(all. 1 - art. 1) (parte 3)
                          COMUNE DI CESSALTO
                               (Treviso)
  Il  comune  di  CESSALTO  (provincia di Treviso) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
 (Omissis).
  1. riconfermare  per l'anno 1999 le  tariffe  in  vigore per l'anno
1998:
  4 per mille abitazione principale;
  6 per mille altri immobili, disponendo nel contempo con il presente
atto  di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CETRARO
                              (Cosenza)
  Il  comune  di  CETRARO  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il 9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).   di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  diversificandola  nelle   misure
seguenti:
  terreni agricoli: 6 per mille;
  aree fabbricabili: 6 per mille;
  abitazione  principale (ferma restando l'applicabilita' della quota
di detrazione di L.  300.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo stabilita con atto del
Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 1997): 6 per mille;
  altri fabbricati: 7 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CHATILLON
                               (Aosta)
  Il comune di CHATILLON (provincia  di  Aosta)  ha  adottato,  il  5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
  a) aliquota del 4 per mille per l'unita'  immobiliare  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  dei  residenti,  persone fisiche
soggetti  passivi  o  soci  di  cooperative  edilizie  a   proprieta'
indivisa,  o  assegnatari  degli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari - ex  art.  8,  comma  4,  del
decreto  legislativo n.  504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996;
  b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari  non  locate,
possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  ex  art.  3,  comma  56,  legge  n.
662/1996;
  c) aliquota del 4,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari
e per i terreni edificabili;
  d)   L.  200.000  la  detrazione  relativa  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale dei residenti,  persone
fisiche, soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  o  assegnatari  degli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari e per  le  unita'  immobiliari
non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
inabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8,  comma  4  del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CHIAMPO
                              (Vicenza)
  Il  comune  di  CHIAMPO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato, il 9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5 per mille per l'abitazione principale;
  6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione  principale;
2.  di  stabilire  le  detrazioni  per  le  unita'  immobiliari nelle
seguenti misure:
  L. 230.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CHIARI
                              (Brescia)
  Il comune di CHIARI (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il  24
febbraio  1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella  misura  del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999,
la detrazione per l'abitazione principale agli  effetti  dell'imposta
comunale  sugli  immobili in L.  250.000 indistintamente per tutte le
abitazioni principali occupate  dal  soggetto  passivo  nel  rispetto
degli  equilibri  di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art.
8, comma 3  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  come  modificato
dall'art. 3, comma 55 della legge n.  662/1996.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CHIENES - KIENS
                              (Bolzano)
  Il comune di CHIENES - KIENS (provincia di Bolzano) ha adottato, il
1   febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.
come segue:
  aliquota aumentata per tutte le abitazioni (abitazioni secondarie),
ad eccezione le abitazioni principali, e per tutte le abitazioni  non
occupate  rispettivamente  per  tutte  le  abitazioni  principali non
occupate della cat. A: 7 per mille;
  di dare atto che l'aliquota ordinaria I.C.I. non viene modificata e
ammonta a 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 1999,  la  detrazione
d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 300.000.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CHIES D'ALPAGO
                              (Belluno)
  Il  comune  di CHIES D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare  per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
  a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di poprieta', usufrutto o
altro diritto reaIe, e i suoi familiari dimorano abitualmente:  5 per
mille, detrazione di L. 200.000;
  b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella  categoria
A/10  (uffici  e  studi  privati)  e  nei  gruppi catastali B, C e D:
aliquota ordinaria del 6 per mille;
  c)  immobili  classificati  nel  gruppo  catastale  A,  esclusa  la
categoria  A/10,  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale: 7
per mille;
2. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue
pertinenze (categoria C/2 e C/6), come  definite  daIl'art.  817  del
codice  civile,  anche  se  distintamente iscritte in catasto, sia ai
fini dell'applicazione dell'aliquota  che  della  detrazione  (l'art.
817  del  codice civile recita: "Sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole  a  servizio  o  ad  ornamento  di  un'altra  cosa.  La
destinazione  puo'  essere  effettuata  dal  proprietario  della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla  medesima");
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto,
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti  locata,
come gia' previsto dall'anno 1997;
4. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili
oggetto   di   interventi  di  recupero  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo del sottotetto, limitatamente  alle  unita'  immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori, come gia' previsto dall'anno 1998.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CHIOGGIA
                              (Venezia)
  Il comune di CHIOGGIA (provincia di Venezia)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire per l'anno 1999, nell'ambito del territorio comunale
di Chioggia, per l'imposta  comunale  sugli  immobili  istituita  dal
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, le seguenti aliquote:
  a) 5 per mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
  b)  5,5  per  mille  per  gli immobili locati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  c) 6 per mille per tutti gli immobili, diversi dalle abitazioni,  e
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale  o di alloggi non
locati di cui al successivo punto d);
  d) 9 per mille per le unita' immobiliari abitative non locate e per
le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2,  comma  4,  ultimo  periodo
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2.  di  stabilire  in  L.  200.000 la misura massima della detrazione
d'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
3.  di  stabilire  altresi'  che la predetta detrazione di L. 200.000
venga elevata a L. 300.000  per  i  soggetti  che  si  trovino  nelle
condizioni sotto  indicate:
  a)  proprietari  di  una  sola  abitazione,  con una eventuale sola
pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale,  che  siano
titolari  di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al
100%  o  ricoverati  in  lungodegenza  o  in  case  protette  con  il
contributo  comunale,  per  un  periodo  permanente superiore ai mesi
otto;
  b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una  eventuale
sola  pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con
reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S.
alle persone in cassa integrazione straordinaria  alla  data  dal  1o
gennaio 1999.
  In  caso  di  coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi
delle persone che coabitano nella medesima unita' abitativa.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CINTO EUGANEO
                              (Padova)
  Il comune di CINTO EUGANEO (provincia di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili che saranno applicate in questo  comune  nella  misura
del:
  5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
  7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari  nonche'  per  le
aree fabbricabili.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
                              (Pescara)
  Il  comune di CITTA' SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  le  seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  dal  1o  gennaio  1999,  con  l'osservanza  della
definizione  dell'immobile soggetto ad imposta, della base imponibile
delle riduzioni e detrazioni disciplinate  nel  regolamento  comunale
approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998:
  a) aliquota ordinaria 6%; l'aliquota ridotta si applica:
  per  le  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione;
  per  un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese  che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
  b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati, oltre l'abitazione principale: 7 per mille;
  c) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
  d) riduzioni e detrazioni:
   d.1) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come
definiti ed individuati  dagli  articoli  19  e  20  del  regolamento
comunale, l'imposta e' ridotta del 50 per cento;
   d.2)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale soggetto passivo e quelle ad essa equiparata ai
sensi dell'art. 22 del regolamento comunale  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate aI periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari,  e' inoltre stabilito una ulteriore riduzione del 50 per
cento;
   d.3) i terreni agricoli posseduti e condotti  da  persone  fisiche
esercenti  l'attivita'  di  coltivatori  diretti  o  di  imprenditori
agricoli  a  titolo  principale,  iscritte  negli  elenchi   comunali
previsti  dall'art.  11 della legge  9 gennaio 1963, n. 9, e soggette
al  corrispondente  obbligo  dell'assicurazione  per   l'invalidita',
vecchiaia  e  malattia,  sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte  di  valore  eccedente  lire  50  milioni  e  con  le  seguenti
riduzioni:
    a)  del  70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
    b) del 50 per cento di quella  gravante  sulla  parte  di  valore
eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
    c)  del  25  per  cento  di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CIVEZZANO
                              (Trento)
  Il  comune  di  CIVEZZANO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2.   di  elevare  a  L.  330.000  la  detrazione,  per  l'anno  1999,
dall'imposta comunale sugli immobili  (l.C.l.)  dovuta  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio;
3.  la  detrazione  suddetta  viene  applicata  anche   alle   unita'
immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa, adibite ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari.
nonche' agli alloggi assegnati dagli l.A.C.P.;
4.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di
ricovero permanente, sempreche' la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
                              (Brescia)
  Il comune di CIVIDATE CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il
3   febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
                              (Pescara)
  Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato,
il  21  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire e  determinare  come  segue  la  misura  delle  tariffe,
imposte  e  aliquote per tributi locali e servizi comunali per l'anno
1999:
  aliquota  I.C.I.:  5  per  mille  senza  diversificazione   e   con
detrazione   di   L.  200.000  per  la  sola  abitazione  principale,
confermando quanto gia' stabilito con delibera di C.C.  n.  5  del  6
aprile 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI COAZZE
                              (Torino)
  Il  comune  di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  come con la presente conferma per l'anno 1999 le
aliquote  I.C.I.  da  applicare  sul  territorio  comunale  nel  modo
seguente:
  a)  residenti  nel  comune  per  l'unita'  immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille;
  b) per tutti gli altri immobili: 5,25 per mille;
2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 prevista
dal decreto legislativo  n.  504,  esclusivamente  per  le  categorie
individuate nell'art. 1 punto a) del presente deliberato.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CODEVIGO
                              (Padova)
  Il  comune  di  CODEVIGO  (provincia  di Padova) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille adottando la detrazione  di  L.  200.000
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  rapportata  al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CODROIPO
                               (Udine)
  Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno di imposta 1999  l'aliquota  del  4,5  per
mille  per    l'abitazione  principale,  intesa  nel  senso di dimora
abituale del contribuente  che  la  possiede,  a  condizione  che  il
contribuente  medesimo  abbia  la  residenza  anagrafica nello stesso
comune ove abitualmente dimora;
2.  di  stabilire  che  l'aliquota  ridotta  del  4,5  per  mille  e'
applicabile  anche alle abitazioni utilizzate dai soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa come  loro  dimora  abituale  purche',
anche  per  essi,  sussista la predetta condizione della identita' di
comune di dimora e di residenza anagrafica;
3.   di  fissare  al  4,5  per  mille  l'aliquota  per  gli  immobili
classificati nel gruppo  catastale  C6  (stalle,  scuderie,  rimesse,
autorimesse)  di  pertinenza dell'abitazione principale, destinati al
servizio  dell'abitazione  principale  e   ad   uso   esclusivo   del
proprietario dell'abitazione principale;
4. di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati
nei   gruppi  catastali  C1  (negozi  e  botteghe),  D2  (alberghi  e
pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali  esigenze
di  un'attivita'  commerciale  e  non  suscettibili  di  destinazione
diversa senza radicali  trasformazioni)  di  nuova  costruzione  (con
certificato  di agibilita' rilasciato nel corso del 1999) interamente
posseduti da imprese commerciali,  tale  aliquota  e'  applicabile  a
decorrere dalla data del certificato di agibilita';
5.   di  fissare  al  0,2  per  mille  l'aliquota  per  gli  immobili
classificati  nei  gruppi  catastali  D1  (opifici),  D7  (fabbricati
costruiti   o   adattati   per   speciali  esigenze  di  un'attivita'
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni),  C3  (laboratori  per  arti  e  mestieri)  di  nuova
costruzione  (con  certificato di agibilita' rilasciato nel corso del
1999) interamente posseduti da  imprese  industriali  ed  artigianali
tale  aliquota  e' applicabile a decorrere dalla data del certificato
di agibilita';
6. di fissare al 0,2 per  mille  l'aliquota  per  gli  immobili  gia'
dichiarati  inagibili  o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  per  i  quali  sono  stati
effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di
agibilita'  o  abitabilita'  rilasciato  nel  corso  del  1999)  tale
aliquota e' applicabile a decorrere dalla  data  del  certificato  di
agibilita' o abitabilita';
7.  di  fissare  al  6  per  mille l'aliquota per le unita' abitative
sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o  dal  titolare  del
diritto  reale  di  godimento; sono escluse dall'applicazione di tale
aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito  un
regolare nucleo anagrafico;
8.  di  confermare  al  5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni,
alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di
cui sopra;
9. di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COGGIOLA
                              (Biella)
  Il  comune  di  COGGIOLA  (provincia  di Biella) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire che per il 1999 l'aliquota I.C.I. e' confermata in 5,80
per mille con detrazione fissa di L. 250.000 anziche' L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COGOLETO
                              (Genova)
  Il  comune  di  COGOLETO  (provincia  di  Genova) ha adottato, l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  integrare  la  deliberazione  di  consiglio comunale n. 25 del 30
ottobre 1998 con l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio  1999,  di
una  aliquota  pari  al  9  per mille, in deroga all'aliquota massima
prevista dalle normative vigenti, per gli immobili,  adibiti  ad  uso
abitativo,  non  locati  e  per  i  quali  non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno  due  anni  ai  sensi  di
quanto  disposto dall'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
431.
  (Omissis).
Avvertenza: l'estratto della deliberazione del consiglio comunale  n.
25  del 30 ottobre 1998 e' stata pubblicata sul supplemento ordinario
n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999 a  pag,  17,
seconda colonna.
 
                           COMUNE DI COLI
                             (Piacenza)
  Il  comune  di  COLI  (provincia  di  Piacenza)  ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'I.C.I.  nella  misura
unica  del  6  per  mille e di fissare la detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COLLEGNO
                              (Torino)
  Il comune di COLLEGNO (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il  3
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. approvare,  conformemente  a  quanto  proposto  dalla  giunta  con
deliberazione  n.  507 in data 30 dicembre 1998, le seguenti aliquote
relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:
  un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille, da  applicare,
ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi
non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste
di  rendita  catastale  autonoma ed alle abitazioni diverse da quelle
sottoindicate;
  un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille:
   in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Collegno,  per  l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita'   ad
abitazione principale;
   in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi, per le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo  grado
o  ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno,
purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale;
   in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi, residenti nel
comune di Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o  piu')  che,
seppur  provviste  di  rendita autonoma, sono contigue e direttamente
adibite  ad  abitazione  principale  dal  contribuente  e  dai   suoi
familiari.    Tale  aliquota  ridotta e' applicabile a condizione che
venga  comprovato  che  e'  stata  presentata   all'U.T.E.   regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita' medesime ed e' applicabile a  decorrere  dal  mese  successivo
alla  data  in  cui  risulta  essere stata presentata la richiesta di
variazione;
  un'aliquota diversificata, nella misura  del  6,50  per  mille,  in
favore  dei  soggetti  passivi  che  possiedono  immobili in aggiunta
all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate
a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino  come
abitazione principale;
2.  determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione.  Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi  la  detrazione   spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
                              (Torino)
  Il  comune  di  COLLERETTO  CASTELNUOVO  (provincia  di  Torino) ha
adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura  del
6 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
s.m.i., nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29);
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI COLLOBIANO
                             (Vercelli)
  Il  comune di COLLOBIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica del:
  4,5  per  mille  per  unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale;
  5,1 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI COLZATE
                              (Bergamo)
  Il comune di COLZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  nella  misura  prevista  dall'art.  8 del
decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art.  3,  comma
55, della legge n. 662/1996 di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COMABBIO
                              (Varese)
  Il  comune  di  COMABBIO  (provincia  di Varese) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle
rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48 e  51  della  legge  n.
662/1996;
di  fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000
per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COMACCHIO
                              (Ferrara)
  Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha  adottato,  il  30
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni,
meglio risultanti dall'allegato prospetto che forma parte  integrante
e   sostanziale   del   presente   atto,  ai  fini  dell'applicazione
dell'I.C.I.  per l'anno 1999.
  (Omissis).  ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 3  DEL  30  GENNAIO
1999 Ordinamento delle aliquote. Riduzioni e detrazioni
        ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999
  1. Aliquote.
  1.1 Immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille.
  L'aliquota   e'   applicabile   unicamente  all'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione   principale   da   parte   del
contribuente soggetto dell'imposta.
  1.2 Fabbricati non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille.
  1.3 Immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati): 6 per
mille, con le seguenti eccezioni per le quali e' applicata l'aliquota
del 5,80 per mille:
Fabbricati:
  Fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1);
  Negozi (Cat. C1):
  Magazzini e locali di deposito (Cat. C2);
  Laboratori per arti e mestieri (Cat. C3);
  Opifici (Cat. D1);
  Alberghi e pensioni (Cat. D2);
  Campeggi (Cat. D8);
  Uffici e Studi privati (Cat. A10).
Terreni:
  Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli  che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche'
dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992).
2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale.
  2.1. Per l'abitazione principale prevista al precedente punto  1.1)
e' applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue.
Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi:
  a)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisisce  la  residenza  in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  b) abitazione posseduta da un  soggetto  che  la  legge  obbliga  a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,   dai
familiari del possessore;
  c)  abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in
linea diretta fino  al  primo  grado,  che  la  occupano  quale  loro
abitazione  principale.  Tale  situazione dovra' essere comprovata da
idonea documentazione.
  2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto  2.1),  e'
elevata  a  L.  500.000  per le seguenti categorie di contribuenti in
particolari situazioni di carattere sociale:
  a) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta,
monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non
superiore a L. 14.823.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;
  b) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta,
inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo,  al  lordo
delle  ritenute  fiscali, non superiore a L. 23.944.000, aumentati di
L. 1.831.000 per ogni persona a carico;
  c) disoccupati (con  certificazione  dell'ufficio  provinciale  del
lavoro   e   della   massima   occupazione)  -  lavoratori  in  cassa
integrazione  straordinaria  -  in  mobilita',  inclusi   in   nuclei
familiari  con  reddito  complessivo  annuo,  al lordo delle ritenute
fiscali, non superiori a L. 23.944.000, aumentati di L. 1.831.000 per
ogni persona a carico;
  d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento  abitato  ed
eventuale  annesso  garage,  quale  unica  proprieta' immobiliare del
contribuente al 1o gennaio 1999: nucleo familiare composto da  sei  o
piu' componenti al 1o gennaio 1999.
  Reddito  familiare  riferito  all'anno  1999  non  superiore  a  L.
88.936.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti,  a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  14.823.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a sei.
  Si  intendono  nuclei  familiari  numerosi  quelli di sei unita', e
superiori.
  Nel  rapporto  numero  dl  componenti  del  nucleo,   metratura   a
disposizione,  si  applichera' la detrazione allorquando la metratura
stessa sara' inferiore a quella  prevista  dall'I.A.C.P.  per  nuclei
familiari di sei unita';
  e)  persone  assistite in modo permanente dal comune o in disagiate
condizioni socio-economiche  attestate  dal  settore  sanita'-servizi
sociali,  se  non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti
precedenti.
  Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatorI di  handicap)
che  alla  lettera  c) disoccupati - cassintegrati - in mobilita') ed
alla lettera d) (famiglie  numerose),  l'applicazione  del  beneficio
della   ulteriore  detrazione  di  L.  300.000  e'  subordinato  alla
condizione  che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare   non
possiedano  alcuna proprieta' immobiliare e non dispongano di reddito
d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo  In  questa  ultima
circostanza,   l'amministrazione   comunale  si  impegna  a  valutare
eventuali singoli casi che le venissero sottoposti.
  I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o  con
raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno
di      ogni      anno      per      l'anno      stesso,     apposita
richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in  possesso  dei
requisiti  per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione
I.C.I. come da  fac-simile  messo  a  disposizione  dalla  competente
sezione.
  I  contribuenti  che  abbiano  inviato  la  richiesta  nei  termini
potranno, al momento del pagamento  dell'I.C.I.,  gia'  tenere  conto
della detrazione nella misura richiesta.
  Le    richieste-autocertificazionl   verranno   controllate   dalla
competente  sezione  dell'amministrazione  comunale,  e  in  caso  di
dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.
3. Riduzione di imposta.
  Saranno  applicate  le  riduzioni  allo  scopo previste dal comma 1
dell'art. 8  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,
sostituito  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso
comma.
 
                            COMUNE DI COMO
                               (Como)
  Il comune di COMO ha  adottato,  l'8  febbraio  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.l per I'anno 1999 nel modo seguente:
  a) 4,4 per mille limitatamente  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti in Como, per l'unita'  immobiliare  dagli  stessi
adibita direttamente ad abitazione principale;
  b)  4,4  per mille per i nuovi fabbricati di proprieta' di imprese,
che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  di
costruzione  e  di  alienazione di immobili, per tre anni a decorrere
dalla denuncia di  ultimazione  dei  lavori,  a  condizione  che  gli
immobili  siano  stati  realizzati  per  la vendita e non siano stati
venduti;
  c)  4,4  per  mille,  limitatamente  in  favore dei proprietari che
concedono in locazione a titolo  di  abitazione  principale  immobili
alle  condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, cio' al  fine  di  favorire  gli
accordi stessi;
  d)  1  per  mille  a  favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
l'utilizzo   dei   sottotetti.   L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  e) 6,2 per mille per gli alloggi non locati;
  f)  5,6  per  mille,  quale  aliquota ordinaria, per tutte le altre
fattispecie imponibili.
2. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di aumentare,  per  l'anno  1999,  esclusivamente  in  favore  dei
soggetti  passivi  in  situazione  di particolare disagio economico e
sociale, che siano in possesso  dei  sottospecificati  requisiti,  la
detrazione per I'unita' immobiliare dagli stessi adibita direttamente
ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000, giusta facolta'
di  cui  all'art.    3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, in
premessa richiamato:
  a) reddito complessivo lordo conseguito nelI'anno 1998  dall'intero
nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000, aumentabile tuttavia
dei seguenti importi:
   a1)  di  L.  3.500.000  se nell'anno 1998 il capo famiglia non era
autosufficiente e tale condizione sia  stata  accertata  a  norma  di
legge;
   a2)  di  L.  3.500.000  per  ogni  familiare  rimasto a carico per
l'intero anno 1998. Sono considerati a carico i familiari cosi'  come
definiti ai fini IRPEF;
   a3)  di  ulteriori  L.  3.500.000  per ogni familiare a carico non
autosufficiente come il precedente punto a1);
  b) reddito complessivo lordo non superiore a L. 75.000000 annue per
nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente  in  piu'
il reddito complessivo e' aumentabile di L. 15.000.000 lorde;
  c)  l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra
cui si ricomprendono il box o posto macchina  a  suo  servizio,  deve
essere  l'unico  immobile  posseduto dal nucleo familiare a titolo di
proprieta', usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve  essere
destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo
familiare.
  Sono  escluse dall'agevolazione le abitazioni di cui alle categorie
A1, A7, A8  e  A9  (rispettivamente  abitazioni  di  tipo  signorile,
abitazioni  in  vilIini,  abitazioni in ville e castelli o palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).
  Per  la  determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene
conto della rendita  catastale  relativa  all'abitazione  principale,
suoi accessori e pertinenze.
  I  soggetti  interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui
sopra, devono presentare domanda contenente:
   l'indicazione del nome, cognome,  indirizzo,  data  di  nascita  e
codice fiscale;
   la  dichiarazione  che  si  e' in possesso dei requisiti di cui ai
precedenti  punti  a),  b)  e   c),   allegando,   altresi',   idonea
documentazione reddituale per i punti a) e b);
   la  dichiarazione  che  la  propria abitazione non appartiene alle
categorie A1, A7, A8 e A9.
  La  richiesta  dovra'  essere   presentata   o   inviata   mediante
raccomandata,  a  pena  di  decadenza,  entro il termine previsto per
l'anno 1999 ai  fini  della  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi  delle  persone  fisiche. Nel caso di invio a mezzo posta, fa
fede il timbro postale.
  I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro  il  termine
sopra indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I.,
gia' tenere conto della maggiore detrazione.
  L'amministrazione  si  riserva,  comunque,  di richiedere ulteriore
documentazione integrativa.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CONCAMARISE
                              (Verona)
  Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato,  il  21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille  e
relativamente  a  tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CONCOREZZO
                              (Milano)
  Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  e'
fissata   nella  misura  unica  del  5,50  per  mille,  senza  alcuna
previsione di agevolazione  o  di  diversificazione  della  struttura
delle aliquote di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 504, cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662;
2.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  di   L.   200.000,
intendendosi   per   abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano abitualmente,
applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di  cui  all'art.
8,  quarto  comma,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
mentre ne restano esclusi i soggetti di cui  all'art.  3,  comma  56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  nessuna  altra  riduzione  o  detrazione  d'imposta,  tra  quelle
previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero all'art. 58, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997,  n.    446,  si  applica nella determinazione dell'obbligazione
d'imposta per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CONZANO
                            (Alessandria)
  Il comune di CONZANO (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,
imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1
gennaio 1999:
  a) aliquota ordinaria: nella  misura  del  5,5  per  mille,  quindi
inalterata rispetto all'anno 1998;
  b)  aliquota  diversificata:  viene  individuata una aliquota nella
misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti  in  aggiunta  alle
abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  diverse  dalla  prima  abitazione  che siano tenute a
disposizione dei proprietari e comunque sfitti;
  c) aliquota agevolata  speciale:  viene  individuata  una  aliquota
nella  misura  del  4 per mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  ovvero  finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico ed architettonico, ai  sensi  dell'art.  1,  quinto  comma,
legge  27  dicembre  1997,  n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di  tre
anni dall'inizio dei lavori;
2. (Omissis).
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI COREDO
                              (Trento)
  Il  comune  di  COREDO  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il 15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  a valere per l'anno 1999, l'aumento
della  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale, cosi' come definita dalla normativa vigente, agli effetti
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  a  L.  350.000,
stabilendo che detta detrazione spetttera' proporzionalmente ai  mesi
nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione;
2.  di  stabilire  altresi'  a  valere  per  l'anno  1999 le seguenti
aliquote I.C.I.:
  a) 4,5 per mille quale aliquota ordinaria;
  b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti  passivi  e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
3.  di  dare  atto  che ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n.
662 del  23  dicembre  1996,  e'  altresi'  considerata  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CORFINIO
                             (L'Aquila)
  Il  comune  di  CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  in territorio del
comune di Corfinio per il corrente anno 1999  confermando  la  misura
del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
                               (Lodi)
  Il  comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato,
il  27  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
(Imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1
gennaio 1999:
  aliquota ridotta da applicare:
   per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale:  5  per
mille;
   per  le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi  come  abitazione  principale:  direttamente
adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
  aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi  per  gli  alloggi
posseduti e non locati: 6 per mille;
  aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
  aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od  organismi
senza  scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta
previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n.  504,  compresi
nelle seguenti tipologie:
   organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
   cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,  n.  381,
iscritta nell'albo regionale: 6 per mille;
  non  viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari
che eseguono interventi volti:
   al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili;
   al recupero di immobili di interesse artistico  od  architettonico
localizzati nel centro storico;
   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti   auto   anche
pertinenziali;
   all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi per la  durata  di  tre  anni
dall'inizio  dei  lavori,  cosi  come  previsto dall'art. 1, comma 5,
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che
non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni: 6 per mille;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune con raccomandata r.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  6  per mille per i
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese  che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione o l'alienazione di beni;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione  aspetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente. Le  disposizioni  di  cui  al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.  E'  prevista
inoltre  la  riduzione dell'imposta del 50% per le unita' immobiliari
appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8,  punto
3  del  decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art.
3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
6. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
7. (Omissis);
8. (Omissis);
9. di dare atto che ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.   9 del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo,  la cancellazione dei predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
                               (Udine)
  Il comune di CORNO DI ROSAZZO (provincia di Udine) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica ordinaria del 4,60 per mille.
  (Omissis).
 
               COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
                              (Cremona)
  Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia  di  Cremona)
ha  adottato,  il  26  febbraio  1999,  la  seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 1999:
  1. aliquota ridotta, da applicare:
   per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale:  6  per
mille;
   per  le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi  come  abitazione  principale:  direttamente
adibita ad abitazone principale: 6 per mille;
  2.  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
  3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 6 per mille;
  4. aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
  5. aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti  od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30  dicembre  1992,  n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
   5.1.  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle  regioni:  6  per
mille;
   5.2.  cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
  6.  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
   a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:  6
per mille;
   b)  al  recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   od
architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;
   c)   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali:  6 per mille;
   d)  all'utilizzo  di  sottotetti:  6  per  mille;   da   applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  7.  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  Iettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
  (Omissis).
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che:
  a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 230.000, e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente Capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
VI. viene considerata direttamente adibita ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
IX. di dare atto che, ai sensi del secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
conderano coltivatori  diretti  od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo  assicurativo;  la  cancelleria  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1รน0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CORTE FRANCA
                              (Brescia)
  Il  comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, l'11
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999   l'aliquota   per   l'applicazione
dell'imposta comunale sugl immobili nella misura del 5 per mille;
di confermare altresi' la detrazione sull'abitazione principale in L.
200.000 annue.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI CORTE PALASIO
                               (Lodi)
  Il  comune  di  CORTE  PALASIO  (provincia  di Lodi) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in
questo   comune   per   l'anno   1999  con  l'aliquota  differenza  e
precisamente:
  5,5 per mille per la prima abitazione;
  5,8  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili,  fermo  restando
particolari  ed  eventuali  agevolazioni  obbligatorie previste dalla
normativa.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CORZANO
                              (Brescia)
  Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura cosi' differenziata:
  prima abitazione: aliquota 5,5 per mille;
  altri immobili: aliquota 6,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI COSSATO
                              (Biella)
  Il  comune  di  COSSATO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 17
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nelle
seguenti misure:
  aliquota l.C.l. abitazione principale 5 per mille;
  aliquota altri immobili 5,50 per mille;
  aliquota abitazioni sfitte 7 per mille;
finanziando  la  perdita  di  gettito  dovuta alla diminuzione di 0,5
punti per mille sulle abitazioni principali stimata in L. 161.000.000
con una parte del gettito derivante dall'istituzione ed  applicazione
dell'addizionale   IRPEF,  lasciando  inalterata  la  detrazione  per
l'abitazione principale in L. 200.000;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  applicabile   all'abitazione
principale  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E  e  di  cui
all'art.    3,  comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L.
200.000 per l'anno 1999;
3. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del
4 per mille, per un  periodo  comunque  non  superiore  a  tre  anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita'  la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come
previsto dall'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi'  come
modificato  dall'art.  3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del
23 dicembre 1996;
4. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata cosi' come previsto dall'art. 8  del
decreto  legislativo  n.  504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3,
comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI COSSERIA
                              (Savona)
  Il comune di COSSERIA (provincia di  Savona)  ha  adottato,  il  10
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
numero 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3,  comma  53,  della
legge  n.  662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437 convertito della legge  24  ottobre  1996,  n.  556,  una  doppia
aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno
1999 e precisamente:
  a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;
  b) aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unita' immobiliari
 direttamente adibite ad abitazione principale,  nonche'  per  quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
2. di  stabilire  che  i  contribuenti  aventi  diritto  all'aliquota
agevolata  del  5,50 per mille per le abitazioni locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,
al fine  della  dimostrazione  del  sussistere  del  diritto  stesso,
presentino  al comune nei termini previsti per la presentazione della
dichiarazione  di  variazione  (30  giugno)  apposita   dichiarazione
sostitutiva o copia dei documenti;
3.  di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli
effetti  dell'I.C.I.  relativa  all'anno  1999  nella  misura  di  L.
250.000.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI COSTABISSARA
                              (Vicenza)
  Il  comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le  tariffe  relative  all'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura seguente:
  aliquota generale: 6 per mille;
  aliquota abitazione principale: 5 per mille;
2.  di  fissare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nella misura unica di L. 200.000, come previsto  dall'art.
3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI COSTA SERINA
                              (Bergamo)
  Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica
del 6 per mille;
detrazione per gli immobili  adibiti  ad  abitazione  principale:  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI COVO
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  COVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999
sara' applicata da questo comune nel modo seguente:
  a) 4,5 per mille per la prima casa e sugli immobili  diversi  dalle
abitazione posseduti nel comune di Covo;
  b) 5 per mille per le seconde case;
  c) detrazioni di L. 200.000 sulla prima casa.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CRAVAGLIANA
                             (Vercelli)
  Il comune di CRAVAGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nella  proposta  di  bilancio  1999,  nella  relazione
previsionale  e programmatica per il periodo 1999-2001 e nel bilancio
pluriennale l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per  il
prossimo  anno  1999  nella  misura  unica  del  5,50 per mille senza
aumenti rispetto all'anno precedente.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CRESPINA
                               (Pisa)
  Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 tre aliquote I.C.I.,  come  risulta
dal seguente prospetto:
  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
5 per mille;
  unita' immobiliari sfitte e non locate come definite dall'art.    7
della   proposta   di   regolamento   comunale   per   l'applicazione
dell'I.C.I.:  7 per mille;
  altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille;
2. di  determinare,  inoltre,  per  l'anno  1999  in  L.  300.000  la
detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CRESPINO
                              (Rovigo)
  Il comune di CRESPINO (provincia di  Rovigo)  ha  adottato,  il  17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, anche per  l'anno  1999,  per  i  motivi  esposti  in
premessa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura, unica,  del  5  per  mille  nonche'  di  confermare  la
riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO
                              (Varese)
  Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999;
2.  di  dare  atto  che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e'  di  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CUMIANA
                              (Torino)
  Il  comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nelle seguenti misure:
  del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  dei  possessori  o  dei soci di cooperative a
proprieta' indivisa residenti nel comune;
  del 5 per mille per terreni agricoli;
  del 6 per mille per altri fabbricati (aliquota ordinaria);
  del 6 per mille per alloggi locati;
  del 7 per mille per alloggi non locati;
  del 7 per mille per le aree fabbricabili.
  (Omissis).
di stabilire anche per l'anno 1999, nella misura  di  L.  200.000  la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo,  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  504  come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CUPELLO
                              (Chieti)
  Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  nella  misura  del  5   per   mille   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
2.  di  fissare  in  L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale
del  soggetto  passivo,  rapportata  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione, il tutto in base  al  dispositivo
dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
3. di stabilire nel 6 per mille l'aliquota per gli alloggi  sfitti  e
non locati;
4. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati inagibili
non ristrutturati;
5.  di  stabilire nel 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari
che eseguono interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico localizzati nei  centri  storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o al recupero di
sottotetti,  cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CURTAROLO
                              (Padova)
  Il comune di CURTAROLO (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999. le seguenti  aliquote  e  detrazioni
I.C.I.,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive integrazioni e modificazioni:
  a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale;
  b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per  i
terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;
  c) 7 per mille per gli alloggi non beati;
  d) detrazione "prima casa" di L. 200.000;
  e) maggiore detrazione "prima casa di L. 400.000 a favore dei:
   1) titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui
beni  immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del
1999;
   2) soggetti in possesso  esclusivamente  di  reddito  da  pensione
riferito  all'anno 1998 non superiore a L. 12.300.000 comprensivo del
reddito  relativo  all'unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale  e  pertinenze  (garage).  Nel  caso  di  nuclei familiari
composti da due persone in  possesso  esclusivamente  di  redditi  da
pensione  ed  abitazione principale e pertinenza (garage), il reddito
complessivo  al  lordo  degli  oneri  deducibili  e'  elevato  a   L.
18.150.000.
  In  entrambi  i  casi  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica
proprieta' del nucleo familiare nel corso del  1999,  oppure  l'unica
posseduta  a  titolo  di  usufrutto. Restano escluse dal beneficio le
unita'  immobiliari  del  gruppo  A  classificate  A1  -   abitazioni
signorili,  A7  -  abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 -
castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati.
I soggetti che intenderanno avvalersi della  maggiore  detrazione  in
questione,  dovranno  indicarne  l'importo  nell'apposito  spazio del
bollettino di  versamento.  Dovranno,  inoltre,  presentare  apposita
richiesta  nella  forrna dell'autocertificazione prevista dalla legge
n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che  del
proprio  nucleo  familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita'
abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva
dei redditi prodotti nell'anno 1998.    Detta  certificazione  dovra'
essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di maggio 1999 al
settore  tributi  del  comune. L'amministrazione comunale si riserva,
comunque,  di  richiedere  documentazione   integrativa   comprovante
l'esistenza  di  presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore
detrazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI CUSINO
                               (Como)
  Il  comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota
per l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 e di
stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI Cuvio
                              (Varese)
  Il comune di  CUVIO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato,  il  24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I:) nella misura del 6,5 per mille;
2.  di  confermare  in  attuazione  all'art.  6,  comma 2 del decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma  53
della  legge  n.  662/1996  l'aliquota  pari  al  5  per  mille per i
residenti di unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale;
3.   di  confermare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostiuito dall'art.  3,  comma  55
della  legge  n.  662/1996  la  detrazione nella misura di L. 200.000
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI Dazio
                              (Sondrio)
  Il  comune  di DAZIO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misurta  del  6   per   mille   per
l'abitazione principale e del 7 per mille per le altre abitazioni;
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
stabilita in L. 240.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Decollatura
                             (Catanzaro)
  Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha  adottato,  il
28   dicembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  applicata  nel comune di Decollatura nella misura
unica del 5 per mille;
di  applicare  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale la detrazione di L. 200.000;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di considerare parti integranti  dell'abitazione  principale  le  sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Delebio
                              (Sondrio)
  Il  comune  di  DELEBIO  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili da valere sul territorio comunale per  l'anno
1999;
2.  di  stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale,  fino  alla
concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI Dobbiaco - Toblach
                              (Bolzano)
  Il  comune di DOBBIACO - TOBLACH (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli immobili (l.C.l.) nelle misure sottoelencate:
  aliquota  in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti  nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e  relative  pertinenze  (vedasi   regolamento   comunale
sull'imposta comunale sugli immobili): 4 quattro per mille;
  per   gli   immobili  aventi  caratteristiche  di  "seconda  casa",
posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati
nell'art.   18, comma  1l  del  testo  unico  delle  leggi  regionali
concernenti  la  "disciplina  dell'imposta di soggiorno" (decreto del
presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n.  9/L):  7  per
mille;
  per  gli  alloggi  non locati per un periodo superiore a 120 giorni
all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti  per  ferie,
locati  secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della
giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille;
  per tutti gli altri soggetti passivi ed unita' immobiliari: 5,3 per
mille; 2. di aumentare per l'esercizio 1999 e per  i  motivi  di  cui
nelle  premesse  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  6,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a  L.  500.000
l'importo  di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente;
4. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI Domanico
                              (Cosenza)
  Il comune  di  DOMANICO  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999  nelle
seguenti misure:
  a)  5  per  mille  in  favore  delle  persone fisiche e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune  per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
(prima casa) e 7 per  mille  relativamente  agli  altri  immobili  di
proprieta';
  b)  2  per  mille  a favore dei proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata di tre  anni  dall'inizio
dei lavori (art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Domaso
                               (Como)
  Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare per i titoli e le motivazioni in premessa le aliquote,
riduzioni o detrazioni  di  imposta  per  l'anno  1999  relativamente
all'I.C.I.    quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 27
febbraio 1998 con atto n. 9;
  aliquota del 5 per mille: per tutti i tipi di  aree  edificabili  e
fabbricati ex art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
di  confermare  la  detrazione  prevista  per l'abitazione principale
nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Dorgali
                               (Nuoro)
  Il comune di DORGALI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  e confermare, con decorrenza 1 gennaio 1999, l'imposta
comunale sugli immobili nella percentuale del 5 per mille;
di dare atto che (omissis) la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Dormelletto
                              (Novara)
  Il  comune  di  DORMELLETTO  (provincia  di  Novara) ha adottato le
seguenti deliberazioni in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille;
2.  di  stabilire  in  L.  250.000  (Euro   129,11)   la   detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
  (Omissis).
di rettificare la propria deliberazione n. 10 adottata  nella  seduta
del  25  gennaio  1999  nella  parte riguardante la detrazione per la
prima casa che viene pertanto stabilita in L. 260.000 (Euro  134;27),
anziche' L. 250.000 (Euro 129,11).
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Dosolo
                              (Mantova)
  Il  comune  di  DOSOLO  (provincia  di  Mantova)  ha adottato, il 2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure diversificate sotto riportate  e
gia' vigenti nell'anno precedente:
  A) aliquote applicabili per l'anno 1999:
   5,5 per mille come aliquota base;
   7 per mille per gli alloggi non locati;
   4  per  mille  per  i  fabbricati  realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo  o  prevalente  la
costruzione  e  l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di
anni tre dall'inizio dei lavori;
   1 per mille per le  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili
sempreche'  interessati  da  interventi  di  recupero totale e per un
periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori, ivi compresi  gli
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei  centri storici, e per un periodo
massimo di anni tre dall'inizio dei lavori; 2.  di  stabilire,  anche
per  l'anno  1999,  che  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani disabili in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata, ai  fini
dell'applicazione dell'l.C.l., come abitazione principale;
3.  di  riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta
dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo la modalita'
prevista dalla legge.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI DOVADOLA
                              (Forli')
  Il comune di DOVADOLA (provincia di Forli') ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
  A) aliquota ordinaria al 6 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni;
  B) aliquota maggiorata al 6,80 per mille nei seguenti casi:
   abitazioni  possedute  in  aggiunta all'abitazione principale e di
alloggi non locati;
  C) aliquota ridotta al 5 per mille nei  seguenti  casi  di  cui  al
regolamento  adottato  dal  comune  di  Dovadola  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 15 lettera a, b,
d:
   unita' immobiliare direttamente adibite ad  abitazione  principale
da parte di persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune;
  a)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto da anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in
istituto  di  ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa risulti non locata;
  b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la
utilizzi come abitazione principale e propria residenza;
  d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione del contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle unita' medesime.  In tal senso, l'equiparazione  all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di  variazione,  nonche'  per  le  pertinenze
destinate  a  servizio  dell'abitazione principale quali garage o box
auto,  soffitta  e  cantina  anche  se  tali   fabbricati   risultano
distintamente  iscritti  al  catasto,  ma devono essere ubicati nello
stesso  edificio  o  complesso  immobiliare   nel   quale   e'   sita
l'abitazione principale.
2.  di  stabilire  ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma  55  della
legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto
legislativo  n.  446/1997  la  detrazione  di L. 210.000 a valere per
l'anno 1999  per  le  unita'  immobiliari  adibite  esclusivamente  e
direttamente  ad  abitazione principale del soggetto esclusivamente e
direttamente  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo   ad
eccezione  di  quelle assimilate cosi' come previsto dall'art. 15 del
regolamento  comunale  per   l'applicazione   dell'I.C.I.   ed   alle
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale
del socio assegnatario;
  alloggio  regolarmente  assegnato   dall'istituto   autonomo   case
popolari   concesso   in   locazione  con  patto  di  futura  vendita
direttamente adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;
  abitazione  posseduta  nel  territorio  del  comune  da   cittadino
italiano  residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che
non risulti locata;
3.  di  applicare  dette  misure  al  bilancio  di   previsione   per
l'esercizio finanziario 1999.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Dresano
                              (Milano)
  Il  comune  di  DRESANO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il 4
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  riconfermare  anche  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili;
2. di mantenere la detrazione per le unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazioni  principali  in  L.  200.000  fissata  come  importo  base
dall'art.   8 del decreto legislativo  n.  504/1992  come  sostituito
dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3.  di  non avvalersi delle facolta' previste dall'art. 3, comma 53 e
55  della  legge  n.  662  del   23   dicembre   1996:   "Misure   di
razionalizzazione  della  finanza pubblica" che consente agli enti di
diversificare l'aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e
di  alloggi  non locati e di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione   principale   o,   in
alternativa di elevare l'importo base della detrazione, fissato in L.
200.000, fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
fintantoche'  non  saranno disponibili i dati relativi alle modalita'
di utilizzo degli immobili.
  (Omissis).
 
                            COMUNE DI DRO
                              (Trento)
  Il comune di DRO (provincia di  Trento)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare,  per  l'anno  1999,  al  5  per  mille  l'aliquota
ordinaria,  presupposto  d'imposta  ai  sensi dell'art. 1 comma 2 del
decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti  gli  immobili
(fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di
seguito delineate;
2.  di  ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo
al 4 per mille:
  a) per l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale:
   dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
   dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune;
   dalle  persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per
le abitazioni possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto,  a
condizione che le stesse non risultino locate;
  b)  per  l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nelle
categorie catastali C/2, C/6 e  C/7  (cantina,  box,  posto  macchina
coperto  o  scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione
principale;
  c) per le abitazioni concesse in uso  gratuito  dal  possessore  ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
3. di diversificare, ai sensi dell'art. 3 comma  53  della  legge  n.
662/1996,  l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 6
per mille per gli alloggi e relative  pertinenze,  non  destinate  ad
abitazione principale del proprietario, che risultano non locati;
4.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  in  lire  250.000 la detrazione
prevista all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.
mm.  ed i. per l'imposta dovuta:
  a) per l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale:
   dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
   dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune;
   dalle  persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per
le abitazioni possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufruffo,  a
condizione che le stesse non risultino locate;
  b)  per  l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nelle
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  che  costituisce  pertinenza
dell'abitazione  principale, solo per la quota eventualmente non gia'
assorbita dall'abitazione principale;
  c) per le abitazioni concesse in uso  gratuito  dal  possessore  ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
5. di fissare, per l'anno 1999,  la  detrazione  d'imposta  spettante
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (ITEA) a L. 200.000, cosi' come previsto dall'art.    8
comma   2   del   decreto   legislativo   n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI DRUENTO
                              (Torino)
  Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire al 5 per mille l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1999  e  la detrazione per la prima casa di L.
230.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI DUBINO
                              (Sondrio)
  Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione
principale e del cinque per mille per le altre abitazioni;
2.  di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene
stabilita in L. 220.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI DUNO
                              (Varese)
  Il comune di DUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 novembre
1998, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999
nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ESINE
                              (Brescia)
  Il  comune  di ESINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille.
2.  per  la  determinazione  della base imponibilie si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza  del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che:
  a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
  Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si  applicano  anche
all'unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
4. (Omissis).
5. di dare atto che per quanto  riguarda  agevolazioni,  controlli  e
potenziamento degli uffici si fara' riferimento al regolamento I.C.I.
approvato con delibera C.C. n. 47 in data 28 dicembre 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FAGAGNA
                               (Udine)
  Il  comune  di  FAGAGNA  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella misura del 5 per mille e di fissare la detrazione per
abitazione principale in L. 200.000;
2. di recepire ed applicare sin dal 1 gennaio  1999  le  disposizioni
contenute  nel  regolamento  per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
                              (Cosenza)
  Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato,
il   27  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1999  le tariffe gia' in vigore per
l'anno 1998, dei seguenti tributi:
  (Omissis).
2. I.C.I. al 6 per mille, giusta deliberazione  G.M.  n.  22  del  16
febbraio   1993,   esecutiva,   con   aumento  della  detrazione  per
l'abitazione principale da L. 180.000 a L.  300.000  -  deliberazione
C.C. n. 5 del 5 febbraio 1997.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI FALOPPIO
                               (Como)
  Il  comune  di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  relative
all'imposta comunale sugli immobili:
  A) aliquota del 5 per mille  da  applicare  alle  unita'  catastali
abitazione principale dei residenti (aliquota differenziata);
  B) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili
(aliquota ordinaria).
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI FARRA D'ALPAGO
                              (Belluno)
  Il  comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il
20  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le seguenti  aliquote  di  imposta  comunale  sugli
immobili  da  applicare  alle unita' immobiliari ed aree fabbricabili
site nel comune di Farra d'Alpago per l'anno 1999;
=====================================================================
  Aliquota    |       Categoria Immobiliare           |  Detrazione
______________|_______________________________________|______________
Ordinaria:    |Tutti gli immobili soggetti ad imposta |
 6 per mille  | che non rientrino nelle categorie     |
              | diversamente specificate.             |
              |                                       |
Agevolata:    |Unita' immobiliari che sono oggetto di |
 1,5 per mille| interventi di recupero localizzati    |
              | nei centri storici, ovvero volti alla |
              | realizzazione di posti auto anche     |
              | pertinenziali oppure all'utilizzo di  |
              | sottotetti, cosi' come specificato    |
              | dall'art. 5 della legge 27 dicembre   |
              | 1997, n. 449, perla durata di tre     |
              | anni dall'inizio dei lavori.          |
              |                                       |
Abitazione    |Unita' immobiliari adibite ad          |Detrazione di
principale    | abitazione principale.                | imposta di
 5 per mille  |                                       | L. 200.000,
              |                                       | rapportata
              |                                       | al periodo
              |                                       | dell'anno
              |                                       | durante il
              |                                       | quale i
              |                                       | protrae
              |                                       | tale desti-
              |                                       | nazione.
 6 per mille  |Aree edificabili.                      |
              |                                       |
 6,5 per mille|Unita' immobiliare che non risultino   |
              | locate.                               |
2.  di  equiparare  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare di
proprieta' o in usufrutto di anziani  o  disabili,  i  quali  abbiano
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito
di ricovero permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti
locata,  ai sensi dell'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996, applicando
alle stesse unita' l'aliquota del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
                          (Reggio Calabria)
  Il comune di FEROLETO DELLA CHIESA (provincia di  Reggio  Calabria)
ha  adottato,  il  27  febbraio  1999,  la  seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, determinata
dalla  Giunta  con  delibera  n.  22  del 5 febbraio 1999, stabilendo
l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI FIANO
                              (Torino)
  Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 ottobre
1998,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili e' determinata per
l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FIDENZA
                               (Parma)
  Il  comune  di  FIDENZA  (provincia  di  Parma)  ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare   e   comunque   di   adottare  in  conformita'  alla
deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 1998 e per
gli effetti  delle  richiamate  disposizioni  di  legge  le  seguenti
modalita'  di  applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999:
1. aliquota ordinaria del 4,5 per mille,  del  valore  imponibile  di
qualunque  immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)
e, in particolare:
  delle abitazioni dal possessore (anche  parziario  per  la  propria
quota)  concesse  in uso gratuito per abitazione principale a parenti
in linea retta o collaterale entro il terzo grado;
  degli alloggi di proprieta'  dell'istituto  autonomo  per  le  case
popolari o da esso comunque gestiti assegnati in locazione semplice a
soggetti  aventi  i  requisiti  di  accesso all'edilizia residenziale
pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale;
  degli alloggi  posseduti  dalle  societa'  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  assegnati  in  uso  ai  propri soci e da questi
utilizzati per abitazione principale;
2. aliquota speciale del 6 per mille del  valore  imponibile  per  le
abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:
  inabitabili,  inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per
tali secondo la legge ed il regolamento comunale;
  considerate  abitazioni  principali  o  ad  esse   assimilate   dal
regolamento    comunale   e   tenute   a   disposizione,   anche   se
temporaneamente non occupate;
  non occupate, per la durata massima di  un  anno  dalla  cessazione
dell'ultima   utilizzazione   o   dall'autorizzazione  amministrativa
all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute;
  costruite per la locazione o la vendita da  imprese  aventi  questo
fine  esclusivo  o  prevalente,  per  la  durata  massima di tre anni
dall'autorizzazione amministrativa all'uso;
3. aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile:
  per le unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  oggetto  di
recupero edilizio;
  per  gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel
centro storico, oggetto di recupero edilizio;
  per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione;
  per i sottotetti riutilizzati;
per tre anni dall'inizio dei lavori;
4.  detrazione  di  L.  250.000   dall'imposta   annua   dovuta   per
l'abitazione  principale,  quale e' definita dal regolamento comunale
(non anche per quelle assimilate);
5. riduzioni del valore  imponibile  e  dell'imposta  disposta  dalla
legge.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI FINALE LIGURE
                              (Savona)
  Il  comune  di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, l'8
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999,  in  attuazione  dell'art.  6  del
decreto  legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 -
comma 53 - della legge n. 662/1996, le aliquote relative  all'imposta
comunale sugli immobili, vigenti per l'anno 1998 e da applicarsi alle
fattispecie elencate nel prospetto che sub ''A'' si allega a presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
  4,30 per mille - aliquota agevolata;
  4,80 per mille - aliquota ordinaria;
  7 per mille - aliquota maggiorata;
2.  di  confermare  la  misura della detrazione dell'imposta relativa
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
dai proprietari e per quelle regolarmente  assegnate  dagli  istituti
autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000;
       ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI
       ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE
=====================================================================
  ALIQUOTA         FATTISPECIE IMPOSITIVA        ALIQUOTA  DETRAZIONE
_____________________________________________________________________
1 Agevolata  Unita' immobiliari direttamente    4,3 per    200.000
   (Art. 6.   adibite ad abitazione principale   mille
   comma 2,
   D.Lgs n.
   504/92)
2 Agevolata  Unita' immobiliari appartenenti    4,3 per    200.000
   (Art. 6.   alle cooperative edilizie a        mille
   comma 4,   proprieta' indivisa, adibite ad
   D.Lgs n.   abitazione principale dai soci
   504/92)    assegnatari
3 Agevolata  Unita' immobiliari possedute a     4,3 per    200.000
   (Art. 3.   titolo di proprieta' o usufrutto   mille
   comma 56,  da anziani o disabili che
   legge  23  acquisiscono la residenza in
   dicembre   istituti di ricovero o sanitari
   1996, n.   a seguito di ricovero permanente,
   662)       a condizione che le stesse non
              risultino locate
4 Agevolata  Unita' immobiliari locate, con     4,3 per Non spettante
   (Art. 6.   contratto registrato, ad un        mille
   comma 4,   soggetto residente nel Comune,
   D.Lgs n.   che le utilizzi come abitazione
   504/92)    principale nonche' unita'
              immobiliari in comodato gratuito
              a familiari di primo grado
              utilizzate come abitazione
              principale del comodatario
5 Agevolata  Unita' immobiliari, regolarmente   4,3 per    200.000
   (Art. 6.   assegnate, dagli istituti auto-    mille
   comma 4,   nomi per le case popolari
   D.Lgs n.
   504/92)
6 Ordinaria  Fabbricati e/o immobili a          4,8 per Non spettante
   (Art. 6.   qualsiasi uso destinati,           mille
   comma 2,   diversi comunque da quelli
   D.Lgs n.   adibiti a civile abitazione
   504/92)    oppure fabbricati realizzati
              per la vendita e non venduti
              dalle imprese che hanno per
              oggetto esclusivo o prevalente
              dell'attivita' la costruzione
              e l'alienazione degli immobili
7 Maggiorata Unita' immobiliari adibite a       7 per   Non spettante
   (Art. 6.   civile abitazione possedute        mille
   comma 2,   in aggiunta alla abitazione
   D.Lgs n.   principale e/o non locate a
   504/92)    persone residenti
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI FINO MORNASCO
                               (Como)
  Il  comune  di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le seguenti aliquote:
tipologia degli immobili:
  immobili adibiti ad abitazione principale, locati  come  abitazione
principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti
e   pertinenze   delle   abitazioni,   secondo  le  disposizioni  del
regolamento approvato, aliquota 4,70 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni (ad  eccezioni  delle  pertinenze
dell'abitazione  principale)  o  posseduti in aggiunta all'abitazione
principale o non locati, aliquota del 6 per mille;
  immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, aliquota del  4,70
per mille.
2.  darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di determinare le seguenti detrazioni d'imposta:
  unita' immobiliare adibite ad abitazione principale L. 200.000;
  unita'  immobiliare  adibita ad abitazioni principale ad esclusione
delle  unita'  classificate  in  catasto  in  A/1,  A/7,  A/8,   A/9,
appartenente a:
  a)   pensionati  con  almeno  sessanta  anni  con  reddito  annuale
imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del  nucleo  familiare
fino a L.  23.500.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
  b)  portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile pari
al 46%, con reddito annuale imponibile  ai  fini  IRPEF  di  tutti  i
componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L.  23.500.000  piu'  L.
1.700.000 per ogni persona a carico;
  c) titolari di assistenza sociale a livello comunale  a  norma  del
vigente  regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti L. 500.000;
4. di  stabilire  che  le  richieste  per  usufruire  della  maggiore
detrazione  sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30
giugno 1999 corredate dalla necessaria documentazione probatoria.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI FIUMALBO
                              (Modena)
  Il comune di FIUMALBO (provincia di  Modena)  ha  adottato,  il  30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare, cosi' come proposto  dalla  giunta  comunale  con
delibera  n.  68  del  14  novembre  1998, per l'anno di imposta 1999
l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, nonche' la detrazione  sull'I.C.I.
prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in
L. 250.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FOMBIO
                               (Lodi)
  Il comune di FOMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
l'aliquota ordinaria:
  l'amministrazione  comunale intende confermare l'aliquota ordinaria
gia' in vigore nel 1998, pari al 5,50 per mille.
  aliquota agevolata:
  l'amministrazione comunale,  sempre  sensibile  alle  problematiche
urbanistiche locali, stabilisce un'aliquota agevolata I.C.I. del 2,75
per  mille,  a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili  o  interventi
finalizzati  al  recupero  di  interesse  artistico  o architettonico
localizzati nel centro storico ovvero  volti  alla  realizzazione  di
autorimesse   o   posti   auto.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5,
legge n. 449/1997).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI FONNI
                               (Nuoro)
  Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 1  febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutte  le  categorie
di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di
L. 200.000 spettanti per legge.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI FONTANAROSA
                             (Avellino)
  Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili:
  aliquota del 4  per  mille  per  l'abitazione  principale  con  una
detrazione  di  L.  200.000  e del 6 per mille per gli altri immobili
tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento
sull'I.C.I.  citato in premessa.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI FONTANIGORDA
                              (Genova)
  Il comune di FONTANIGORDA (provincia di Genova) ha adottato, il  19
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di recepire integralmente il dettato della deliberazione  giuntale
n. 209 del 28 ottobre 1998, esecutiva, approvandola e riconfermandola
in ogni suo punto a mezzo del presente deliberato, con la quale viene
determiata   l'aliquota  I.C.I.  per  l'esercizio  finanziario  1999,
indistintamente, in ragione del 5,5 per  mille,  senza  casistiche  o
diversificazione alcuna, eccezion fatta per quanto previsto dall'art.
1, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili, nel  qual  caso  viene  applicata  l'aliquota  agevolata
determinata  in  ragione  del  4  per mille sugli immobili oggetto di
detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei  lavori,
e  con  la  quale,  altresi',  vengono determinate indistintamente le
detrazioni minime previste  conformemente  a  quanto  disposto  dalla
legge  dello  stato  in materia, ovvero consentendo esclusivamente la
detrazione di cui all'art. 3, comma  55,  punto  2,  della  legge  n.
662/1996,  in  ragione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI FONTE
                              (Treviso)
  Il comune di FONTE (provincia di Treviso) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) aliquota ordinaria 6 per mille;
  b) aliquota  applicabile  all'abitazione  principale  del  soggetto
passivo 5 per mille;
  c) aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille;
2.  di  elevare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 300.000
per le abitazioni classificate A/3, A/4 ed  ex  A/6,  sulla  base  di
apposite richieste corredate di autocertificazione ex legge 4 gennaio
1968  n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale
dell'immobile, nonche' di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
o del mod.  201 in presenza delle seguenti condizioni:
  nuclei familiari composti da una persona con un  reddito  inferiore
ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;
  nuclei  familiari  composti da due persone con un reddito inferiore
al doppio dell'ammontare della pensione minima l.N.P.S.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FORINO
                             (Avellino)
  Il comune di FORINO (provincia di  Avellino)  ha  adottato,  il  10
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per  l'esercizio  finanziario  1999  l'aliquota  I.C.I.
nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI FORMIGLIANA
                             (Vercelli)
  Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI FORMIGNANA
                              (Ferrara)
  Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato,  il  22
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare,  neI  rispetto degli equilibri di bilancio, l'allegata
manovra tariffaria per l'esercizio 1999 relativa ai seguenti  tributi
e servizi comunali;
imposta comunale sugli immobili al 6,5 per mille.
  (Omissis)
estratto  della  deliberazione  G.M. n. 12 del 12 marzo 1999 adottata
dal comume  di  Formignana  (provincia  di  Ferrara)  in  materia  di
maggiore   detrazione   I.C.I.  1999  per  particolari  categorie  in
condizioni di disagio;
delibera di confennare, ai fini dell'applicazione dell'imposta l.C.I.
per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale  e'  elevata
da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle seguenti categorie:
  a)  pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile in condizione non lavorativa (nucleo  familiare  monocomposto)
con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.811.000;
  b)  pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo  1998  di
tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore  a L. 23.923.000 piu' L.
1.831.000 per ogni persona a carico.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI FORNI AVOLTRI
                               (Udine)
  Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'esercizio finanziario 1999, le aliquote  e  le
tariffe relativamente ai seguenti tributi e serivzi:
  a)  aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  4,5  per  mille,  come da
deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FOSSO'
                              (Venezia)
  Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I.   da
applicare  per  il  1999  nel  comune  di Fosso' e nell'importo di L.
200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo n. 504/1992, e  successive  modifiche
ed integrazioni.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI
                              (Potenza)
  Il  comune  di  FRANCAVILLA  SUL  SINNI  (provincia  di Potenza) ha
adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
del 5 per  mille  ed  in  L.  200.000  la  detrazione  d'imposta  per
abitazione principale.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI FRASSINORO
                              (Modena)
  Il  comune  di  FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 13
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999, nella misura unica del 5,9 per mille;
2.  di  prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  la  detrazione per l'abitazione
principale del soggetto passivo e' di L. 220.000 su base annua.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FREGONA
                              (Treviso)
  Il comune di FREGONA (provincia di  Treviso)  ha  adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per  quanto esposto in premessa, per l'anno 1999, nella
misura unica  del  5,50  per  mille,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI FUBINE
                            (Alessandria)
  Il  comune  di  FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 4,5 per mille.
  (Omissis).