
                            (Alessandria)
  Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per
i soci di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa  residenti  nel
comune,  per  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale e' fissata nel 5 per mille;
l'aliquota ordinaria da applicare a  tutti  i  soggetti  passivi  per
unita'  immobiliari  diverse dalle abitazioni principali dagli stessi
possedute nel comune e' fissata nel 5,50 per mille;
l'aliquota da  applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi  per  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  a  disposizione e non locate e'
fissata nel 6 per mille;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BARANELLO
                            (Campobasso)
  Il  comune  di  BARANELLO  (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BARASSO
                              (Varese)
  Il comune di  BARASSO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato,  l'11
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno 1999, l'aliquota gia' applicata per il
1998 nella misura del 5,25 per mille,  sulla  base  delle  previgenti
norme.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI BARBARANO ROMANO
                              (Viterbo)
  Il comune di BARBARANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  e' fissata nella misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BARBARIGA
                              (Brescia)
  Il  comune  di  BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  I.C.I.  di  questo  comune
nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BARIANO
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  BARIANO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto  dal  1
gennaio 1999:
  a)  aliquota  di  ordinaria  applicazione nella misura del 5,25 per
mille;
  b) aliquota del 7 per mllle per alloggi  non  locati,  considerando
tali  gli  alloggi  di cui art. 5, regolamento comunale approvato con
delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998;
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione:  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5.  di  applicare  la  detrazione  di  cui  sopra,  ai  sensi art. 2,
regolamento comunale, all'unita' immobiliare posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata, il
soggetto interessato puo' attestare la sussistenza  delle  condizioni
di  diritto  e  di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione
per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI BASSANO BRESCIANO
                              (Brescia)
  Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare l'aliquota per l'anno 1999 inerente l'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per  mille  (unica  per  tutti  gli
immobili);
2.  di  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
200.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
                              (Vicenza)
  Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  27  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare,  le  seguenti  aliquote  delI'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 e precisamente:
  a)  aliquota  del  4,20  per  mille  da  applicare sul valore delle
abitazioni  principali,  come  definito  dall'art.  8   del   decreto
legislativo  n.   504/1992 e successive modificazioni e integrazioni,
possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivise,  aventi  residenza
anagrafica in questo comune;
  b) aliquota del 5,50 per mille da applicare sul valore di tutti gli
altri immobili con esclusione di quelli indicati al successivo  punto
c);
  c)  aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati con le
esclusioni delineate nella delibera di giunta n. 249  del  17  giugno
1997.
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BEDIZZOLE
                              (Brescia)
  Il  comune  di  BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999, le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
   aliquota 4 per mille per l'abitazione principale;
   aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi;
2. di confermare la detrazione da  applicare  all'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BELLANTE
                              (Teramo)
  Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire nella misura del 5 per mille  l'aliquota  ordinaria  per
l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio
1999;
di  stabilire  l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le
persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
                              (Novara)
  Il  comune di BELLINZAGO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere l'aliquota dell'l.C.I. per l'anno 1999  nella  misura
unica del 5 per mille.
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura di L. 220.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BELLUSCO
                              (Milano)
  Il comune di BELLUSCO (provincia di  Milano)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per il  1999  le  aliquote  e  le  detrazioni  relative
all'imposta   comunale   sugli   immobili   del  1998  approvate  con
deliberazione del C.C. n. 17 del 27 febbraio 1998,  come  da  tabella
riassuntiva allegata quale parte integrante del presente atto;
  (Omissis).
                    ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 1999
=====================================================================
     Descrizione                                 |        Aliquote
_________________________________________________|___________________
 Abitazione principale                           |       6 per mille
 Abitazioni secondarie locate                    |       6 per mille
 Abitazioni possedute e non locate               |       7 per mille
 Immobili diversi dalle abitazioni               |       6 per mille
 Immobili posseduti da: a) organizzazioni di     |
  volontariato; b) cooperative sociali           |       6 per mille
 Immobili non rientranti nei precedenti casi     |       6 per mille
 Fabbricati realizzati da imprese e non venduti  |       6 per mille
 Detrazione: solo per abilitazione principale    |          250.000
 Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e |
  di fatto non utilizzati                        | - 50% dell'imposta
                                                 |         dovuta
 
                     COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
                              (Palermo)
  Il  comune di BELMONTE MEZZAGNO (provincia di Palermo) ha adottato,
il  25  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare in questo comune, per l'anno 1999, l'I.C.I. nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI BENNA
                              (Biella)
  Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del  4,75  per  mille  e  la  detrazione  per  la  prima
abitazione fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BERGEGGI
                              (Savona)
  Il  comune  di  BERGEGGI  (provincia  di Savona) ha adottato, il 27
gennaio 1999 ed il 18 gennaio  1999,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
dispositivo delibera di C.C. n. 01 del 27 gennaio 1999.
  (Omissis).
3. di approvare:
  (Omissis).
la proposta di G.C. di determinazione  dell'I.C.I.  per  I'anno  1999
come da deliberazione G.C. n. 4 del 18 gennaio 1999
  (Omissis).
dispositivo delibera di G.C. n. 04 del 18 gennaio 1998.
1.  di  proporre al consiglio comunale, in attuazione dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art.    3
comma  53  della  legge  n. 662/1996, dell'art. 4 del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n.   556
e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 le
seguenti aliquote I.C.l. per l'anno 1999 e precisamente:
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale o cedute  in  locazione  a  titolo  gratuito  a
parenti  in  linea  retta entro il primo grado, purche' residenti nel
comune;
  4 per mille per  quelle  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  4 per mille per i casi previsti dall'art. 3 del vigente regolamento
comunale:
   (per  un periodo superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che  hanno  per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
   per i proprietari che eseguano interventi  volti  al  recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'autilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori);
  6 per mille per tutti gli altri casi di applicazione  previsti  dal
decreto legislativo n. 504/1992;
2.  di  disporre  limitatamente  all'anno  1999  l'applicazione della
detrazione per la prima abitazione per unita' immobiliare adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BERNEZZO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  BERNEZZO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 6
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, nonche'
le  detrazioni  di  legge  di  cui  all'art.  55,  punto  2, legge n.
662/1996.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
                              (Milano)
  Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano)  ha  adottato,
il   5   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999, nel seguente modo:
  nella  misura  del 5,60 per mille per le unita' immobiliari adibite
a:
   a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
   b) abitazione utilizzata dai soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
   c)  abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di ricovero permanente,  a  condizione  che  la  stessa  risulti  non
locata;
  nella misura del 6,20 per mille per tutti gli altri immobili.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BESANO
                              (Varese)
  Il  comune  di  BESANO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  le  motivazioni in premessa esposte, l'aliquota
I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BESATE
                              (Milano)
  Il comune di BESATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del
5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili e terreni agricoli ed aree
fabbricabili,  ad  eccezione  delle  seconde   abitazioni   e   delle
autorimesse,  per  le  quali  verra'  applicata  l'aliquota del 6 per
mille, con esclusione  delle  autorimesse  pertinenziali  alle  prime
abitazioni,  cui verra' applicata, in ottemperanza a quanto stabilito
dal regolamento comunale l.C.l., l'aliquota del 5,5;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2
del  regolamento  l.C.l.,  "sono  considerate  abitazioni  principali
quelle  concesse  in  uso  gratuito  ai  parenti fino al primo grado,
purche' ivi residenti o dimoranti e purche'  non  siano  titolari  di
altri  immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di
proprieta' o usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, purche' le abitazioni stesse non siano state locate.";
3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:
  a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di' essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la
destinazione medesima si verifica;
  b)  L. 350.000 per coloro che sono pensionati singole, vedovi/e con
reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000;
  c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori  in  cassa
integrazione  e/o in mobilita' portatori di handicap con attestato di
invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti  stagionali  o
saltuari,   tutti  con  reddito  famigliare  annuale  imponibile  non
superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per  ogni  persona  a
carico;
  d)  nel  caso  di  presenza  nei  nuclei  suddetti  di portatori di
handicap con attestato di invalidita' civile e  presenza  di  persone
anziane  non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L.
Il reddito e' elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BIGARELLO
                              (Mantova)
  Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova)  ha  adottato,  il  2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote
differenziate, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge:  A)
aliquota di ordinaria  applicazione,  salvo  quarito  previsto  dalla
lettera  B)  della presente delibera, nella misura del 5,7 per mille;
B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi  nei
confronti  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei soci di
cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  in  questo
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale; C) aliquota massima del 7 per mille per gli  alloggi  non
concessi in locazione;
2. (Omissis).
3.  di  prendere  atto  che  "omissis" la detrazione d'imposta per le
unita' immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale
anche per l'anno 1999 e' fissata per legge in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BIONAZ
                               (Aosta)
  Il comune di BIONAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 29 gennaio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura minima
del 4 per mille.
  (Omissis).
ed in particolare determinando in  L.  400.000  (la  detrazione)  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo di imposta.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BISUSCHIO
                              (Varese)
  Il  comune  di  BISUSCHIO  (provincia di Varese) ha adottato, il 25
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art.  6
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
2.  di avvalersi per l'anno 1999 della facolta' concessa dall'art.  4
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, come convertito nella  legge
24  ottobre  1996,  n.  556,  fissando  in  misura  del  5  per mille
l'aliquota in favore delle persone fisiche  soggetti  passivi  e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  a  condizione  che  il  gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3. di stabilire, altresi', per l'anno 1999  di  non  avvalersi  delle
ulteriori facolta' di:
  a)  agevolare  l'aliquota  in rapporto alle diverse tipologie degli
enti senza scopi di lucro;
  b) ridurre l'imposta dovuta per abitazione principale  fino  ad  un
massimo del 50%;
  c) elevare, in alternativa al comma b), la detrazione di L. 200.000
fino a L. 500.000;
  d)  elevare  oltre  le  L.  500.000  la detrazione per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI BLUFI
                              (Palermo)
  Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare nella misura del  6  per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  I.C.I. per l'anno 1999; ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BOLOGNA
                              (Bologna)
  Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 21  dicembre  1998  ed  il  25
gennaio  1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999, per le ragioni in premessa esposte,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure
seguenti:
  del  5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti  passivi
residenti   nel  comune,  per  le  abitazioni  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);
  del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili.
di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni  sotto
specificate  un'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta
I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L.  200.000  prevista  dalla
normativa vigente per le abitazioni principali:
A) Famiglia con due figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1
gennaio 1999:
  a)  possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del
contribuente  al  1  gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato a titolo del diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b)  reddito  famigliare  riferito all'anno 1998, non superiore a L.
14.500.000 annui netti per ogni componente il  nucleo  famigliare  se
lavoratori  dipendenti,  e  non superiore a L. 11.500.000 annui netti
per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi;
di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni  sotto
specificate  un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta
I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L.  200.000  prevista  dalla
normativa vigente per le abitazioni principali:
A)  Famiglie  con  tre  o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla
data del 1 gennaio 1999:
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso  in  cui  l'appartamento  e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non  superiore  a  L.
14.500.000  annui  netti  per ogni componente il nucleo famigliare se
lavoratori dipendenti, e non superiore a L.  11.500.000  annui  netti
per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.
B)  Famiglie  numerose composte da sei o piu' persone alla data del 1
gennaio 1999:
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso  in  cui  l'appartamento  e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non  superiore  a  L.
14.500.000  annui  netti  per ogni componente il nucleo famigliare se
lavoratori dipendenti, e non superiore a L.  11.500.000  annui  netti
per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.
C)  Famiglie  al  cui interno e' presente un portatore di handicap al
100% alla data del 1 gennaio 1999:
  a) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso  in  cui  l'appartamento  e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non  superiore  a  L.
14.500.000  annui  netti  per ogni componente il nucleo famigliare se
lavoratori dipendenti, e non superiore a L.  11.500.000  annui  netti
per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.
D) Pensionati:
  a)  possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del
contribuente  al  1  gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato a titolo del diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  b)  avere  compiuto  il  sessantesimo  anno di eta' alla data del 1
gennaio 1998;
  c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione
non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1998.  Il
reddito e' quello del singolo contribuente senza  alcun  riferimento,
quindi, al reddito del nucleo famigliare.
  Il  riconoscimento  del  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  (L.
100.000 o L. 120.000) e' subordinato alla condizione  che  gli  altri
componenti  del  nucleo  famigliare  non possiedano alcuna proprieta'
immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
   1)   il   contribuente   deve   presentare   una    richiesta    -
autocertificazione nella quale deve dichiarare:
    nome,  cognome,  indirizzo,  data di nascita, codice fiscale e di
essere  in  possesso  di  tutti  i   requisiti   richiesti   per   il
riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;
   2) la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata  entro  i termini previsti per il pagamento dell'imposta
al  settore  entrate  e  patrimonio  del  comune  di  Bologna  -  Via
Capramozza, 15 - 40123 Bologna - oppure consegnata a mano al medesimo
indirizzo;
   3)  i  contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini
potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto della ulteriore
detrazione richiesta.
  L'amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa  comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele verranno applicate  le  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente.
  (Omissis).
di determinare l'aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad
uso  abitativo  non  locati  (non occupati) per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI BORGARELLO
                               (Pavia)
  Il  comune  di  BORGARELLO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
  terreni agricoli, 7 per mille;
  aree edificabili, 7 per mille;
  abitazioni principali, 6 per mille;
  altri fabbricati, 7 per mille;
2.   di   confermare   nella  misura  di  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale dal soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BORGIALLO
                              (Torino)
  Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
  abitazione principale, 5,5 per mille;
  altri fabbricati ed aree edificabili, 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione per  l'abitazione  principale,  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
                              (Torino)
  Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato,
il   3   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa,
che  si  intendono  integralmente  riportati  nel  dispositivo  della
presente, come in appresso:
_____________________________________________________________________
  N.  |                                                   | Aliquota
ordine|                     Riferita a:                   | anno 1999
______|___________________________________________________|__________
  1   | Ordinaria                                         |     6
______|___________________________________________________|__________
  2   | Abitazione principale                             |     5
______|___________________________________________________|__________
  3   | Abitazione principale anziani o disabili          |
      |  art. 3 - comma 56 - legge 23 dicembre 1996,      |
      |  n. 662                                           |     5
______|___________________________________________________|__________
  4   | Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative  |
      |  edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad       |
      |  abitazione principale dei soci assegnatari -     |
      |  (art. 8, comma 4, del decreto legislativo        |
      |  n. 504/1992)                                     |     5
______|___________________________________________________|__________
  5   | Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. -   |
      |  (art. 8, comma 4, del decreto legislativo        |
      |  numero 504/1992)                                 |     5
______|___________________________________________________|__________
  6   | Abitazioni locate utilizzate come abitazione      |
      |  principale (art. 4. - comma 1 - legge 24 ottobre |
      |  1996, n. 556)                                    |     6
______|___________________________________________________|__________
  7   | Alloggi non locati                                |     6
______|___________________________________________________|__________
  8   | Unita' immobiliari di proprieta' di enti senza    |
      |  scopi di lucro, in misura non diversificata,     |
      |  in relazione alla loro diversa tipologia         |
      |  (art. 6, comma 2, del decreto legislativo        |
      |  n. 504/1992)                                     |     4
______|___________________________________________________|__________
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro  diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.  3. di
dare atto, inoltre, che in aggiunta alle  detrazioni  di  cui  sopra,
alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazioni principali, verra'
applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
                             (Piacenza)
  Il comune di  BORGONOVO  VAL  TIDONE  (provincia  di  Piacenza)  ha
adottato,  il  22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999,  le  aliquote   differenziate
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I), che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria, 6,3 per mille;
  aliquota per abitazione principale, 4,9 per mille;
  aliquota per casa sfitta, 7 per mille;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI BORGORICCO
                              (Padova)
  Il  comune  di  BORGORICCO  (provincia  di  Padova)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata  in  questo  comune  nella  misura
unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di
L. 200.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  21  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per  l'anno  1999  nella
misura del 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  in  L. 250.000 la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale;
3. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille, per un
periodo  comunque  non  superiore  a  tre  anni,   relativamente   ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno  per  oggetto  esclusivo   o   prevalente   dell'attivita'   la
costruzione e l'alienazione di immobili;
4.  di  stabilire,  per  l'anno  1999,  un'aliquota del 4 per mille a
favore di proprietari che eseguano interventi volti  al  recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  d'interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e  applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
                              (Firenze)
  Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha  adottato,
il  20  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote
relative all'imposta comunale sugli immobili per  l'anno  1999  nelle
seguenti misure:
  a) 6 per mille aliquota ordinaria;
  b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale (tale aliquota a partire dall'anno  1999  viene  applicata
anche  alle  fattispecie indicate all'art. 5 del regolamento comunale
cosi' come descritte in narrativa);
  c) 7 per mille nei confronti dei soggetti passivi  di  immobili  ad
uso  abitativo  (immobili  cioe' appartenenti al gruppo catastale "A"
escluso gli uffici) non adibiti ad  abitazione  principale  da  alcun
soggetto;
  d)  4  per  mille in favore dei proprietari che eseguono interventi
volti al recupero di unita'  immobiliari  inagibili,  inabitabili,  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo  di  sottotetti,  limitatamente  all'unita'  immobiliare
oggetto di detti interventi e per la durata di tre  anni  dall'inizio
dei lavori.
  Per   ottenere   l'agevolazione  di  cui  al  punto  d)  occorrera'
presentare apposita istanza  all'ufficio  tributi  nel  quale  dovra'
essere  indicato  gli estremi identificativi dell'atto di concessione
rilasciato per gli interventi indicati.
  Nel  caso  di  interventi  su  unita'   immobiliari   inagibili   o
inabitabili   il   contribuente   dovra'   inoltre   presentare   una
dichiarazione sostitutiva dove affermi che l'immobile si trova  nella
situazione  indicata  (salvo che tale condizione non sia dimostrabile
da atti gia' in possesso dell'amministrazione comunale nel qual  caso
nell'istanza  dovranno  essere indicati gli estremi identificativi di
tale atto).
  L'agevolazione di cui al punto d) viene concessa per gli interventi
la cui concessione risulti rilasciata negli anni 1998 e 1999;
2. di riconoscere per l'anno 1999 un ulteriore detrazione sino  a  L.
300.000  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare direttamente
adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale  nei  confronti
dei  soggetti  d'imposta  con reddito imponibile IRPEF dell'anno 1998
non superiore a L. 26.000.000, aumentabile di L. 1.500.000  per  ogni
persona a carico, ed inoltre:
  di  escludere da tale maggiore detrazione tutte le unita' abitative
classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9;
  di escludere da tale maggiore detrazione i soggetti nel cui  nucleo
familiare  risultano componenti proprietari o comproprietari di altre
abitazioni;
  di  stabilire  che  ai  fini  di  una  chiara  applicazione   della
detrazione  citata  per nucleo familiare si intende quello risultante
dallo stato di famiglia;
  di fissare al 30 giugno 1999 il termine per la presentazione  delle
relative istanze corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' nella quale colui che presenta l'istanza dovra' dichiarare
di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e
4.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI BORGOSESIA
                             (Vercelli)
  Il  comune  di  BORGOSESIA  (provincia  di Vercelli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
richiamata  la propria deliberazione n. 2 in data 8 febbraio 1998 con
la quale e' stata disposta:
  (Omissis).
il recepimento delle deliberazioni G.C.  7  aprile  1997  n.  192  di
conferma  dell'aliquota  unica  gia' vigente dell'I.C.I., pari al 5,3
per mille, e G.C. 28 febbraio  1997  n.  2  con  la  quale  e'  stato
determinato di:
  applicare unicamente la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi
dell'art.  8.  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992;  e
successive modifiche ed integrazioni;
  prendere atto della rivalutazione  del  5%  delle  vigenti  rendite
catastali urbane, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.
  avvalersi  della  facolta' prevista dal comma 56, dell'art. 3 della
legge n. 662/1996, a favore dei soggetti ivi indicati.
  (Omissis).
confermare dal 1 gennaio e per l'anno 1999, tutte  le  tariffe  delle
imposte,  tasse  ed  altri proventi di competenza comunale, come gia'
vigenti in forza degli atti deliberativi citati in  premessa,  ed  il
cui contenuto viene recepito integralmente, in questa sede.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI BORGO VALSUGANA
                           (Borgo Trento)
  Il  comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il
22  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (l.C.l.)  nella misura ordinaria del 5 per mille con
riferimento a tutti gli immobili  diversi  dalle  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale;
2. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota ridotta del 4 per mille
per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite dai proprietari o
usufruttuari persone fisiche a propria  abitazione  principale  o  ad
abitazione  principale  di  soci  assegnatari  di alloggi da parte di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
3. di determinare per l'anno 1999 in L.  240.000  la  detrazione  per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BRANDIZZO
                              (Torino)
  Il  comune  di  BRANDIZZO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi
per l'anno d'imposta comunale immobiliare 1999 per tutte le tipologie
impositive;
2.  di  aumentare la detrazione dell'imposta comunale immobiliare per
l'abitazione principale, per l'anno 1999, in  relazione  a  richieste
documentate  con  particolari  situazioni  di carattere sociale da L.
200.000 (103,29 Euro) a L. 400.000 (206,58 Euro);
3.  di  individuare  quali  soggetti   beneficiari   della   maggiore
detrazione  d'imposta  i  contribuenti  che si trovano nelle seguenti
condizioni:
  soggetti con reddito annuo netto di importo inferiore o pari  a  L.
10.000.000  (5.164,57  Euro), elevato a 14.000.000 (7.230,40 Euro) in
presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di  coniuge).    In
caso  di nuclei familiari composti da piu' soggetti sara' operata una
maggiorazione di L. 2.000.000 (1.032,91  Euro)  per  ogni  componente
aggiuntivo;
4.  di  stabilire che per reddito complessivo si intende la somma dei
redditi  di  tutti  i  componenti  il  nucleo   familiare,   comunque
conseguiti;
5.  di  stabilire,  inoltre,  che  la  maggiore  detrazione spetta ai
soggetti  proprietari  della  sola  unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza;
6. di fissare la seguente procedura:
  il richiedente dovra' presentare:
   a)  apposita  domanda,  redatta  su  modulo da ritirarsi presso il
comune;
   b) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  concernente  la
condizione  reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo
familiare;
  La documentazione dovra' pervenire all'Ufficio nei termini ordinari
fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata,  ovvero,
nei  casi  di  nuove  acquisizioni  successivamente  intervenute, nel
termine del pagamento della rata a saldo.
  L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o  diniego
dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BREGNANO
                               (Como)
  Il  comune  di  BREGNANO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I dell'anno 1999 come segue:
  4,5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  unica  abitazione
principale;
  5  per  mille  per  tutte  le  altre categorie di immobili (terreni
agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
2.  di  considerare  adibite  ad  abitazione  principale  le   unita'
immobiliari  previste  dal  comma  56  dell'art.  3  della  legge  n.
662/1996;
3. di confermare la detrazione per la prima casa da L. 200.000  a  L.
300.000 per le seguenti fasce di reddito:
  pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da
una sola persona con reddito fino a L. 18.000.000;
  pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da
due o piu' persone con reddito fino a L. 22.000.000;
4. di dare atto che:
  per  quanti  non  vengono  compresi  nelle  fasce  di reddito sopra
elencate la detrazione e' di L. 200.000;
  non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari  del  diritto
di  proprieta'  o  di  altro  diritto reale su immobili diversi dalla
prima abitazione (esclusi i terreni agricoli);
5. di stabilire ai soli  fini  della  ulteriore  detrazione  che  non
vengono  considerati  i  fabbricati  accessori  e  pertinenziali (box
cantine  ecc.)    anche  se  catastalmente  distinti  dall'abitazione
principale  con  cui  e'  stabilito  il rapporto di pertinenzialita',
restando  ferma  per  le  pertinenze  l'applicazione  della   diversa
aliquota se dovuta.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BRENNERO - BRENNER
                              (Bolzano)
  Il  comune di BRENNERO - BRENNER (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota  ordinaria  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili  in  questo  comune  in  misura  del 5 per mille; di ridurre
l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione  principale  al  4
per  mille; di determinare l'aliquota per le abitazioni secondarie in
misura  del  6  per  mille;  di  fissare  la   detrazione   d'imposta
sull'abitazione principale in maniera uniforme con L. 400.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
                               (Pavia)
  Il  comune  di BRESSANA BOTTARONE (provincia di Pavia) ha adottato,
il  15  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
ritenuta l'opportunita' di avvalersi delle  facolta'  previste  dalle
disposizioni   sopra   richiamate,  limitatamente  all'aumento  della
detrazione dell'imposta riconoscendo ai  contribuenti  che  siano  in
possesso  dei  requisiti  sotto  indicati un aumento della detrazione
I.C.I. come da tabella sottoindicata;
A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:
  1) possesso del solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina  quali  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente al 1 gennaio 1998. Nel caso  in  cui  l'appartamento  e'
abitato  a  titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non
deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi
quale reddito  principale  ma  non  esclusivo  per  cui  deve  essere
compreso  ogni  altro  reddito dello stesso nucleo incluso il reddito
dell'immobile soggetto a  I.C.I.  e  restando  escluso  l'assegno  di
accompagnamento riferito all'anno 1997;
                          TABELLA DETRAZIONI
_____________________________________________________________________
  DETRAZIONE     |                |                  |
      -          |  L. 350.000    |    L. 300.000    |  L. 250.000
  Componenti     |   1 fascia     |     2 fascia     |   3 fascia
                 |  di reddito    |    di reddito    |  di reddito
_________________|________________|__________________|_______________
1 persona        | L. 11.000.000  |   L. 12.500.000  | L. 14.000.000
2 persone        | L. 17.500.000  |   L. 20.500.000  | L. 23.500.000
3 persone        | L. 22.500.000  |   L. 26.500.000  | L. 30.000.000
4 o piu' persone | L. 27.000.000  |   L. 31.500.000  | L. 36.000.000
_________________|________________|__________________|_______________
  Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel
nucleo familiare vi e' un portatore di handicap.
  Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione,
purche'  non  superiore  a  L.  10.000.000, di ultrasessantacinquenni
conviventi (sia singoli  che  coppie)  e  non  proprietari  di  altri
immobili.
B)   particolari  situazione  di  disagio  economico,  detrazione  L.
350.000:  anche su segnalazione dei servizi sociali  dell'U.S.L.  es.
disoccupati  per  almeno 6 mesi nell'anno regolarmente iscritti nelle
liste di collocamento o in cassa integrazione o in mobilita'.
  Sia nel caso di cui alla lettera A che nel  caso  della  lettera  B
l'applicazione  del  beneficio  della  detrazione e' subordinato alla
condizione  che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare   non
possiedano   altra  proprieta'  immobiliare  (non  viene  considerata
proprieta' aggiuntiva  la  proprieta'  di  "orticelli"  comunque  non
soggetti all'imposta);
determinare i seguenti criteri applicativi:
  il   contribuente   deve   presentare  la  richiesta  corredata  da
dichiarazione dei  redditi  o  autocertificazione  nella  quale  deve
dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale
e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto
alla detrazione.
  La  richiesta  dovra'  essere presentata entro il termine ultimo di
versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre), all'ufficio  tributi
del comune di Bressana Bottarone.
  I  contribuenti  che hanno inviato la richiesta entro il termine di
versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del
pagamento della stessa gia' tenere conto delle detrazione maggiorata,
le  richieste  presentate  oltre   tale   termine   potranno   essere
conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.
  L'amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele   saranno   applicate   le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n.  504/1992 e le pene previste dagli articoli 483,  495,
496  del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della  legge  13
aprile 1977, n.  114.
  Determinare  che  l'esercizio  della facolta' di autocertificazione
prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  504/1992
sopra  richiamato  debba  avvenire  al  momento del verificarsi della
condizione di inagibilita'  o  inabitabilita'  con  dichiarazione  da
presentare   al   servizio   tributi   il  quale  la  sottoporra'  ad
accertamento da parte dell'ufficio tecnico  comunale  con  perizia  a
carico del proprietario.
  (Omissis).
per  tutto  quanto  in  narrativa  premesso  e  che  qui  si  intende
integralmente riportato;
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille,  ai  sensi  dell'art.    6,
comma   secondo,   del   decreto  legislativo  n.  504/1992,  per  le
motivazioni espresse in narrativa;
2. di stabilire l'importo della detrazione nelle misure  indicate  in
premessa che qui si intendono integralmente riportate.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BRIENNO
                               (Como)
  Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 27 gennaio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria
per  l'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1999, pari al 5,8
per mille ed un'aliquota ridotta del  5  per  mille  a  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa,  residenti  in  questo  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI BRONZOLO - BRANZOLL
                              (Bolzano)
  Il comune di BRONZOLO - BRANZOLL (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504 in L. 800.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI BRUSAPORTO
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, per i
motivi citati in  premessa  e  che  si  intendono  qui  integralmente
riportati;
2.  di  determinare  un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 1999
nella misura del 6 per mille per  le  seguenti  tipologie  di  unita'
immobiliari:
  a) alloggi liberi o sfitti;
  b) aree fabbricabili.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI BUTTRIO
                               (Udine)
  Il  comune  di  BUTTRIO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 30
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta  comunale
sugli  immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti
misure:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  aliquota ridotta: 4,3 per mille a favore di:
   a) persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
adibita ad abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
   b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  e
collaterale  e  affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle
stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
   c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile  che  ha
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini  italiani  non
residenti  nel  territorio dello Stato a condizione che le stesse non
risultino locate;
   d) pertinenze delle abitazioni principali (garage, posti macchina,
tettoie)  anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che
il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia  proprietario  o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota pane, della
pertinenza  e  che  questa sia esclusivamente asservita alla predetta
abitazione.
  aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla  locazione
e non locati;
2. di proporre la conferma anche per il corrente anno dell'aumento da
L.  200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale
limitatamente a favore dei  soggetti  passivi  titolari  di  pensione
sociale,   proprietari   unicamente   del   fabbricato  destinato  ad
abitazione principale e per le sue pertinenze.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CABIATE
                               (Como)
  Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato,  il  2  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CADREZZATE
                              (Varese)
  Il comune di  CADREZZATE  (provincia  di  Varese)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota  I.C.I.  nella  misura
unica  del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione principale (come da art. 3 comma 55 della M.F. 1998).
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
                              (Savona)
  Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il
4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza
prevedere differenziazioni per gli immobili diversi dalle abitazioni,
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per
gli  alloggi  non  locati,  per   le   abitazioni   principali,   per
l'abitazione  locata  con  contratto  registrato  a  soggetto  che la
utilizzi come abitazione principale, per gli immobili realizzati  per
la  vendita  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per oggetto
esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione degli
immobili nonche' per gli immobili posseduti da soggetti che  eseguano
interventi  volti  al  recupero  di un'unita' immobiliare inagibile o
inabitabile ovvero alla realizzazione di  autorimesse  o  posti  auto
cosi' come previsto dai commi 1 e 2 del vigente regolamento;
2.  dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene
stabilita nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000;
3. disporre che la detrazione spettante alla prima  abitazione  venga
elevata   in  favore  di  categorie  di  soggetti  in  situazioni  di
particolare  disagio  economico  o  sociale  come  segue:
                    SOGGETTI BENEFICIARI
a) Pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni 60.
  Potra'  beneficiare  della detrazione nella misura di L. 300.000 il
pensionato che:
  1) possieda come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai
fini I.C.I.;
  2) al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione  abbia  eta'  pari  o
superiore ad anni 60;
  3) possieda un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito
all'anno solare precedente a quello di imposizione.
  Qualora  il  coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e'
costituito  dalla  somma  dei  redditi  lordi  dei  due   coniugi   e
l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000.
b) Disoccupati e cassintegrati - lavoratori in mobilita'.
  Potra'  beneficiare  della detrazione nella misura di L. 300.000 il
soggetto  disoccupato  o  cassintegrato,  nonche'  il  lavoratore  in
mobilita' che:
  1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai
fini I.C.I.;
  2)  si  trova  nella  situazione  di  disoccupato o cassintegrato o
lavoratore in mobilita' al 1 gennaio  dell'anno  di  imposizione,  ad
esclusione  delle  situazioni  di inserimento in attivita' di "Lavori
socialmente utili" come disciplinate dalla normativa vigente;
  3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito
all'anno solare precedente a quello di imposizione;
  Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di  riferimento  e'
costituito   dalla   somma  dei  redditi  lordi  dei  due  coniugi  e
l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000.
c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.
  Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L.  300.000  il
capofamiglia che:
  1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai
fini I.C.I.;
  2)  ha  quale familiare a carico figlio o fratello/sorella o nipote
portatore di handicap non autosufficiente;
  3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito
all'anno solare precedente a quello di imposizione.
  La detrazione spetta anche al portatore di handicap  che  si  trova
nelle condizioni previste per il capofamiglia di cui ai numeri 1 e 3,
nel caso in cui possieda l'abitazione.
  Per  soggetti  portatori  di handicap si intendono anche coloro che
beneficiano dell'indennita' di accompagnamento,  oltre  gli  invalidi
con  invalidita'  del  100% riconosciuta dalle competenti commissioni
sanitarie  delle  U.S.L.,  parificando  ad  essi  i  soggetti  grandi
invalidi  riconosciuti  inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS
ed  i  soggetti  grandi  invalidi  del  lavoro   riconosciuti   dalle
commissioni INAIL.
            CONDIZIONI COMUNI ALLE IPOTESI DI DETRAZIONE
  Per  tutte  le  ipotesi  di  detrazione  sopra  indicate valgono le
seguenti condizioni:
  ai fini  della  determinazione  della  condizione  di  reddito,  il
reddito  lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare
a carico;
  per il coniuge o altro familiare a carico si  intende  il  soggetto
ritenuto tale ai fini della legislazione fiscale.
  Non  viene considerato quale familiare a carico il soggetto portare
di handicap a cui si applica l'ipotesi sub c);
  per reddito lordo si  assume  l'ammontare  del  reddito  imponibile
complessivo  utilizzato  ai  fini  dell'IRPEF;  non  vengono presi in
considerazione  gli  eventuali  redditi  del  soggetto  portatore  di
handicap  in  quanto  ritenuti  mezzi occorrenti al sostentamento del
soggetto disabile;
  la detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge,  anche
se non a carico, e/o gli altri familiari a carico, con esclusione del
soggetto  portatore di handicap nella ipotesi di cui alla lettera c),
non possiedano anche per quota a titolo di proprieta', diritto  reale
(usufrutto,   uso,   abitazione)   la  disponibilita'  di  abitazioni
ulteriori.
             MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA DETRAZIONE
  Le modalita' per la  concessione  della  detrazione  vengono  cosi'
stabilite:
  i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione
della maggiore detrazione su modelli predisposti dal comune;
  la domanda assumera' la forma dell'autocertificazione;
  la  domanda  dovra'  dichiarare  l'esistenza di tutte le condizione
previste per la concessione del beneficio;
  alla domanda dovra' essere allegata la  dichiarazione  dei  redditi
modello  730,  740  o  mod.  CUD  (ex 201 e 101) sostitutivo relativo
all'anno fiscale precedente a quello di  imposizione  I.C.I.  per  il
quale viene richiesta la maggiore detrazione.
  Per  la  sola  categoria  dei  soggetti disoccupati e lavoratori in
mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione
rilasciata dal competente ufficio  di  collocamento  che  attesti  la
situazione  di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la
cassaintegrazione la documentazione dovra' essere  quella  rilasciata
dall'azienda del cassaintegrato.
  Per  la  sola  categoria  delle  famiglie con soggetti portatori di
handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata  la
certificazione  della competente U.S.L., INAIL ed INPS che attesti la
non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;
  la domanda  dovra'  essere  presentata  a  mani  in  comune  presso
l'ufficio  del  protocollo  od  inviata mediante lettera raccomandata
a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata  di
imposta dell'anno di riferimento.
  Nel   caso   di  invio  per  posta,  si  terra'  conto  del  timbro
dell'ufficio postale.
  Il termine di presentazione si intende perentorio con  la  sanzione
della decadenza per l'anno di riferimento dell'agevolazione.
  i  contribuenti  che hanno presentato la richiesta entro i termini,
potranno tenere conto della detrazione gia' dall'anno  della  domanda
di presentazione;
  acquisite  le  domande  nella  procedura sopra descritta, l'ufficio
tributi comunale dovra'  procedere  alla  verifica  delle  situazioni
dichiarate;
  la  verifica  dell'elemento  reddituale  avverra'  sulla base della
denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini IRPEF;
  la domanda ha validita' annuale e dovra' essere ripetuta  per  ogni
anno in cui si chiede l'agevolazione;
  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  incomplete  e  comunque non
rispondenti a verita', si dara' corso alle sanzioni civili  e  penali
secondo  quanto  disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15;
4. dare atto che la presumibile minore entrata di L. 6.000.000  trova
copertura   nel   bilancio  di  previsione  1999  in  quanto  ipotesi
agevolativa gia' contemplata in fase di stesura del bilancio stesso.
  (Omissis).