COMUNE DI CALENDASCO (Piacenza) Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge numero 662/1996 nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CALVENE (Vicenza) Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di determinare altresi', agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAMOGLI (Genova) Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di revocare la deliberazione di C.C. n. 62 del 12 ottobre 1998 ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote per l'anno 1999". (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo: 4,75 per mille aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10, nei gruppi B-C-D e per gli immobili ad uso abitativo affittati a residenti; 4,25 per mille aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo con una detrazione di L. 200.000 e per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria residenza; 6,50 per mille aliquota per gli immobili non locati intendendosi per tali anche le unita' immobiliari locate stagionalmente o a non residenti e quelle tenute a disposizione nel territorio comunale; 2. di applicare una detrazione di imposta di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CAMPEGINE (Reggio Emilia) Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 e nelle misure di seguito riportati: abitazione principale cosi' come definita dall'art. 15 del regolamento comunale per l'I.C.I. comprese le pertinenze stabilite dall'art. 18 del medesimo regolamento, 5,65 per mille; tutti gli altri immobili che non rientrano nel punto precedente, 5,85 per mille; aree fabbricabili, 7 per mille; alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I., 7 per mille. di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa; 2. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e immobili assimilati ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.; 3. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado; 4. disporre che: la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia prestata copia conforme del contratto di affitto; l'occupazione di parenti o affini entro il secondo grado deve essere autocertificata dal contribuente. Le attestazioni prodotte restano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso familiare e devono essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data della cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni. 5. riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000. A) Nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 1998: fino a L. 17.000.000 lordi per un unico componente; fino a L. 23.000.000 lordi per due componenti; fino a L. 25.500.000 lordi per tre componenti; fino a L. 27.500.000 lordi per quattro componenti. Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi e' un portatore di handicap. Per nuclei familiari con piu' di 4 componenti si aggiungono L. 6.000.000 lordi per ciascuna persona. Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purche' non superiore a L. 10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili. B) Particolari situazioni di disagio economico: anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L. C) Nuclei familiari ricadenti nelle fasce di reddito gia' previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprieta' indivisa: sia nel caso di cui alla lettera A) che nel caso della lettera C) l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 500.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprieta' immobiliare (non viene considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di "orticelli" comunque non soggetti all'imposta); 6. determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di L. 500.000. La richiesta dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima, via Roma 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del C.P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114; 7. determinare che l'esercizio della facolta' di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire come disposto dall'art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso da locali e' comunicata all'ufficio tributi al verificarsi. (Omissis). COMUNE DI CAMPOFORMIDO (Udine) Il comune di CAMPOFORMIDO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 1998 ed il 18 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'imposta immobiliare comunale, per il 1999, nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 1. di concedere una detrazione dell'imposta dovuta, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di L. 500.000 annue, rapportata ai periodi in cui puo' essere fatta valere, a favore: A) dei soggetti titolari di redditi, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di L. 10.000.000, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito. Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito; B) dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia mono-reddito e con quest'ultimo di importo pari o inferiore ai casi di cui al punto A); C) nei casi di cui ai precedenti punti A) e B), l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di L. 700.000; 2. nei casi di cui sopra non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione; 3. le situazioni di cui sopra dovranno essere adeguatamente documentate. (Omissis). COMUNE DI CAMPONOGARA (Venezia) Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili come segue: a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali; b) 4,5 per mille a tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli di cui al successivo punto c); c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non locati ed alle relative pertinenze (box, garage); d) di precisare che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille di cui al punto a), si intendono per alloggi le sole unita' abitative, restando pertanto escluse le pertinenze (es. garage, box, posti macchina coperti o scoperti) sulle quali l'imposta viene applicata nella misura del 4,5 per mille come previsto dal punto b); e) di considerare, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per abitazioni principali, come direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS (Bolzano) Il comune di CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le seconde case ai sensi del testo unico delle leggi regionali concernenti "disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L; 3. di aumentare per l'anno 1999 l'importo di detrazione previsto dalla legge per i soggetti passivi in possesso di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con pertinenza (garage) da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI CANDIA LOMELLINA (Pavia) Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CANISCHIO (Torino) Il comune di CANISCHIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'i'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, ed una detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI CANNOBIO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5,5 per mille; b) altri fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati 7 per mille; c) altri immobili 6 per mille. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CANONICA D'ADDA (Bergamo) Il comune di CANONICA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. di stabilire, altresi', la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo annuale di possesso dell'immobile. (Omissis). COMUNE DI CANOSSA (Reggio Emilia) Il comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare nel seguente importo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal periodo d'imposta 1999: a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille; b) aliquota ridotta: 6 per mille: 1) per abitazione principale di persona fisica (c.d. prima casa); 2) per abitazione appartenenti a soci di cooperative edili a quote indivise; 3) per le abitazioni occupate gratuitamente da parenti entro il terzo grado del soggetto passivo; 4) per l'alloggio dato in affitto con contratto registrato a persone fisiche che lo utilizzino come abitazione principale; 5) per abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata (anche ai fini della detrazione); c) aliquota ridotta: 4 per mille: coppie residenti di sposi, per i primi tre anni successivi a quello di matrimonio per l'unita' immobiliare posseduta da uno o entrambi i coniugi ed adibita ad abitazione principale degli stessi; d) aree fabbricabili: 7 per mille; e) immobili adibiti all'esercizio di attivita' d'impresa (artigianali, commerciali e industriali) in base alla destinazione d'uso vigente, quindi al relativo classamento previsto, solo se utilizzati: 6,3 per mille; 2. di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAPPADOCIA (L'Aquila) Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote e la detrazione prevista dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20 febbraio 1998 (NDR aliquota I.C.I. 5,5 per mille, riduzione dal 5,5, al 3 per mille per interventi di ristrutturazione, aumento detrazione a L. 500.000 per abitazione principale). (Omissis). COMUNE DI CAPRI (Napoli) Il comune di CAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. 2. di diversificare l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni fissandola nella misura del 4,4 per mille. 3. di stabilire per l'unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale l'aliquota del 4,4 per mille. 4. di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 indicato in premessa nella misura superiore a L. 500.000 fino alla concorrenza dell'imposta limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come individuata dall'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio comunale n. 82/1998 e successive integrazioni. 5. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto regolamento si stabilisce che le riduzioni di cui al punto 4 non si applicano ai possessori di fabbricati classificati o classificabili nella categoria A8, ovvero, ai proprietari di immobili aventi un reddito imponibile I.R.P.E.F. superiore a L. 90.000.000 escludendo la rendita catastale relativa all'abitazione principale. I soggetti cosi' individuati potranno beneficiare della sola detrazione prevista dalla legge, pari a L. 200.000. 6. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un'aliquota ridotta pari al 4,4 per mille. 7. demandare agli uffici competenti la formulazione della procedura relativa alla concessione delle agevolazioni previste. (Omissis). COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (Brescia) Il comune di CAPRIANO DEL COLLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARAGLIO (Cuneo) Il comune di CARAGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARANO (Trento) Il comune di CARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di modificare, la deliberazione consiliare n. 28 del 30 ottobre 1998, aumentando, per il 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria dal 4,5 al 5,5 per mille; 2. si da' atto che, a seguito della modifica sub dispositivo 1) e di quanto stabilito nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I. nel comune di Carano, approvato con delibera consiglio comunale n. 35 del 30 dicembre 1998, esecutiva, le aliquote/le detrazioni ai fini dell'I.C.I. per il 1999 sono le seguenti: aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille; aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobililari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate: Gruppo C. categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi; Gruppo D: tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo; detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanzairia, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari a L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI CARAVAGGIO (Bergamo) Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; b) altri immobili: 6 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CARAVINO (Torino) Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI CARCERI (Padova) Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (Varese) Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria 1999: 6 per mille; aliquota ridotta 1999: 4 per mille; detrazione 1999: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CARDE' (Cuneo) Il comune di CARDE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI CARIGNANO (Torino) Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nelle seguenti misure: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 6,5 per mille; di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 280.000. (Omissis). COMUNE DI CARLANTINO (Foggia) Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CARPINETO ROMANO (Roma) Il comune di CARPINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Art. 5. Aliquote 1. l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi; 2. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 6 per mille; 3. l'aliquota ordinaria e' ridotta: a) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo dall'Isituto Autonomo Case Popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune; d) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; e) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; f) all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 4. la riduzione di cui alla lettera a), concernente l'unita' abitativa concessa in uso gratuito a parenti e' accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il mese di gennaio dell'anno d'imposta interessato, presso l'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente ufficio del registro. La riduzione di cui alla lettera d) e' concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'ufficio tributi del comune lo stato di non locazione dell'unita' immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario. La riduzione di cui alla lettera f) e' concessa per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per i quattro anni successivi. 5. Con delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere variate, per l'anno successivo, nei limiti consentiti dalla legge, le misure delle aliquote sopracitate. Art. 6. Detrazioni d'imposta 1. dalla imposta determinata ai sensi del precedente art. 5 si detraggono: a) L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) L. 200.000 per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) L. 200.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; d) L. 200.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; e) L. 300.000 per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale: e. 1. soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni o titolare di pensione di invalidita', con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto ai fini I.R.P.E.F. un reddito complessivo lordo, compreso quello dell'unita' abitativa posseduta, non superiore a L. 14.000.000. Nella ipotesi di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale sulla unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra sessantacinquenni od entrambi titolari di pensione di invalidita' la deduzione spetta a ciascuno a condizione che ciascuno di essi non sia titolare diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precednte a quello d'imposta la somma dei loro redditi complessivi lordi, compreso quello dell'unita' abitativa posseduta, ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a L. 19.100.000; e. 2. soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una persona, L. 26.000.000 se composto da due persone, L. 38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre; e. 3. soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente o posto in cassa integrazione a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una persona, L. 26.000.000 se comosto da due persone, L.38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre; 2. nella ipotesi di comproprieta' o contitolarieta' di altro reale sulla unita' immobiliare, le suindicate detrazioni spettano a ciascun soggetto in proporzione della quota posseduta. 3. con la medesima delibera del consiglio comunale di cui al comma 4 del successivo art. 5 puo' essere variato l'ammontare delle deduzioni di cui al comma 4 del presente articolo. 4. per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, purche' da quest'ultimi direttamente condotti, oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all'art. 4 comma 3, si applicano le seguenti detrazioni d'imposta: a) il 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) il 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire; c) il 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire. Ai fini del calcolo della presente detrazione si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di piu' comuni. (Omissis). COMUNE DI CARPINONE (Isernia) Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI CASALE SUL SILE (Treviso) Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,70 per mille; 2. determinare la detrazione dell'imposta I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 come previsto per legge; 3. elevare l'importo di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti: a) persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a L. 10.080.000 annue; b) coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a L. 14.728.000 annue; c) nel caso di persone anziane pensionate da lavoro autonomo gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50 per cento; 4. nei casi predetti ai punti a), b), c) i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo. (Omissis). COMUNE DI CASALSERUGO (Padova) Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999, come gia' applicato negli anni 1997 e 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 300.000; 3. di avvalersi, per l'anno 1999, della facolta' data dall'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; 4. di prevedere, per l'anno 1999, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: 1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoelencate: a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavro autonomo con i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1998 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata): L. 11.050.000 per il nucleo composto da una persona; L. 16.575.000 per il nucleo composto da due persone; L. 19.890.000 per il nucleo composto da tre persone; L. 23.205.000 per il nucleo composto da quattro persone; L. 26.520.000 per il nucleo composto da cinque persone; L. 29.835.000 per il nucleo composto da sei persone (Omissis). 6. la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; 7. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia; 8. ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo famliare si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1 gennaio 1999; 9. i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno: a) presentare, entro e non oltre il 30 giugno 1999, autovertificazione, con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997, comprovante i presupposti per il beneficio della maggiore detrazione; 10. l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione. (Omissis). COMUNE DI CASALVIERI (Frosinone) Il comune di CASALVIERI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobilii (I.C.I.) da calcolare sul valore degli immobili soggetti ad imposta siti nel territorio del comune di Casalvieri, nella misura unica del 7 per mille; 2. confermare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 - comma 55 - legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASANOVA ELVO (Vercelli) Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASARGO (Lecco) Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASASCO (Alessandria) Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con Consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 1999 circa l'aliquota unica I.C.I. per il corrente esercizio che viene definitivamente determinata nel 6 per mille, nulla disponendo circa le detrazioni, dando di atto, di conseguenza, che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASATENOVO (Lecco) Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, come segue, le aliquote e le misure della detrazione di imposta, per l'anno 1999: a) aliquota al 5,40 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, quale individuato dall'art. 58, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, modificativo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, locate o comunque occupate, nonche' per tuffi gli altri immobili, diversi dalle abitazioni, assoggettabili all'I.C.I.; c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, non occupate; d) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non Lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: 1) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; 2) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; 3) divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse; nonche' gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera E della legge n. 287/1991; e) detrazione di L. 230.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale; f) detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a L. 50.000.000 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (55 anni), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che ne' detto soggetto passivo di imposta, ne' nessun altro componente il nucleo familiare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre a quello di lavoro dipendente o di pensione. (Omissis). COMUNE DI CASCINA (Pisa) Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita nella tabella allegata al presente atto (allegato n. 1). (Omissis). Allegato 1 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (Servizio tributi) _____________________________________________________________________ ALIQUOTA | DETRAZIONI ____________________________________|________________________________ 1999| AVENTI DIRITTO | 1998| IMPORTO| AVENTI DIRITTO ____|_________________________|_____|________|_______________________ 4,50| Abitazione principale | 4,50| 200.000| Per l'abitazione | Abitazione affittata con| | | principale intesa | contratto registrato e | | | quella nella quale | utilizzata come dimora | | | il contribuente, | abituale | | | che la possiede a | Unita' immobiliari | | | titolo di proprieta', | appartenenti alle | | | usufrutto o altro | cooperative edilizie | | | diritto reale, e i | a proprieta' indivisa, | | | suoi familiari | adibita ad abitazione | | | dimorano abitualmente | principale dei soci | | | | assegnatari | | | | Alloggi regolarmente | | 500.000| Per le abitazioni | assegnati dagli | | | principali utiliz- | istituti per le case | | | zate da persone | popolari | | | di eta' superiore | Abitazione principale | | | ai 65 anni, sole | o unita' immobiliare | | | o con coniuge pure | posseduta a titolo di | | | di eta' superiore | proprieta' o di | | | ai 65 anni, che | usufrutto da anziani | | | non possiedono | o disabili che | | | altri redditi al | acquisiscono la | | | di fuori di quelli | residenza in istituti | | | derivanti dalla | di ricovero sanitari | | | pensione sociale | a seguito di ricovero | | | I.N.P.S. e che non | permanente, a | | | sono proprietari | condizioni che la | | | di altre unita' | stessa non risulti | | | immobiliari | locata | | | produttiva di | | | | reddito ____|_________________________|_____|________|_______________________ 5.25| Altri immobili di | 5,25| | | pertinenza dell'abi- | | | | tazione principale | | | | Immobili concessi in | | | | uso gratuito dal | | | | proprietario ad | | | | ascendenti o | | | | discendenti di 1 | | | | grado che le utiliz- | | | | zino come abitazioni | | | | principali e che non | | | | possiedono altri | | | | immobili | | | | Terreni adibiti a | | | | coltivazione agricola | | | | Immobili adibiti ad | | | | attivita' produttive, | | | | commerciali, | | | | artigianali | | | ____|_________________________|_____|________|_______________________ 6,25| Aliquota ordinaria | 6,25| | | Le abitazioni e gli | | | | altri immobili non | | | | compresi nelle | | | | aliquote precedenti | | | | Aree fabbricabili | | | ____|_________________________|_____|________|_______________________ 7,50| Abitazioni non locate | | | | (con esclusione | | | | della categorie A10) | | | ____|_________________________|_____|________|_______________________ COMUNE DI CASELLE LANDI (Lodi) Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI CASELLE LURANI (Milano) Il comune di CASELLE LURANI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando, in tal modo, l'aliquota determinata con delibera di Giunta comunale n. 162/1996 per l'anno 1997 nonche' quella determinata con delibera di Consiglio comunale n. 4 dell'11 febbraio 1998 per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI CASOLI (Chieti) Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (Varese) Il comune di CASORATE SEMPIONE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per i motivi espressi in narrativa; 2. di determinare, altresi', per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,90 per mille per le abitazioni principali dando atto che per abitazioni principali si intendono quelle precisate dall'art. 5 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con propria deliberazione n. 65 del 21 dicembre 1998; 3. di determinare, inoltre, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nonche' nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel cento storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1997; 4. di determinare, infine, nella misura di L. 200.000 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASOREZZO (Milano) Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale; aliquota 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASSANO IRPINO (Avellino) Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille invariabile per tutti gli immobili; 2. di stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazioine per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTANO PRIMO (Milano) Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto seguente, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata aliquota 4,5 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate aliquota 7 per mille; c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come dimora abituale aliquota 6,3 per mille; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 1999, le detrazione d'imposta come da prospetto seguente: a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo famigliare, dimorante abitualmente nell'mmobile, riferito all'anno 1998 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori: Numero componenti nucleo familiare Importo lire -- -- 1 .............................. 9.100.000 2 .............................. 15.107.000 3 .............................. 19.423.000 4 .............................. 23.200.000 5 .............................. 26.976.000 6 .............................. 30.573.000 7 e altre .............................. 34.170.000 Detrazione ..... L. 500.000 b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa detrazione L. 200.000; c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo gia' deliberato l'applicazione di una aliquota ridotta per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTELBELLINO (Ancona) Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di deteminare (omissis) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,20 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (Ravenna) Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dellimposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria dei 6,5 per mille; b) aliquota differenziata del 7 per mille per: gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate; le aree fabbricabili; c) aliquota ridotta del 6 per mille per: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; i fabbricati classificati nella categoria catastale C6 (garages) non compresi al precedente punto b); 2. di confermare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; 3. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti l.C.l. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Omissis). Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione. I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito dl riferimento e' quello complessivo del nucleo familIare (cioe' di tuttI i componenti imponibile IRPEF 1998 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6). Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 1999. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione. 1. - Famiglie di pensionati: a) nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65; b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 2. - Famiglie numerose: a) nucleo familiare con almeno cinque componenti; b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1998 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente. 3. - Famiglie con portatori di handicap: a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%; b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 riferiti al 1998, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - Famiglie assistite: a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. Criteri applicativi La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata l.C.l. 1999 (30 giugno 1999), tramite raccomandata all'ufficio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano ai medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. Nel caso di comproprieta o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta-autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. COMUNE DI CASTEL D'AZZANO (Verona) Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per i motivi in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione nella misura base prevista dalla legge (attualmente L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI CASTELDELFINO (Cuneo) Il comune di CASTELDELFINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'applicazione di due aliquote differenziate per quanto riguarda l'I.C.I. relativa al 1999 e di fissare le stesse nelle seguenti misure: 6 per mille come aliquota normale; 5,60 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI CASTEL DEL RIO (Bologna) Il comune di CASTEL DEL RIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a disposizione, intendendosi per tali quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica, acqua, gas e telefono; 2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da applicarsi per l'abitazione principale; 3. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 (da L. 200.000 a L. 300.000) della detrazione di cui al punto 2.: a) famiglie con piu' di due figli a carico, con reddito pro-capite, riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente, inferiore a L. 10.000.000 annui lordi; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 1997, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.; c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 10.000.000 annui lordi; d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data del 1 gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 12.000.000 annui lordi. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1 gennaio 1999: le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'; 4. di avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 comma 56, legge n. 662/1996 considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di determinare i seguenti criteri applicativi: per ottenere l'aumento della detrazione fino a L. 300.000 il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione nella quale dichiari: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale; tutte le indicazioni reddituali del nucleo familiare al precedente anno solare; tutte le indicazioni relative ai disagi che danno diritto all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza. I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4. dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero presso istituti. L'autocertificazione dovra' essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Castel del Rio a mezzo raccomandata a.r. oppure consegnata direttamente al protocollo generale. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno gia' tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CASTEL DI IERI (AQUILA) Il comune di CASTEL DI IERI (provincia dell'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e' stabilita nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTEL DI LAMA (Ascoli Piceno) Il comune di CASTEL DI LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 1999, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille; b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille; di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune: a) anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1 gennaio 1998 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli ovvero con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone; b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 1999 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELFIDARDO (Ancona) Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioin ed integrazioni, due aliquote, dell'imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente: a) aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in L. 200.000 per ogni unita' immobiliare considerando parti integrante dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente; inoltre si considerano abitazioni principali quelle abitazioini concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni; b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI CASTELFRANCI (Avellino) Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' stabilire la detrazioni per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (Modena) Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure: a) aliquota del 5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota del 2 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; d) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze; l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato; e) aliquota del 4 per mille da applicare agli immobili di proprieta' di imprese e destinati alla vendita; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioe' non utilizzata; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e in L. 300.000 la detrazione per i seguenti casi: A) Famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) sessantacinque anni di eta' dei componenti compiuti alla data del 1 gennaio 1999; 3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 nel caso di una persona sola o non superiore a L. 23.000.000 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi; 4) ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprieta' di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non e' considerato seconda casa; B) Famiglie numerose con cinque o piu' persone che presentino i seguenti requisiti: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1 gennaio 1999; 3) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 75.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque; 4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare; 4. di determinare i seguenti criteri applicativi dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3.: i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 31 maggio 1999 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 1999 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 31 maggio 1999; l'amministrazione comunale si riserva la facolta' di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di L. 300.000; 5. di applicare la detrazione di L. 200.000 anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996; 6. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55, comma 1). (Omissis). COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinazione detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed all'aliquota del 5 per mille limitatamente ad unita' immobiliari adibite a seconda abitazione ed aree edificabili. (Omissis). COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) Il comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare e fare propria la relazione istruttoria; di stabilire che le aliquote I.C.I. per il 1999 sono le seguenti: 4 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari; 7 per mille per gli alloggi sfitti (cioe' accatastati con i codici da A1 ad A9); detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELLANZA (Varese) Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote applicate nell'anno 1998, come sottoindicato: aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione princiapale; aliquota ordinaria pari al 5 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale; 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI CASTELLAR (Cuneo) Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili l.C.l. per l'anno 1999 da applicarsi a tutte le abitazioni principali, alle case locate e ai locali diversi dalle abitazioni; 2. di stabilire nella misura del sette per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili l.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi alle abitazioni non locate, alle seconde case in aggiunta all'abitazione principale e alle residenze secondarie; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione princiapale resta nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (Ancona) Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille; 2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO (Varese) Il comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con detrazione di L. 200.000 annue; b) 7 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del contribuente (seconda casa) e per le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (Bologna) Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: al 5 per mille: a) abitazione principale; b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; e) immobili posseduti dalle associazioni religiose; al 6 per mille: terreni agricoli; aree fabbricabili; al 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie; al 6,8 per mille: alloggio non locato; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000; 3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997, la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprieta' immobiliare alla data del 1 gennaio 1999 (con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie: a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 1998 L. 9.070.000); b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite; c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione piu' elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprieta'; d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermita', si trova nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 4. di dare atto che: il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 1999 e' superiore a quanto realizzato per l'anno 1998; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1., lettere b) c) e d), dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3. di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO (Salerno) Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,50 per mille e confermare in L. 200.000 l'agevolazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille: applicata agli immobili accatastati nella cat. 6 (garages) ed alle abitazioni diverze da quella principale, a patto che siano utilizzate da rersone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza; aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 200.000 per: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la reidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; la suddetta detrazione e' elevata a L. 300.000 e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti: possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale cantina/garage annesso (riferimento alla categoria catastale C6), quale unica proprieta' immobiliare; compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 1999; reddito medio pro-capite non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1997; l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6; nella misura del 5 per mille per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; nella misura del 4 per mille per: a) gli immobili di enti senza scopo di lucro; b) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 7 per mille per: a) gli alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti; b) aree fabbricabili e terreni agricoli. (Omissis). COMUNE DI CASTELROTTO - KASTELRUTH (Bolzano) Il comune di CASTELROTTO - KASTELRUTH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992, art. 8, la detrazione per la prima abitazione in L. 500.000 (corrisponde a 258,23 EURO), e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti; 2. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 de 23 dicembre 1992, art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1 gennaio 1999 al 4,8 per mille; 3. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992, art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seconde case con decorrenza 1 gennaio 1999 al 5,2 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA (Lodi) Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, nelle misure sotto specificate: possessori di prima abitazione: 4,5 per mille; detrazione d'imposta su prima abitazione: L. 200.000; possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e di tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 5,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA (Viterbo) Il comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 siti nel territorio del comune. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (Chieti) Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 resta confermata nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (Varese) Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1998 e come appresso indicata: a) 4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita adabitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage-autorimessa-posti auto e box.); b) 4,5 per mille - seconde case affittate con regolari contratti; c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie; d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate. (Omissis). COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (Agrigento) Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. la riconferma dell'aliquota del 4,50 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 per tutti i contribuenti e per tutte le categorie di immobili; 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera h) del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale regione Sicilia n. 141 del 18 giugno 1993. (Omissis). COMUNE DI CAVAGNOLO (Torino) Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50% l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE (Cuneo) Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le base imponibili; 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di applicare, ad esclusione di quanto specificato al punto 2) del dispositivo ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge citata n. 662, soltanto le riduzioni obbligatorie previste per legge. (Omissis). COMUNE DI CAVAZZO CARNICO (Udine) Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituiti con il decreto-legge citato in premessa nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAVEDINE (Trento) Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, relativamente ai fabbricati, l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per lo stesso anno, relativamente alle aree edificabili, l'aumento dell'aliquota dal 5 per mille al 7 per mille; 3. di determinare, per lo stesso anno 1999, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente una detrazione d'imposta nella misura di L. 260.000; 4. di dare atto che la suddetta detrazione vale solo per l'abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta. (Omissis). COMUNE DI CAVEZZO (Modena) Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 2); 2) aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1 gennaio 1999 risultano non locali, ovvero non occupati; di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000; di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, agli effetti dell'applicazione della detrazione in materia di imposta comunale sugli immobili; di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CECIMA (Pavia) Il comune di CECIMA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili e' applicata nel territorio comunale con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). COMUNE DI CECINA (Livorno) Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 gennaio ed il 17 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 1999: aliquota ridotta pari al 5,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unita' imobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree fabbricabili; aliquota ordinaria in ragione del 6 per mille in tutti gli altri casi ivi compresi gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come residenza. (Omissis). 1. di approvare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 a complessive L. 300.000 per l'abitazione principale ovvero quelle unita' immobiliari nelle quali la persona fisica i suoi familiari dimorano abitualmente ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' di considerare assimilate anche quelle unita' immobiliari concesse ad uso gratuito per dimora abituale a parenti in linea retta fino al secondo grado regolarmente denunciate come tali; 2. di applicare la detrazione a L. 500.000 per l'unica abitazione in proprieta' ai cittadini in particolari condizioni di disagio economico gia' individuate come esenti ai fini dell'applicazione della tassa asporto rifiuti solidi urbani con i seguenti presupposti di applicazione; reddito familiare inferiore al minimo della pensione I.N.P.S. per ultrasessantacinquenni aumentato dal 30% per ogni ulteriore persona a carico. (Omissis). COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (Brindisi) Il comune di CEGLIE MESSAPICA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, confermando quella in vigore nell'anno 1998; 2. fissare l'aliquota agevolata nella misura del 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ubicati nel centro medioevale cosi' come definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera del consiglio comunale n. 36 del 25 settembre 1998 o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. elevare a L. 250.000 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai pensionati con reddito complessivo per nucleo familiare di L. 20.000.000, compresi anche i redditi esenti da Irpef - pensioni sociali - pensioni di invalidita' civile - interessi sui BOT e CCT depositi bancari ecc., dando atto che in tutti gli altri casi la detrazione resta fissata nel limite previsto per legge di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CELLA MONTE (Alessandria) Il comune di CELLA MONTE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CENTURIPE (Torino) Il comune di CENTURIPE (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione sull'argomento di cui all'oggetto, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante ed inscindibile, e di farla propria nell'intero suo contenuto. (Omissis). 1. con decorrenza 1 gennaio 1999, stabilire che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 504/1992, la misura unica dell'imposta venga determinata nell'aliquota del 5,75 per mille tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente; 2. disporre che l'accertamento e la riscossione dell'imposta in questione avvenga in conformita' a tutte le norme e prescrizioni di cui al succitato decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CERANESI (Genova) Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,8 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericidita' di quanto dichiarato dal contribuente; di elevare a L. 210.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principlale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 5. (Omissis); 6. (Omissis); 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n, 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CERANO (Novara) Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, applicando la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di legge, pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CERCENASCO (Torino) Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria 4,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CERCOLA (Napoli) Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale; abitazioni locate; categorie di immobili diversi da abitazioni; aliquota 7 per mille: abitazioni tenute sfitte; 2. determinare, altresi', per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CERES (Torino) Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CERGNAGO (Pavia) Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 1999; 2. di stabilire quale unica deduzione possiede l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CERIALE (Savona) Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4,5 per mille: l'aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione L. 200.000; 5,5 per mille: aliquota ordinaria. (Omissis). COMUNE DI CERMES - TSCHERMS (Bolzano) Il comune di CERMES - TSCHERMS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che, per l'anno 1999, trovera' applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille; 2. di stabilire, inoltre, che per l'anno 1999 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE (Lecco) Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Milano) Il comune di CERRO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare come segue la disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per abitazione principale; 2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione annua per abitazione principale; 3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione annua per abitazione principale a favore dei seguenti soggetti: anziani soggetti passivi I.C.I. che si trovino in tutte le seguenti condizioni: a) eta' pari o superiore a 65 anni; b) i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso di soli redditi derivanti da pensione (oltre al reddito della casa oggetto di imposta); c) reddito pro-capite dei componenti del nucleo familiare non superiore a L. 7.500.000 maggiorate dall'incremento percentuale dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dicembre 1998 su dicembre 1997. Nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone legate da vincoli di parentela o di affinita' con il soggetto passivo I.C.I. abitanti nella abitazione oggetto di imposta. (Omissis). 4. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale; 5. di stabilire l'aliquota agevolata del 5 per mille per gli immobili oggetto dei seguenti interventi: a) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) interventi finalizzati al recupero artistico o architettonico localizzato nei centri storici. (Omissis). COMUNE DI CERVERE (Cuneo) Il comune di CERVERE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cervere per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) Il comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare un'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni principali; 2. di considerare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge numero 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di fissare un'aliquota I.C.I. al 5,2 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili, nonche' per gli alloggi dati in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a un proprio familiare (inteso ai sensi dell'art. 433 del Codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente a cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; 4. di fissare un'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio di tali alloggi non locati; 5. di applicare una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000; 6. di applicare una maggiore detrazione sull'abitazione principale di L. 500.000 alle categorie di seguito elencate: a) persone indigenti che hanno beneficiato di interventi assistenziali da parte del comune: b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalita' superiore al 50 per cento, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, risulti inferiore al seguente limite: nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 34.160.000; nucleo familiare di 3 componenti: L. 45.550.000; nucleo familiare di 4 componenti: L. 56.940.000; nucleo familiare di 5 componenti: L. 68.330.000; nucleo familiare di 6 componenti e oltre: L. 79.720.000; c) persone che oltre all'abitazione principale, hanno esclusivamente una pensione sociale; d) alle giovani coppie comunque costituite con eta' per entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L. 34.160.000; 7. di dare atto che le maggiori detrazioni di cui al punto 6) del presente dispositivo verranno subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1999, di idonea richiesta documentata, da effettuarsi all'ufficio tributi del comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti; 8. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CESANO MADERNO (Milano) Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria del 5 per mille applicabile a tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, soggetti all'imposta; aliquota agevolata del 3,5 per mille applicabile alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; aliquota agevolata del 4 per mille applicabile, solo per il primo anno di locazione, alle abitazioni in precedenza non locate, affittate "ex-novo" dal 1รน0 gennaio 1999 con regolare contratto registrato; aliquota maggiorata del 7 per mille applicabile agli alloggi non locati soggetti all'imposta; 2. stabilire che la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare, e' la seguente: a) L. 350.000 (ovvero 200.000 + 150.000) qualora il contribuente risulti ammesso totalmente alle agevolazioni ISE (Indicazione della Situazione Economica) di cui alla delibera C.C. n. 101 del 18 dicembre 1998, se l'indicare ISE e' inferiore a L. 21.000.000; b) L. 300.000 (ovvero 200.000 + 100.000) qualora il contribuente risulti ammesso parzialmente alle agevolazioni ISE di cui alla delibera sopra richiamata, se l'indicatore ISE e' compreso tra L. 21.000.000 e L. 33.000.000; c) L. 200.000 in tutti gli altri casi diversi da quelli sub a) e b). (Omissis).