(all. 1 - art. 1) (parte 2)
                        COMUNE DI CALENDASCO
                             (Piacenza)
  Il comune di CALENDASCO (provincia  di  Piacenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 4 per mille;
2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del  decreto
legislativo  n.  504/1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge
numero 662/1996 nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CALVENE
                              (Vicenza)
  Il comune di CALVENE (provincia di  Vicenza)  ha  adottato,  il  21
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  1999,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per
mille;
2. di determinare altresi', agli stessi effetti,  la  detrazione  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di
L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CAMOGLI
                              (Genova)
  Il  comune  di  CAMOGLI  (provincia  di  Genova) ha adottato, il 22
febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  revocare  la  deliberazione  di C.C. n. 62 del 12 ottobre 1998 ad
oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  -  Determinazione
aliquote per l'anno 1999".
  (Omissis).
Avvertenza:   la   presente  deliberazione  sostituisce  quella  gia'
pubblicata nel supplemento n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30
gennaio 1999.
1. di determinare  per  l'anno  1999,  le  aliquote  I.C.I.  (imposta
comunale sugli immobili), nel seguente modo:
  4,75 per mille aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella
categoria  A/10, nei gruppi B-C-D e per gli immobili ad uso abitativo
affittati a residenti;
  4,25 per mille aliquota per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo con una detrazione di L. 200.000 e
per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti  in  linea  retta
entro  il  primo  grado  se  negli  stessi il parente in questione ha
stabilito la propria residenza;
  6,50 per mille aliquota per gli immobili  non  locati  intendendosi
per  tali  anche  le unita' immobiliari locate stagionalmente o a non
residenti e quelle tenute a disposizione nel territorio comunale;
2.  di  applicare  una  detrazione  di  imposta  di  L.  200.000  per
l'immobile  adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, ai
sensi dell'art.  8 del decreto legislativo n. 504/92 come  modificato
dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CAMPEGINE
                           (Reggio Emilia)
  Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per  l'anno
1999 e nelle misure di seguito riportati:
  abitazione   principale   cosi'  come  definita  dall'art.  15  del
regolamento comunale per l'I.C.I. comprese  le  pertinenze  stabilite
dall'art.  18 del medesimo regolamento, 5,65 per mille;
  tutti  gli  altri  immobili che non rientrano nel punto precedente,
5,85 per mille;
  aree fabbricabili, 7 per mille;
  alloggi non locati ai sensi dell'art. 6  del  regolamento  comunale
per l'I.C.I., 7 per mille.
di  mantenere  in  L.  200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
                              (Livorno)
  Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma
secondo,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, per le motivazioni
espresse in narrativa;
2.  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  1999  nella  misura  del  5,5  per  mille  per   l'abitazione
principale  e  immobili  assimilati  ai sensi del vigente regolamento
comunale sull'I.C.I.;
3. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del  7
per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale
e  non  locati  o  non  occupati da parenti e affini entro il secondo
grado;
4. disporre che:
  la condizione di locazione sia autocertificata ai  sensi  di  legge
dal  contribuente  o  sia  prestata  copia  conforme del contratto di
affitto;
  l'occupazione di parenti o  affini  entro  il  secondo  grado  deve
essere autocertificata dal contribuente.
  Le  attestazioni  prodotte  restano  valide fino al permanere della
condizione di locazione o uso familiare e  devono  essere  presentate
entro  il  termine di presentazione delle variazioni annuali relative
all'anno di imposta. La  data  della  cessazione  del  rapporto  deve
essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni.
5. riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
n.  504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 ai contribuenti
che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un  aumento  della
detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000.
A) Nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:
  1)  possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del
contribuente  al  1  gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il  contribuente  non
deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi
quale  reddito  principale  ma  non  esclusivo  per  cui  deve essere
compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo  incluso  il  reddito
dell'immobile  soggetto  a  I.C.I.  e  restando  escluso l'assegno di
accompagnamento) riferito all'anno 1998:
   fino a L. 17.000.000 lordi per un unico componente;
   fino a L. 23.000.000 lordi per due componenti;
   fino a L. 25.500.000 lordi per tre componenti;
   fino a L. 27.500.000 lordi per quattro componenti.
  Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel
nucleo familiare vi e' un portatore di handicap.
  Per nuclei familiari con piu' di  4  componenti  si  aggiungono  L.
6.000.000 lordi per ciascuna persona.
  Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione,
purche'  non  superiore  a  L.  10.000.000, di ultrasessantacinquenni
conviventi (sia singoli  che  coppie)  e  non  proprietari  di  altri
immobili.
B) Particolari situazioni di disagio economico:
  anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L.
C)  Nuclei  familiari  ricadenti nelle fasce di reddito gia' previste
abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia  popolare  a
proprieta' indivisa:
  sia  nel  caso di cui alla lettera A) che nel caso della lettera C)
l'applicazione del  beneficio  della  detrazione  di  L.  500.000  e'
subordinato  alla  condizione  che  gli  altri  componenti del nucleo
familiare non possiedano  altra  proprieta'  immobiliare  (non  viene
considerata   proprieta'  aggiuntiva  la  proprieta'  di  "orticelli"
comunque non soggetti all'imposta);
6. determinare i seguenti criteri applicativi:
  il  contribuente  deve  presentare  la   richiesta   corredata   da
dichiarazione  dei  redditi  o  autocertificazione  nella  quale deve
dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale
e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto
alla detrazione di L. 500.000.
  La richiesta dovra' essere inviata tramite  raccomandata  entro  il
termine  ultimo  di  versamento  del saldo dell'imposta (20 dicembre)
all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima,  via  Roma  5,
oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.
  I  contribuenti  che hanno inviato la richiesta entro il termine di
versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del
pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione maggiorata,
le  richieste  presentate  oltre   tale   termine   potranno   essere
conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.
  L'amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele   saranno   applicate   le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n.  504/1992 e le pene previste dagli articoli 483,  495,
496  del  C.P.   per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in
ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13  aprile
1977, n.  114;
7.  determinare  che l'esercizio della facolta' di autocertificazione
prevista dall'art. 8, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  504/1992
sopra  richiamato  debba  avvenire  come  disposto  dall'art.  5  del
regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo  all'integrita'  fisica  o
alla  salute  delle  persone.  Non  possono  considerarsi inagibili o
inabitabili gli immobili  non  utilizzati  per  lavori  diretti  alla
conservazione,  ammodernamento  o  miglioramento  degli  edifici.  La
riduzione si applica alla data  di  presentazione  della  domanda  di
perizia  all'ufficio  tecnico  o alla data di presentazione al comune
della dichiarazione  sostitutiva  anzidetta.    L'eliminazione  della
causa ostativa all'uso da locali e' comunicata all'ufficio tributi al
verificarsi.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CAMPOFORMIDO
                               (Udine)
  Il  comune  di CAMPOFORMIDO (provincia di Udine) ha adottato, il 26
ottobre 1998 ed il 18 dicembre 1998,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, ai  sensi  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,
l'imposta immobiliare comunale, per il 1999, nella misura del 4,5 per
mille.
  (Omissis).
1.  di  concedere  una  detrazione  dell'imposta  dovuta,  per unita'
immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale,  di  L.
500.000 annue, rapportata ai periodi in cui puo' essere fatta valere,
a favore:
  A)  dei  soggetti  titolari  di  redditi,  di  qualsiasi natura, di
importo  pari  o  inferiore  all'ammontare  di  L.   10.000.000,   se
appartenenti  a  famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a
L. 18.000.000, se  appartenenti  a  nuclei  familiari  pluri-reddito.
Viene  ammessa  una  maggiorazione  del  10%  del  reddito  per  ogni
componente del nucleo familiare privo di reddito;
  B) dei disoccupati, da almeno 6 mesi,  maturati  al  momento  della
scadenza   del   pagamento   dell'imposta,  appartenenti  a  famiglia
mono-reddito e con quest'ultimo di importo pari o inferiore  ai  casi
di cui al punto A);
  C)  nei  casi  di  cui ai precedenti punti A) e B), l'importo lordo
dell'imposta non deve superare la somma di L. 700.000;
2. nei casi di cui sopra non si  tiene  conto  del  reddito  prodotto
dalla stessa abitazione;
3.   le   situazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  adeguatamente
documentate.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CAMPONOGARA
                              (Venezia)
  Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia)  ha  adottato,  l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare per l'anno 1999  l'imposta  comunale  sugli  immobili
come segue:
  a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali;
  b) 4,5 per mille a tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli
di cui al successivo punto c);
  c)  7  per  mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale locati e non locati  ed  alle  relative  pertinenze  (box,
garage);
  d)  di precisare che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 4
per mille di cui al punto a), si intendono per alloggi le sole unita'
abitative, restando pertanto escluse le pertinenze (es. garage,  box,
posti  macchina  coperti  o  scoperti)  sulle  quali  l'imposta viene
applicata nella misura del 4,5 per mille come previsto dal punto b);
  e)  di  considerare,  ai  fini  dell'applicazione  della  riduzione
prevista  per  abitazioni  principali,  come  direttamente adibita ad
abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta  da  anziani  o
disabili  che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o
sanitario a seguito di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
               COMUNE DI CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS
                              (Bolzano)
  Il  comune  di CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS (provincia di Bolzano)
ha adottato la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I.
ordinaria nella misura del 4 per mille;
2. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I.
nella misura del 6 per mille per le seconde case ai sensi  del  testo
unico  delle  leggi regionali concernenti "disciplina dell'imposta di
soggiorno",  approvato  con  decreto  del  presidente  della   giunta
regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L;
3.  di  aumentare  per  l'anno  1999 l'importo di detrazione previsto
dalla  legge  per  i  soggetti  passivi  in  possesso  di   un'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale con pertinenza (garage)
da L. 200.000 a L. 500.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
                               (Pavia)
  Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato,  il
4   febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CANISCHIO
                              (Torino)
  Il comune di CANISCHIO (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'i'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille, da applicarsi in  misura
unica  a  tutte  le basi imponibili, ed una detrazione per abitazione
principale fissata in L. 300.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CANNOBIO
                       (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  CANNOBIO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato,  il  12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare,  per  l'anno  1999,  nelle  misure  sottoindicate,  le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a)  abitazione  principale utilizzata direttamente dal proprietario
5,5 per mille;
  b) altri fabbricati di  proprietari  per  usi  occasionali,  o  non
continuativi, o non locati 7 per mille;
  c) altri immobili 6 per mille.
2.  di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CANONICA D'ADDA
                              (Bergamo)
  Il comune di CANONICA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 5 per mille.
di stabilire, altresi', la detrazione per unita' immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  nella misura di L. 200.000, rapportata al
periodo annuale di possesso dell'immobile.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CANOSSA
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
30  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare nel seguente importo e  in  base  alle  sotto  indicate
modulazioni  le  aliquote  dell'I.C.I.  con  decorrenza  dal  periodo
d'imposta 1999:
  a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
  b) aliquota ridotta: 6 per mille:
   1) per abitazione principale di persona fisica (c.d. prima casa);
   2) per abitazione appartenenti a soci di cooperative edili a quote
indivise;
   3) per le abitazioni occupate gratuitamente da  parenti  entro  il
terzo grado del soggetto passivo;
   4)  per  l'alloggio  dato  in  affitto  con contratto registrato a
persone fisiche che lo utilizzino come abitazione principale;
   5) per abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricoveri  permanenti,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata (anche ai fini della detrazione);
  c) aliquota ridotta: 4 per mille:
   coppie residenti di sposi, per  i  primi  tre  anni  successivi  a
quello  di  matrimonio  per  l'unita'  immobiliare posseduta da uno o
entrambi i coniugi ed adibita ad abitazione principale degli stessi;
  d) aree fabbricabili: 7 per mille;
  e)  immobili   adibiti   all'esercizio   di   attivita'   d'impresa
(artigianali,  commerciali  e  industriali) in base alla destinazione
d'uso vigente, quindi  al  relativo  classamento  previsto,  solo  se
utilizzati: 6,3 per mille;
2.  di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari a L.
200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CAPPADOCIA
                             (L'Aquila)
  Il comune di CAPPADOCIA (provincia  di  L'Aquila)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote e  la  detrazione  prevista
dalla  deliberazione  di Consiglio comunale n. 9 del 20 febbraio 1998
(NDR aliquota I.C.I. 5,5 per mille, riduzione dal 5,5, al 3 per mille
per interventi di ristrutturazione, aumento detrazione a  L.  500.000
per abitazione principale).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI CAPRI
                              (Napoli)
  Il  comune di CAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del  6
per mille.
2.  di  diversificare  l'aliquota  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni fissandola nella misura del 4,4 per mille.
3.  di  stabilire  per  l'unita'  immobiliari  locate  con  contratto
registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
l'aliquota del 4,4 per mille.
4. di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del  decreto
legislativo n. 504/1992 indicato in premessa nella misura superiore a
L.   500.000   fino   alla   concorrenza  dell'imposta  limitatamente
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto
passivo,  cosi'  come  individuata dall'art. 3 del regolamento I.C.I.
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 82/1998 e  successive
integrazioni.
5.  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  predetto regolamento si
stabilisce che le riduzioni di cui al punto 4  non  si  applicano  ai
possessori   di   fabbricati   classificati  o  classificabili  nella
categoria A8, ovvero, ai proprietari di immobili  aventi  un  reddito
imponibile  I.R.P.E.F.    superiore  a  L.  90.000.000  escludendo la
rendita catastale  relativa  all'abitazione  principale.  I  soggetti
cosi' individuati potranno beneficiare della sola detrazione prevista
dalla legge, pari a L.  200.000.
6. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento per le
unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo
grado  ed  affini  fino  al  primo  grado, che le occupano quale loro
abitazione principale, un'aliquota ridotta pari al 4,4 per mille.
7. demandare agli uffici competenti la formulazione  della  procedura
relativa alla concessione delle agevolazioni previste.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
                              (Brescia)
  Il comune di CAPRIANO DEL COLLE (provincia di Brescia) ha adottato,
il   29  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5  per
mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CARAGLIO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  CARAGLIO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CARANO
                              (Trento)
  Il comune di CARANO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  modificare,  la deliberazione consiliare n. 28 del 30 ottobre
1998, aumentando, per il 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria dal 4,5 al
5,5 per mille;
2. si da' atto che, a seguito della modifica sub dispositivo 1) e  di
quanto  stabilito  nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I.  nel
comune di Carano, approvato con delibera consiglio comunale  n.    35
del  30  dicembre  1998, esecutiva, le aliquote/le detrazioni ai fini
dell'I.C.I. per il 1999 sono le seguenti:
   aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;
   aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per  le  abitazioni
principali   e   loro  pertinenze  (comprese  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, fermo  restando  il  requisito  della
residenza  nel  comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il  primo  grado  (genitore/figlio),  se
nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone
residenti,  se  nelle  stesse  l'affittuario  ha stabilito la propria
residenza e  vi  dimora  abitualmente;  per  le  unita'  immobililari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti  locata,  nonche' per le attivita' produttive come di seguito
specificate:
    Gruppo C.
categorie: C/1 negozi e botteghe;
     C/3 laboratori per arti e mestieri;
     C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
    Gruppo D:
     tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo;
   detrazione per l'abitazione principale  e  sue  pertinenze  estesa
oltre  che  per  i  soggetti  passivi  d'imposta,  cioe' proprietari,
titolari di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi  o
superficie,   nonche'   per   gli   immobili  concessi  in  locazione
finanzairia, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti
alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'   indivisa,   adibite   ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case  popolari;
per  le  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha
stabilito  la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case
locate, con contratto  registrato,  a  persone  residenti,  se  nelle
stesse  l'affittuario  ha  stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione che la stessa non risulti locata pari a L.
500.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CARAVAGGIO
                              (Bergamo)
  Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato,  il  18
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  a)  unita'  immobiliare  adibite  ad abitazione principale: 4,8 per
mille;
  b) altri immobili: 6 per mille.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CARAVINO
                              (Torino)
  Il comune di CARAVINO (provincia di  Torino)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  nella  misura  del  6,5  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999,
ai sensi dell'art.  4 della legge 23 dicembre  1992,  n.  421  e  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L.
200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma
2 dell'articolo del decreto legislativo n. 504/1992  come  modificato
dal  comma 55 dell'art.  3 della legge n. 662/1996, non applicando le
riduzioni o  le  elevazioni  previste  dal  comma  3  e  considerando
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di  proprieta'  o  di    usufrutto  da  anziani  o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni  di  cui  al
quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CARCERI
                              (Padova)
  Il  comune  di  CARCERI  (provincia  di  Padova) ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 la  misura  unica  del  5,5  per  mille
dell'imposta  comunale  sugli immobili, e di confermare in L. 200.000
la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
                              (Varese)
  Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il
12  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota ordinaria 1999: 6 per mille;
aliquota ridotta 1999: 4 per mille;
detrazione 1999: L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CARDE'
                               (Cuneo)
  Il comune di  CARDE'  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CARIGNANO
                              (Torino)
  Il  comune  di  CARIGNANO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nelle seguenti
misure:
   immobili  di  civile  abitazione  posseduti   oltre   l'abitazione
principale  e  non  locati  ovvero  non  dati  in  uso,  usufrutto  o
abitazione a terzi:  7 per mille;
   tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;
di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 280.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CARLANTINO
                              (Foggia)
  Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha  adottato,  il  16
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica
del 5 per mille, a norma  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CARPINETO ROMANO
                               (Roma)
  Il  comune  di CARPINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
23  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  Art. 5.  Aliquote
1.  l'imposta  e'  determinata  applicando   alla   base   imponibile
l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi;
2. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 6 per mille;
3. l'aliquota ordinaria e' ridotta:
  a)  al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del  contribuente  e  le  relative  pertinenze,  anche  se
distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso
gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta
o  collaterale  che  la  utilizzano  come  abitazione principale e vi
risiedono anagraficamente;
  b) al  5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  appartenente  a
cooperativa  edilizia  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione
principale del socio assegnatario residente nel comune;
  c) al 5,5 per mille per l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo
dall'Isituto  Autonomo Case Popolari adibita ad abitazione principale
del soggetto assegnatario residente nel comune;
  d) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di
proprieta'  o  usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricoveri
permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
  e)  al  5,5  per  mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo
proprieta' o usufrutto da persone fisiche  di  cittadinanza  italiana
non  residenti  nel  territorio nazionale a condizione che l'immobile
non sia locato e che il soggetto passivo non  possegga  altra  unita'
abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;
  f)  all'1  per  mille  a  favore  di  soggetti passivi che eseguono
interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
4.  la  riduzione  di  cui  alla  lettera  a),  concernente  l'unita'
abitativa   concessa  in  uso  gratuito  a  parenti  e'  accordata  a
condizione che il  soggetto  passivo  documenti,  mediante  deposito,
entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno d'imposta interessato, presso
l'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di  comodato
preventivamente registrato presso il competente ufficio del registro.
  La riduzione di cui alla lettera d) e' concessa a condizione che il
soggetto  interessato  comunichi  all'ufficio  tributi  del comune lo
stato  di  non  locazione  dell'unita'  immobiliare  ed  alleghi   la
dichiarazione  della  sua  accoglienza  rilasciata  dall'istituto  di
ricovero o sanitario.
  La riduzione  di  cui  alla  lettera  f)  e'  concessa  per  l'anno
d'imposta  in  cui  hanno  avuto inizio i lavori e per i quattro anni
successivi.
5. Con delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro la data di
approvazione  del bilancio e da pubblicare in estratto sulla Gazzetta
Ufficiale, possono essere variate, per l'anno successivo, nei  limiti
consentiti  dalla  legge, le misure delle aliquote sopracitate.  Art.
6.  Detrazioni d'imposta
1. dalla imposta determinata  ai  sensi  del  precedente  art.  5  si
detraggono:
  a)  L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale del  contribuente  e  le  relative  pertinenze,  anche  se
distintamente iscritte in catasto;
  b)  L.  200.000 per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa
edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale  del
socio assegnatario residente nel comune;
  c)  L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno  acquisito  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri
permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
  d) L. 200.000  per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  usufrutto  da persone fisiche di cittadinanza italiana
non residenti nel territorio nazionale a  condizione  che  l'immobile
non  sia  locato  e che il soggetto passivo non possegga altra unita'
abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;
  e) L.  300.000  per  l'unita'  immobiliare  e  relative  pertinenze
adibita  ad  abitazione  principale dei seguenti soggetti passivi che
versano in particolare situazione di disagio economico e sociale:
   e. 1. soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni
o titolare di pensione di invalidita', con solo coniuge a  carico,  a
condizione  che  non  sia  titolare  diritto  di  proprieta' od altro
diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale
e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto ai fini
I.R.P.E.F. un reddito complessivo lordo, compreso quello  dell'unita'
abitativa  posseduta, non superiore a L. 14.000.000. Nella ipotesi di
comproprieta' o contitolarita' di altro diritto  reale  sulla  unita'
immobiliare  e  relative  pertinenze adibita ad abitazione principale
tra coniugi ultra sessantacinquenni od entrambi titolari di  pensione
di  invalidita'  la  deduzione  spetta  a  ciascuno  a condizione che
ciascuno di essi non sia titolare  diritto  di  proprieta'  od  altro
diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale
e  che  nell'anno  precednte  a  quello  d'imposta  la somma dei loro
redditi complessivi  lordi,  compreso  quello  dell'unita'  abitativa
posseduta, ai fini I.R.P.E.F.  non sia superiore a L. 19.100.000;
   e.  2. soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui
vi sia un portatore di handicap con invalidita' superiore al  66  per
cento  a  condizione che nessun componente la famiglia possegga altri
immobili  su  tutto  il   territorio   nazionale   oltre   all'unita'
immobiliare  e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e
che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno
precedente a quello d'imposta non superi l'importo di  L.  14.000.000
se  il  nucleo familiare e' composto da una persona, L. 26.000.000 se
composto da due persone, L. 38.000.000 se composto  da  tre  persone.
Nella  ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di
persone superiore a tre il limite  del  reddito  familiare  lordo  e'
determinato  aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari
a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre;
   e.  3.  soggetto  passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno
precedente o posto in cassa  integrazione  a  condizione  che  nessun
componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio
nazionale  oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita
ad abitazione principale e che il reddito  familiare  lordo  ai  fini
I.R.P.E.F.  posseduto  nell'anno  precedente  a  quello d'imposta non
superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare e'  composto
da una persona, L. 26.000.000 se comosto da due persone, L.38.000.000
se  composto  da  tre  persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare
fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite  del
reddito  familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di L.
38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona  eccedente
il numero tre;
2.  nella  ipotesi  di comproprieta' o contitolarieta' di altro reale
sulla unita' immobiliare, le suindicate detrazioni spettano a ciascun
soggetto in proporzione della quota posseduta.
3. con la medesima delibera del consiglio comunale di cui al comma  4
del successivo art. 5 puo' essere variato l'ammontare delle deduzioni
di cui al comma 4 del presente articolo.
4.  per  i  terreni  agricoli  posseduti  da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli a titolo principale,  purche'  da  quest'ultimi
direttamente  condotti,  oltre  la deduzione dalla base imponibile di
cui all'art.    4  comma  3,  si  applicano  le  seguenti  detrazioni
d'imposta:
  a) il 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 50
milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
  b)  il  50  per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i
120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
  c) il 25 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  eccedente  i
200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.
  Ai  fini  del calcolo della presente detrazione si assume il valore
complessivo dei  terreni  condotti  dal  soggetto  passivo  anche  se
ubicati sul territorio di piu' comuni.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CARPINONE
                              (Isernia)
  Il  comune  di  CARPINONE  (provincia  di  Isernia)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5
per mille rapportata al valore degli immobili.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASALE SUL SILE
                              (Treviso)
  Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, il
28   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  d'imposta  1999 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,70 per mille;
2.  determinare  la  detrazione  dell'imposta   I.C.I.   per   unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, del soggetto passivo
nella misura di L. 200.000 come previsto per legge;
3. elevare l'importo di L. 200.000 come previsto dall'art.  3,  comma
55,  legge  n.  662/1996  a  L.  400.000 per le seguenti categorie di
soggetti:
  a) persone anziane sole, pensionate  da  lavoro  dipendente  e  con
reddito non superiore a L. 10.080.000 annue;
  b)  coppie  di  persone anziane pensionate da lavoro dipendente con
reddito fino a L. 14.728.000 annue;
  c) nel caso di persone anziane pensionate da  lavoro  autonomo  gli
importi di cui sopra si intendono ridotti del 50 per cento;
4.  nei  casi  predetti  ai punti a), b), c) i soggetti devono essere
proprietari del solo immobile abitativo.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CASALSERUGO
                              (Padova)
  Il comune di CASALSERUGO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 1999,  come  gia'  applicato  negli
anni  1997  e  1998  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6  per
mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  sull'imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 300.000;
3. di avvalersi, per l'anno 1999, della  facolta'  data  dall'art.  3
comma  56  della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,  di considerare
direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizioni  che  la  stessa  non
risulti locata;
4.   di   prevedere,   per   l'anno  1999,  una  maggiore  detrazione
dell'imposta I.C.I., con  riferimento  a  particolari  situazioni  di
disagio economico o sociale;
5.  di  individuare  le  seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale della maggiore  detrazione  I.C.I.,  fermo  restando  che  la
detrazione  non  puo'  essere  superiore  all'ammontare  dell'importo
dovuto:
   1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni
sottoelencate:
    a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune,  rientranti
nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
    b)  quando  il reddito del nucleo familiare sia dato da pensione,
da lavoro  dipendente,  da  lavro  autonomo  con  i  seguenti  limiti
(imponibile    lordo   anno   1998   con   esclusione   del   reddito
dell'abitazione occupata):
    L. 11.050.000 per il nucleo composto da una persona;
    L. 16.575.000 per il nucleo composto da due persone;
    L. 19.890.000 per il nucleo composto da tre persone;
    L. 23.205.000 per il nucleo composto da quattro persone;
    L. 26.520.000 per il nucleo composto da cinque persone;
    L. 29.835.000 per il nucleo composto da sei persone
  (Omissis).
6.  la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
7. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve  essere
l'unica  proprieta'  del  nucleo  familiare  nel corso dell'anno 1999
oppure l'unica posseduta a  titolo  di  usufrutto  o  di  diritto  di
abitazione  sia  nel  comune  di  Casalserugo  che  in  altri  comuni
d'Italia;
8. ai fini della determinazione del reddito, qualora  durante  l'anno
1998  siano  documentate  variazioni  nella  composizione  del nucleo
famliare si sommano i rispettivi  redditi  procapite  determinati  in
proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero
dei  componenti  il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello
risultante alla data del 1 gennaio 1999;
9. i contribuenti che intendono avvalersi della  maggiore  detrazione
dovranno:
  a)   presentare,   entro   e   non   oltre   il   30  giugno  1999,
autovertificazione,  con  le  modalita'  previste  dalla   legge   n.
127/1997,  comprovante  i presupposti per il beneficio della maggiore
detrazione;
10. l'amministrazione comunale si riserva,  comunque,  di  richiedere
documentazione  integrativa  comprovante  l'esistenza dei presupposti
per il beneficio della maggiorazione.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CASALVIERI
                             (Frosinone)
  Il comune di CASALVIERI (provincia di  Frosinone)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. fissare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobilii (I.C.I.) da calcolare sul valore degli immobili soggetti ad
imposta  siti  nel  territorio del comune di Casalvieri, nella misura
unica del 7 per mille;
2. confermare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3  -  comma  55  -
legge  n.  662/1996  la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASANOVA ELVO
                             (Vercelli)
  Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato,  il
26   novembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CASARGO
                               (Lecco)
  Il  comune  di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota   dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CASASCO
                            (Alessandria)
  Il  comune  di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare quanto gia' disposto con Consiglio comunale n. 3 del 15
gennaio 1999 circa l'aliquota unica I.C.I. per il corrente  esercizio
che   viene  definitivamente  determinata  nel  6  per  mille,  nulla
disponendo circa le detrazioni, dando di atto, di conseguenza, che la
detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CASATENOVO
                               (Lecco)
  Il comune di CASATENOVO (provincia di  Lecco)  ha  adottato,  il  9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, come segue, le aliquote e le  misure
della detrazione di imposta, per l'anno 1999:
  a)  aliquota al 5,40 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,   quale   individuato
dall'art.  58,  primo  e  secondo  comma,  del decreto legislativo n.
446/1997,  modificativo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo   30
dicembre 1992, n. 504;
  b)  aliquota  del  5,40  per  mille per le abitazioni diverse dalle
abitazioni  principali,  o  possedute  in  aggiunta  alle  abitazioni
principali,  locate  o comunque occupate, nonche' per tuffi gli altri
immobili, diversi dalle abitazioni, assoggettabili all'I.C.I.;
  c) aliquota del  7  per  mille  per  le  abitazioni  diverse  dalle
abitazioni  principali,  o  possedute  in  aggiunta  alle  abitazioni
principali, non occupate;
  d) aliquota del 4 per mille per  gli  immobili  posseduti  da  enti
senza  scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non
Lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)  tra  associazioni,  comitati,
fondazioni,  societa'  cooperative, e altri enti di carattere privato
con o senza personalita' giuridica,  limitatamente  a  quelli  i  cui
statuti  o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o
della   scrittura   privata   autenticata   o  registrata,  prevedono
espressamente:
   1) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
    assistenza sociale;
    assistenza socio-sanitaria;
    assistenza sanitaria;
    beneficenza;
   2) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
   3) divieto di svolgere attivita' diverse  da  quelle  indicate  al
punto  1  ad  eccezione  di  quelle ad esse direttamente dipendenti e
connesse;
nonche' gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose  con  le
quali   lo   Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese,  e  le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli  enti  di  cui
all'art. 3, comma 6, lettera E della legge n. 287/1991;
  e)  detrazione  di  L.  230.000  per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa  ne
costituisca la dimora abituale;
  f)  detrazione  di  L.  300.000  per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa  ne
costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o
da  pensione  inferiore  a  L.  50.000.000  annue,  che  si  trova in
particolare situazione  di  disagio,  per  la  presenza,  nel  nucleo
famigliare,  di  uno  o  piu' soggetti portatori di handicap, di eta'
inferiore a quella pensionabile (55 anni), con invalidita'  superiore
al  66%,  accertata  nei  modi  stabiliti  dalla normativa vigente in
merito, ed alla ulteriore condizione che ne' detto  soggetto  passivo
di  imposta,  ne'  nessun  altro  componente il nucleo familiare, sia
proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di
altro reddito oltre a quello di lavoro dipendente o di pensione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CASCINA
                               (Pisa)
  Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita nella tabella
allegata al presente atto (allegato n. 1).
  (Omissis).
                                                           Allegato 1
                     SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
                          (Servizio tributi)
_____________________________________________________________________
               ALIQUOTA             |         DETRAZIONI
____________________________________|________________________________
1999|       AVENTI DIRITTO    | 1998| IMPORTO|     AVENTI DIRITTO
____|_________________________|_____|________|_______________________
4,50| Abitazione principale   | 4,50| 200.000| Per l'abitazione
    | Abitazione affittata con|     |        |  principale intesa
    |  contratto registrato e |     |        |  quella nella quale
    |  utilizzata come dimora |     |        |  il contribuente,
    |  abituale               |     |        |  che la possiede a
    | Unita' immobiliari      |     |        |  titolo di proprieta',
    |  appartenenti alle      |     |        |  usufrutto o altro
    |  cooperative edilizie   |     |        |  diritto reale, e i
    |  a proprieta' indivisa, |     |        |  suoi familiari
    |  adibita ad abitazione  |     |        |  dimorano abitualmente
    |  principale dei soci    |     |        |
    |  assegnatari            |     |        |
    | Alloggi regolarmente    |     | 500.000| Per le abitazioni
    |  assegnati dagli        |     |        |  principali utiliz-
    |  istituti per le case   |     |        |  zate da persone
    |  popolari               |     |        |  di eta' superiore
    | Abitazione principale   |     |        |  ai 65 anni, sole
    |  o unita' immobiliare   |     |        |  o con coniuge pure
    |  posseduta a titolo di  |     |        |  di eta' superiore
    |  proprieta' o di        |     |        |  ai 65 anni, che
    |  usufrutto da anziani   |     |        |  non possiedono
    |  o disabili che         |     |        |  altri redditi al
    |  acquisiscono la        |     |        |  di fuori di quelli
    |  residenza in istituti  |     |        |  derivanti dalla
    |  di ricovero sanitari   |     |        |  pensione sociale
    |  a seguito di ricovero  |     |        |  I.N.P.S. e che non
    |  permanente, a          |     |        |  sono proprietari
    |  condizioni che la      |     |        |  di altre unita'
    |  stessa non risulti     |     |        |  immobiliari
    |  locata                 |     |        |  produttiva di
    |                         |     |        |  reddito
____|_________________________|_____|________|_______________________
5.25| Altri immobili di       | 5,25|        |
    |  pertinenza dell'abi-   |     |        |
    |  tazione principale     |     |        |
    | Immobili concessi in    |     |        |
    |  uso gratuito dal       |     |        |
    |  proprietario ad        |     |        |
    |  ascendenti o           |     |        |
    |  discendenti di 1       |     |        |
    |  grado che le utiliz-   |     |        |
    |  zino come abitazioni   |     |        |
    |  principali e che non   |     |        |
    |  possiedono altri       |     |        |
    |  immobili               |     |        |
    | Terreni adibiti a       |     |        |
    |  coltivazione agricola  |     |        |
    | Immobili adibiti ad     |     |        |
    |  attivita' produttive,  |     |        |
    |  commerciali,           |     |        |
    |  artigianali            |     |        |
____|_________________________|_____|________|_______________________
6,25| Aliquota ordinaria      | 6,25|        |
    | Le abitazioni e gli     |     |        |
    |  altri immobili non     |     |        |
    |  compresi nelle         |     |        |
    |  aliquote precedenti    |     |        |
    | Aree fabbricabili       |     |        |
____|_________________________|_____|________|_______________________
7,50| Abitazioni non locate   |     |        |
    |  (con esclusione        |     |        |
    |  della categorie A10)   |     |        |
____|_________________________|_____|________|_______________________
 
                       COMUNE DI CASELLE LANDI
                               (Lodi)
  Il  comune  di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 18
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in
questo  comune  per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su
tutti  gli  immobili,  fatto   salvo   le   specifiche   agevolazioni
obbligatorie previste dalla normativa vigente.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASELLE LURANI
                              (Milano)
  Il  comune  di  CASELLE LURANI (provincia di Milano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura  unica  del  5 per mille, confermando, in tal modo, l'aliquota
determinata con delibera di Giunta comunale n.  162/1996  per  l'anno
1997 nonche' quella determinata con delibera di Consiglio comunale n.
4 dell'11 febbraio 1998 per l'anno 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CASOLI
                              (Chieti)
  Il  comune  di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   riconfermare   nella   misura   del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
                              (Varese)
  Il  comune  di CASORATE SEMPIONE (provincia di Varese) ha adottato,
l'8  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni  in  materia,  nella  misura  del 6 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale  sugli  immobili,  per  i  motivi  espressi  in
narrativa;
2. di determinare, altresi', per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 4,90 per mille per le abitazioni principali dando atto che
per  abitazioni principali si intendono quelle precisate dall'art.  5
del  "Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili"  approvato  con propria deliberazione n. 65 del 21 dicembre
1998;
3. di determinare, inoltre, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I.  nella
misura  del  4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e
non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo   o
prevalente   dell'attivita',   la   costruzione  e  l'alienazione  di
immobili, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.  504/1992,
come  sostituito  dall'art.  3,  comma  55,  della legge n. 662/1996,
nonche' nella misura del 4 per mille in favore  dei  proprietari  che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel  cento  storico,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzazione  di  sottotetti,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1997;
4.  di determinare, infine, nella misura di L. 200.000 la detrazione,
fino alla concorrenza del suo  ammontare,  dell'imposta  dovuta,  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CASOREZZO
                              (Milano)
  Il  comune  di  CASOREZZO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 come segue:
  aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale;
  aliquota  5,6  per  mille  per  terreni, aree fabbricabili ed altri
fabbricati;
2.  di  applicare  alle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  una  detrazione  di  L.  220.000  rapportata  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASSANO IRPINO
                             (Avellino)
  Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il
28   novembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille invariabile per tutti gli immobili;
2. di  stabilire  nell'importo  di  L.  200.000  la  detrazioine  per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASTANO PRIMO
                              (Milano)
  Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle  misure  di  cui  al  prospetto
seguente,  le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
  a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
in  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi  e di soci di
cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune,
comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili,  che  acquiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata aliquota 4,5 per mille;
  b)  unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione
e non locate aliquota 7 per mille;
  c) tutti gli altri immobili, comprese anche le  unita'  immobiliari
locate  con  contratto  registrato  a soggetti che le utilizzano come
dimora abituale aliquota 6,3 per mille;
2.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3  del   decreto
legislativo
 30  dicembre  1992,  n.  504, e successive modificazioni, per l'anno
1999, le detrazione d'imposta come da prospetto seguente:
  a)  abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  dell'imposta  a
condizione  che  il  reddito complessivo annuo del nucleo famigliare,
dimorante abitualmente nell'mmobile, riferito all'anno  1998  inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non
compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai
seguenti valori:
     Numero componenti
     nucleo familiare                        Importo lire
           --                                     --
           1 ..............................    9.100.000
           2 ..............................   15.107.000
           3 ..............................   19.423.000
           4 ..............................   23.200.000
           5 ..............................   26.976.000
           6 ..............................   30.573.000
   7 e altre ..............................   34.170.000
                           Detrazione .....   L. 500.000
  b)  per  le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta
persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa
detrazione L. 200.000;
  c)  di  non  prevedere  particolari riduzioni d'imposta avendo gia'
deliberato l'applicazione di una aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASTELBELLINO
                              (Ancona)
  Il  comune  di  CASTELBELLINO  (provincia di Ancona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  deteminare  (omissis)  per  l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504, cosi' come  modificato
dal  comma  53  dell'art.  3  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,20
per mille.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
                              (Ravenna)
  Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999 le aliquote dellimposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
  a) aliquota ordinaria dei 6,5 per mille;
  b) aliquota differenziata del 7 per mille per:
   gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate;
   le aree fabbricabili;
  c) aliquota ridotta del 6 per mille per:
   le  unita'  immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale del soggetto passivo;
   i  fabbricati  classificati nella categoria catastale C6 (garages)
non compresi al precedente punto b);
2. di  confermare  in  L.  250.000  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  aumentare  a  L.  500.000  la  detrazione  per  le abitazioni
principali limitatamente ai  contribuenti  l.C.l.  in  situazioni  di
particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e
requisiti  stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione.
  (Omissis).    Condizioni  di  base  per  il  diritto  alla maggiore
detrazione.
  I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non
devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione
principale ed eventuali  annessi  servizi  (garage,  posto  macchina,
cantina,  ecc.),  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
  Il  reddito  dl  riferimento  e'  quello  complessivo  del   nucleo
familIare   (cioe'  di  tuttI  i  componenti  imponibile  IRPEF  1998
(comprensivo del reddito dell'abitazione principale e  dell'eventuale
C/6).
  Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del reddito
complessivo familiare, imponibile IRPEF 1998, per  i  componenti  del
nucleo  risultante  dallo  stato  di famiglia alla data del 1 gennaio
1999.
  La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro  diritto
reale  di  godimento  sulla medesima unita'.   Particolari situazioni
aventi diritto alla maggiore detrazione.
  1. - Famiglie di pensionati:
   a) nucleo familiare composto da una  o  piu'  persone  almeno  una
delle quali di eta' superiore ad anni 65;
   b)   reddito  familiare  complessivo  imponibile  IRPEF,  riferito
all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000  annue  lorde  se  unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
  2. - Famiglie numerose:
   a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;
   b)  il  reddito  familiare  complessivo  imponibile IRPEF riferito
all'anno  1998  non  deve  superare  l'importo  annuo  lordo  di   L.
13.000.000 per ogni componente.
  3. - Famiglie con portatori di handicap:
   a)   nucleo  familiare  che  include  portatori  di  handicap  con
attestato di invalidita' civile al 100%;
   b) il reddito  familiare  non  deve  superare  nel  suo  complesso
l'importo  annuo  lordo  di  L. 15.000.000 riferiti al 1998, se unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
  4 - Famiglie assistite:
   a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti
del  comune  di  Castel   Bolognese,   ad   un'assistenza   economica
continuativa,   oppure  all'assistenza  domiciliare  gratuita  o  con
pagamento della sola quota fissa.
Criteri applicativi
  La richiesta-autocertificazione dovra'  essere  inviata,  entro  il
termine  per  il  pagamento  della  prima rata l.C.l. 1999 (30 giugno
1999), tramite raccomandata all'ufficio tributi del comune di  Castel
Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano ai medesimo
indirizzo.
  I  contribuenti  che  hanno inviato la richiesta-autocertificazione
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere
conto della detrazione richiesta.
  Nel caso di comproprieta o contitolarita' sull'unita' abitativa  da
parte  di  piu'  soggetti  aventi  diritto alla maggior detrazione la
suddetta  richiesta-autocertificazione  dovra'  essere  prodotta   da
ciascun soggetto passivo.
  L'amministrazione  comunale si riserva di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n. 504/1992.
 
                      COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
                              (Verona)
  Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato,  il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  i  motivi  in  premessa,  per  l'anno  1999,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per  mille  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, comprese le
pertinenze  e  autorimesse  destinate  a   servizio   dell'abitazione
principale  medesima  e  l'aliquota  del 6 per mille per gli immobili
diversi dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
  2.  di  stabilire,  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo,  la  detrazione  nella  misura  base
prevista dalla legge (attualmente L. 200.000).
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASTELDELFINO
                               (Cuneo)
  Il  comune di CASTELDELFINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire l'applicazione di due aliquote differenziate per quanto
riguarda l'I.C.I. relativa al 1999  e  di  fissare  le  stesse  nelle
seguenti misure:
  6 per mille come aliquota normale;
  5,60  per  mille  come  aliquota  ridotta  nel  caso  di abitazioni
principali.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASTEL DEL RIO
                              (Bologna)
  Il comune di CASTEL DEL RIO (provincia di Bologna) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  a)  aliquota  ordinaria  del  5,7 per mille, per tutti gli immobili
situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;
  b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per  mille  per  unita'
immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a
disposizione,  intendendosi  per  tali  quelle  abitazioni  prive  di
qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica,  acqua,  gas  e
telefono;
2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da
applicarsi per l'abitazione principale;
3.  di  riconoscere  ai  contribuenti che si trovano nelle condizioni
sotto specificate un aumento di  L.  100.000  (da  L.  200.000  a  L.
300.000) della detrazione di cui al punto 2.:
  a) famiglie con piu' di due figli a carico, con reddito pro-capite,
riferito  a  tutte  le  indicazioni  reddituali dell'anno precedente,
inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;
  b) famiglie composte da uno o due componenti che  abbiano  compiuto
il  sessantacinquesimo  anno  di  eta' al 1 gennaio 1997, titolari di
solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;
  c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore
di  handicap  con  invalidita'  superiore  al  66%  o   anziano   non
autosufficiente,  certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito
a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L.
10.000.000 annui lordi;
  d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o  senza  figli,
coniugate  o conviventi da non oltre due anni alla data del 1 gennaio
1999, in cui  entrambi  i  componenti  siano  di  eta'  inferiore  ai
trentacinque  anni  e  dispongano di un reddito pro-capite riferito a
tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore  a  L.
12.000.000 annui lordi.
  In  tutti  i  casi  enunciati,  l'applicazione  del beneficio della
ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che
l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto  a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  da parte di tutti i
componenti il nucleo familiare alla  data  del  1  gennaio  1999:  le
detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la
predetta condizione abitativa di proprieta';
4.  di  avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 comma 56, legge n.
662/1996  considerando  come  direttamente  adibita   ad   abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di  ricovero  permanente  a
condizione che la stessa non risulti locata;
5. di determinare i seguenti criteri applicativi:
  per  ottenere  l'aumento  della  detrazione  fino  a  L. 300.000 il
contribuente  dovra'  presentare  apposita  autocertificazione  nella
quale dichiari:
   nome, cognome, data di nascita e codice fiscale;
   tutte le indicazioni reddituali del nucleo familiare al precedente
anno solare;
   tutte   le  indicazioni  relative  ai  disagi  che  danno  diritto
all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per  i
portatori  di  handicap, indicazione del documento prefettizio con il
quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli  anziani  non
autosufficienti,  indicazione  della  certificazione  dell'unita'  di
valutazione  geriatrica  dell'A.U.S.L.;  per   le   giovani   coppie,
indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.
  I  contribuenti  che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4.
dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero  presso
istituti.
  L'autocertificazione  dovra' essere inviata entro il mese di giugno
1999 all'ufficio tributi  del  comune  di  Castel  del  Rio  a  mezzo
raccomandata   a.r.  oppure  consegnata  direttamente  al  protocollo
generale.
  I contribuenti che avranno inviato la  richiesta  entro  i  termini
potranno  gia' tenere conto della detrazione richiesta al momento del
pagamento della rata I.C.I. 1998.
  L'amministrazione comunale si riserva di richiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.
  Nel  caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASTEL DI IERI
                              (AQUILA)
  Il comune di CASTEL DI IERI (provincia dell'Aquila) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota da applicare per la determinazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e' stabilita nella misura del
5 per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CASTEL DI LAMA
                           (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  CASTEL  DI  LAMA  (provincia  di  Ascoli Piceno) ha
adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per
l'anno  1999,  della  imposta  comunale  sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita  dall'art.  1  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504:
  a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille;
  b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille;
di elevare a L. 300.000  la  detrazione  di  imposta  per  le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti
passivi residenti nel comune:
   a) anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al  1
gennaio  1998 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se
soli ovvero con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se  il
nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
   b)  nuove  coppie  che  si costituiranno nel corso del 1999 con un
reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.000.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASTELFIDARDO
                              (Ancona)
  Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo n.
504/1992, e successive modificazioin ed integrazioni,  due  aliquote,
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,  differenziate  nel  modo
seguente:
  a) aliquota - ridotta - pari al  5,5  per  mille  in  favore  delle
persone  fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, fissando  la  relativa
detrazione  in  L.  200.000  per ogni unita' immobiliare considerando
parti integrante dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse,
cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente  iscritti  in
catasto   a   condizione   che   siano   asserviti  all'abitazione  e
direttamente utilizzati  dal  contribuente;  inoltre  si  considerano
abitazioni  principali  quelle abitazioini concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta  fino  al  primo  grado  ai  soli  fini  della
aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;
  b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CASTELFRANCI
                             (Avellino)
  Il  comune  di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma
1, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  stabilire  la  detrazioni  per   l'abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
                              (Modena)
  Il  comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da  applicare  nel
comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
  a)  aliquota  del 5 per mille da applicare al valore degli immobili
adibiti ad abitazione principale;
  b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare  in  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune di Castelfranco Emilia,
esclusivamente  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  c)  aliquota  del  2 per mille, da applicare al valore di tutti gli
altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
  d)  aliquota  del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati,
specificando che:
   per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non
utilizzate, escluse le pertinenze;
   l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante
i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
  e)  aliquota  del  4  per  mille  da  applicare  agli  immobili  di
proprieta' di imprese e destinati alla vendita;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata, cioe' non utilizzata;
3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae
tale  destinazione,  secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato  dalla  legge
n. 662/1996 e in L. 300.000 la detrazione per i seguenti casi:
A)  Famiglia  composta  da  un  pensionato  solo  o da due pensionati
conviventi che presentano i seguenti requisiti:
  1) possesso del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  garage
annesso,  quale  unica  proprieta'  immobiliare del contribuente al 1
gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo  di
usufrutto,  uso  o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna
proprieta' immobiliare;
  2) sessantacinque anni di eta' dei componenti  compiuti  alla  data
del 1 gennaio 1999;
  3)  condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a
L. 15.000.000 annui lordi riferito all'anno  1998  nel  caso  di  una
persona  sola o non superiore a L. 23.000.000 annui lordi nel caso di
due pensionati conviventi;
  4) ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprieta'  di
anziani  che  acquisiscono  la residenza in luoghi di ricovero non e'
considerato seconda casa;
B) Famiglie numerose con cinque  o  piu'  persone  che  presentino  i
seguenti requisiti:
  1)  possesso  del  solo  appartamento  abitato ed eventuale annesso
garage, quale unica proprieta'  immobiliare  del  contribuente  al  1
gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di
usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve  avere  nessuna
proprieta' immobiliare;
  2)  nucleo  familiare  composto  da  cinque  o piu' componenti al 1
gennaio 1999;
  3) reddito familiare riferito all'anno 1998,  non  superiore  a  L.
75.000.000  lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti
a cui si aggiungono L. 15.000.000 lordi  annui  per  ogni  componente
superiore a cinque;
  4)  l'applicazione  del  beneficio  dell'ulteriore detrazione di L.
100.000 e' subordinata alla  condizione  che  nessun  componente  del
nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare;
4.  di  determinare  i  seguenti  criteri  applicativi dell'ulteriore
detrazione di cui al punto 3.:
  i  contribuenti  interessati dovranno presentare autocertificazione
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  art.  4,  attestante  la
sussistenza  dei  requisiti  richiesti  entro  il  31  maggio 1999 se
obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il  30
novembre 1999 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre,
in  quanto  divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della
prima casa successivamente al 31 maggio 1999;
  l'amministrazione comunale si riserva la facolta' di richiedere, in
qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti  il  diritto  alla
detrazione di L. 300.000;
5.  di  applicare  la  detrazione  di  L.  200.000  anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi
case  popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art 8, comma 4,
del decreto  legislativo  n.  504/1992,  modificato  dalla  legge  n.
662/1996;
6.  di  dare  atto  che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  decreto  legislativo  n.
504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55, comma 1).
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
                              (Trapani)
  Il  comune  di  CASTELLAMMARE  DEL  GOLFO (provincia di Trapani) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
determinazione  detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed
all'aliquota del 5 per  mille  limitatamente  ad  unita'  immobiliari
adibite a seconda abitazione ed aree edificabili.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
                              (Napoli)
  Il  comune  di  CASTELLAMMARE  DI  STABIA  (provincia di Napoli) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare e fare propria la relazione istruttoria;
di stabilire che le aliquote I.C.I. per il 1999 sono le seguenti:
  4 per mille per l'abitazione principale;
  6,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
  7  per mille per gli alloggi sfitti (cioe' accatastati con i codici
da A1 ad A9);
  detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CASTELLANZA
                              (Varese)
  Il  comune  di  CASTELLANZA  (provincia di Varese) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  confermare,  per  l'anno  1999,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote applicate nell'anno
1998, come sottoindicato:
  aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di  L.  200.000
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione princiapale;
  aliquota  ordinaria pari al 5 per mille per gli immobili diversi da
quelli adibiti ad abitazione principale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
26 gennaio 1999, n. 8, la presente deliberazione  ha  effetto  dal  1
gennaio 1999.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CASTELLAR
                               (Cuneo)
  Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili l.C.l. per l'anno 1999 da applicarsi a tutte
le abitazioni principali, alle case locate e ai locali diversi  dalle
abitazioni;
2.   di  stabilire  nella  misura  del  sette  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale  sugli  immobili  l.C.I.  per  l'anno  1999  da
applicarsi  alle abitazioni non locate, alle seconde case in aggiunta
all'abitazione principale e alle residenze secondarie;
3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione princiapale  resta
nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
                              (Ancona)
  Il  comune  di  CASTELLEONE  DI  SUASA  (provincia  di  Ancona)  ha
adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo   30
dicembre  1992,  n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni,
nella misura del 5 per mille;
2. di applicare la detrazione per "prima casa"  nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO
                              (Varese)
  Il  comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a)  5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale del soggetto passivo con detrazione di L. 200.000 annue;
b) 7 per mille per le unita' immobiliari non  adibite  ad  abitazione
principale   del   contribuente   (seconda   casa)   e  per  le  aree
fabbricabili.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
                              (Bologna)
  Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 la misura delle aliquote da applicare
per  la  determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili come
segue:
  al 5 per mille:
   a) abitazione principale;
   b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto  che  la
utilizza come abitazione principale;
   c)  abitazione  concessa  dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al secondo grado o  ad  affini  fino  al  primo  grado,  che  la
occupano quale loro abitazione principale;
   d)  abitazione  posseduta  da  un  soggetto che la legge obbliga a
risiedere in un altro comune, per ragioni  di  servizio  e/o  lavoro,
qualora  l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione
principale, dai familiari del possessore;
   e) immobili posseduti dalle associazioni religiose;
  al 6 per mille:
   terreni agricoli;
   aree fabbricabili;
  al 6,5 per mille:
   immobili  diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e
residenze secondarie;
  al 6,8 per mille:
   alloggio non locato;
2.  di  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
210.000;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 3 della  legge  n.  122  del  9
maggio  1997, la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di
prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a  parte  e
solo  di  quella  proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 1999
(con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che
rientrano nelle seguenti fattispecie:
  a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento  di
pensione al minimo (per l'anno 1998 L. 9.070.000);
  b)  pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con
trattamento di pensione al minimo pro-capite;
  c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare  dei
quali:  uno  con  trattamento  di  pensione  al  minimo e l'altro con
trattamento superiore al minimo; in questo caso  la  detrazione  piu'
elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura
proporzionale alla quota di proprieta';
  d)  nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto
che, a causa di difetto fisico  o  mentale  o  infermita',  si  trova
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro;
4. di dare atto che:
  il  gettito  dell'imposta previsto nel bilancio 1999 e' superiore a
quanto realizzato per l'anno 1998;
  i contribuenti  interessati  alla  riduzione  di  aliquota  per  le
abitazioni  di  cui  al  sopracitato  punto  1.,  lettere b) c) e d),
dovranno  presentare  dichiarazione  sostitutiva  entro   i   termini
previsti  per il versamento della prima rata di acconto o della quota
del saldo, nel caso in cui il  diritto  sorga  nel  secondo  semestre
dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
  i   contribuenti   interessati   all'elevazione   della  detrazione
sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie  prevista  al
punto  3.  di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva
entro i termini previsti  per  il  versamento  della  prima  rata  di
acconto  o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel
secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;
  l'amministrazione   si   riserva   di   richiedere   documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato;
  nel  caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO
                              (Salerno)
  Il  comune  di  CASTELNUOVO  CILENTO  (provincia  di  Salerno)   ha
adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1999  nella  misura  del  4,50  per  mille e confermare in L.
200.000 l'agevolazione per la prima casa.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
                              (Modena)
  Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato,
il  21  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  I.C.I.  e
relative riduzioni/deduzioni d'imposta:
  aliquota  ordinaria  nella  misura  del 6 per mille: applicata agli
immobili accatastati  nella  cat.  6  (garages)  ed  alle  abitazioni
diverze da quella principale, a patto che siano utilizzate da rersone
fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;
  aliquota  ridotta:  nella misura del 5 per mille con una detrazione
di L. 200.000 per:
   a) l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
   b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto, da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  reidenza  in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
   c)  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
   la  suddetta  detrazione  e'  elevata  a  L.  300.000  e spetta al
pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi  in  possesso
dei seguenti requisiti:
    possesso,  nel territorio italiano, del solo appartamento abitato
ed  eventuale  cantina/garage  annesso  (riferimento  alla  categoria
catastale C6), quale unica proprieta' immobiliare;
    compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 1999;
    reddito  medio  pro-capite  non  superiore  a L. 15.000.000 annui
lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1997;
    l'immobile occupato dev'essere di  categoria  catastale  compresa
tra A/2 ed A/6;
   nella   misura   del   5  per  mille  per  l'immobile  locato  dal
proprietario con  contratto  registrato  a  patto  che  questo  venga
utilizzato dal locatario come abitazione principale;
   nella misura del 4 per mille per:
    a) gli immobili di enti senza scopo di lucro;
    b)  i  fabbricati  realizzati per la vendita e non ancora venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
   aliquota del 7 per mille per:
   a)  gli  alloggi  non  locati  e  per tutti gli altri immobili non
compresi nelle fattispecie precedenti;
   b) aree fabbricabili e terreni agricoli.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI CASTELROTTO - KASTELRUTH
                              (Bolzano)
  Il  comune  di  CASTELROTTO  - KASTELRUTH (provincia di Bolzano) ha
adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre
1992,  art.  8,  la  detrazione per la prima abitazione in L. 500.000
(corrisponde a 258,23 EURO), e di concedere questa  detrazione  anche
all'istituto   per   l'edilizia   abitativa   agevolata  per  i  suoi
appartamenti;
2. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 de 23  dicembre
1992,  art.  6,  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) con decorrenza 1 gennaio 1999 al 4,8 per mille;
3. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre
1992,  art.  6,  comma  2,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  per le seconde case con decorrenza 1 gennaio 1999
al 5,2 per mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
                               (Lodi)
  Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, per quanto manifestato in premessa, le
aliquote  I.C.I.  e  la  detrazione  d'imposta,  nelle  misure  sotto
specificate:
  possessori di prima abitazione: 4,5 per mille;
  detrazione d'imposta su prima abitazione: L. 200.000;
  possessori  di  seconda abitazione, terreni agricoli e di tutti gli
altri immobili ed aree fabbricabili: 5,75 per mille.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA
                              (Viterbo)
  Il comune di CASTIGLIONE IN  TEVERINA  (provincia  di  Viterbo)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'I.C.I. sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto  legislativo
n. 504/1992 siti nel territorio del comune.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO
                              (Chieti)
  Il  comune  di  CASTIGLIONE  MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999
resta confermata nella misura del 4,5 per mille;
2. di stabilire che, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la  detrazione  di  imposta
resta  determinata  in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
                              (Varese)
  Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese)  ha  adottato,
il  26  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  mantenere  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1998
e come appresso indicata:
  a) 4,5 per mille -  prima  casa:  unita'  immobiliare  direttamente
adibita   adabitazione   principale   occupata   dal  proprietario  e
pertinenze (garage-autorimessa-posti auto e box.);
  b) 4,5 per mille - seconde case affittate con regolari contratti;
  c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie;
  d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
                             (Agrigento)
  Il  comune  di  CATTOLICA  ERACLEA  (provincia  di  Agrigento)   ha
adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  1. la riconferma dell'aliquota del 4,50 per  mille  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili,  per  l'anno  1999  per tutti i
contribuenti e per tutte le categorie di immobili; 2.  di  dare  atto
che  i  terreni  agricoli  ricadenti  nel  territorio  del  comune di
Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I.  ai  sensi  dell'art.    7,
lettera h) del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato
alla  circolare  n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale  regione
Sicilia n. 141 del 18 giugno 1993.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CAVAGNOLO
                              (Torino)
  Il  comune  di  CAVAGNOLO  (provincia  di  Torino) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).   1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica
del 5,50% l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.);  2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, L.
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il  quale  si  potrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
                               (Cuneo)
  Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato,  il
9  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).      1.   di  stabilire,  per  l'anno  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5  per
mille  da applicare in misura unica a tutte le base imponibili; 2. di
riconoscere direttamente adibita ad abitazione  principale,  l'unita'
immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani
che acquiscono la residenza in istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata; 3. di applicare, ad esclusione di quanto  specificato
al  punto  2) del dispositivo ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della
legge citata n. 662, soltanto le riduzioni obbligatorie previste  per
legge.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
                               (Udine)
  Il  comune  di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il
22  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   di  riconfermare  anche  per  l'anno  1999  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili istituiti con il decreto-legge
citato in premessa nella misura del 4,5 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CAVEDINE
                              (Trento)
  Il comune di CAVEDINE (provincia di  Trento)  ha  adottato,  il  28
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  confermare  per l'anno 1999, relativamente ai
fabbricati, l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per lo stesso
anno, relativamente alle aree  edificabili,  l'aumento  dell'aliquota
dal 5 per mille al 7 per mille; 3. di determinare, per lo stesso anno
1999,   per   i  fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale  del
contribuente una detrazione d'imposta nella misura di L. 260.000;  4.
di  dare  atto  che la suddetta detrazione vale solo per l'abitazione
principale dei soggetti passivi d'imposta.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CAVEZZO
                              (Modena)
  Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  di determinare per l'anno  1999  le  seguenti  aliquote
I.C.I.:
  1)  aliquota  del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad
eccezione di quelli indicati al successivo punto 2);
  2) aliquota del 7 per mille per gli alloggi che  a  partire  dal  1
gennaio  1999 risultano non locali, ovvero non occupati; di stabilire
la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione  principale  nella
misura di L. 300.000; di considerare parti integranti dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  ancorche' distintamente iscritte in
catasto, agli effetti dell'applicazione della detrazione  in  materia
di   imposta  comunale  sugli  immobili;  di  considerare  abitazioni
principali, con conseguente applicazione della detrazione per  queste
previste  quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta
fino al primo grado e che nelle stesse  hanno  stabilito  la  propria
residenza;   di   considerare   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CECIMA
                               (Pavia)
  Il comune di CECIMA (provincia di Pavia) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   di stabilire che, con  effetto  dal  1  gennaio  1999,
l'imposta   comunale  sugli  immobili  e'  applicata  nel  territorio
comunale con l'aliquota del 6 per mille secondo  le  modalita'  delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CECINA
                              (Livorno)
  Il  comune  di  CECINA  (provincia  di  Livorno) ha adottato, il 29
gennaio ed il 17 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per
l'anno 1999:
  aliquota  ridotta  pari  al  5,3 per mille per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  le  pertinenze  e   le   unita'
imobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo grado;
  aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o
locate  per  periodi  inferiori  all'anno,  nonche'   per   le   aree
fabbricabili;
  aliquota  ordinaria  in  ragione del 6 per mille in tutti gli altri
casi ivi compresi gli immobili posseduti in  aggiunta  all'abitazione
principale  locati  con  contratto  registrato  ad un soggetto che le
utilizzi come residenza.
  (Omissis).  1. di approvare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999  a
complessive  L.  300.000  per  l'abitazione  principale ovvero quelle
unita' immobiliari nelle quali la persona fisica   i  suoi  familiari
dimorano  abitualmente  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 8 del
decreto legislativo n.  504/1992, nonche' di  considerare  assimilate
anche  quelle  unita' immobiliari concesse ad uso gratuito per dimora
abituale a parenti in linea retta fino al secondo grado  regolarmente
denunciate  come tali; 2. di applicare la detrazione a L. 500.000 per
l'unica  abitazione  in  proprieta'  ai  cittadini   in   particolari
condizioni  di disagio economico gia' individuate come esenti ai fini
dell'applicazione della tassa asporto rifiuti  solidi  urbani  con  i
seguenti  presupposti di applicazione; reddito familiare inferiore al
minimo della pensione I.N.P.S. per  ultrasessantacinquenni  aumentato
dal 30% per ogni ulteriore persona a carico.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
                             (Brindisi)
  Il  comune di CEGLIE MESSAPICA (provincia di Brindisi) ha adottato,
il  29  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  1. fissare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 5,50 per mille,
confermando quella in vigore nell'anno 1998;  2.  fissare  l'aliquota
agevolata  nella  misura  del 2,75 per mille a favore dei proprietari
che eseguono interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  ubicati  nel  centro medioevale cosi' come
definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera
del consiglio comunale n. 36  del  25  settembre  1998  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico, localizzati sempre nel suddetto centro storico;  tale
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori; 3. elevare a L. 250.000 la misura  della  detrazione  per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale dai pensionati
con reddito  complessivo  per  nucleo  familiare  di  L.  20.000.000,
compresi  anche  i  redditi  esenti  da  Irpef  -  pensioni sociali -
pensioni di invalidita' civile - interessi sui  BOT  e  CCT  depositi
bancari  ecc.,  dando  atto che in tutti gli altri casi la detrazione
resta fissata nel limite previsto per legge di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CELLA MONTE
                            (Alessandria)
  Il  comune di CELLA MONTE (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  in  misura  unica  per  tutte  le
categorie  di  immobili  e  di  soggetti  passivi;  2.  di fissare la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
nella  misura unica di L. 200.000; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. da
applicarsi per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CENTURIPE
                              (Torino)
  Il comune di CENTURIPE (provincia  di  Enna)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  sull'argomento di cui
all'oggetto, nel testo che si allega alla presente  per  farne  parte
integrante  ed  inscindibile,  e  di  farla  propria  nell'intero suo
contenuto.
  (Omissis).  1. con decorrenza 1 gennaio  1999,  stabilire  che,  ai
sensi  dell'art.    6  del citato decreto legislativo n. 504/1992, la
misura unica dell'imposta venga determinata  nell'aliquota  del  5,75
per  mille  tenuto  conto  della situazione finanziaria dell'ente; 2.
disporre  che  l'accertamento  e  la  riscossione   dell'imposta   in
questione  avvenga  in conformita' a tutte le norme e prescrizioni di
cui al succitato decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CERANESI
                              (Genova)
  Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,8  per  mille;  2.
per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504  e  s.m.i.,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi 48, 51 e 52,
lettera a), dell'art. 3 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662;  3.
l'imposta  e'  ridotta  del  50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  nella  quale  deve  dichiarare la data d'inizio delle
condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque   inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata  a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la vericidita' di quanto dichiarato dal  contribuente;
di  elevare  a  L.  210.000  l'importo  della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto, od altro  diritto  reale,
ed  i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principlale dei soci assegnatari, nonche' agli  alloggi  regolarmente
assegnati   dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari.    5.
(Omissis); 6. (Omissis); 7. di dare atto che, ai  sensi  del  secondo
comma  dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
per l'applicazione dell'art. 9 del decreto  legislativo  n.  504/1992
relativo  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi
elenchi  comunali  di cui all'art. 11 della legge n, 9/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CERANO
                              (Novara)
  Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  di stabilire anche per l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.
nella  misura  unica  del  5  per mille, applicando la detrazione per
l'abilitazione principale nella misura di legge, pari a L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CERCENASCO
                              (Torino)
  Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha  adottato,  il  25
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  aliquota ordinaria 4,5 per mille;
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CERCOLA
                              (Napoli)
  Il comune di CERCOLA (provincia  di  Napoli)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).   1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle
seguenti misure:
  aliquota  5,5  per mille: abitazione principale; abitazioni locate;
categorie di immobili diversi da abitazioni;
  aliquota 7 per mille: abitazioni  tenute  sfitte;  2.  determinare,
altresi',  per  l'anno  1999 nella misura di L. 300.000 la detrazione
d'imposta inerente l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI CERES
                              (Torino)
  Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).   1. di confermare per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CERGNAGO
                               (Pavia)
  Il  comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  riconfermare  al 5 per mille l'aliquota unica
I.C.I. per  l'anno  1999;  2.  di  stabilire  quale  unica  deduzione
possiede l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CERIALE
                              (Savona)
  Il  comune  di  CERIALE  (provincia  di  Savona) ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).      4,5  per  mille:  l'aliquota  I.C.I.  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione L. 200.000;
5,5 per mille: aliquota ordinaria.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CERMES - TSCHERMS
                              (Bolzano)
  Il comune di CERMES - TSCHERMS (provincia di Bolzano) ha  adottato,
il   9  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  stabilire  che,  per  l'anno  1999,  trovera'
applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di  Cermes
nella  misura  unica  e  minima  del  4  per  mille; 2. di stabilire,
inoltre, che per l'anno 1999 trovera' applicazione la detrazione  per
gli  immobili  adibiti ad abitazione principale nella misura unica di
L. 500.000.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
                               (Lecco)
  Il  comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato,
il  29  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    di  determinare,  per  l'anno   1999,   le   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
  4,5 per mille per l'abitazione principale;
  5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
                              (Milano)
  Il  comune di CERRO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il
28  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  di determinare come segue la disciplina delle  aliquote
e  delle  detrazioni  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
1999:
  1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I.  per
abitazione principale;
  2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione  annua  per  abitazione
principale;
  3.  di  stabilire  in L. 300.000 la detrazione annua per abitazione
principale a favore dei seguenti soggetti:
   anziani soggetti  passivi  I.C.I.  che  si  trovino  in  tutte  le
seguenti condizioni:
    a) eta' pari o superiore a 65 anni;
    b) i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso di
soli  redditi  derivanti  da  pensione  (oltre  al reddito della casa
oggetto di imposta);
    c) reddito pro-capite dei componenti  del  nucleo  familiare  non
superiore  a  L.  7.500.000  maggiorate  dall'incremento  percentuale
dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie  di  operai  e
impiegati  dicembre  1998 su dicembre 1997. Nel nucleo familiare sono
comprese tutte le  persone  legate  da  vincoli  di  parentela  o  di
affinita'  con  il  soggetto passivo I.C.I. abitanti nella abitazione
oggetto di imposta.
  (Omissis).
  4. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I.  per
tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;
  5. di stabilire l'aliquota  agevolata  del  5  per  mille  per  gli
immobili oggetto dei seguenti interventi:
   a)  interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
   b) interventi finalizzati al recupero artistico  o  architettonico
localizzato nei centri storici.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CERVERE
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  CERVERE  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 13
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune  di  Cervere  per  l'anno
1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
                               (Udine)
  Il  comune  di  CERVIGNANO  DEL  FRIULI  (provincia  di  Udine)  ha
adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  1. di fissare un'aliquota I.C.I. al 5 per mille per  le
abitazioni  principali;  2.  di  considerare,  ai  sensi del comma 56
dell'art. 3 della legge numero 662/1996, come direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti locata; 3. di
fissare un'aliquota I.C.I. al 5,2 per mille per gli altri fabbricati,
i terreni agricoli e le aree fabbricabili, nonche'  per  gli  alloggi
dati  in  uso  gratuito  dal  soggetto passivo d'imposta a un proprio
familiare (inteso ai  sensi  dell'art.  433  del  Codice  civile),  a
condizione  che  lo  stesso  vi  dimori  abitualmente  a cio' risulti
dall'iscrizione anagrafica; 4. di fissare un'aliquota I.C.I. al 6 per
mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate,
intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  destinate  a  servizio  di  tali
alloggi  non  locati;  5. di applicare una detrazione sull'abitazione
principale di L. 200.000; 6. di  applicare  una  maggiore  detrazione
sull'abitazione  principale  di  L. 500.000 alle categorie di seguito
elencate:
  a)  persone  indigenti  che   hanno   beneficiato   di   interventi
assistenziali da parte del comune:
  b)  nuclei  familiari  dove  esistono  portatori  di  handicap  con
percentuale di invalita' superiore al 50 per  cento,  sempre  che  il
reddito  imponibile  complessivo  del  nucleo  familiare,  conseguito
nell'anno 1998, risulti inferiore al seguente limite:
   nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 34.160.000;
   nucleo familiare di 3 componenti: L. 45.550.000;
   nucleo familiare di 4 componenti: L. 56.940.000;
   nucleo familiare di 5 componenti: L. 68.330.000;
   nucleo familiare di 6 componenti e oltre: L. 79.720.000;
  c)   persone   che   oltre   all'abitazione    principale,    hanno
esclusivamente una pensione sociale;
  d) alle giovani coppie comunque costituite con eta' per entrambi al
di  sotto  dei  30  anni  ed in possesso di un reddito imponibile del
nucleo familiare, conseguito  nell'anno  1998,  non  superiore  a  L.
34.160.000;  7.  di  dare  atto  che le maggiori detrazioni di cui al
punto  6)  del  presente  dispositivo   verranno   subordinate   alla
presentazione,   entro  il  31  ottobre  1999,  di  idonea  richiesta
documentata,  da  effettuarsi   all'ufficio   tributi   del   comune,
attestante  il  possesso dei requisiti richiesti; 8. di dare atto che
le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CESANO MADERNO
                              (Milano)
  Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha  adottato,  il
26   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1. determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota  ordinaria  del  5  per  mille  applicabile  a  tutti  gli
immobili, compresa l'abitazione principale, soggetti all'imposta;
  aliquota  agevolata  del  3,5  per  mille  applicabile  alle unita'
immobiliari oggetto degli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  5,
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
  aliquota agevolata del 4 per mille applicabile, solo per  il  primo
anno   di  locazione,  alle  abitazioni  in  precedenza  non  locate,
affittate "ex-novo" dal  1รน0  gennaio  1999  con  regolare  contratto
registrato;
  aliquota  maggiorata  del  7 per mille applicabile agli alloggi non
locati  soggetti  all'imposta;  2.  stabilire   che   la   detrazione
applicabile  all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare destinata ad
abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare, e' la
seguente:
  a) L. 350.000 (ovvero 200.000 + 150.000)  qualora  il  contribuente
risulti  ammesso  totalmente alle agevolazioni ISE (Indicazione della
Situazione Economica) di  cui  alla  delibera  C.C.  n.  101  del  18
dicembre 1998, se l'indicare ISE e' inferiore a L. 21.000.000;
  b)  L.  300.000  (ovvero 200.000 + 100.000) qualora il contribuente
risulti ammesso  parzialmente  alle  agevolazioni  ISE  di  cui  alla
delibera  sopra  richiamata,  se  l'indicatore ISE e' compreso tra L.
21.000.000 e L. 33.000.000;
  c) L. 200.000 in tutti gli altri casi diversi da quelli  sub  a)  e
b).
  (Omissis).