(all. 1 - art. 1) (parte 4)
                           COMUNE DI FUMANE
                               (Verona)
  Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'imposta I.C.I. anno  1999  applicando  alla  base
imponibile la seguente aliquota:
  6 per mille:
   immobile  adibito  ad  abitazione  principale  ed  a  tutto quanto
costituisca pertinenza della abitazione principale;
   abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi  come  abitazione
principale;
   abitazione  concessa  in comodato, e/o titolo gratuito a familiari
che utilizzino come abitazione principale;
   immobile adibito ad attivita' produttive;
   aree fabbricabili;
 7 per mille:
   abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione  principale
(seconde case);
2.  di  dare  atto  che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n.
662  del  23  dicembre  1996,  sull'imposta   dovuta   per   l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
opera la detrazione, fino a  concorrenza  del  suo  ammontare  di  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI FUNES - VILLNOSS
                               Bolzano
  Il comune di FUNES - VILLNOSS (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  e'  fissata
al 4 per mille per tutti gli immobili;
la  detrazione  per  l'abitazione  principale,  relativa  alla stessa
imposta, e' fissata, con decorrenza dall'anno 1999, in L. 500.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GAGGIANO
                              (Milano)
  Il  comune  di  GAGGIANO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
1. aliquota del 5 per mille:
  tutte le abitazioni, boxes, negozi, esclusi gli immobili di cui  al
successivo punto 4);
  terreni agricoli.
2. aliquota del 4 per mille:
  per  abitazioni  nuove,  appena  costruite,  in  attesa della prima
vendita o locazione, per massimo un anno dall'abitabilita';
3. aliquota del 4 per mille:
  a favore di proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione
completa cosi' come definiti dall'art. 31, comma 1, lettera d)  della
legge   n.   457/1978,   volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
residenziali anche inabitabili;
  (omissis);
4. aliquota del 5,5 per mille:
  per immobili produttivi,  uffici,  laboratori,  opifici,  magazzini
(cat. A/10, C/2, C/3, D);
5. aliquota del 6 per mille:
  per le abitazioni sfitte per almeno 5 mesi l'anno;
5-bis. aliquota dell'8 per mille:
  per le abitazioni sfitte per almeno due anni;
6. aliquota del 5 per mille:
  per le aree fabbricabili (zone C, D e B1R di PRG);
7. detrazione prevista per la prima abitazione:
  la  detrazione  prevista  per  la prima casa viene confermata in L.
200.000 per periodo e quota di possesso.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GAGLIANICO
                              (Biella)
  Il comune di  GAGLIANICO  (provincia  di  Biella)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili  nella  misura  unica  del  4,50  per  mille e la detrazione
spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GALLICCHIO
                              (Potenza)
  Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato,  il  24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille;
2. di determinare, per l'anno 1999, la  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55,
punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GANDOSSO
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  GANDOSSO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 5,50 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione   di   residenza
principale in L. 250.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
                              (Novara)
  Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica  del
5 per mille;
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad   abitazione   principale  del  soggetto  passivo  si  applica  la
detrazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55
legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI GARGAZZONE - Gargazon
                              (Bolzano)
  Il comune di  GARGAZZONE  -  GARGAZON  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  nel  territorio  comunale  di  Gargazzone  ai  sensi  delle
relative vigenti disposizioni come segue:
  aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale;
  aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  applicare  la  detrazione   dell'imposta   per   l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 700.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GARLASCO
                               (Pavia)
  Il  comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  con  effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) con aliquote rispettivamente del 6 per  mille
per   tutti  gli  immobili  compresi  quelli  adibiti  ad  abitazione
principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case;
2. di fissare la detrazione di L. 500.000 per gli immobili di  valore
catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata:
  pensionati;
  coniugi  a  carico di pensionati; che non possiedono anche a titolo
di usufrutto, altri immobili;
detrazione abitazione principale:
  Componenti nucleo familiare         400.000
                                  seconda fascia
         --                             --
     1 persona  ...............     10.700.000
     2 persone  ...............     17.700.000
     3 persone  ...............     22.700.000
     4 persone  ...............     27.100.000
     5 persone  ...............     31.500.000
     6 persone  ...............     40.000.000
3.  di  agevolare  i  contribuenti  sopraindicati,   consentendo   di
presentare  atti  di  notorieta',  sottoscritti avanti un funzionario
comunale competente, attestanti:
  il reddito complessivo del nucleo familiare;
  il non possesso di altri immobili escluso il garage  di  pertinenza
alla abitazione principale;
4.  di  ribadire  che  di  tali  ulteriori  detrazioni,  non potranno
usufruire i cittadini possessori di immobili classificati  a  catasto
come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GATTATICO
                           (Reggio Emilia)
  Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
30   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
le aliquote l.C.l. per l'anno 1999 cosi distinte:
  1. aliquota ordinaria del 5,80 per mille:
   da  applicare  a  tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai
punti 2) e 3), tra gli altri, rientrano:
  a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  cioe'
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi
familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate  o
classificabili nelle categorie catastali:
    * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'
    * C/6 (garage) limitatamente a due unita'
    * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale (anche se  non  appartengono  allo  stesso
fabbricato);
  *   si  intende  per  abitazione  principale  anche  quella  unita'
immobiliare posseduta a  titolo  dl  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
  b) immobili locati e/o concessI in uso gratuito:  (art.  21,  comma
18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di
registrazione  in  termine  fisso  per  i contratti di locazione e di
affitto relativi a tutti i beni  immobili  esistenti  nel  territorio
dello Stato);
  con  contratto  registrato  a  soggetto  che li utilizza come prima
abitazione;
  in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;
  * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,80 per mille)
 i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il  20
dicembre   1999   all'ufficio   l.C.l.   del   comune   la   seguente
documentazione:
  1)  autodichiarazione  o   documentazione   idonea   a   dimostrare
l'effettiva   esistenza   della   locazione   e/o   della  donazione,
(documentazione non dovuta se gia'  esibita  nel  corso  del  1998  e
sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
  c)  unita'  immobiliare  concessa  in  comodato  e/o uso gratuito a
parenti fino al  terzo  grado  (figli,  genitori,  fratelli,  zii,  e
relatvi coniugi, suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro
abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16 comma 1 lett. c)
del regolamento comunale per l'appiicazione dell'imposta I.C.l.).
  * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,80 per mille)
i  contribuenti  che rientrano nel caso devono presentare entro il 20
dicembre   1999   all'ufficio   l.C.l.   del   comune   la   seguente
documentazione:
  1)  dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da
cui  risulti  il  grado  dl  parentela   degli   occupanti   con   il
proprietario,  la  costituzione da parte degli occupanti di un nucleo
familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se  gia'
esibita  nel  corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha subito
nessuna modifica);
  d) unita' immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
  e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
  f)  fabbricati diversi dalle abitazioni;
  g) aree fabbricabili;
  h) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice;
  i) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  nell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
  i)  unita'  immobillari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto  in  Italia  dai  cittadini  italiani  non  residenti   nel
territorio  dello  Stato  Italiano adibita ad abitazione principale e
non locata (art.  1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio  1993,
n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75);
2. aliquota maggiorata del 7 per mille:
  a)  alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare,
classificata o classificabile nel gruppo catastale  A  (ad  eccezione
della  categoria  A/10),  utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a
disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di
imposizione, non locata ne' data in  comodato  a  terzi,  e  relative
pertinenze;
  b)  residenza  secondarla  o  seconda  casa,  intendendosi per tale
l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo  A  (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per essere
utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo  di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione  principale  in
altra  unita'  immobiliare,  in  possesso  o  in locazione e relative
pertinenze;
  c) alloggi e relative pertinenze dati in uso  gratuito  a  soggetti
che non vi dimorano abitualmente;
3. aliquota ridotta - 4 per mille:
  famiglie con portatori dl handicap e/o grandemente invalido.
  Per    usufruire    dell'aliquota   ridotta   e'   necessario   che
l'appartamento adibito ad unita' abitativa  sia  al  1  gennaio  1998
l'unica  unita'  immobiliare di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 -
A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto
di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze).
  Il portatore di handicap  o  il  grande  invalido  deve  essere  in
possesso di attestato di invalidita' civile al 100%;
  *  il  reddito  familiare  fiscalmente imponibile e complessivo non
deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per  un  solo  componente
riferito  all'anno  1998, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per
ogni componente oltre il primo.
  Per  usufruire  della  aliquota  ridotta  e'  necessario   produrre
all'ufficio  tributi  del  comune  entro il 20 dicembre 1999 apposita
documentazione che  dimostri  lo  stato  d'inabilita'  del  soggetto,
(documentazione  non  dovuta  se  gia'  esibita  nel corso del 1998 e
sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
  compete al soggetto passivo, il cui nucleo  familiare  e'  composto
esclusivamente  da  2  persone,  ambedue  di eta' non inferiore ai 65
anni, proprietari dl una sola abitazione (A/2 - A/3 -  A/4  -  A/5  -
A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni.
  Per  usufruire  dell'aliquota  di  cui  al  punto  3, e' necessario
ridurre all'ufficio tributi del comune entro il  30  giugno  1999  la
seguente  documentazione:  (documentazione non dovuta se gia' esibita
nel corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha  subito  nessuna
modifica);
  stato di famiglia;
  dichiaraz.  dei  redditi  dell'anno  precedente  (Mod. UNICO o Mod.
101).
  compete anche per le unita' immoblilari locate a soggetti segnalati
dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e  relative
pertinenze  concessa  in locazione e per la quale il servizio sociale
avra'  valutato  l'idoneita'  del  locali;  (per  l'anno  1999,  tale
agevolazione,  verra'  concessa  ai  proprietari i cui locali saranno
valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata  dal  servizio
sociale com.le).
4. detrazione di L. 220.000.
  Si  precisa  che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo
n. 504/1992) la detrazione annua. spettante per l'unita'  immobiliare
adibita a dimora abituale .................. e' da rapportare ai mesi
durante  i  quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e
deve essere suddivisa, in caso di  piu'  contribuenti  dimoranti,  in
parti uguali tra loro.
  Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale detrazione, anche per:
   unita'   immobiliari   appartenenti   a   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivise  adibite  ad  abitazione  principale   di   soci
assegnatari;
   alloggi regolarmente assegnati dagli lACP;
   unita'  immobiliare  dei cittadini italiani (posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto in Italia)  non  residenti  nel  territorio
dello  Stato  adibita  ad  abitazione principale a condizione che non
risulti locata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GAZZANICA
                              (Bergamo)
  Il comune di  GAZZANICA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  a)   5,85   per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
  b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare la  detrazione  per  abitazione  principale  in  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GAZZUOLO
                              (Mantova)
  Il  comune  di  GAZZUOLO  (provincia di Mantova) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille;
  alloggi non locati: 7 per mille;
2.  di  stabilire  in  L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima
casa.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI GERGEI
                               (Nuoro)
  Il  comune  di  GERGEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'aliquota da applicare alla base imponibile per la determinazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili viene stabilita nelle seguenti
misure:
  5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per  quelli
posseduti in aggiunta alle abitazione principali.
2.  la  detrazione  spettante  sull'imposta  dovuta  per l'abitazione
principale e' stabilita in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GERMAGNANO
                              (Torino)
  Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione  per  abitazione
principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GHISALBA
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  GHISALBA  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 3
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  le  tariffe  per  i tributi locali
determinate dai provvedimenti precedentemente  assunti  dalla  giunta
comunale e dal consiglio comunale e di seguito riportati:
  a)  I.C.I. - conferma aliquota e detrazione d'imposta stabilita con
deliberazione di giunta comunale n. 29/97;
  (Omissis).
Deliberazione giunta comunale n. 29/97.
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1997,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI Giacciano con Baruchella
                              (Rovigo)
  Il comune di GIACCIANO CON  BARUCHELLA  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato,  il  19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura unica del 5,9
per  mille  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504
e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI GIAVENO
                              (Torino)
  Il comune di GIAVENO (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il  22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare,  conformemente  a  quanto  proposto  dalla  giunta
comunale  con  deliberazione  n.  11 del 5 febbraio 1999, la seguente
aliquota relativa all'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno
1999:
  4,9  per mille generalizzata ed indifferenziata nei confronti della
universita' dei soggetti passivi di imposta;
2. determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrai tale destinazione. Se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente;  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI Giavera del Montello
                              (Treviso)
  Il comune  di  GIAVERA  DEL  MONTELLO  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  le  seguenti  aliquote  per  imposta
comunale sugli immobili:
  l'aliquota  d'imposta  da applicare alle unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale e'  stabilita  nella  misura  del  4,50  per
mille;
  l'aliquota  di  imposta  da  applicare  in  tutti gli altri casi e'
stabilita nella misura del 5,50 per mille;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'ammontare   della   detrazione
dall'imposta  dovuta  dal  soggetto  passivo per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
3. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le
unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea  retta
fino  al  1  (primo)  grado  di  parentela  adibite a loro abitazione
principale;
4. di considerare abitazione principale,  ai  fini  dell'applicazione
dell'aliquota ridotta, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta fino al 1 (primo) grado di parentela adibite
a loro abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI GINOSA
                              (Taranto)
  Il  comune  di  GINOSA  (provincia  di  Taranto)  ha adottato, il 2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   confermare,   nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunnale sugli immobili per l'anno 1999;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  d'imposta,
compreso  quelle  appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che:
  a) per abitazione principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
  b)  la  detrazione,  quando  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica;
3.  di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per
quelle fasce particolari di anziani  precedentemente  indicate  nella
summenzionata delibera consiliare, nonche' per gli anziani ricoverati
presso   case   di   cure  in  modo  permanente  benche'  proprietari
dell'immobile che non usano in quanto ricoverati;
4. di confermare al 3 per mille l'aliquota da applicare anche il 1999
ai  termini  dell'art.  1,   quinto   comma,   legge   n.   449/1979,
limitatamente agli immobili ricadenti nel centro storico;
5.  di  confermare,  inoltre, l'esonero del pagamento dell'I.C.I. per
quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione  di
invalidita' del disabile stesso;
6.  di  aumentare,  inoltre,  la  detrazione  per la prima casa da L.
200.000 a L. 500.000 per gli  anziani  ricoverati  presso  luoghi  di
lunga degenza.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI GIOVO
                              (Trento)
  Il  comune  di  GIOVO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999:
  abitazione principale, 4 per mille, con detrazione dell'importo  di
L. 200.000;
  altri fabbricati, 4 per mille;
  aree  fabbricabili  su  cui  sono in corso lavori di costruzione in
base a concessione edilizia e limitatamente al periodo  di  validita'
della stessa, 4 per mille;
  aree fabbricabili non utilizzate, 7 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GIULIANA
                              (Palermo)
  Il  comune  di  GIULIANA  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliae (I.C.I.),
per l'anno 1999, da applicare in questo comune,  nella  misura  unica
del 5 per mille;
di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.),
per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI GIULIANO TEATINO
                              (Chieti)
  Il  comune di GIULIANO TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per tutte le fattispecie
previste dalla vigente normativa;
di  stabilire  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale in L. 200.000 per le diverse  ipotesi  previste
dalla vigente
 normativa.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO
                              (Treviso)
  Il  comune  di  GODEGA  DI  SANT'URBANO  (provincia  di Treviso) ha
adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  200.000 la detrazione annua per la prima
abitazione;
3. di non  determinare  alcuna  aliquota  ridotta  o  agevolata,  ne'
esenzioni o ulteriori riduzioni che sarebbero previste per:
  edifici da recuperare (inagibili o inabitabili);
  edifici   di  interesse  artistico  ed  architettonico  nei  centri
storici;
  la realizzazione di autorimesse e posti auto;
  l'utilizzo di sottotetti;
  gli edifici  fatiscenti  (parametri  da  determinare  con  apposito
regolamento comunale);
  le diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (prevista gia'
per il 1997);
  l'abitazione  principale e per particolari categorie di soggetti in
situazioni  di  particolare   disagio   economico-sociale   (aliquota
agevolata o maggiore detrazione, prevista gia' per il 1997).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI GOITO
                              (Mantova)
  Il  comune  di  GOITO  (provincia  di  Mantova)  ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:
  a)  aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla
lettera b) della presente deliberazione, nella  misura  del  6,4  per
mille;
  b)  aliquota  nella  misura  del  7  per  mille per gli alloggi non
concessi in locazione (case sfitte);
2. di determinare la detrazione  d'imposta  sulla  prima  casa  nella
misura di L. 250.000.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI GORLA MAGGIORE
                              (Varese)
  Il  comune  di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il
22  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. minima pari  al  4
per  mille  e la detrazione pari a L. 200.000 sull'imposta dovuta dal
soggetto passivo  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
2.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  nella  misura massima di L.
500.000 l'aumento della detrazione dall'imposta I.C.I.  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, come previsto dalla
legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  alle  condizioni  indicate nel prospetto che si allega
quale parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
                                                             Allegato
CRITERI  PER  L'AUMENTO  DETRAZIONE  SULL'IMPOSTA  COMUNALE  IMMOBILI
   DOVUTA  DAL  SOGGETTO  PASSIVO PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD
   ABITAZIONE PRINCIPALE DA L. 200.000 A L. 500.000
  Art. 1. - 1. L'aumento della detrazione si applica ai soli soggetti
passivi qualora il reddito complessivo del nucleo  familiare  rientri
nei  limiti  fissati  dal successivo art. 2 e secondo le modalita' in
esso previste, a condizione che:
   il contribuente non sia titolare di altre unita'  immobiliari,  ad
esclusione  di  quelle  di categoria C di classe 6 e 7 e/o di terreni
agricoli, boschivi o con destinazione ad uso pubblico.
  2. Fermi restando i limiti di reddito e le condizioni di cui sopra,
la detrazione si applica  anche  nel  caso  in  cui  il  contribuente
possieda   quote  (anche  in  proprieta'  indivisa)  di  piu'  unita'
immobiliari sempre che la somma delle citate quote non superi il 100%
e le singole unita' siano di proprieta' o in usufrutto a parenti fino
al  quarto  grado  (attestate   tramite   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta').
  Art.  2.  -  1.  L'aumento  della detrazione e' concesso qualora il
reddito del nucleo familiare,  cosi'  come  risulta  dallo  stato  di
famiglia,   non   sia   superiore   ai  livelli  di  reddito  per  la
determinazione  dell'importo  mensile  dell'assegno  per  il   nucleo
familiare,  aggiornati  sulla  base  delle comunicazioni I.N.P.S., in
vigore nel secondo semestre dell'anno precedente (decorrenza 1 luglio
1998).
  2. I livelli di reddito sono distinti in quattro categorie:
   1a categoria: generalita' dei  soggetti  passivi  richiedenti  con
esclusione di quelli indicati nelle categorie successive;
   2a  categoria:  soggetti  passivi  richiedenti  in  condizione  di
vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile;
   3a  categoria:  soggetti  passivi  richiedenti  nel   cui   nucleo
familiare siano compresi soggetti che a causa di infermita' o difetto
fisico   o   mentale   si   trovino   nella   assoluta  e  permanente
impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  ovvero   se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta';
   4a  categoria:  soggetti  passivi  richiedenti  in  condizione  di
vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe,  nubile  nel  cui  nucleo
familiare siano compresi soggetti che a causa di infermita' o difetto
fisico   o   mentale   si   trovino   nella   assoluta  e  permanente
impossibilita'   di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  ovvero  se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   articolo   nella
determinazione  del reddito complessivo del nucleo familiare si tiene
conto di tutti i redditi (lordi) propri  dei  singoli  componenti  il
nucleo familiare.
  Art.  3. - 1. Si considerano soggetti impossibilitati a dedicarsi a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, aventi difficolta'  persistente
a  svolgere  le  funzioni  proprie  della  loro eta' per infermita' o
difetto fisico o mentale:
   invalidi civili con grado di invalidita' superiore  od  uguale  al
46%;
   sordomuti;
   ciechi parziali o assoluti;
   grandi invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore all'80% -
invalidi INAIL;
   inabili I.N.P.S.;
   titolari  di  pensione  privilegiata  di  guerra  od ordinaria non
inferiore alla 1a categoria tabella A;
   portatori  di  handicap  con  connotazione  di  gravita'  legge  5
febbraio  1992,  n.  104;  muniti  di certificazione rilasciata dalle
competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti  commissioni
sanitarie provinciali).
  Art.  4.  -  1.  Per  ottenere  l'aumento  della  detrazione di cui
trattasi, il contribuente dal 24 maggio 1999 al 26 giuguo  1999  deve
presentare  istanza presso l'ufficio tributi comunale, negli orari di
apertura al pubblico, corredata dalla seguente documentazione:
   copia  per   il   contribuente   del   modello   dichiarazione   o
certificazione dei redditi percepiti nell'anno 1998;
   autocertificazione  dei redditi posseduti o percepiti non soggetti
ad inserimento nella dichiarazione dei redditi  annuale  o  copia  di
eventuale  certificazione  rilasciata  dall'ente  erogatore  di  tali
provvidenze;
   certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (ASL o
dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali)  attestante  la
situazione di handicap presente nel nucleo familiare;
   dichiarazione  sostitutiva  atto  di  notorieta'  sottoscritta dal
soggetto passivo attestante la consistenza immobiliare posseduta.
  La   documentazione   richiesta   potra'   essere   sostituita   da
autocertificazione  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, legge n. 127/1997 e legge n. 15/1968.
  2. Il certificato di stato famiglia sara' richiesto  d'ufficio  dal
responsabile  del procedimento all'ufficio anagrafe comunale e verra'
inserito  a  corredo  dell'istanza  prodotta  dal  soggetto   passivo
richiedente.
  3.  Il  modello di istanza da presentare sara' messo a disposizione
di  tutti  i  contribuenti  interessati  durante  il  periodo   sopra
riportato presso l'ufficio tributi comunale.
  Art.  5.  - 1. Il responsabile del servizio I.C.I. e, qualora fosse
utile, l'assistente sociale, accertano la regolarita' della richiesta
e ne comunicano all'interessato l'accoglimento  entro  trenta  giorni
dal ricevimento della domanda.
  2. Qualora la domanda venga respinta, l'interessato deve versare il
conguaglio  entro  e  non  oltre  quindici  giorni dalla notifica del
mancato accoglimento della richiesta.
  3.  Il   contribuente   resta   comunque   tenuto   al   versamento
dell'imposta,  al  netto  della  detrazione in argomento, nei termini
fissati dalla legge.
_____________________________________________________________________
       LIMITI DI REDDITO PER L'ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I.
                    DA L. 200.000 A L. 500.000
_____________________________________________________________________
           |1a categoria | 2a categoria | 3a categoria|  4a categoria
           |_____________|______________|_____________|______________
           | Reddito del | Reddito del  | Reddito del | Reddito del
           | nucleo fami-| nucleo fa-   | nucleo fa-  |  nucleo fa-
           | liare per   | miliare con  | miliare con |   miliare
           | la genera-  |  soggetto    |  soggetti   |  con sog-
           | lita' dei   |  passivo     | impossibi-  |    getto
           | richiedenti |  dell'im-    |  litati a   |   passivo
           | (con esclu- | posta in     | dedicarsi   |  in condi-
           | sione delle |condizione    | a proficuo  |  zione di
           | altre fat-  |di vedovo/a,  | lavoro ov-  |  vedovo/a,
  Comp.    | tispecie a  |divorziato/a, |  vero, se   | divorziato/a,
il nucleo  |fianco ripor-| separato/a   | minorenni,  |  separato/a
familiare  |    tate)    |legalmente,   | hanno dif-  |  legalmente,
           |             |  celibe      |  ficolta'   |   celibe o
           |             | o nubile     | persistenti |   nubile e
           |             |              | a svolgere  | con soggetti
           |             |              | le funzioni | di cui alla
           |             |              |   proprie   |  categoria
           |             |              | della loro  |   n. 3 con
           |             |              |  eta' per   |  infermita'
           |             |              | infermita'  |  o difetto
           |             |              | o difetto   |  fisico o
           |             |              | fisico o    |   mentale
           |             |              |  mentale    |
___________|_____________|______________|_____________|______________
     1     | 24.094.000  |  27.306.000  |  40.151.000 |  43.364.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
     2     | 33.727.000  |  36.939.000  |  49.787.000 |  52.998.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
     3     | 43.364.000  |  46.576.000  |  59.423.000 |  62.632.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
     4     | 52.998.000  |  56.210.000  |  69.057.000 |  72.269.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
     5     | 57.815.000  |  61.027.000  |  73.873.000 |  77.088.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
     6     | 62.632.000  |  65.846.000  |  78.692.000 |  81.905.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
 7 o piu'  | 67.451.000  |  70.665.000  |  83.509.000 |  86.721.000
___________|_____________|______________|_____________|______________
 
                       COMUNE DI GORNATE OLONA
                              (Varese)
  Il  comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 5
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
per l'anno 1999, nelle seguenti misure:
  4,5  per  mille, per la prima casa, piu' seconde case affittate con
regolare contratto d'affitto e utilizzate come prime case  e  box  di
pertinenza;
  5,5  per  mille,  per  le  secondo case, box di pertinenza, terreni
edificabili, industrie ed altri;
  7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GOTTOLENGO
                              (Brescia)
  Il comune di GOTTOLENGO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di modificare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
1. di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione  principale
nei seguenti casi:
  a)  proprietari  di  abitazione principale che facciano parte di un
nucleo familiare  monoreddito,  che  l'abitazione  in  questione  sia
l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o
disoccupati;
  b)  pensionati  ultrasessantenni  proprietari  solo dell'abitazione
principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da  una
persona  e  con reddito annuo pari a L. 11.900.000 oppure composto da
due persone e con reddito annuo di L. 18.800.000;
 2.  che  per  avere  diritto  all'elevazione  della  detrazione  per
l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'ufficio
tributi  entro  il  31  maggio  1999  apposita  domanda  con  una  la
documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto
ad usufruirne;
3. di stabilire che il pagamento per il 1999 potra' avvenire  per  il
solo  trammite  del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi
sportelli sia con bollettino di conto corrente postale  intestato  al
tesoriere.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GRAFFIGNANA
                               (Lodi)
  Il  comune  di  GRAFFIGNANA  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5
per mille con effetto dal 1 gennaio 1999;
2. di stabilire che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivi sono detratte
fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medisima si verifica.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI GRAGLIA
                              (Biella)
  Il  comune  di  GRAGLIA  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 30
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I., che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2. di stabilire che non vengono disposte diversificazioni di imposta,
ne'  riduzioni  o  detrazioni,  ad  eccezione  di  quelle  che   sono
obbligatoriamento previste dalla vigente normativa.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
                              (Novara)
  Il  comune  di  GRANOZZO  CON  MONTICELLO  (provincia di Novara) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
 sugli  immobili,  che  sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5,2 per mille;
2. di dare atto che  sull'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita   ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la
detrazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI GROTTAGLIE
                              (Taranto)
  Il  comune  di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 26
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 come segue:
  4  per  mille  e  con  detrazione  di  L.  200.000  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
  5,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI GRUARO
                              (Venezia)
  Il  comune  di  GRUARO  (provincia  di Venezia) ha adottato, il  22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999  una  doppia aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue:
  aliquota 5,3 per mille in favore  delle  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale;
  aliquota 6 per mille per gli altri immobili;
2.  di confermare altresi' la detrazione per abitazione principale in
L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI GUAZZORA
                            (Alessandria)
  Il comune di GUAZZORA (provincia di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille
per le abitazioni possedute in aggiunta alla  principale  e  per  gli
alloggi non locati;
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI GUDO VISCONTI
                              (Milano)
  Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di  Milano)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 1999, aliquote differenziate a  seconda
della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta
comunbale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
              TIPOLOGIA                               ALIQUOTA
                  -                                      -
Terreni agricoli                                    6,5 per mille
Aree fabbricabili                                   6,5 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale         6,5 per mille
Altri fabbricati                                    6,5 per mille
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI IMBERSAGO
                               (Lecco)
  Il  comune  di  IMBERSAGO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per i motivi di  cui  in  premessa,  per  l'anno  1999
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
in questo comune nella misura del 4,85 per mille, con  la  detrazione
previsionale per la prima casa di L. 200.000;
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE
                               (Pavia)
  Il  comune di INVERNO E MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire con effetto dal  1  gennaio  1999  l'aliquota  I.C.I.
nella  misura del 6,5 per mille, secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni vigenti;
2. di confermare in L. 200.000 la  detrazione  dell'imposta  comunale
sugli  immobili,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 1999.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI INVORIO
                              (Novara)
  Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per le motivazioni di cui  in  premessa  l'aliquota
dell'imposta comunale per l'anno 1999 nella misura seguente:
  aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  aliquota  per  abitazine  principale e per le abitazioni locate con
contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora  abituale
di residenza (art. 2 del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille;
  aliquota per alloggi non locati e per alloggi locati a soggetto non
residente  o  che  non  utilizza  l'unita'  immobiliare  come  dimora
abituale di residenza: 6,5 per mille (ai fini  dell'applicazione  del
tributo   si  rinvia  a  quanto  previsto  dall'art.  6  del  vigente
regolamento sull'I.C.I. che qui si intende integralmente riportato  e
trascritto).
  Ritenuto  di  fissare  in L. 200.000, fino alla conocrrenza del suo
ammontare, rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si
protrae  la  sua  destinazione, la detrazione d'imposta, ai sensi del
comma 55 dell'art. 3 punto 2 delal legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
per  l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale  del soggetto passivo con le estensioni previste dall'art.
3 del vigente regolamento I.C.I.;
2.  di  stabilire  conseguentemente  ed  ai  fini  di  una   corretta
applicazione delle suddette aliquote che, per usufruire dell'aliquota
prevista  dall'art. 2 del regolamento I.C.I., il contribuente dovra',
entro la data di presentazione delle dichiarazioni e/o denunce I.C.I.
dell'anno  successivo  rispetto  a  quello  di  imposizione, produrre
all'ufficio tributi un'autocertificazione attestante  che  l'immobile
e'  stato  locato  a soggetto residente con contratto registrato, con
indicazione della data di sottoscrizione del contratto, della  durata
dello  stesso,  dei dati identificativi del locatario e degli estremi
della registrazione del contratto.
  La dichiarazione del contribuente sara' valida fino al termine  del
contratto di locazione con il medesimo soggetto.
  Ai  fini  del  periodo  di applicazione dell'aliquota fara' fede la
data di stipula del contratto di locazione, se registrato nei termini
di legge, in mancanza fara' fede la data di registrazione.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ISOLA VICENTINA
                              (Vicenza)
  Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il
17  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per il  1999  e  la
detrazione  per  l'abitazione  principale nei limiti minimi stabiliti
dalla legge, attualmente fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ITRI
                              (Latina)
  Il comune di ITRI (provincia di Latina) ha adottato, il 29  ottobre
1998,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
stabilire,  per  i  motivi  esposti  in  premessa, per l'anno 1999 le
seguenti aliquote I.C.I.:
  5 per mille per le abilitazioni principali;
  6,75 per mille per le abilitazioni diverse  da  quelle  adibite  ad
abitazione principale;
fissare  in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo;
considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI JACURSO
                             (Catanzaro)
  Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha  adottato,  il  22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A)  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
B)  stabilire  in  L.  300.000  la  misura   della   detrazione   per
l'abitazione
 principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LAGNASCO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  LAGNASCO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote  indicate  nel
prospetto  allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I.
da applicare per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LA LOGGIA
                              (Torino)
  Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  21
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  del  5,3  per  mille  per l'abitazione
principale;
2. di stabilire l'aliquota  del  6,7  per  mille  per  le  abitazioni
possedute in aggiunta all'abitazione principale;
3.  di  confermare  la  misura  del  7  per mille per gli alloggi non
locati;
4. di confermare la detrazione di L. 250.000, pari a 129,11 Euro, per
l'abitazione principale;
5. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per  i  fabbricati
non   agibili  previa  presentazione  di  dichiarazione  dell'ufficio
tecnico competente ovvero di dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta';
6.  di  confermare  l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione
per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad
anziani o disabili residenti presso ricoveri,  purche'  i  fabbricati
stessi non siano locati.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI LA MADDALENA
                             (Sassarii)
  Il  comune  di  LA  MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  nella  sottoindicata  misura, l'aliquota I.C.I. che
sara' applicata in questo comune per l'anno 1999:
  1)  4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti  nel
comune  per  la  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  2) 7 per mille per  tutti  gli  altri  soggetti  passivi  ed  altre
categorie di immobili;
di  prendere  atto  che  le  detrazioni  per  l'abitazione principale
rimarranno invariato L. 200.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
                              (Chieti)
  Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura  del  6
per  mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L.
200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI LAMA MOCOGNO
                              (Modena)
  Il comune di LAMA MOCOGNO (provincia  di  Modena)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote  I.C.I.
per l'anno 1999 come infra indicato:
  a)  5,60  per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i
soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti  nel  comune,
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  b) 5,60 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui
alla  precedente  lettera  a)  a  condizione  che siano catastalmente
classificate nelle categorie C2 e C6 e che si  tratti  effettivamente
di  pertinenza  dell'abitazione  principale  e  risultino  utilizzate
unitamente alle stesse;
  c) 6,20 per mille in tutti gli altri casi.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI LAS PLASSAS
                             (Cagliari)
  Il comune di LAS PLASSAS (provincia di  Cagliari)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del  4,5
per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LAUREGNO
                              (Bolzano)
  Il  comune  di  LAUREGNO  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare   e  confermare  per  l'anno  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4  per
mille, aliquota unica;
2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con  decorrenza
dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:
   a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LAVARONE
                              (Trento)
  Il  comune  di  LAVARONE  (provincia  di Trento) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per i motivi meglio espressi in premessa, nel 6
per mille l'aliquota generale valida per  l'applicazione  dell'l.C.l.
per il periodo d'imposta 1999;
2.   di   determinare   nel   5   per  mille  l'aliquota  valida  per
l'applicazione   dell'l.C.I.   per   il   periodo   d'imposta   1999,
relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
3.  di  determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art.  3,
comma  55,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, dando atto che la
predetta  detrazione  si  intende   applicata   anche   alle   unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  di  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LAZISE
                              (Verona)
  Il comune di LAZISE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,  il  17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di apprrovare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione
che, in originale al presente verbale si allega sub "1", per formarne
parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti
di legge.
  (Omissis).
1. di applicare per l'anno in corso 1999  le  aliquote  differenziate
come  in  premessa  specificato  e che qui si intendono integralmente
riportate;
2. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto III della legge
23   dicembre   1996,  n.  662,  la  detrazione  riferita  all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  da  L.  200.000  a  L.
300.000.
  (Omissis).
ritenuto opportuno diversificare l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
  4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari a
L. 300.000;
  5,5  per  mille  seconda  casa  di residenti in uso a familiari ivi
residenti (genitori/figli e/o discendenti entro il secondo  grado  di
parentela)  seconde case locate a residenti;
  7 per mille seconde case di non residenti;
  6 per mille aliquota ordinaria.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI LECCE NEI MARSI
                             (L'Aquila)
  Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare anche per l'anno 1999 la misura dell'aliquota del 6 per
mille dell'imposta comunale sugli  immobili  I.C.I.  (avuto  riguardo
alle  straordinarie  esigenze  di  bilancio)  e  la detrazioine di L.
200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
2. di stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili;
3. di non recepire alcuna delle  agevolazioni  e  riduzioni  previste
dall'art.  3,  comma  55,  che  sostituisce  l'art.  8 della legge n.
504/1992;
4. di considerare quale abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti
locata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LENDINARA
                              (Rovigo)
  Il comune di LENDINARA  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato,  l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  da  applicare  al  calcolo  dell'imposta
immobili per l'anno 1999 come segue:
  5.25  per  mille  l'aliquota  da applicare agli immobili adibiti ad
abitazione  principale,  applicando  altresi'  a  tali  immobili   la
detrazione prevista dalla vigente normativa l.C.l. nella misura di L.
200.000;
  6.25   per  mille  l'aliquota  da  applicare  agli  altri  immobili
individuati come imponibili  dalla  vigente  normativa  l.C.I.  (aree
edificabili, terreni agricoli, altri fabbricati).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI LENNO
                               (Como)
  Il  comune  di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui  al  prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504: per tutte le tipologie degli immobili: aliquota 5 per mille;
2. di determinare per  l'anno  1999  le  riduzioni  e  le  detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
    TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
 (nonche' categorie di soggetti   RIDUZIONE   DETRAZIONE D'IMPOSTA
  in situazioni di particolare    D'IMPOSTA  (lire in ragione annua)
   disagio economico sociale)
              --                     --                --
Unita' immobiliari adibite ad
abitazione pincipale dei
soggetti passivi residenti            -             230.000
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI LEQUIO TANARO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  LEQUIO  TANARO  (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5
per mille;
di determinare in L. 200.000 l'importo da  detrarre  alle  abitazioni
principali.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LESSOLO
                              (Torino)
  Il  comune  di  LESSOLO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 13
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  unica  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LESSONA
                              (Biella)
  Il  comune  di  LESSONA  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni  previste
dalla legge, nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LESTIZZA
                               (Udine)
  Il  comune  di  LESTIZZA  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 30
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, nel 4,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LICENZA
                               (Roma)
  Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  da  applicare   per
l'imposta  comunale  sugli  immobili,  nella  misura  unica del 6 per
mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LIERNA
                               (Lecco)
  Il comune di  LIERNA  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il  17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare  le aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo: 5,5 per mille;
  aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: 6 per
mille;
2.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che questa non risulti locata;
3.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  cosi'  come
definita  dalla  normativa  vigente  nel  rispetto dell'equilibrio di
bilancio.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI LIGONCHIO
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
l'11  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo  n.  504
del  30  dicembre  1992,  per  l'anno  1999, l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LIMENA
                              (Padova)
  Il comune di LIMENA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il  30
ottobre 1998 e 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  le  aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini
dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  il  1999  come
indicato nell'allegato sub-a) che fa parte integrante della presente,
con le modalita' in narrativa esposte;
2.  di approvare il modello di domanda per l'aumento delle detrazioni
che si allega sub-b) e che fa parte integrante della presente;
3. di provvedere alla pubblicazione  della  presente,  per  estratto,
nella  Gazzetta  Ufficiale,  come previsto dall'art. 58, comma 4, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  (Omissis).
                                                               Sub-a)
_____________________________________________________________________
 TIPOLOGIE   |         |          |            |           |
 IMMOBILI    |Aliquota |Detrazione| Detrazione |Detrazione |Riduzione
             |         | normale  | per reddito|  persona  |d'imposta
             |         |          |            | assistita |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
a) aliquota    5,5 per |
 ordinaria (1)  mille  |     da applicare se il caso lo prevede
_______________________|_____________________________________________
b) abitazione| 4 per   | 200.000  |  400.000   |  500.000  |   -
 principale  |  mille  |          |            |           |
 (2) compreso|         |          |            |           |
 garage/s:   |         |          |            |           |
  del sogget-|         |          |            |           |
   to passivo;         |          |            |           |
  utilizzata |         |          |            |           |
   dai soci  |         |          |            |           |
   delle     |         |          |            |           |
   coopera-  |         |          |            |           |
   tive edi- |         |          |            |           |
   lizie a   |         |          |            |           |
   proprieta'|         |          |            |           |
   indivisa; |         |          |            |           |
  alloggio   |         |          |            |           |
   regolar-  |         |          |            |           |
   mente     |         |          |            |           |
   assegnato |         |          |            |           |
   da istitu-|         |          |            |           |
   to autono-|         |          |            |           |
   mo per le |         |          |            |           |
   case      |         |          |            |           |
   popolari; |         |          |            |           |
  locata con |         |          |            |           |
   contratto |         |          |            |           |
   registrato|         |          |            |           |
   a soggetto|         |          |            |           |
   che la    |         |          |            |           |
   utilizza  |         |          |            |           |
   come      |         |          |            |           |
   abitazione|         |          |            |           |
   principale;         |          |            |           |
  concessa in|         |          |            |           |
   uso gra-  |         |          |            |           |
   tuito con |         |          |            |           |
   scrittura |         |          |            |           |
   privata a |         |          |            |           |
   parenti   |         |          |            |           |
   fino al   |         |          |            |           |
   terzo grado         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
c) abitazione| 4 per   | 200.000  |  400.000   |     -     |   -
 principale  |  mille  |          |            |           |
 di anziani  |         |          |            |           |
 o disabili  |         |          |            |           |
 ricoverati  |         |          |            |           |
 in istituti |         |          |            |           |
 (art. 3,    |         |          |            |           |
 comma 56,   |         |          |            |           |
 della legge |         |          |            |           |
 n. 662/1996)|         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
d) immobili  | 5,5 per |    -     |     -      |     -     |   -
 diversi da  |  mille  |          |            |           |
 abitazioini |         |          |            |           |
 (terreni);  |         |          |            |           |
 gruppi:     |         |          |            |           |
 A/10, B, C  |         |          |            |           |
 (esclusi i  |         |          |            |           |
 C/6 garage/s|         |          |            |           |
 abitazione  |         |          |            |           |
 principale) |         |          |            |           |
 e D         |         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
e) alloggi   | 6,5 per |    -     |     -      |     -     |   -
 non locati  |  mille  |          |            |           |
 (3)         |         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
f) abitazione| 5,5 per |    -     |     -      |     -     | 50 per
 inagibile o |  mille  |          |            |           | cento
 inabitabile |         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
g) immobili  | 5,5 per |    -     |     -      |     -     |   -
 di enti     |  mille  |          |            |           |
 senza scopo |         |          |            |           |
 di lucro    |         |          |            |           |
_____________|_________|__________|____________|___________|_________
h) fabbricati| 5,5 per |    -     |     -      |     -     |   -
 realizzati  |  mille  |          |            |           |
 per la      |         |          |            |           |
 vendita e   |         |          |            |           |
 non venduti |         |          |            |           |
 (art. 3,    |         |          |            |           |
 comma  55,  |         |          |            |           |
 della legge |         |          |            |           |
 n. 662/1996 |         |          |            |           |
 (4)         |         |          |            |           |
 
                          COMUNE DI LIVERI
                              (Napoli)
  Il  comune  di  LIVERI  (provincia  di  Napoli)  ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6,50  per  mille  per  tutte  le
fattispecie  di  imposizione,  esclusa l'abitazione principale per la
quale, l'aliquota viene confermata nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
                              (Bologna)
  Il comune  di  LIZZANO  IN  BELVEDERE  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comune
sugli   immobili   (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in  queto  comune
diversificata nella seguente misura:
  a) abitazioni possedute in  aggiunta  all'abitazione  principale  e
relative  pertinenze;  alloggi  non  locati  e  relative  pertinenze;
aliquota 6,70 per mille.
  b) immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed
aree edificabili; aliquota del 6 per mille;
  c) abitazione principale e relativa pertinenza  (vedi  art.  5  del
regolamento); aliquota 6 per mille;
  d)  fabbricati  realizzati per le vendita e non venduti; aliquota 5
per mille;
2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dovra'  essere  applicata  nella misura di L.
200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto  legislativo
n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge
n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI LODI
                               (lire)
  Il  comune  di  LODI  ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  come  di seguito indicata, la disciplina generale per
l'applicazione  dell'I.C.I.  per  l'anno  1999,  tenuto  conto  delle
preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 1999
ed  al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio
stesso  come  espressamente  stabilito  dall'art.  36   del   decreto
legislativo n. 77/1995:
  fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992
(come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662),  confermare  nella  misura  di  L.  300.000  la  detrazione
spettante  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si potrae tale destinazione;
  avvalersi  della  facolta'  prevista  dall'art.  3, comma 56, della
legge n, 662/1996, considerando direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge
n.  449/1997,  fissando  al  3  per mille l'aliquota agevolata per la
fattispecie indicate nella medesima disposizione normativa.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LOIANO
                              (Boogna)
  Il comune di LOIANO (provincia  di  Bologna)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6,5 per mille
ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  prevedere  in  L.  200.000  la   detrazione   spettante   per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LOMAGNA
                               (Lecco)
  Il  comune  di  LOMAGNA  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno  1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) cosi' da  ribadire  i  valori  gia'  approvati  per
l'anno 1998, come di seguito riportato:
  5 per mille abitazioni principali;
  5,75 per mille altri fabbricati;
  4  per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti
al recupero di unita' immobiliari  inagibili,  inabili  o  interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili,  di  interesse  artistico  o
architettonico localizzati nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti.  L'aliquota  agevolata   e'   applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la
durata di anni tre dall'inizio lavori;
approvare, con riguardo alla detrazione a valersi  per  l'anno  1999,
sulla  scorta di quanto gia' in essere ed in vigore per il precedente
anno 1998:
  detrazione  di  L.  200.000  per  unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,  confermando
per l'anno 1999 la stessa detrazione di L. 300.000, gia' in essere ed
in  vigore  per  l'anno  1998,  ma solo a favore delle categorie piu'
deboli  come  gia'  meglio  indetificate,  con  richiesti   specifici
requisiti, come di seguito riportato:
  Requisiti richiesti, categorie ammesse:
   1)  pensionati  con  residenza  nel  comune  di  Lomagna - reddito
annuale:  per nucleo con un singolo reddito - non eccedente il valore
della pensione minima INPS anno 1999 (nel conteggio non dovra' essere
preso in  considerazione  il  valore  catastale  dell'immobile),  per
nucleo  con  piu'  redditi di pensione - il cumulo delle pensioni non
dovra' superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per
il numero dei percepienti le pensioni;
   2) portatore di handicap al 100%  -  reddito  annuale:  imponibile
IRPEF,  al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti
del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione
minima INPS anno 1999), oltre a L. 1.600.000 per  ogni  familiare  da
carico;
   3)  lavoratori disoccupati - reddito annuale: imponibile IRPEF, al
lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo
familiare, fino a L. xxx (doppio del  valore  della  pensione  minima
INPS anno 1999) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico;
   4)  lavoratori  cassaintegrati  o  iscritti a lista di mobilita' -
reddito annuale:  imponibile  IRPEF,  al  lordo  di  eventuali  oneri
deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx
(doppio  del  valore della pensione minima INPS anno 1999) oltre a L.
1.600.000 per ogni familiare a carico.
  Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti,  di  portatori
di  handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso
di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione
medica dell'A.S.L. competente, sempre se  conviventi,  l'aumento  del
reddito,   riferito  al  portatore  di  handicap  o  all'anziano  non
autosufficente, e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;
   5)  titolari  di assistenza sociale in modo continuativo a livello
comunale a norma dei regolamenti  vigenti  se  non  gia'  beneficiari
secondo quanto previsto dai punti precedenti;
   6)  contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un
portatore di handicap  al  100%,  con  attestato  di  invalidita'  se
convivente - reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali
oneri  deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a
L. xxx (doppio del valore della  pensione  minima  INPS  anno  1999),
oltre  a  L.  2.500.000  per  ogni  familiare  a  carico;  proprieta'
immobiliari:    solo  casa  di  abitazione  (unica  proprieta')  piu'
eventuali pertinenze (box) se non rientrante nelle seguenti categorie
A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
  La   richiesta   di   maggior   detrazione   I.C.I.  dovra'  essere
tassativamente presentata  all'amministrazione  comunale  di  Lomagna
entro e non oltre il 31 maggio 1999 e dovra' aver allegato i seguenti
documenti:
   stato di famiglia;
   denuncia  dei redditi 1999 (redditi 1998) di tutti i componenti il
nucleo familiare;
   copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100%
o di anziano non autosufficiente;
   copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100%
o di anziano non autosufficiente;
   documentazione  attestante  la   condizione   di   cassaintegrato,
disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita'.
  L'autorizzazione  alla  maggior detrazione, verra' comunicata entro
il 15 giugno 1999.
  I cittadini che applicheranno  la  maggior  detrazione  senza  aver
prima   ottenuto  la  preventiva  autorizzazione  incorreranno  nelle
sanzioni ed interessi cosi' come previste da deliberazione C.C. n. 58
del 28 luglio  1998  "Sanzioni  amministrative  -  pecuniarie  per  i
tributi  locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle
loro entita'", esecutiva per vidimazione dell'O.R.E.CO. Milano n. 119
del 6 agosto 1998.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI LOMBARDORE
                              (Torino)
  Il comune di  LOMBARDORE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:
  a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale  sfitti
o locati come seconda casa, 7 per mille;
  b) tutte le altre tipologie di immobili, 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI LONATO
                              (Brescia)
  Il  comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  determinare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,
l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.)  per  l'anno  1999  nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta
per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura  fissa
di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
                             (Piacenza)
  Il  comune  di  LUGAGNANO  VAL  D'ARDA  (provincia  di Piacenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. aliquota da applicare sulla base imponibile  per l'anno 1999:  5,5
per mille;
2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000;
2.a  detrazione  d'imposta  di  L.  300.000  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di
imposta appartenenete ad una delle seguenti categorie:
  a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di  invalidita'
civile  e  beneficiario  della relativa rendita erogata dal Ministero
degli interni;
  b)  titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.
  I contribuenti di cui al presente  punto  2.a  dovranno  presentare
apposita   richiesta   ed   autocertificazione   nella  quale  devono
dichiarare:   nome, cognome, indirizzo,  data  e  luogo  di  nascita,
codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti
per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000.
  La  richiesta  autocertificazione dovra' essere prestata al comune,
ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata  entro
la data di scadenza dell'acconto I.C.l. (prima rata) per l'anno 1999.
L'amministrazione  comunale  si  riserva di richiedere documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di  dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n. 504/1992.
  Dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano  escluse  tutte  le
abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
  E'  considerata  abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
3. riduzione dell'aliquota al 4 per mille relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti da parte  delle  imprese  che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili.
  L'aliquota  ridotta  potra'  essere  utilizzata,  per  un   periodo
comunque  non  superiore  a  tre  anni,  per  i fabbricati sfitti e/o
disabitati per i quali e' stato rilasciato  regolare  certificato  di
abitabilita' e/o agibilita';
4. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di
tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,  a  favore  dei  proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di sottotetti (legge 27 dicembre
1997, n. 449, art. 1, comma 5).
  L'aliquota  agevolata  viene  applicata  solamente   sulle   unita'
immobiliari oggetto di intervento negli anni 1998 e 1999.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI LUGO DI VICENZA
                              (Vicenza)
  Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il
26   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
  a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze  utilizzate  a
titolo principale nei seguenti casi:
   abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
   abitazione  utilizzata  dai  soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
   abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a
condizione che non risulti locata;
   alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per  le  case
popolari;
   abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario  a  seguilo  di  ricovero  permanente,   a
condizione che la stessa non risulti locata;
  b)  5,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei
casi sopracitati;
2. di dare atto che per l'anno  1999  la  detrazione  per  abitazione
principale  e'  fissata  in  L.  200.000 annue da applicarsi nei casi
specificati al precedente punto 1, lettera a).
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI MACERATA
                             (Macerata)
  Il comune di MACERATA ha  adottato  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria 6,7 per mille;
  aliquota per abitazione principale 4.6 per mille;
  aliquota per abitazioni  locale  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille;
  aliquota  per  unita'  abitative  possedute  da enti senza scopo di
lucro 5 per mille;
2.  approvare  per  I'anno  1999  l'aumento  della   detrazione   per
abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di
imposta dovuta per abitazione principile per soggetti in possesso dei
seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 1999:
  soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del
comune (disabili, anziani, handicappati);
  nucleo     familiare     composto     da     un    solo    soggetto
ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 1999  in  possesso  di
reddito complessivamente non superiore a L. 12.000.000;
  nucleo    familiare    composto    da    due    soggetti   entrambi
ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 1999  in  possesso  di
reddito complessivamente non superiore a L. 22.000.000;
  nucleo  familiare  con  reddito non superiore a L. 23.000.000 con a
carico soggetto portatore di handicap;
  portatore di handicap gravi (invalidi  al  100%)  con  reddito  non
superiore a 28.000.000;
3.   approvare   per  l'anno  1999  l'aumento  della  detrazione  per
l'abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro  il  limite  di
imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei
seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 1999:
  contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da cinque o
piu'  persone  con  un  complessivo  reddito annuo non superiore a L.
33.000.000;
  giovani coppie di eta' compresa tra i diciotto e trentacinque  anni
con  reddito  fino a L. 33.000.000, formatesi dopo il 1 gennaio 1998,
per i primi due anni dall'istituzione della convenienza anagrafica.
  vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L.
28.000.000;
  separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore  a
L. 28.000.000;
4. stabilire che l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini
I.C.I. come abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI MACHERIO
                              (Milano)
  Il comune di MACHERIO (provincia di  Milano)  ha  adottato,  il  15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili:
  4, 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;
  5  per  mille  per tutti gli altri immobili ivi compresi terreni ed
aree fabbricabili;
2. di confermare in L. 200.000 (EURO 103,29), la detrazione spettante
per gli immobili destinati ad abitazioni principali.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI MADIGNANO
                              (Cremona)
  Il  comune  di  MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
3.  di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione
principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55,  punto
2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI MAGNACAVALLO
                              (Mantova)
  Il  comune  di  MAGNACAVALLO  (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  i  motivi  in  premessa,  per  l'anno 1999
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni:
  riduzione dell'I.C.I.. dal 6  al  4  per  mille  per  i  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
  aliquota  nella  misura massima del 7 per mille per gli alloggi non
locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
2. di determinare in L. 200.000 il valore  della  detrazione  per  la
prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
                               (Udine)
  Il  comune  di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato,
l'11  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  suesposta  proposta  di  deliberazione  avente  ad
oggetto:  determinazione aliquote I.C.I. esercizio 1999.
  (Omissis).
di  stabilire,  per  il  1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura massima del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI MALEGNO
                              (Brescia)
  Il  comune  di  MALEGNO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 30
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata in questo comune nel
seguente modo:
  aliquota base pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000;
  aliquota pari al 4 per mille per "gli interventi volti al  recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   e
architettonico  localizzati  nel  centro storico" cosi' come previsto
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Malonno
                              (Brescia)
  Il comune di MALONNO (provincia di  Brescia)  ha  adottato,  il  16
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
  aliquota agevolata del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo;
  aliquota ordinaria del 6 per mille per  tutti  gli  altri  immobili
assoggettati al tributo;
2.  di  considerare,  ai  sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n.
662/1996, direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di dare atto che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del  suo  ammontare,  L.  200.000,  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Maltignano
                           (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
l'8  gennaio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente
modo:
  1) al 4,80  per  mille  l'aliquota  per  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale;
  2)  al  5,50  per  mille  l'aliquota relativa agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione  principale,
a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI Mamoiada
                               (Nuoro)
  Il  comune  di  MAMOIADA  (provincia  di  Nuoro) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per il 1999 come per l'esercizio 1998, la tariffa al 4
per mille e la detrazione a L. 200.000.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI Marano di Valpolicella
                              (Verona)
  Il  comune  di  MARANO  DI  VALPOLICELLA  (provincia  di Verona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  anche  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli
immobili (I.C.I) applicata in questo comune nella  misura  unica  del
5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI Marano Vicentino
                              (Vicenza)
  Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5 per  mille;  A)  di  determinare,  per
l'anno  1999,  l'aumento della detrazione per l'abitazione principale
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000, alle
seguenti condizioni:
  1) ciascun componente del nucleo familiare, come costituito  al  10
gennaio  1999, deve godere, con riferimento all'anno 1998, della sola
pensione sociale o di altro trattamento pensionistico di importo pari
al trattamento minimo erogato dall'Inps, che per l'anno 1998 e'  pari
a  L.  9.070.100  annue,  oltre al reddito della sola prima casa e di
eventuale  pertinenza  classificata  catastalmente  C6   o   C7;   le
proprieta'  vanno  riferite  all'anno  1999 e non vanno considerati i
redditi non imponibili ai fini IRPEF;
  2) in alternativa al precedente punto 1): il nucleo familiare  deve
godere di un reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno
1998,  adeguatamente  documentato  dai  modelli 730, 740, 101, 201, o
altro documento, contenuto al  di  sotto  del  "minimo  vitale"  come
fissato   dall'art.  17,  comma  5,  punto  a)  del  regolamento  per
l'erogazione dei contributi approvato con deliberazione di  consiglio
comunale  n.  164  del  20  dicembre 1990, e successive deliberazioni
integrative; B) di considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
C)   di   stabilire,   ai  fini  del  riconoscimento  delle  suddette
detrazioni, che gli interessati dovranno presentare al comune,  entro
il  termine  stabilito  per  la presentazione della dichiarazione dei
redditi  anno  1998,  una  denuncia  corredata  della  documentazione
attestante il possesso dei requisiti sopra stabiliti.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI Marciana Marina
                              (Livorno)
  Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il
25   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire, per l'anno 1999, un doppio regime di aliquota I.C.I., e
precisamente:
  aliquota del 4 per mille in favore di:
   persone  fiisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative
edilizie a proprieta' individa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   unita'  immobiliari  locate con contratto annuale registrato ad un
soggetto, residente nel  comune,  che  le  utilizzi  come  abitazione
principale;
   anziani  o  disabili  che  vengono  ricoverati  permanentemente in
strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da
loro posseduta a  titolo  di  proprieta'  od  usufrutto  non  risulti
locata;
   soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato,
con  contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado,
che la utilizzano quale abitazione principale;
  aliquota del 6,2  per  mille  alla  categoria  residuale  di  altri
immobili  soggetti  ad  imposizione  comprendente  tutti i fabbricati
diversi  da  quelli  adibiti  ad  abitazione  principale  e  le  aree
fabbricabili;   2.   stabilre  un  nuovo  regime  di  detrazioni  per
l'abitazione principale da applicarsi nella seguente misura:
  L.  500.000  per  le  unita'  immobiliari,  adibite  ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto o altro
diritto  reale  di  godimento  da  soggetti  pensionati  con  reddito
imponibile  inferiore  a  L.  15.000.000  e  da soggetti portatori di
handicaps e non titolari di diritti reali, anche per quote, su  altri
immobili  ad  eccezione  di quelli considerati accessori o pertinenza
dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da
comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si  intendono
integralmente riportate;
  L. 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI Marebbe - Enneberg
                              (Bolzano)
  Il  comune di MAREBBE - ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, le  seguenti  aliquote  d'imposta
comunale sugli immobili:
  a)  4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
da parte di persone fisiche, gli immobili  posseduti  da  enti  senza
scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni;
  b)   5,2   per   mille  per  gli  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale  (abitazione  sfitte,  abitazioni  date  in
locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che
le  adibiscono  ad  abitazione  principale,  seconde case, abitazioni
affittate per scopi turistici, ecc.);
2. di elevare la detrazione d'imposta a  L.  500.000  da  riconoscere
alla  generalita'  dei soggetti passivi (limitatamente all'abitazione
principale).
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Marene
                               (Cuneo)
  Il comune di MARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  nel comune di Marene per l'anno 1999 nella misura
del 5,5, per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Margno
                               (Lecco)
  Il comune di  MARGNO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il  28
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota gia' deliberata per l'anno
1998 e piu'  precisamente:  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI Marta
                              (Viterbo)
  Il  comune  di  MARTA  (provincia  di  Viterbo)  ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:
  abitazioni principali 5,75 per mille;
  immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale o di alloggi non locati 6,75 per mille;
di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto
passivo  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma  85,  della
legge n. 662/1996, in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI Martignana di Po
                              (Cremona)
  Il  comune  di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato,
il  23  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I per l'anno di imposta  1999  nella
misura indifferenziata del 5 per mille;
2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 fino alla concorrenza
del  suo  ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita da
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale  destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  principale  di  piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999,  e'  considerata
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di proprieta' o di usufrutto da  parte  di  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  al  residenza  in  istituto  di  ricovero o sanitario a
seguito di  ricovero  permanente  purche'  l'unita'  immobiliare  non
risulti locata;
4.  di  stabilire,  per  l'anno  1999,  l'applicazione  dell'aliquota
ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Martinengo
                              (Bergamo)
  Il comune di MARTINENGO (provincia di Bergamo) ha adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota  del  4 per mille sugli immobili utilizzati come residenza
principale;
  aliquota  del  5  per  mille  su  terreni  agricoli,   sulle   aree
fabbricabili e sugli altri fabbricati.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI Martinsicuro
                              (Teramo)
  Il  comune  di  MARTINSICURO  (provincia  di Teramo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquote:
  4,50  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo;
  6,50 per mille per tutti gli altri immobili; detrazioni:
  L. 200.000 detrazione per abitazione principale;
  L. 300.000 per le tipologie di  contribuenti  e  con  le  modalita'
indicate  nella delibera di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre
1996.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Marudo
                               (Lodi)
  Il  comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000  per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Marzabotto
                              (Bologna)
  Il  comune  di  MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  ordinaria  per  l'imposta   comunale   sugli
immobili da applicarsi per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;
determinare  l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili
da applicarsi  per  l'anno  1999  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, nella misura del 6 per mille;
considerare direttamente adibita ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono  la  residenza  in  isitituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
determinare in L. 200.000  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI Masciago Primo
                              (Varese)
  Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato, il 7
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare, in attuazione dell'art. 6 del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  nonche'  dell'art.  2 del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili
nella  misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali,  e  del  6
per mille per tutti gli altri fabbricati.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI Mason Vicentino
                              (Vicenza)
  Il  comune di MASON VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  confermare per l'anno 1999 la detrazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili per unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad  abitazione  principale  anche  l'unita'  immobiliare  posseduta a
titolo  di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o  disabili   che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero o sanitari di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata in
L. 200.000;
3. di stabilire, a decorrere dall'anno  1999,  le  aliquote  ai  fini
dell'I.C.I. come di seguito:
  aliquota ordinaria in misura del 6 per mille;
  applicazione  della  riduzione  in  favore  delle  persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  e  proprieta'
individa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta
a titolo di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata, fissando l'aliquota al 5 per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI Massa e Cozzile
                              (Pistoia)
  Il comune di MASSA E COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, il
27   gennaio   1989,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999:
  a)  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata
nella misura del 6,60 per mille;
  b) per le abitazioni non locate  l'aliquota  e'  determinata  nella
misura del 7 per mille;
  c)  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale  e  per  le  unita'  immobiliari  locate   con   contratto
registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
la misura dell'aliquota e ridotta al 5,50 per mille.
  (Omissis).  3. di precisare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della
legge n.   662/1996,  che  e'  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI Massa Fermana
                           (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  MASSA  FERMANA  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno  1999  le  seguenti aliquote I.C.I. in vigore
nell'anno 1998:
  a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
  b) aliquota per i proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o
architettonico localizzati nel centro storico: 3,50 per mille;
l'aliquota  agevolata prevista al punto b) e' applicata limitatamente
alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per  la  durata
di anni tre dall'inizio dei lavori;
detrazione per le abitazioni principali L. 200.000.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI Massa Fiscaglia
                              (Ferrara)
  Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica  del  6  per mille, cosi' come riportato nella deliberazione di
consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 1998, per i  motivi  indicati
in premessa;
2.   di   stabilire   i  nuovi  limiti  di  reddito  per  il  diritto
all'ulteriore detrazione per l'abitazione principale  di  L.  500.000
nei  valori  e  per  le  rispettive categorie sociali di appartenenza
indicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato
come  parte  integrante  e  sostanzialmente  della  presente,   quale
fac-simile   di  domanda  che  i  contribuenti  interessati  dovranno
presentare al comune per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Massanzago
                              (Padova)
  Il comune di  MASSANZAGO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura
del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Mazzano
                              (Brescia)
  Il comune di MAZZANO (provincia di  Brescia)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI Mazzo di Valtellina
                              (Sondrio)
  Il  comune  di  MAZZO  DI  VALTELLINA  (provincia  di  Sondrio)  ha
adottato,  l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
riconfermare  nella  misura  del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno
1999, per l'imposta comunale sugli immobili istituita e  disciplinata
dal  decreto  legislativo  n.  504 del 30 dicembre 1992, e successive
modificazioni.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Meleti
                               (Lodi)
  Il comune di MELETI (provincia di Lodi) ha adottato, il 1  febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:
  nella  misura  del  5,75  per  mille  per  l'abitazione principale,
compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  ospiti permanenti in istituti di
ricovero o sanitari a condizione che la stessa  non  risulti  locata.
Dall'imposta  dovuta  si  detraggono L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la derstinazione medesima si verifica;
  nella misura del 5,75 per mille sui terreni;
  nella  misura  del 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, box esclusi
per i quali sara' applicata l'aliquota del 5,75 per mille;
  nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;
  nella misura del 4 per mille per gli  immobili  realizzati  per  la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI Menaggio
                               (Como)
  Il  comune  di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  nelle misure di cui al prospetto che
segue le aliquote per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  in  applicazione
delle   disposizioni   normative   di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille:
  immobili posseduti in aggiunta all'abitazione  principale  5,1  per
mille;
  alloggi non locati 5,5 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni 4,8 per mille;
di   determinare,  ai  sensi  dell''art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma  55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, una detrazione
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale pari a complessive L. 250.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Mezzana
                               (Tento)
  Il comune di MEZZANA (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il  26
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I.  in  vigore
nel 1998 e precisamente:
  4,5 per mille, aliquota ordinaria;
  4  per  mille,  aliquota  ridotta,  in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
2.  di  confermare altresi' in L. 300.000, la detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI Mezzanino
                               (Pavia)
  Il  comune  di  MEZZANINO  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta  comunale  sugli  immobili
con l'aliquota unica del 6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).