COMUNE DI FUMANE (Verona) Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 1999 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale; abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; immobile adibito ad attivita' produttive; aree fabbricabili; 7 per mille: abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case); 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FUNES - VILLNOSS Bolzano Il comune di FUNES - VILLNOSS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata al 4 per mille per tutti gli immobili; la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, e' fissata, con decorrenza dall'anno 1999, in L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI GAGGIANO (Milano) Il comune di GAGGIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1. aliquota del 5 per mille: tutte le abitazioni, boxes, negozi, esclusi gli immobili di cui al successivo punto 4); terreni agricoli. 2. aliquota del 4 per mille: per abitazioni nuove, appena costruite, in attesa della prima vendita o locazione, per massimo un anno dall'abitabilita'; 3. aliquota del 4 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione completa cosi' come definiti dall'art. 31, comma 1, lettera d) della legge n. 457/1978, volti al recupero di unita' immobiliari residenziali anche inabitabili; (omissis); 4. aliquota del 5,5 per mille: per immobili produttivi, uffici, laboratori, opifici, magazzini (cat. A/10, C/2, C/3, D); 5. aliquota del 6 per mille: per le abitazioni sfitte per almeno 5 mesi l'anno; 5-bis. aliquota dell'8 per mille: per le abitazioni sfitte per almeno due anni; 6. aliquota del 5 per mille: per le aree fabbricabili (zone C, D e B1R di PRG); 7. detrazione prevista per la prima abitazione: la detrazione prevista per la prima casa viene confermata in L. 200.000 per periodo e quota di possesso. (Omissis). COMUNE DI GAGLIANICO (Biella) Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille e la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000. (Omissis). COMUNE DI GALLICCHIO (Potenza) Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI GANDOSSO (Bergamo) Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 5,50 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE (Novara) Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI GARGAZZONE - Gargazon (Bolzano) Il comune di GARGAZZONE - GARGAZON (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni come segue: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 700.000. (Omissis). COMUNE DI GARLASCO (Pavia) Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquote rispettivamente del 6 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case; 2. di fissare la detrazione di L. 500.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata: pensionati; coniugi a carico di pensionati; che non possiedono anche a titolo di usufrutto, altri immobili; detrazione abitazione principale: Componenti nucleo familiare 400.000 seconda fascia -- -- 1 persona ............... 10.700.000 2 persone ............... 17.700.000 3 persone ............... 22.700.000 4 persone ............... 27.100.000 5 persone ............... 31.500.000 6 persone ............... 40.000.000 3. di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorieta', sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti: il reddito complessivo del nucleo familiare; il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale; 4. di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9. (Omissis). COMUNE DI GATTATICO (Reggio Emilia) Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). le aliquote l.C.l. per l'anno 1999 cosi distinte: 1. aliquota ordinaria del 5,80 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3), tra gli altri, rientrano: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita' * C/6 (garage) limitatamente a due unita' * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita' destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); * si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo dl proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) immobili locati e/o concessI in uso gratuito: (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato); con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione; in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente; * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,80 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio l.C.l. del comune la seguente documentazione: 1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione e/o della donazione, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); c) unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii, e relatvi coniugi, suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16 comma 1 lett. c) del regolamento comunale per l'appiicazione dell'imposta I.C.l.). * per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5,80 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio l.C.l. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado dl parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); d) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; f) fabbricati diversi dalle abitazioni; g) aree fabbricabili; h) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice; i) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; i) unita' immobillari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75); 2. aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondarla o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente; 3. aliquota ridotta - 4 per mille: famiglie con portatori dl handicap e/o grandemente invalido. Per usufruire dell'aliquota ridotta e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1 gennaio 1998 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze). Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; * il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 1998, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo. Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 1999 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di eta' non inferiore ai 65 anni, proprietari dl una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 3, e' necessario ridurre all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 1999 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); stato di famiglia; dichiaraz. dei redditi dell'anno precedente (Mod. UNICO o Mod. 101). compete anche per le unita' immoblilari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avra' valutato l'idoneita' del locali; (per l'anno 1999, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale com.le). 4. detrazione di L. 220.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua. spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale .................. e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli lACP; unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI GAZZANICA (Bergamo) Il comune di GAZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) 5,85 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GAZZUOLO (Mantova) Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; 2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). COMUNE DI GERGEI (Nuoro) Il comune di GERGEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota da applicare alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili viene stabilita nelle seguenti misure: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta alle abitazione principali. 2. la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GERMAGNANO (Torino) Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GHISALBA (Bergamo) Il comune di GHISALBA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le tariffe per i tributi locali determinate dai provvedimenti precedentemente assunti dalla giunta comunale e dal consiglio comunale e di seguito riportati: a) I.C.I. - conferma aliquota e detrazione d'imposta stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 29/97; (Omissis). Deliberazione giunta comunale n. 29/97. (Omissis). di determinare, per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Giacciano con Baruchella (Rovigo) Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GIAVENO (Torino) Il comune di GIAVENO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 1999, la seguente aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 4,9 per mille generalizzata ed indifferenziata nei confronti della universita' dei soggetti passivi di imposta; 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrai tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente; che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI Giavera del Montello (Treviso) Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili: l'aliquota d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' stabilita nella misura del 4,50 per mille; l'aliquota di imposta da applicare in tutti gli altri casi e' stabilita nella misura del 5,50 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 (primo) grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4. di considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 (primo) grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GINOSA (Taranto) Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunnale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che: a) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per quelle fasce particolari di anziani precedentemente indicate nella summenzionata delibera consiliare, nonche' per gli anziani ricoverati presso case di cure in modo permanente benche' proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati; 4. di confermare al 3 per mille l'aliquota da applicare anche il 1999 ai termini dell'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1979, limitatamente agli immobili ricadenti nel centro storico; 5. di confermare, inoltre, l'esonero del pagamento dell'I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidita' del disabile stesso; 6. di aumentare, inoltre, la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 500.000 per gli anziani ricoverati presso luoghi di lunga degenza. (Omissis). COMUNE DI GIOVO (Trento) Il comune di GIOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999: abitazione principale, 4 per mille, con detrazione dell'importo di L. 200.000; altri fabbricati, 4 per mille; aree fabbricabili su cui sono in corso lavori di costruzione in base a concessione edilizia e limitatamente al periodo di validita' della stessa, 4 per mille; aree fabbricabili non utilizzate, 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI GIULIANA (Palermo) Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliae (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GIULIANO TEATINO (Chieti) Il comune di GIULIANO TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 per le diverse ipotesi previste dalla vigente normativa. (Omissis). COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (Treviso) Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione annua per la prima abitazione; 3. di non determinare alcuna aliquota ridotta o agevolata, ne' esenzioni o ulteriori riduzioni che sarebbero previste per: edifici da recuperare (inagibili o inabitabili); edifici di interesse artistico ed architettonico nei centri storici; la realizzazione di autorimesse e posti auto; l'utilizzo di sottotetti; gli edifici fatiscenti (parametri da determinare con apposito regolamento comunale); le diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (prevista gia' per il 1997); l'abitazione principale e per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale (aliquota agevolata o maggiore detrazione, prevista gia' per il 1997). (Omissis). COMUNE DI GOITO (Mantova) Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente deliberazione, nella misura del 6,4 per mille; b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte); 2. di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI GORLA MAGGIORE (Varese) Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. minima pari al 4 per mille e la detrazione pari a L. 200.000 sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di determinare, per l'anno 1999, nella misura massima di L. 500.000 l'aumento della detrazione dall'imposta I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale. (Omissis). Allegato CRITERI PER L'AUMENTO DETRAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DA L. 200.000 A L. 500.000 Art. 1. - 1. L'aumento della detrazione si applica ai soli soggetti passivi qualora il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti fissati dal successivo art. 2 e secondo le modalita' in esso previste, a condizione che: il contribuente non sia titolare di altre unita' immobiliari, ad esclusione di quelle di categoria C di classe 6 e 7 e/o di terreni agricoli, boschivi o con destinazione ad uso pubblico. 2. Fermi restando i limiti di reddito e le condizioni di cui sopra, la detrazione si applica anche nel caso in cui il contribuente possieda quote (anche in proprieta' indivisa) di piu' unita' immobiliari sempre che la somma delle citate quote non superi il 100% e le singole unita' siano di proprieta' o in usufrutto a parenti fino al quarto grado (attestate tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). Art. 2. - 1. L'aumento della detrazione e' concesso qualora il reddito del nucleo familiare, cosi' come risulta dallo stato di famiglia, non sia superiore ai livelli di reddito per la determinazione dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare, aggiornati sulla base delle comunicazioni I.N.P.S., in vigore nel secondo semestre dell'anno precedente (decorrenza 1 luglio 1998). 2. I livelli di reddito sono distinti in quattro categorie: 1a categoria: generalita' dei soggetti passivi richiedenti con esclusione di quelli indicati nelle categorie successive; 2a categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile; 3a categoria: soggetti passivi richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; 4a categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare si tiene conto di tutti i redditi (lordi) propri dei singoli componenti il nucleo familiare. Art. 3. - 1. Si considerano soggetti impossibilitati a dedicarsi a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, aventi difficolta' persistente a svolgere le funzioni proprie della loro eta' per infermita' o difetto fisico o mentale: invalidi civili con grado di invalidita' superiore od uguale al 46%; sordomuti; ciechi parziali o assoluti; grandi invalidi del lavoro con invalidita' non inferiore all'80% - invalidi INAIL; inabili I.N.P.S.; titolari di pensione privilegiata di guerra od ordinaria non inferiore alla 1a categoria tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita' legge 5 febbraio 1992, n. 104; muniti di certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali). Art. 4. - 1. Per ottenere l'aumento della detrazione di cui trattasi, il contribuente dal 24 maggio 1999 al 26 giuguo 1999 deve presentare istanza presso l'ufficio tributi comunale, negli orari di apertura al pubblico, corredata dalla seguente documentazione: copia per il contribuente del modello dichiarazione o certificazione dei redditi percepiti nell'anno 1998; autocertificazione dei redditi posseduti o percepiti non soggetti ad inserimento nella dichiarazione dei redditi annuale o copia di eventuale certificazione rilasciata dall'ente erogatore di tali provvidenze; certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali) attestante la situazione di handicap presente nel nucleo familiare; dichiarazione sostitutiva atto di notorieta' sottoscritta dal soggetto passivo attestante la consistenza immobiliare posseduta. La documentazione richiesta potra' essere sostituita da autocertificazione secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, legge n. 127/1997 e legge n. 15/1968. 2. Il certificato di stato famiglia sara' richiesto d'ufficio dal responsabile del procedimento all'ufficio anagrafe comunale e verra' inserito a corredo dell'istanza prodotta dal soggetto passivo richiedente. 3. Il modello di istanza da presentare sara' messo a disposizione di tutti i contribuenti interessati durante il periodo sopra riportato presso l'ufficio tributi comunale. Art. 5. - 1. Il responsabile del servizio I.C.I. e, qualora fosse utile, l'assistente sociale, accertano la regolarita' della richiesta e ne comunicano all'interessato l'accoglimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Qualora la domanda venga respinta, l'interessato deve versare il conguaglio entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta. 3. Il contribuente resta comunque tenuto al versamento dell'imposta, al netto della detrazione in argomento, nei termini fissati dalla legge. _____________________________________________________________________ LIMITI DI REDDITO PER L'ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I. DA L. 200.000 A L. 500.000 _____________________________________________________________________ |1a categoria | 2a categoria | 3a categoria| 4a categoria |_____________|______________|_____________|______________ | Reddito del | Reddito del | Reddito del | Reddito del | nucleo fami-| nucleo fa- | nucleo fa- | nucleo fa- | liare per | miliare con | miliare con | miliare | la genera- | soggetto | soggetti | con sog- | lita' dei | passivo | impossibi- | getto | richiedenti | dell'im- | litati a | passivo | (con esclu- | posta in | dedicarsi | in condi- | sione delle |condizione | a proficuo | zione di | altre fat- |di vedovo/a, | lavoro ov- | vedovo/a, Comp. | tispecie a |divorziato/a, | vero, se | divorziato/a, il nucleo |fianco ripor-| separato/a | minorenni, | separato/a familiare | tate) |legalmente, | hanno dif- | legalmente, | | celibe | ficolta' | celibe o | | o nubile | persistenti | nubile e | | | a svolgere | con soggetti | | | le funzioni | di cui alla | | | proprie | categoria | | | della loro | n. 3 con | | | eta' per | infermita' | | | infermita' | o difetto | | | o difetto | fisico o | | | fisico o | mentale | | | mentale | ___________|_____________|______________|_____________|______________ 1 | 24.094.000 | 27.306.000 | 40.151.000 | 43.364.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 2 | 33.727.000 | 36.939.000 | 49.787.000 | 52.998.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 3 | 43.364.000 | 46.576.000 | 59.423.000 | 62.632.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 4 | 52.998.000 | 56.210.000 | 69.057.000 | 72.269.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 5 | 57.815.000 | 61.027.000 | 73.873.000 | 77.088.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 6 | 62.632.000 | 65.846.000 | 78.692.000 | 81.905.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ 7 o piu' | 67.451.000 | 70.665.000 | 83.509.000 | 86.721.000 ___________|_____________|______________|_____________|______________ COMUNE DI GORNATE OLONA (Varese) Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle seguenti misure: 4,5 per mille, per la prima casa, piu' seconde case affittate con regolare contratto d'affitto e utilizzate come prime case e box di pertinenza; 5,5 per mille, per le secondo case, box di pertinenza, terreni edificabili, industrie ed altri; 7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza. (Omissis). COMUNE DI GOTTOLENGO (Brescia) Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di modificare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 1. di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi: a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati; b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con reddito annuo pari a L. 11.900.000 oppure composto da due persone e con reddito annuo di L. 18.800.000; 2. che per avere diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1999 apposita domanda con una la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3. di stabilire che il pagamento per il 1999 potra' avvenire per il solo trammite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere. (Omissis). COMUNE DI GRAFFIGNANA (Lodi) Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille con effetto dal 1 gennaio 1999; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivi sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medisima si verifica. (Omissis). COMUNE DI GRAGLIA (Biella) Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire che non vengono disposte diversificazioni di imposta, ne' riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamento previste dalla vigente normativa. (Omissis). COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO (Novara) Il comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,2 per mille; 2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI GROTTAGLIE (Taranto) Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: 4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI GRUARO (Venezia) Il comune di GRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue: aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota 6 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare altresi' la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GUAZZORA (Alessandria) Il comune di GUAZZORA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla principale e per gli alloggi non locati; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GUDO VISCONTI (Milano) Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1999, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunbale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue: TIPOLOGIA ALIQUOTA - - Terreni agricoli 6,5 per mille Aree fabbricabili 6,5 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale 6,5 per mille Altri fabbricati 6,5 per mille (Omissis). COMUNE DI IMBERSAGO (Lecco) Il comune di IMBERSAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,85 per mille, con la detrazione previsionale per la prima casa di L. 200.000; (Omissis). COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE (Pavia) Il comune di INVERNO E MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1 gennaio 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 1999. (Omissis). COMUNE DI INVORIO (Novara) Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per le motivazioni di cui in premessa l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1999 nella misura seguente: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota per abitazine principale e per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora abituale di residenza (art. 2 del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille; aliquota per alloggi non locati e per alloggi locati a soggetto non residente o che non utilizza l'unita' immobiliare come dimora abituale di residenza: 6,5 per mille (ai fini dell'applicazione del tributo si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento sull'I.C.I. che qui si intende integralmente riportato e trascritto). Ritenuto di fissare in L. 200.000, fino alla conocrrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d'imposta, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 punto 2 delal legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con le estensioni previste dall'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.; 2. di stabilire conseguentemente ed ai fini di una corretta applicazione delle suddette aliquote che, per usufruire dell'aliquota prevista dall'art. 2 del regolamento I.C.I., il contribuente dovra', entro la data di presentazione delle dichiarazioni e/o denunce I.C.I. dell'anno successivo rispetto a quello di imposizione, produrre all'ufficio tributi un'autocertificazione attestante che l'immobile e' stato locato a soggetto residente con contratto registrato, con indicazione della data di sottoscrizione del contratto, della durata dello stesso, dei dati identificativi del locatario e degli estremi della registrazione del contratto. La dichiarazione del contribuente sara' valida fino al termine del contratto di locazione con il medesimo soggetto. Ai fini del periodo di applicazione dell'aliquota fara' fede la data di stipula del contratto di locazione, se registrato nei termini di legge, in mancanza fara' fede la data di registrazione. (Omissis). COMUNE DI ISOLA VICENTINA (Vicenza) Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per il 1999 e la detrazione per l'abitazione principale nei limiti minimi stabiliti dalla legge, attualmente fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ITRI (Latina) Il comune di ITRI (provincia di Latina) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille per le abilitazioni principali; 6,75 per mille per le abilitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale; fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI JACURSO (Catanzaro) Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; B) stabilire in L. 300.000 la misura della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LAGNASCO (Cuneo) Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille (Omissis). COMUNE DI LA LOGGIA (Torino) Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota del 5,3 per mille per l'abitazione principale; 2. di stabilire l'aliquota del 6,7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. di confermare la misura del 7 per mille per gli alloggi non locati; 4. di confermare la detrazione di L. 250.000, pari a 129,11 Euro, per l'abitazione principale; 5. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione dell'ufficio tecnico competente ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; 6. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati. (Omissis). COMUNE DI LA MADDALENA (Sassarii) Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, nella sottoindicata misura, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune per l'anno 1999: 1) 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili; di prendere atto che le detrazioni per l'abitazione principale rimarranno invariato L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (Chieti) Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LAMA MOCOGNO (Modena) Il comune di LAMA MOCOGNO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come infra indicato: a) 5,60 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) 5,60 per mille per le pertinenze delle unita' immobiliari di cui alla precedente lettera a) a condizione che siano catastalmente classificate nelle categorie C2 e C6 e che si tratti effettivamente di pertinenza dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alle stesse; c) 6,20 per mille in tutti gli altri casi. (Omissis). COMUNE DI LAS PLASSAS (Cagliari) Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LAUREGNO (Bolzano) Il comune di LAUREGNO (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, aliquota unica; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600. (Omissis). COMUNE DI LAVARONE (Trento) Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'l.C.l. per il periodo d'imposta 1999; 2. di determinare nel 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'l.C.I. per il periodo d'imposta 1999, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI LAZISE (Verona) Il comune di LAZISE (provincia di Verona) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di apprrovare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale al presente verbale si allega sub "1", per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. (Omissis). 1. di applicare per l'anno in corso 1999 le aliquote differenziate come in premessa specificato e che qui si intendono integralmente riportate; 2. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto III della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000. (Omissis). ritenuto opportuno diversificare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari a L. 300.000; 5,5 per mille seconda casa di residenti in uso a familiari ivi residenti (genitori/figli e/o discendenti entro il secondo grado di parentela) seconde case locate a residenti; 7 per mille seconde case di non residenti; 6 per mille aliquota ordinaria. (Omissis). COMUNE DI LECCE NEI MARSI (L'Aquila) Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno 1999 la misura dell'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (avuto riguardo alle straordinarie esigenze di bilancio) e la detrazioine di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili; 3. di non recepire alcuna delle agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 3, comma 55, che sostituisce l'art. 8 della legge n. 504/1992; 4. di considerare quale abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI LENDINARA (Rovigo) Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta immobili per l'anno 1999 come segue: 5.25 per mille l'aliquota da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, applicando altresi' a tali immobili la detrazione prevista dalla vigente normativa l.C.l. nella misura di L. 200.000; 6.25 per mille l'aliquota da applicare agli altri immobili individuati come imponibili dalla vigente normativa l.C.I. (aree edificabili, terreni agricoli, altri fabbricati). (Omissis). COMUNE DI LENNO (Como) Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie degli immobili: aliquota 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI (nonche' categorie di soggetti RIDUZIONE DETRAZIONE D'IMPOSTA in situazioni di particolare D'IMPOSTA (lire in ragione annua) disagio economico sociale) -- -- -- Unita' immobiliari adibite ad abitazione pincipale dei soggetti passivi residenti - 230.000 (Omissis). COMUNE DI LEQUIO TANARO (Cuneo) Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; di determinare in L. 200.000 l'importo da detrarre alle abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI LESSOLO (Torino) Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LESSONA (Biella) Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LESTIZZA (Udine) Il comune di LESTIZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nel 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LICENZA (Roma) Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI LIERNA (Lecco) Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille; aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: 6 per mille; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata; 3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). COMUNE DI LIGONCHIO (Reggio Emilia) Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI LIMENA (Padova) Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 30 ottobre 1998 e 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999 come indicato nell'allegato sub-a) che fa parte integrante della presente, con le modalita' in narrativa esposte; 2. di approvare il modello di domanda per l'aumento delle detrazioni che si allega sub-b) e che fa parte integrante della presente; 3. di provvedere alla pubblicazione della presente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). Sub-a) _____________________________________________________________________ TIPOLOGIE | | | | | IMMOBILI |Aliquota |Detrazione| Detrazione |Detrazione |Riduzione | | normale | per reddito| persona |d'imposta | | | | assistita | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ a) aliquota 5,5 per | ordinaria (1) mille | da applicare se il caso lo prevede _______________________|_____________________________________________ b) abitazione| 4 per | 200.000 | 400.000 | 500.000 | - principale | mille | | | | (2) compreso| | | | | garage/s: | | | | | del sogget-| | | | | to passivo; | | | | utilizzata | | | | | dai soci | | | | | delle | | | | | coopera- | | | | | tive edi- | | | | | lizie a | | | | | proprieta'| | | | | indivisa; | | | | | alloggio | | | | | regolar- | | | | | mente | | | | | assegnato | | | | | da istitu-| | | | | to autono-| | | | | mo per le | | | | | case | | | | | popolari; | | | | | locata con | | | | | contratto | | | | | registrato| | | | | a soggetto| | | | | che la | | | | | utilizza | | | | | come | | | | | abitazione| | | | | principale; | | | | concessa in| | | | | uso gra- | | | | | tuito con | | | | | scrittura | | | | | privata a | | | | | parenti | | | | | fino al | | | | | terzo grado | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ c) abitazione| 4 per | 200.000 | 400.000 | - | - principale | mille | | | | di anziani | | | | | o disabili | | | | | ricoverati | | | | | in istituti | | | | | (art. 3, | | | | | comma 56, | | | | | della legge | | | | | n. 662/1996)| | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ d) immobili | 5,5 per | - | - | - | - diversi da | mille | | | | abitazioini | | | | | (terreni); | | | | | gruppi: | | | | | A/10, B, C | | | | | (esclusi i | | | | | C/6 garage/s| | | | | abitazione | | | | | principale) | | | | | e D | | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ e) alloggi | 6,5 per | - | - | - | - non locati | mille | | | | (3) | | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ f) abitazione| 5,5 per | - | - | - | 50 per inagibile o | mille | | | | cento inabitabile | | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ g) immobili | 5,5 per | - | - | - | - di enti | mille | | | | senza scopo | | | | | di lucro | | | | | _____________|_________|__________|____________|___________|_________ h) fabbricati| 5,5 per | - | - | - | - realizzati | mille | | | | per la | | | | | vendita e | | | | | non venduti | | | | | (art. 3, | | | | | comma 55, | | | | | della legge | | | | | n. 662/1996 | | | | | (4) | | | | | COMUNE DI LIVERI (Napoli) Il comune di LIVERI (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,50 per mille per tutte le fattispecie di imposizione, esclusa l'abitazione principale per la quale, l'aliquota viene confermata nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (Bologna) Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in queto comune diversificata nella seguente misura: a) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze; aliquota 6,70 per mille. b) immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed aree edificabili; aliquota del 6 per mille; c) abitazione principale e relativa pertinenza (vedi art. 5 del regolamento); aliquota 6 per mille; d) fabbricati realizzati per le vendita e non venduti; aliquota 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dovra' essere applicata nella misura di L. 200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI LODI (lire) Il comune di LODI ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, come di seguito indicata, la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 77/1995: fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n, 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 3 per mille l'aliquota agevolata per la fattispecie indicate nella medesima disposizione normativa. (Omissis). COMUNE DI LOIANO (Boogna) Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di prevedere in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LOMAGNA (Lecco) Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' da ribadire i valori gia' approvati per l'anno 1998, come di seguito riportato: 5 per mille abitazioni principali; 5,75 per mille altri fabbricati; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori; approvare, con riguardo alla detrazione a valersi per l'anno 1999, sulla scorta di quanto gia' in essere ed in vigore per il precedente anno 1998: detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, confermando per l'anno 1999 la stessa detrazione di L. 300.000, gia' in essere ed in vigore per l'anno 1998, ma solo a favore delle categorie piu' deboli come gia' meglio indetificate, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato: Requisiti richiesti, categorie ammesse: 1) pensionati con residenza nel comune di Lomagna - reddito annuale: per nucleo con un singolo reddito - non eccedente il valore della pensione minima INPS anno 1999 (nel conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile), per nucleo con piu' redditi di pensione - il cumulo delle pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per il numero dei percepienti le pensioni; 2) portatore di handicap al 100% - reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999), oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico; 3) lavoratori disoccupati - reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico; 4) lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita' - reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico. Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficente, e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; 5) titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti; 6) contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente - reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999), oltre a L. 2.500.000 per ogni familiare a carico; proprieta' immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprieta') piu' eventuali pertinenze (box) se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovra' essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il 31 maggio 1999 e dovra' aver allegato i seguenti documenti: stato di famiglia; denuncia dei redditi 1999 (redditi 1998) di tutti i componenti il nucleo familiare; copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente; copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente; documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita'. L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro il 15 giugno 1999. I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi cosi' come previste da deliberazione C.C. n. 58 del 28 luglio 1998 "Sanzioni amministrative - pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entita'", esecutiva per vidimazione dell'O.R.E.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998. (Omissis). COMUNE DI LOMBARDORE (Torino) Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999: a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale sfitti o locati come seconda casa, 7 per mille; b) tutte le altre tipologie di immobili, 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LONATO (Brescia) Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (Piacenza) Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 1999: 5,5 per mille; 2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000; 2.a detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenenete ad una delle seguenti categorie: a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni; b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S. I contribuenti di cui al presente punto 2.a dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000. La richiesta autocertificazione dovra' essere prestata al comune, ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.l. (prima rata) per l'anno 1999. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. Dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9. E' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. riduzione dell'aliquota al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota ridotta potra' essere utilizzata, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati sfitti e/o disabitati per i quali e' stato rilasciato regolare certificato di abitabilita' e/o agibilita'; 4. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5). L'aliquota agevolata viene applicata solamente sulle unita' immobiliari oggetto di intervento negli anni 1998 e 1999. (Omissis). COMUNE DI LUGO DI VICENZA (Vicenza) Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguilo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 5,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati; 2. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto 1, lettera a). (Omissis). COMUNE DI MACERATA (Macerata) Il comune di MACERATA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale 4.6 per mille; aliquota per abitazioni locale con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille; aliquota per unita' abitative possedute da enti senza scopo di lucro 5 per mille; 2. approvare per I'anno 1999 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principile per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 1999: soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani, handicappati); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 1999 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 12.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 1999 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 22.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a L. 23.000.000 con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 28.000.000; 3. approvare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 1999: contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da cinque o piu' persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 33.000.000; giovani coppie di eta' compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a L. 33.000.000, formatesi dopo il 1 gennaio 1998, per i primi due anni dall'istituzione della convenienza anagrafica. vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000; separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000; 4. stabilire che l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MACHERIO (Milano) Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 4, 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili ivi compresi terreni ed aree fabbricabili; 2. di confermare in L. 200.000 (EURO 103,29), la detrazione spettante per gli immobili destinati ad abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI MADIGNANO (Cremona) Il comune di MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 3. di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI MAGNACAVALLO (Mantova) Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni: riduzione dell'I.C.I.. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; 2. di determinare in L. 200.000 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA (Udine) Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: determinazione aliquote I.C.I. esercizio 1999. (Omissis). di stabilire, per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MALEGNO (Brescia) Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota base pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000; aliquota pari al 4 per mille per "gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nel centro storico" cosi' come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5. (Omissis). COMUNE DI Malonno (Brescia) Il comune di MALONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota agevolata del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo; aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo; 2. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione (Omissis). COMUNE DI Maltignano (Ascoli Piceno) Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo: 1) al 4,80 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) al 5,50 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica. (Omissis). COMUNE DI Mamoiada (Nuoro) Il comune di MAMOIADA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per il 1999 come per l'esercizio 1998, la tariffa al 4 per mille e la detrazione a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Marano di Valpolicella (Verona) Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Marano Vicentino (Vicenza) Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; A) di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000, alle seguenti condizioni: 1) ciascun componente del nucleo familiare, come costituito al 10 gennaio 1999, deve godere, con riferimento all'anno 1998, della sola pensione sociale o di altro trattamento pensionistico di importo pari al trattamento minimo erogato dall'Inps, che per l'anno 1998 e' pari a L. 9.070.100 annue, oltre al reddito della sola prima casa e di eventuale pertinenza classificata catastalmente C6 o C7; le proprieta' vanno riferite all'anno 1999 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRPEF; 2) in alternativa al precedente punto 1): il nucleo familiare deve godere di un reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1998, adeguatamente documentato dai modelli 730, 740, 101, 201, o altro documento, contenuto al di sotto del "minimo vitale" come fissato dall'art. 17, comma 5, punto a) del regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 164 del 20 dicembre 1990, e successive deliberazioni integrative; B) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; C) di stabilire, ai fini del riconoscimento delle suddette detrazioni, che gli interessati dovranno presentare al comune, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi anno 1998, una denuncia corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra stabiliti. (Omissis). COMUNE DI Marciana Marina (Livorno) Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 1999, un doppio regime di aliquota I.C.I., e precisamente: aliquota del 4 per mille in favore di: persone fiisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; unita' immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale; anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti locata; soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale; aliquota del 6,2 per mille alla categoria residuale di altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili; 2. stabilre un nuovo regime di detrazioni per l'abitazione principale da applicarsi nella seguente misura: L. 500.000 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a L. 15.000.000 e da soggetti portatori di handicaps e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate; L. 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive. (Omissis). COMUNE DI Marebbe - Enneberg (Bolzano) Il comune di MAREBBE - ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili: a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni; b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazione sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.); 2. di elevare la detrazione d'imposta a L. 500.000 da riconoscere alla generalita' dei soggetti passivi (limitatamente all'abitazione principale). (Omissis). COMUNE DI Marene (Cuneo) Il comune di MARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Marene per l'anno 1999 nella misura del 5,5, per mille. (Omissis). COMUNE DI Margno (Lecco) Il comune di MARGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota gia' deliberata per l'anno 1998 e piu' precisamente: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI Marta (Viterbo) Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente: abitazioni principali 5,75 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati 6,75 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge n. 662/1996, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Martignana di Po (Cremona) Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I per l'anno di imposta 1999 nella misura indifferenziata del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono al residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di stabilire, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). COMUNE DI Martinengo (Bergamo) Il comune di MARTINENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota del 4 per mille sugli immobili utilizzati come residenza principale; aliquota del 5 per mille su terreni agricoli, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati. (Omissis). COMUNE DI Martinsicuro (Teramo) Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquote: 4,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 6,50 per mille per tutti gli altri immobili; detrazioni: L. 200.000 detrazione per abitazione principale; L. 300.000 per le tipologie di contribuenti e con le modalita' indicate nella delibera di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI Marudo (Lodi) Il comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Marzabotto (Bologna) Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille; determinare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isitituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI Masciago Primo (Varese) Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato, il 7 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, e del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. (Omissis). COMUNE DI Mason Vicentino (Vicenza) Il comune di MASON VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata in L. 200.000; 3. di stabilire, a decorrere dall'anno 1999, le aliquote ai fini dell'I.C.I. come di seguito: aliquota ordinaria in misura del 6 per mille; applicazione della riduzione in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' individa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fissando l'aliquota al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Massa e Cozzile (Pistoia) Il comune di MASSA E COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 gennaio 1989, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata nella misura del 6,60 per mille; b) per le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; c) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota e ridotta al 5,50 per mille. (Omissis). 3. di precisare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI Massa Fermana (Ascoli Piceno) Il comune di MASSA FERMANA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1998: a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille; b) aliquota per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 3,50 per mille; l'aliquota agevolata prevista al punto b) e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; detrazione per le abitazioni principali L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Massa Fiscaglia (Ferrara) Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, cosi' come riportato nella deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 1998, per i motivi indicati in premessa; 2. di stabilire i nuovi limiti di reddito per il diritto all'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000 nei valori e per le rispettive categorie sociali di appartenenza indicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato come parte integrante e sostanzialmente della presente, quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al comune per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI Massanzago (Padova) Il comune di MASSANZAGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Mazzano (Brescia) Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Mazzo di Valtellina (Sondrio) Il comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). riconfermare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI Meleti (Lodi) Il comune di MELETI (provincia di Lodi) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999: nella misura del 5,75 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la derstinazione medesima si verifica; nella misura del 5,75 per mille sui terreni; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, box esclusi per i quali sara' applicata l'aliquota del 5,75 per mille; nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; nella misura del 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). COMUNE DI Menaggio (Como) Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 5,1 per mille; alloggi non locati 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni 4,8 per mille; di determinare, ai sensi dell''art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, una detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a complessive L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI Mezzana (Tento) Il comune di MEZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. in vigore nel 1998 e precisamente: 4,5 per mille, aliquota ordinaria; 4 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di confermare altresi' in L. 300.000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI Mezzanino (Pavia) Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis).