COMUNE DI CESSALTO (Treviso) Il comune di CESSALTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. riconfermare per l'anno 1999 le tariffe in vigore per l'anno 1998: 4 per mille abitazione principale; 6 per mille altri immobili, disponendo nel contempo con il presente atto di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CETRARO (Cosenza) Il comune di CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) diversificandola nelle misure seguenti: terreni agricoli: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; abitazione principale (ferma restando l'applicabilita' della quota di detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita con atto del Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 1997): 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI CHATILLON (Aosta) Il comune di CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3, comma 56, legge n. 662/1996; c) aliquota del 4,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e per i terreni edificabili; d) L. 200.000 la detrazione relativa le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche, soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CHIAMPO (Vicenza) Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure: L. 230.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CHIARI (Brescia) Il comune di CHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CHIENES - KIENS (Bolzano) Il comune di CHIENES - KIENS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota aumentata per tutte le abitazioni (abitazioni secondarie), ad eccezione le abitazioni principali, e per tutte le abitazioni non occupate rispettivamente per tutte le abitazioni principali non occupate della cat. A: 7 per mille; di dare atto che l'aliquota ordinaria I.C.I. non viene modificata e ammonta a 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 1999, la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI CHIES D'ALPAGO (Belluno) Il comune di CHIES D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di poprieta', usufrutto o altro diritto reaIe, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille, detrazione di L. 200.000; b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille; c) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 2. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (categoria C/2 e C/6), come definite daIl'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"); 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' previsto dall'anno 1997; 4. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come gia' previsto dall'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI CHIOGGIA (Venezia) Il comune di CHIOGGIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, nell'ambito del territorio comunale di Chioggia, per l'imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le seguenti aliquote: a) 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) 5,5 per mille per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; c) 6 per mille per tutti gli immobili, diversi dalle abitazioni, e posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati di cui al successivo punto d); d) 9 per mille per le unita' immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire altresi' che la predetta detrazione di L. 200.000 venga elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovino nelle condizioni sotto indicate: a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore ai mesi otto; b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria alla data dal 1o gennaio 1999. In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unita' abitativa. (Omissis). COMUNE DI CINTO EUGANEO (Padova) Il comune di CINTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nella misura del: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari nonche' per le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (Pescara) Il comune di CITTA' SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1o gennaio 1999, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto ad imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998: a) aliquota ordinaria 6%; l'aliquota ridotta si applica: per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, oltre l'abitazione principale: 7 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; d) riduzioni e detrazioni: d.1) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 20 del regolamento comunale, l'imposta e' ridotta del 50 per cento; d.2) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale soggetto passivo e quelle ad essa equiparata ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito una ulteriore riduzione del 50 per cento; d.3) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire. (Omissis). COMUNE DI CIVEZZANO (Trento) Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 1999, dall'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio; 3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. nonche' agli alloggi assegnati dagli l.A.C.P.; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreche' la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (Brescia) Il comune di CIVIDATE CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (Pescara) Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per tributi locali e servizi comunali per l'anno 1999: aliquota I.C.I.: 5 per mille senza diversificazione e con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale, confermando quanto gia' stabilito con delibera di C.C. n. 5 del 6 aprile 1998. (Omissis). COMUNE DI COAZZE (Torino) Il comune di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, come con la presente conferma per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare sul territorio comunale nel modo seguente: a) residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille; b) per tutti gli altri immobili: 5,25 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504, esclusivamente per le categorie individuate nell'art. 1 punto a) del presente deliberato. (Omissis). COMUNE DI CODEVIGO (Padova) Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CODROIPO (Udine) Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno di imposta 1999 l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora; 2. di stabilire che l'aliquota ridotta del 4,5 per mille e' applicabile anche alle abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa come loro dimora abituale purche', anche per essi, sussista la predetta condizione della identita' di comune di dimora e di residenza anagrafica; 3. di fissare al 4,5 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale; 4. di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) di nuova costruzione (con certificato di agibilita' rilasciato nel corso del 1999) interamente posseduti da imprese commerciali, tale aliquota e' applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilita'; 5. di fissare al 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici), D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con certificato di agibilita' rilasciato nel corso del 1999) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali tale aliquota e' applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilita'; 6. di fissare al 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili gia' dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilita' o abitabilita' rilasciato nel corso del 1999) tale aliquota e' applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilita' o abitabilita'; 7. di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; 8. di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra; 9. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI COGGIOLA (Biella) Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che per il 1999 l'aliquota I.C.I. e' confermata in 5,80 per mille con detrazione fissa di L. 250.000 anziche' L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI COGOLETO (Genova) Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di integrare la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30 ottobre 1998 con l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999, di una aliquota pari al 9 per mille, in deroga all'aliquota massima prevista dalle normative vigenti, per gli immobili, adibiti ad uso abitativo, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis). Avvertenza: l'estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 30 ottobre 1998 e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999 a pag, 17, seconda colonna. COMUNE DI COLI (Piacenza) Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI COLLEGNO (Torino) Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta con deliberazione n. 507 in data 30 dicembre 1998, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille, da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate; un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita' ad abitazione principale; in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale; in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta e' applicabile a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale; 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO (Torino) Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29); (Omissis). COMUNE DI COLLOBIANO (Vercelli) Il comune di COLLOBIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del: 4,5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5,1 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI COLZATE (Bergamo) Il comune di COLZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI COMABBIO (Varese) Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48 e 51 della legge n. 662/1996; di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI COMACCHIO (Ferrara) Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni, meglio risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999. (Omissis). ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 30 GENNAIO 1999 Ordinamento delle aliquote. Riduzioni e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 1. Aliquote. 1.1 Immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille. L'aliquota e' applicabile unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta. 1.2 Fabbricati non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille. 1.3 Immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati): 6 per mille, con le seguenti eccezioni per le quali e' applicata l'aliquota del 5,80 per mille: Fabbricati: Fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1); Negozi (Cat. C1): Magazzini e locali di deposito (Cat. C2); Laboratori per arti e mestieri (Cat. C3); Opifici (Cat. D1); Alberghi e pensioni (Cat. D2); Campeggi (Cat. D8); Uffici e Studi privati (Cat. A10). Terreni: Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992). 2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale. 2.1. Per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1) e' applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue. Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi: a) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovra' essere comprovata da idonea documentazione. 2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1), e' elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale: a) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L. 14.823.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali; b) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.944.000, aumentati di L. 1.831.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilita', inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L. 23.944.000, aumentati di L. 1.831.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 1999: nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 1999. Reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 88.936.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei. Si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unita', e superiori. Nel rapporto numero dl componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applichera' la detrazione allorquando la metratura stessa sara' inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unita'; e) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanita'-servizi sociali, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatorI di handicap) che alla lettera c) disoccupati - cassintegrati - in mobilita') ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti. I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione. I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta. Le richieste-autocertificazionl verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. 3. Riduzione di imposta. Saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma. COMUNE DI COMO (Como) Il comune di COMO ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.l per I'anno 1999 nel modo seguente: a) 4,4 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in Como, per l'unita' immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale; b) 4,4 per mille per i nuovi fabbricati di proprieta' di imprese, che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti; c) 4,4 per mille, limitatamente in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, cio' al fine di favorire gli accordi stessi; d) 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; e) 6,2 per mille per gli alloggi non locati; f) 5,6 per mille, quale aliquota ordinaria, per tutte le altre fattispecie imponibili. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di aumentare, per l'anno 1999, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per I'unita' immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, in premessa richiamato: a) reddito complessivo lordo conseguito nelI'anno 1998 dall'intero nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000, aumentabile tuttavia dei seguenti importi: a1) di L. 3.500.000 se nell'anno 1998 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a2) di L. 3.500.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1998. Sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini IRPEF; a3) di ulteriori L. 3.500.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto a1); b) reddito complessivo lordo non superiore a L. 75.000000 annue per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in piu' il reddito complessivo e' aumentabile di L. 15.000.000 lorde; c) l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina a suo servizio, deve essere l'unico immobile posseduto dal nucleo familiare a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare. Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni di cui alle categorie A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in vilIini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze. I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare domanda contenente: l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale; la dichiarazione che si e' in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), allegando, altresi', idonea documentazione reddituale per i punti a) e b); la dichiarazione che la propria abitazione non appartiene alle categorie A1, A7, A8 e A9. La richiesta dovra' essere presentata o inviata mediante raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l'anno 1999 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro il termine sopra indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione integrativa. (Omissis). COMUNE DI CONCAMARISE (Verona) Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI CONCOREZZO (Milano) Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nella misura unica del 5,50 per mille, senza alcuna previsione di agevolazione o di diversificazione della struttura delle aliquote di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CONZANO (Alessandria) Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 1998; b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti; c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. (Omissis). 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI COREDO (Trento) Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), a valere per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a L. 350.000, stabilendo che detta detrazione spetttera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione; 2. di stabilire altresi' a valere per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 4,5 per mille quale aliquota ordinaria; b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e' altresi' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CORFINIO (L'Aquila) Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per il corrente anno 1999 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE (Lodi) Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritta nell'albo regionale: 6 per mille; non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata r.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione aspetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. E' prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50% per le unita' immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, punto 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. (Omissis); 8. (Omissis); 9. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (Udine) Il comune di CORNO DI ROSAZZO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica ordinaria del 4,60 per mille. (Omissis). COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (Cremona) Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 1999: 1. aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazone principale: 6 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; 6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, Iettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 230.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si conderano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancelleria dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1รน0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CORTE FRANCA (Brescia) Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugl immobili nella misura del 5 per mille; di confermare altresi' la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI CORTE PALASIO (Lodi) Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota differenza e precisamente: 5,5 per mille per la prima abitazione; 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa. (Omissis). COMUNE DI CORZANO (Brescia) Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura cosi' differenziata: prima abitazione: aliquota 5,5 per mille; altri immobili: aliquota 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI COSSATO (Biella) Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota l.C.l. abitazione principale 5 per mille; aliquota altri immobili 5,50 per mille; aliquota abitazioni sfitte 7 per mille; finanziando la perdita di gettito dovuta alla diminuzione di 0,5 punti per mille sulle abitazioni principali stimata in L. 161.000.000 con una parte del gettito derivante dall'istituzione ed applicazione dell'addizionale IRPEF, lasciando inalterata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 1999; 3. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI COSSERIA (Savona) Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito della legge 24 ottobre 1996, n. 556, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e precisamente: a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille; b) aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 5,50 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti; 3. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1999 nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI COSTABISSARA (Vicenza) Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: aliquota generale: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; 2. di fissare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI COSTA SERINA (Bergamo) Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille; detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI COVO (Bergamo) Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sara' applicata da questo comune nel modo seguente: a) 4,5 per mille per la prima casa e sugli immobili diversi dalle abitazione posseduti nel comune di Covo; b) 5 per mille per le seconde case; c) detrazioni di L. 200.000 sulla prima casa. (Omissis). COMUNE DI CRAVAGLIANA (Vercelli) Il comune di CRAVAGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella proposta di bilancio 1999, nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 1999-2001 e nel bilancio pluriennale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille senza aumenti rispetto all'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI CRESPINA (Pisa) Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 tre aliquote I.C.I., come risulta dal seguente prospetto: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari sfitte e non locate come definite dall'art. 7 della proposta di regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille; altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille; 2. di determinare, inoltre, per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CRESPINO (Rovigo) Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, anche per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura, unica, del 5 per mille nonche' di confermare la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO (Varese) Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999; 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CUMIANA (Torino) Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; del 5 per mille per terreni agricoli; del 6 per mille per altri fabbricati (aliquota ordinaria); del 6 per mille per alloggi locati; del 7 per mille per alloggi non locati; del 7 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). di stabilire anche per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI CUPELLO (Chieti) Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di stabilire nel 6 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti e non locati; 4. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati inagibili non ristrutturati; 5. di stabilire nel 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI CURTAROLO (Padova) Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999. le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni: a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale; b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non beati; d) detrazione "prima casa" di L. 200.000; e) maggiore detrazione "prima casa di L. 400.000 a favore dei: 1) titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 1999; 2) soggetti in possesso esclusivamente di reddito da pensione riferito all'anno 1998 non superiore a L. 12.300.000 comprensivo del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (garage). Nel caso di nuclei familiari composti da due persone in possesso esclusivamente di redditi da pensione ed abitazione principale e pertinenza (garage), il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e' elevato a L. 18.150.000. In entrambi i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 1999, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forrna dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di maggio 1999 al settore tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione. (Omissis). COMUNE DI CUSINO (Como) Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Cuvio (Varese) Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I:) nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare in attuazione all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 l'aliquota pari al 5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostiuito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI Dazio (Sondrio) Il comune di DAZIO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misurta del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 240.000. (Omissis). COMUNE DI Decollatura (Catanzaro) Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata nel comune di Decollatura nella misura unica del 5 per mille; di applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). COMUNE DI Delebio (Sondrio) Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da valere sul territorio comunale per l'anno 1999; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Dobbiaco - Toblach (Bolzano) Il comune di DOBBIACO - TOBLACH (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nelle misure sottoelencate: aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (vedasi regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili): 4 quattro per mille; per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa", posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1l del testo unico delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L): 7 per mille; per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille; per tutti gli altri soggetti passivi ed unita' immobiliari: 5,3 per mille; 2. di aumentare per l'esercizio 1999 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI Domanico (Cosenza) Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) 5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) e 7 per mille relativamente agli altri immobili di proprieta'; b) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). (Omissis). COMUNE DI Domaso (Como) Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per i titoli e le motivazioni in premessa le aliquote, riduzioni o detrazioni di imposta per l'anno 1999 relativamente all'I.C.I. quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 27 febbraio 1998 con atto n. 9; aliquota del 5 per mille: per tutti i tipi di aree edificabili e fabbricati ex art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI Dorgali (Nuoro) Il comune di DORGALI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare e confermare, con decorrenza 1 gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili nella percentuale del 5 per mille; di dare atto che (omissis) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Dormelletto (Novara) Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire in L. 250.000 (Euro 129,11) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). di rettificare la propria deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 25 gennaio 1999 nella parte riguardante la detrazione per la prima casa che viene pertanto stabilita in L. 260.000 (Euro 134;27), anziche' L. 250.000 (Euro 129,11). (Omissis). COMUNE DI Dosolo (Mantova) Il comune di DOSOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure diversificate sotto riportate e gia' vigenti nell'anno precedente: A) aliquote applicabili per l'anno 1999: 5,5 per mille come aliquota base; 7 per mille per gli alloggi non locati; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori; 1 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili sempreche' interessati da interventi di recupero totale e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori, ivi compresi gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori; 2. di stabilire, anche per l'anno 1999, che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata, ai fini dell'applicazione dell'l.C.l., come abitazione principale; 3. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo la modalita' prevista dalla legge. (Omissis). COMUNE DI DOVADOLA (Forli') Il comune di DOVADOLA (provincia di Forli') ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: A) aliquota ordinaria al 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; B) aliquota maggiorata al 6,80 per mille nei seguenti casi: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati; C) aliquota ridotta al 5 per mille nei seguenti casi di cui al regolamento adottato dal comune di Dovadola per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 15 lettera a, b, d: unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune; a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e propria residenza; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, nonche' per le pertinenze destinate a servizio dell'abitazione principale quali garage o box auto, soffitta e cantina anche se tali fabbricati risultano distintamente iscritti al catasto, ma devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. 2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 210.000 a valere per l'anno 1999 per le unita' immobiliari adibite esclusivamente e direttamente ad abitazione principale del soggetto esclusivamente e direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle assimilate cosi' come previsto dall'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. ed alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari concesso in locazione con patto di futura vendita direttamente adibito ad abitazione principale del soggetto passivo; abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; 3. di applicare dette misure al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. (Omissis). COMUNE DI Dresano (Milano) Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili; 2. di mantenere la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 200.000 fissata come importo base dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 3. di non avvalersi delle facolta' previste dall'art. 3, comma 53 e 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che consente agli enti di diversificare l'aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati e di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa di elevare l'importo base della detrazione, fissato in L. 200.000, fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fintantoche' non saranno disponibili i dati relativi alle modalita' di utilizzo degli immobili. (Omissis). COMUNE DI DRO (Trento) Il comune di DRO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, al 5 per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 4 per mille: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. di diversificare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 6 per mille per gli alloggi e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultano non locati; 4. di fissare, per l'anno 1999, in lire 250.000 la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed i. per l'imposta dovuta: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufruffo, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ITEA) a L. 200.000, cosi' come previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI DRUENTO (Torino) Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e la detrazione per la prima casa di L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI DUBINO (Sondrio) Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del cinque per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI DUNO (Varese) Il comune di DUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ESINE (Brescia) Il comune di ESINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. 2. per la determinazione della base imponibilie si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. (Omissis). 5. di dare atto che per quanto riguarda agevolazioni, controlli e potenziamento degli uffici si fara' riferimento al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 47 in data 28 dicembre 1998. (Omissis). COMUNE DI FAGAGNA (Udine) Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; 2. di recepire ed applicare sin dal 1 gennaio 1999 le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (Cosenza) Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999 le tariffe gia' in vigore per l'anno 1998, dei seguenti tributi: (Omissis). 2. I.C.I. al 6 per mille, giusta deliberazione G.M. n. 22 del 16 febbraio 1993, esecutiva, con aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 180.000 a L. 300.000 - deliberazione C.C. n. 5 del 5 febbraio 1997. (Omissis). COMUNE DI FALOPPIO (Como) Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: A) aliquota del 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione principale dei residenti (aliquota differenziata); B) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). (Omissis). COMUNE DI FARRA D'ALPAGO (Belluno) Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili da applicare alle unita' immobiliari ed aree fabbricabili site nel comune di Farra d'Alpago per l'anno 1999; ===================================================================== Aliquota | Categoria Immobiliare | Detrazione ______________|_______________________________________|______________ Ordinaria: |Tutti gli immobili soggetti ad imposta | 6 per mille | che non rientrino nelle categorie | | diversamente specificate. | | | Agevolata: |Unita' immobiliari che sono oggetto di | 1,5 per mille| interventi di recupero localizzati | | nei centri storici, ovvero volti alla | | realizzazione di posti auto anche | | pertinenziali oppure all'utilizzo di | | sottotetti, cosi' come specificato | | dall'art. 5 della legge 27 dicembre | | 1997, n. 449, perla durata di tre | | anni dall'inizio dei lavori. | | | Abitazione |Unita' immobiliari adibite ad |Detrazione di principale | abitazione principale. | imposta di 5 per mille | | L. 200.000, | | rapportata | | al periodo | | dell'anno | | durante il | | quale i | | protrae | | tale desti- | | nazione. 6 per mille |Aree edificabili. | | | 6,5 per mille|Unita' immobiliare che non risultino | | locate. | 2. di equiparare ad abitazione principale l'unita' immobiliare di proprieta' o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996, applicando alle stesse unita' l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA (Reggio Calabria) Il comune di FEROLETO DELLA CHIESA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, determinata dalla Giunta con delibera n. 22 del 5 febbraio 1999, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI FIANO (Torino) Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI FIDENZA (Parma) Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare e comunque di adottare in conformita' alla deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 1998 e per gli effetti delle richiamate disposizioni di legge le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 1. aliquota ordinaria del 4,5 per mille, del valore imponibile di qualunque immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e, in particolare: delle abitazioni dal possessore (anche parziario per la propria quota) concesse in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; degli alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari o da esso comunque gestiti assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; degli alloggi posseduti dalle societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnati in uso ai propri soci e da questi utilizzati per abitazione principale; 2. aliquota speciale del 6 per mille del valore imponibile per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso; 3. aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per i sottotetti riutilizzati; per tre anni dall'inizio dei lavori; 4. detrazione di L. 250.000 dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento comunale (non anche per quelle assimilate); 5. riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposta dalla legge. (Omissis). COMUNE DI FINALE LIGURE (Savona) Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 - comma 53 - della legge n. 662/1996, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, vigenti per l'anno 1998 e da applicarsi alle fattispecie elencate nel prospetto che sub ''A'' si allega a presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 4,30 per mille - aliquota agevolata; 4,80 per mille - aliquota ordinaria; 7 per mille - aliquota maggiorata; 2. di confermare la misura della detrazione dell'imposta relativa alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000; ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE ===================================================================== ALIQUOTA FATTISPECIE IMPOSITIVA ALIQUOTA DETRAZIONE _____________________________________________________________________ 1 Agevolata Unita' immobiliari direttamente 4,3 per 200.000 (Art. 6. adibite ad abitazione principale mille comma 2, D.Lgs n. 504/92) 2 Agevolata Unita' immobiliari appartenenti 4,3 per 200.000 (Art. 6. alle cooperative edilizie a mille comma 4, proprieta' indivisa, adibite ad D.Lgs n. abitazione principale dai soci 504/92) assegnatari 3 Agevolata Unita' immobiliari possedute a 4,3 per 200.000 (Art. 3. titolo di proprieta' o usufrutto mille comma 56, da anziani o disabili che legge 23 acquisiscono la residenza in dicembre istituti di ricovero o sanitari 1996, n. a seguito di ricovero permanente, 662) a condizione che le stesse non risultino locate 4 Agevolata Unita' immobiliari locate, con 4,3 per Non spettante (Art. 6. contratto registrato, ad un mille comma 4, soggetto residente nel Comune, D.Lgs n. che le utilizzi come abitazione 504/92) principale nonche' unita' immobiliari in comodato gratuito a familiari di primo grado utilizzate come abitazione principale del comodatario 5 Agevolata Unita' immobiliari, regolarmente 4,3 per 200.000 (Art. 6. assegnate, dagli istituti auto- mille comma 4, nomi per le case popolari D.Lgs n. 504/92) 6 Ordinaria Fabbricati e/o immobili a 4,8 per Non spettante (Art. 6. qualsiasi uso destinati, mille comma 2, diversi comunque da quelli D.Lgs n. adibiti a civile abitazione 504/92) oppure fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili 7 Maggiorata Unita' immobiliari adibite a 7 per Non spettante (Art. 6. civile abitazione possedute mille comma 2, in aggiunta alla abitazione D.Lgs n. principale e/o non locate a 504/92) persone residenti (Omissis). COMUNE DI FINO MORNASCO (Como) Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le seguenti aliquote: tipologia degli immobili: immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del regolamento approvato, aliquota 4,70 per mille; immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezioni delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati, aliquota del 6 per mille; immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, aliquota del 4,70 per mille. 2. darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare le seguenti detrazioni d'imposta: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale L. 200.000; unita' immobiliare adibita ad abitazioni principale ad esclusione delle unita' classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenente a: a) pensionati con almeno sessanta anni con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti L. 500.000; 4. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 1999 corredate dalla necessaria documentazione probatoria. (Omissis). COMUNE DI FIUMALBO (Modena) Il comune di FIUMALBO (provincia di Modena) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, cosi' come proposto dalla giunta comunale con delibera n. 68 del 14 novembre 1998, per l'anno di imposta 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, nonche' la detrazione sull'I.C.I. prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI FOMBIO (Lodi) Il comune di FOMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota ordinaria: l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria gia' in vigore nel 1998, pari al 5,50 per mille. aliquota agevolata: l'amministrazione comunale, sempre sensibile alle problematiche urbanistiche locali, stabilisce un'aliquota agevolata I.C.I. del 2,75 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). (Omissis). COMUNE DI FONNI (Nuoro) Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettanti per legge. (Omissis). COMUNE DI FONTANAROSA (Avellino) Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I. citato in premessa. (Omissis). COMUNE DI FONTANIGORDA (Genova) Il comune di FONTANIGORDA (provincia di Genova) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di recepire integralmente il dettato della deliberazione giuntale n. 209 del 28 ottobre 1998, esecutiva, approvandola e riconfermandola in ogni suo punto a mezzo del presente deliberato, con la quale viene determiata l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1999, indistintamente, in ragione del 5,5 per mille, senza casistiche o diversificazione alcuna, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, nel qual caso viene applicata l'aliquota agevolata determinata in ragione del 4 per mille sugli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, e con la quale, altresi', vengono determinate indistintamente le detrazioni minime previste conformemente a quanto disposto dalla legge dello stato in materia, ovvero consentendo esclusivamente la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, in ragione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FONTE (Treviso) Il comune di FONTE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota applicabile all'abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille; c) aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille; 2. di elevare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 300.000 per le abitazioni classificate A/3, A/4 ed ex A/6, sulla base di apposite richieste corredate di autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968 n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonche' di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. 201 in presenza delle seguenti condizioni: nuclei familiari composti da una persona con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima I.N.P.S.; nuclei familiari composti da due persone con un reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima l.N.P.S. (Omissis). COMUNE DI FORINO (Avellino) Il comune di FORINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI FORMIGLIANA (Vercelli) Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FORMIGNANA (Ferrara) Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, neI rispetto degli equilibri di bilancio, l'allegata manovra tariffaria per l'esercizio 1999 relativa ai seguenti tributi e servizi comunali; imposta comunale sugli immobili al 6,5 per mille. (Omissis) estratto della deliberazione G.M. n. 12 del 12 marzo 1999 adottata dal comume di Formignana (provincia di Ferrara) in materia di maggiore detrazione I.C.I. 1999 per particolari categorie in condizioni di disagio; delibera di confennare, ai fini dell'applicazione dell'imposta l.C.I. per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle seguenti categorie: a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.811.000; b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 piu' L. 1.831.000 per ogni persona a carico. (Omissis). COMUNE DI FORNI AVOLTRI (Udine) Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario 1999, le aliquote e le tariffe relativamente ai seguenti tributi e serivzi: a) aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, come da deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998. (Omissis). COMUNE DI FOSSO' (Venezia) Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1999 nel comune di Fosso' e nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI (Potenza) Il comune di FRANCAVILLA SUL SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FRASSINORO (Modena) Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,9 per mille; 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 220.000 su base annua. (Omissis). COMUNE DI FREGONA (Treviso) Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI FUBINE (Alessandria) Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis).