COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA (CHIETI) Il comune di PIETRAFERRRAZZANA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire l'aliquota l.C.l. applicabile per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille valida indistintamente per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili; 2. approvare il seguente schema riportante le fasce di reddito unitamente alle corrispondenti misure per l'applicazione delle maggiori detrazioni dall'l.C.l. sugli immobili per abitazione principale: a) imponibile lordo fino a 40 milioni con nucleo familiare, e fino a 30 milioni senza nucleo familiare: detrazioni pari a L. 320.000; b) imponibile lordo dal limite di cui alla lettera a) e fino a 50 milioni: detrazioni pari a L. 260.000; c) imponibile lordo da 50 milioni a 60 milioni: detrazione pari a L. 210.000; d) imponibile lordo oltre i 60 milioni: detrazioni pari a L. 200.000; 3. disporre, infine che i contribuenti che beneficeranno del presente provvedimento avranno l'obbligo di presentare al comune entro il termine del versamento della prima rata, copia della denuncia dei redditi 98 presentata al Ministero delle finanze e/o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge n. 15/1968 e cio' al fine di mettere gli uffici nelle condizioni di accertare il presupposto della maggiore detrazione spettante. (Omissis). COMUNE DI PIETRALUNGA (PERUGIA) Il comune di PIETRALUNGA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ...omissis..., le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 4,80 per mille per l'abitazione principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili; di stabilire, per l'anno 1999, in L. 300.000 la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e succ., per la prima abitazione dei seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole: a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi derivanti esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 annui; b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a L. 90.000.000 che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico; (Omissis). COMUNE DI PIEVE DI CORIANO (MANTOVA) Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare i crieteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, cosi' diversificata: abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille. Detrazione di L. 200.000. Verranno considerate abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. E' stabilito che l'immobile non deve essere locato; unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille; terreni: 6,25 per mille; seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIEVE DI LEDRO (TRENTO) Il comune di PIEVE DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, in L. 700.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MILANO) Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. applicate nel precedente esercizio sotto riportate: a) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione; c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate; d) aliquota del 6,6 per mille (sei virgola sei per mille) da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000 limitatamente a: pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000; nel caso di presenza nei nuclei famigliari di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 40% nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti nel nucleo fino a L. 20.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. (Omissis). COMUNE DI PIEVEPELAGO (MODENA) Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'aliquota e la detrazione sulla prima casa agli effetti I.C.I. per l'anno 1999 rispettivamente nel 6 per mille e in L. 240.000 confermando quanto stabilito con atto consiliare n. 12 del 16 febbraio 1998 per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI PIGLIO (FROSINONE) Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le sole riduzioni e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI PINEROLO (TORINO) Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri: aliquota ordinaria del 5,6 per mille, da applicare a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: a) aliquota ridotta del 4 per mille per recupero unita' immobiliari nel centro storico ai sensi del comma 5, art. 1, legge n. 449/1997; b) aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione; 2. di approvare la detrazione di L. 300.000 per l'anno 1999 e di concedere la detrazione anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI PIOBBICO (PESARO E URBINO) Il comune di PIOBBICO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; 3. di considerare unita' immobiliare adibita ad abitazione principale anche le unita' cosi' come individuate all'art. 10 del regolamento comunale. (Omissis). COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per il 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,80 per mille per la prima case e del 6 per mille per i rimanenti immobili; 6,25 per mille per gli immobili sfitti da piu' di due anni, dando atto che per la prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000; 4 per mille pe le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione. (Omissis). COMUNE DI PISOGNE (BRESCIA) Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione per abitazione principale nel minimo di legge previsto in L. 200.000 annue; 3. di considerare adibita ad abitazione principale, a condizione che risulti non locata, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI PLODIO (SAVONA) Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e precisamente: a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille; b) aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 5,50 per mille, per le abitazioni localte con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti; 3. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1999 nella misura di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI POCENIA (UDINE) Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI POGGIARDO (LECCE) Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, il 17 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate I.C.I. in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1998, n. 437, come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 437: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a); 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI POGGIOMARINO (NAPOLI) Il comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare l'allegata proposta di deliberazione, protocollo n. 24614 dell'11 dicembre 1998, avente ad oggetto: "decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504. Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e detrazione per l'abitazione principale anno 1999", che qui di seguito si riporta in stralcio: (Omissis). propone di deliberare per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed in misura unica per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI POIRINO (TORINO) Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote come segue: 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 7 per mille relativamente agli alloggi non locati di proprieta' di soggetti residenti; 5 per mille relativamente a tutti gli altri immobili; 2. di stabilire che dall'imposta relativa all'abitazione principale e alle unita' immobiliari ad essa equiparate si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI POLLUTRI (CHIETI) Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure. l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 6 per mille: quale aliquota ordinaria; 5,5 per mille: per abitazioni principali, abitazioni di anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), abitazioni locate come abitazioni principali, fabbricati di proprieta' di cittadini residenti all'estero; 7 per mille: per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati. (Omissis). COMUNE DI POLVERARA (PADOVA) Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge. (Omissis). COMUNE DI PONCARALE (BRESCIA) Il comune di PONCARALE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PONNA (COMO) Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille del valore catastale degli immobili (o del valore venale delle aree fabbricabili, o ancora del reddito dominicale dei terreni agricoli). (Omissis). di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (ROVIGO) Il comune di PONTECCHIO POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999; (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 300.000 per contribuenti aventi i seguenti requisiti: possesso in via esclusiva della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; reddito complessivo, del nucleo familiare anagrafico, riferito al 1998, non superiore a L. 15.000.000; il reddito familiare si determina diminuendo il reddito complessivo lordo del nucleo familioare di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e, successivamente, del 40% di eventuali redditi di lavoro dipendente. (Omissis). COMUNE DI PONTELONGO (PADOVA) Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi anche agli immobili non locati, senza sorta di agevolazioni o differenziazioni; 3. di fissare la detrazione per abitazione principale il L. 240.000 rapportata ad anno. (Omissis). COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) Il comune di PONTE NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, e del 6 per mille per gli altri immobili; nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). COMUNE DI PONTE NOSSA (BERGAMO) Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune per l'anno 1999 sara' applicata con l'aliquota unica del 4,80 per mille in conformita' alle disposizioni normative vigenti; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) Il comune di PONTE SAN NICOLO' (provincia di Padova) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata a questo comune pari al 5,5 per mille; 2. prevedere l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, cosi' come definita all'art. 8 regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili; 3. aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 500.000 nella seguenti fattispecie: per le unita' immobiliari possedute da proprietari, o dai titolari del diritto reale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, assistiti in via continuativa dal comune; quando il reddito complessivo del nucleo familiare sia dato, oltre che dall'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I., solo da pensione con importo massimo non superiore a due volte la pensione minima I.N.P.S. lorda relativa all'anno precedente quello di imposizione; in questo caso i richiedenti devono avere un'unica abitazione, personalmente e continuativamente abitata dagli stessi e compresa tra le categorie catastali A2/A4; 4. determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione debbano presentare apposita domanda all'ufficio tributi, entro il 30 aprile 1999; 5. dare atto che l'ufficio tributi comunichera' agli interessati l'accettazione o l'esclusione dalla possibilita' di applicazione del beneficio, nei termini utili per il versamento dell'imposta dovuta per il corrente anno di imposizione, previa verifica della sussistenza dei presupposti agevolativi cosi' come sopra specificato. (Omissis). COMUNE DI PONTEVICO (BRESCIA) Il comune di PONTEVICO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare che la detrazione per la prima casa e' fissata nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge; 3. di elevare detta detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sottoindicati: "Il comune di Pontevico applichera' per l'anno 1999 una aliquota I.C.I. del 5 per mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato, un ulteriore aumento della detrazione, da aggiungersi a quella prevista di legge (L. 200.000), pari a L. 50.000. Tale detrazione verra' altresi' concessa ai nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovra' esere inoltrata all'ufficio tributi negli orari di sportello". Il reddito da considerare e' quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anziani invalidi. Limiti reddito 1999 Componenti il nucleo familiare Reddito annuo -- -- Una persona 11.537.000 Due persone 19.152.000 Tre persone 24.624.000 Quattro persone 29.412.000 Cinque persone 34.200.000 Sei persone 38.760.000 oltre le sei persone 43.320.000 Non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), le pensioni sociali, le pensioni di invalidita' civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, e i redditi esenti o tassati alla fonte. Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, di piu' di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2000 cc. (Omissis). COMUNE DI PORRETTA TERME (BOLOGNA) Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille; di stabilire una aliquota ridotta del 6 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di elevare la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI Portocannone (Campobasso) Il comune di PORTOCANNONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1999: Imposta comunale immobiiare. Si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'imposta sara' ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalita' e i criteri di legge. Sono recepite tutte le norme in materia previste dalla legge e dalle circolari ministeriali. (Omissis). COMUNE DI Portomaggiore (Ferrara) Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, (omissis) le aliquote ICI per l'anno 1999 convalidata sull'intero territorio comunale nelle seguenti misure: a) 4 per mille: a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, cosi' come definito dal vigente PRG limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; b) 7 per mille "alloggi non locati". Unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A) (ad eccezione delle categorie A10), utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, non locate ne date in comodato a terzi; c) 7 per mille "residenze secondarie" o "seconda casa". Unita' immobiliari classificate o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), arredate ed idonee per essere utilizzate in qualsiasi momento e che i loro possessori (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tengono a propria disposizione per uso diretto stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione; d) 6,6 per mille: immobili rientranti nel gruppo catastale C), tipologie: C1 - Negozi e botteghe; C2 - Magazzini e locali di deposito; C3 - Laboratori per arti e mestieri; e) 6,8 per mille: tutti gli altri immobili non rientranti nelle predette tipologie e precisamente: immobili appartenenti gruppo catastale A), non rientranti nella tipologia art. 7, regolamento comunale per l'applicazione ICI; (e di cui sub.b) e c); immobili appartenenti al gruppo catastale B); fabbricati appartenenti gruppo catastale C) eccetto C1), C2), e C3); immobili appartenenti gruppo catastale D); terreni agricoli; aree fabbricabili. (Omissis). visto l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 550, legge n. 662/1996, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, che dispone: "A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di L. 200.000 di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale". Dato atto che la detrazione in argomento, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, spetta all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ed e' in via ordinaria fissata nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inteso, per l'anno 1999 riconoscere l'importo della detrazione che compete alle abitazioni principali, in L. 500.000, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.823.000 annui lordi riferito all'anno 1998; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.945.000, piu' L. 1.825.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.945.000, piu' L. 1.825.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1 gennaio 1999: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti all'1 gennaio 1999; reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 88.936.000, lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito, si aggiungono L. 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6. e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati) ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 500.000, e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano alcuna proprieta' immobiliare nel territorio nazionale. Che i richiedenti producano apposita istanza entro il termine di pagamento della 1 rata dell'imposta in parola, da presentare, a pena di decadenza, al comune di Portomaggiore - Ufficio tributi - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'istanza, dovra' contenere la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta' nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre: il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della ulteriore detrazione; la composizione del nucleo familiare; l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno di applicazione dell'ICI, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono tali condizioni. La maggior detrazione sara' determinata, proporzionalmente, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste. I contribuenti che avranno inviato la citata domanda, corredata dalla adeguata documentazione, terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggior detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni di legge. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della detrazione per l'anno 1999. In caso di inoltro dell'istanza a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale. Il comune si riserva di richiedere la documentazione integrativa che riterra' opportuna. (Omissis). 1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo numero 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996 e per l'anno 1999, alle categorie di contribuenti indicate in narrativa ed alle condizioni sopra riportate, una detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta; 2. di dare atto che i livelli di reddito presi a riferimento sono pari al limite stabilito per l'anno 1998 aumentati dell'1,7 per cento. (Omissis). COMUNE DI postal - Burestall (Bolzano) Il comune di POSTALl - BURESTALL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti diposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 500.000.-. (Omissis). COMUNE DI posina (Vicenza) Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di concedere per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 300.000 per tutti coloro che versano in tale situazione. (Omissis). COMUNE DI Povegliano veronese (VERONA) Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa espresse, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'anno 1999 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo venga detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). COMUNE DI Pozzo d'adda (Milano) Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille. (Omissis). COMUNE DI Pozzolengo (Brescia) Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille per le unita' immobiliari adibite a prima casa e nella misura del 6 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare in L. 200.000, per l'anno 1999, ai fini del pagamento dell'imposta I.C.I., la detrazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI PRASCORSANO (Torino) Il comune di PRASCORSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (103,29 Euro). (Omissis). COMUNE DI PRATO SESIA (Novara) Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare. per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per I'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PRECENICCO (Udine) Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli Immobili (l.C.l.) nella misura unica del 6 per mille con la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 2. di determinare i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, come da allegato "A" al presente atto deliberativo, che ne forma parte integrante (*); (*) Per completezza si espongono di seguito i valori indicati all'allegato "A" (alla deliberazione sopra richiamata). (Omissis). VALORI ASSEGNATI ALLE AREE FABBRICABILI Al FINI l.C.I. Zona Ao - Zone residenziali di conservazione tipologica ed ambientale. Zona Aa - Ambiti di Interesse Ambientale, Storico e Monumentate. Zona B1 - Zone Residenziali di Completamento. Zona B1a - Zone Libere di Completamento Residenziale con Prescrizioni Tipologiche - L. 50.000mq. (valore medio) Zona A1 - Complessi Edilizi Rurali di interesse Ambientale. Zona A1* - Complessi Edilizi Rurali di interesse Ambientale A Prevalente attivita' agricola, agrituristica e dl turismo rurale - L. 20.000mq. (valore medio). Zona BO - Zone Ortive o di Verde Privato - L. 10.000mq. Zona C - Zone Residenziali di Completamento Urbanistico da Urbanizzare - L. 30.000mq. Zona D3 - Zone per Insediamenti Artigianalli, Industriali Esistenti. Zone DH - Zone per Attivita' Industriali, Artigianali e Commerciali. L. 40.000mq. (valore medio). Zone G4 - Zone di Interesse Turistico-Ricreativo - L. 20.000mq. COMUNE DI PREDAPPIO (Forli' - Cesena) Il comune di PREDAPPIO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 1999 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad ibitazione principale del soggetto passivo, cosi' come individuate nel regolamento comunale approvato nella seduta odierna; 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di applicare, per il periodo d'imposta 1999, la maggiore detrazione I.C.I. di L. 400.000, a richiesta documentata del contribuente secondo i seguenti criteri: i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa; B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 1999; reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 60.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 200.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. La presentazione presso i comuni delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 400.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione ed autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI PREMILCUORE (Forli' - Cesana) Il comune di PREMILCUORE (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 6 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille aliquota maggiorata per gli allogi non locati e le residenze secondarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data 22 dicembre 1998; per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinarre le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: L. 200.000, fino a concorrenza delI'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unita' immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; di non avvalersi delle facolta' previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito indicate: di applicare un'aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 53); di applicare un'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (comma 55); di ridurre fino al 50 per cento l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o di elevare fino a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 della detrazione di imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 55). (Omissis). COMUNE DI PRESENZANO (Caserta) Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4 per mille solo per utenze private prima casa ad uso abitazione; 6 per mille per locali ed uso commerciale, artigianale, industriale e per abitazioni private non residenti e seconda casa. (Omissis). detrazioni I.C.I. L. 500.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PRESEZZO (Bergamo) Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 1999, questo comune applichera' per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - l'aliquota del 5 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria); 2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente l.C.l. l'importo minimo di legge di L. 200.000; 3. di avvalersi del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). (Omissis). COMUNE DI PRESSANA (Verona) Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata da questo comune cosi' come segue: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati. (Omissis). COMUNE DI PREVALLE (Brescia) Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 1998 e il 13 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. le aliquote I.C.I. ex art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997) sono determinate come in premessa indicato e di seguito descritto: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate; terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille altre unita' immobiliari: 7 per mille; 3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore e dal regolamento per l'applicazioni delI'I.C.I. approvato con del. C.C. n. 73/98 e segnatamente dall'art. 9 decreto legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del sullodato regolamento, in applicazione dell'art. 58 - comma 2 - decreto legislativo n. 446/1997; 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8 - comma 3 - del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 - comma 55 - legge n. 662/1996 - ed art. 58 - comma 3 - del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue: A - Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata X 100: non superiore a L. 50.000.000 detrazione L. 250.000; non superiore a L. 55.000.000 detrazione L. 240.000; non superiore a L. 60.000.000 detrazione L. 230.000; non superiore a L. 65.000.000 detrazione L. 220.000; non superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 210.000; superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 200.000. B - Criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale: Fascia 1 detrazione L. 300.000; Fascia 2 detrazione L. 280.000; Fascia 3 detrazione L. 250.000; Fascia 4 detrazione L. 220.000; Fascia 5 detrazione L. 210.000; Fascia 6 detrazione L. 200.000. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 30 aprile dell'anno di competenza, corredata da stato di famiglia, dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento idoneo ad attestare lo stato di bisogno; Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B: che la nozione "abitazione principale" e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/1992; che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente regolamento I.C.I.); 6. di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7 - comma 1 - lettera i - del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore. (Omissis). 1. di "cassare" la frase al punto 4 del dispositivo della delibera di consiglio comunale n. 84 del 4 dicembre 1998 che impone l'obbligo imposto a coloro che intendano godere della detrazione secondo le fasce ivi indicate di "(...) presentare apposita domanda documentata entro il 30 aprile dell'anno di competenza, corredata da stato di famiglia, dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento attestante lo stato di bisogno" che impone all'avente diritto un onere non piu' contemplato dalla normativa in vigore; 2. di prendere atto che il punto n. 4 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 84 del 4 dicembre 1998 cosi' come riformulato in recepimento dell'ordinanza istruttoria CO.RE.CO Regione Lombardia in seduta del 17 dicembre 1998 atti n. 1 - prot. n. 98/14478 - e' il seguente: "Le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8 - comma 3 - del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 - comma 55 - legge n. 662/1996 - ed art. 58 - comma 3 - del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue: A - Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100: non superiore a L. 50.000.000 detrazione L. 250.000; non superiore a L. 55.000.000 detrazione L. 240.000; non superiore a L. 60.000.000 detrazione L. 230.000; non superiore a L. 65.000.000 detrazione L. 220.000; non superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 210.000; superiore a L. 70.000.000 detrazione L.200.000. B - Criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi Comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale: Fascia 1 detrazione L. 300.000; Fascia 2 detrazione L. 280.000; Fascia 3 detrazione L. 250.000; Fascia 4 detrazione L. 220.000; Fascia 5 detrazione L. 210.000; Fascia 6 detrazione L. 200.000. Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B: che la nozione "abitazione principale" e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/1992; che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente. (Omissis). COMUNE DI PROVES (Bolzano) Il comune di PROVES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, aliquota unica. 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali L. 386.400. (Omissis). COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA (Brescia) Il comune di PUEGNAGO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue: aliquota 5 per mille relativamente alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni; aliquota 6 per mille relativamente agli altri immobili e le pertinenze di cui al punto precedente; aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori (art. 1 - comma 5 - legge n. 449/1997). di determinare la detrazione dell'imposta come segue: L. 250.000 per l'unita' immobiliare non superiore a 70 mq., adibita ad abitazione principale di anziani di eta' superiore a 65 anni, titolari di pensione sociale (art. 3. - legge n. 112/1997); L. 200.000 per le altre unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale, comprese le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 - comma 56 - legge n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI QUARGNENTO (Alessandria) Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. venga applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con una riduzione dello 0,30 per mille rispetto a quella vigente nel 1998. (Omissis). COMUNE DI QUARNA SOTTO (Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI QUATTORDIO (Alessandria) Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di condividere le motivazioni espresse dalla giunta comunale e pertanto di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 pari al 5 per mille per terreni e fabbricati ed 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani (le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo); 2. di non introdurre agevolazioni o riduzioni di legge oltre alle riduzioni di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI QUINGENTOLE (Mantova) Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Quingentole nelle seguenti misure: aliquota 5,5, per mille relativamente alla abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune; aliquota 6,8 per mille relativamente alle seconde case purche' abitate in via continuativa ed altri immobili; aliquota 7,0 per mille relativamente alle altre unita' immobiliari che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (Treviso) Il comune di QUINTO DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota l.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI RANICA (Bergamo) Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI RAVELLO (Salerno) Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, (omissis) per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille; 2. di applicare, in aggiunta alla detrazione di L. 200.000 prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge n. 504/1992, come modificato dalla finanziaria 1997, art. 3, comma 55, la riduzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 3 comma 55), nella misura del 30% sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo tenuto al pagamento I.C.I. cosi' come stabilito dal consiglio comunale con delibera n. 95/97. (Omissis). COMUNE DI REANA DEL ROJALE (Udine) Il comune di REANA DEL ROJALE (provincia di Udine) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare e confermare, (omissis), al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI RECCO (Genova) Il comune di RECCO (provincia di Genova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate: a) 5,7 per mille, aliquota ordinaria; b) 4,6 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le sottoindicate unita' immobiliari: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato al 1 gennaio 1999 ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, residenti nelle medesime; c) 6,5 per mille aliquota maggiorata per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione nonche' per quelle, possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate a soggetti non residenti nel comune; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI RECOARO TERME (Vicenza) Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come integrato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, al 6,5 per mille per tutti gli immobili senza distinzione alcuna; 2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di L. 230.000, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata: unita' immobiliari con unico occupante di eta' superiore ai sessanta anni; unita' immobiliari con famiglie in cui coabitino persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennita' di accompagnamento; unita' immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100 per cento; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI REGALBUTO (Enna) Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, e' confermata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI REGGIO CALABRIA (Reggio Calabria) Il comune di REGGIO CALABRIA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella seguente misura:. 4,5 per mille sulle unita' immobiliari utilizzate come prima abitazione; 5,6 per mille per tutte le altre unita' e le aree fabbricabili; di fissare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI REITANO (Messina) Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. diversificata come segue: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purche' site nello stesso stabile dell'abitazione principale 5.50 per mille; immobili adibiti a tutti gli altri usi 6.50 per mille; dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione. (Omissis). COMUNE DI RESANA (Treviso) Il comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune alle abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune agli immobili diversi dalle abitazioni principali nella misura del 4,7 per mille; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di rinunciare, nei confronti dei contribuenti che dichiareranno al catasto entro il 31 dicembre 1999 gli edifici ex rurali, al recupero dell'I.C.I. dal momento in cui i fabbricati hanno perduto i requisiti di ruralita' o dal 1 gennaio 1994 e fino a tutto il 31 dicembre 1999. (Omissis). COMUNE DI RESUTTANO (Caltanissetta) Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI REVERE (Mantova) Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria 5,5 per mille; alloggi non locati 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI RIESE PIO X (Treviso) Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere l'aliquota ai fini I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 2. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione di L. 200.000, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI RIGOLATO (Udine) Il comune di RIGOLATO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1999 e 11 aprile 1997, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'esercizio finanziario in corso, le tariffe relativamente ai seguenti servizi: I.C.I. imposta comunale sugli immobili come da deliberazione consiliare n. 16 di data 11 aprile 1997, confermata per il 1998 con atto n. 3 del 6 febbraio 1998. (Omissis). con deliberazione dell'11 aprile 1997 il comune ha stabilito: (Omissis). di determinare come segue le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'esercizio finanziario 1997: _____________________________________________________________________ tipo di |abitazione| magazzino e/o locale | fabbricato | altri fabbricato|principale| di deposito (cat. C2) | destinato |fabbricati | | di pertinenza all'abi-| attivita' | | | tazione principale, | produttiva | | | nonche', stalla, | | | | scuderia, rimessa ed | |ivi com- | | autorimesse (cat. C6),| |presi gli | | nel limite di una | | alloggi | | unita' di proprieta' | |non locati | | e ad uso esclusivo del| | | | proprietario dell'abi-| | | | tazione principale | | __________|__________|_______________________|____________|__________ aliquota | 5 per | 5 per | 5 per | 6 per | mille | mille | mille | mille __________|__________|_______________________|____________|__________ (Omissis). COMUNE DI RIPATRANSONE (Ascoli Piceno) Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28 gennaio 1999, e piu' precisamente: 1) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 2) ai fini del comma 1, si intende per pertinenza il garage a box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; di confermare la detrazione sulla abitazione principale di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; di dare atto che la detrazione di L. 200.000 cui al punto precedente si applica soltanto sulla abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; di determinare per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; di confermare, per l'anno 1999, la ulteriore detrazione (detrazione agevolata) di L. 220.000 per seguenti soggetti, alle seguenti condizioni e per un importo massimo annuo di L 420.000: a) residenza nel comune di Ripatransone; b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) aver compiuto il 60 anno di eta', alla data del 31 dicembre 1998; d) essere pensionato; e) essere in possesso di un reddito di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 1998) non superiore alla pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge n. 140/1985, e successive modificazioni ed integrazioni; f) non essere titolari di unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1 - abitazioni signorili; A/7 - abitazioni in villini; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; g) presentazione di dichiarazione all'ufficio tributi del comune di Ripatransone, secondo il fac-simile allegato come parte integrante della presente deliberazione, nel termine perentorio dal 14 maggio al 15 giugno 1999, pena la decadenza dal beneficio della detrazione agevolata per l'anno 1999; in caso di inoltro a mezzo posta, fa fede il timbro postale. (Omissis). COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Trento) Il comune di RIVA DEL GARDA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unita' immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 2. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 5 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per attivita' sportiva senza fine di lucro) e per tutto il gruppo D; 4. di elevare a L. 700.000, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonche' per l'imposta relativa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a L. 200.000 cosi' come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI RIVARA (Torino) Il comune di RIVARA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale: 6 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). COMUNE DI RO' (Ferrara) Il comune di RO' (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate: a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.810.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze; b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria e nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI ROCCALUMERA (Messina) Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ROCCAMENA (Palermo) Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI ROCCA PRIORA (Roma) Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione del'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di coperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4,75 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passi'vi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale concesse in locazione: 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto, stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono le residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forli' - Cesena) Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI ROCCASPARVERA (Cuneo) Il comune di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI ROCCASPINALVETI (Chieti) Il comune di ROCCASPINALVETI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). delibera di determinare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI ROCCAVIONE (Cuneo) Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,70 per mille; 2. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza un garage o box o posto auto, ovunque ubicato, la soffitta e la cantina, solo se sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h). 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento od in qualita' di locatario finanziario, ed utilizzati"; 5. di non procedere all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l'imposta comunale dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti qui di seguito: a) aree urbane fabbricabili: L. 25.000 mq con rapporto di cubatura 1 mc x mq da incrementarsi in funzione direttamente proporzionale all'indice di zona; all'interno dei terreni soggetti a P.E.C. il valore e' quello previsto per la superficie territoriale; b) aree produttive: L. 20.000 mq; fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 6. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RODIGO (Mantova) Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota relativa alI'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Rodigo, attualmente vigente, che e' del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati, per i quali viene applicata l'aliquota del 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROIO DEL SANGRO (Chieti) Il comune di ROIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI ROLO (Reggio Emilia) Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota altri immobili 6,8 per mille; dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI ROMA (Roma) Il comune di ROMA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue: A) nella misura del 4,9 per mille nei casi di: A1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; A2) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; A3) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; A4) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale e ivi abbiano la residenza anagrafica; A5) unita' immobiliari pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), sempre che l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente locali aventi le suddette funzioni. Per le fattispecie di cui alle lettere A1), A2) e A3), si applica altresi' la detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; A6) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6) nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita' che in tali locali si esercita ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della societa' di persone o a responsabilita' limitata che e' titolare di tale attivita'. Il beneficio e' esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unita' immobiliare che siano coniuge o parenti entro il secondo grado del titolare dell'attivita' e che alla stessa collaborino. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui soggetto passivo dell'imposta sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e l'attivita' sia gestita direttamente dal legale rappresentante o dall'amministratore di tale societa'. Il beneficio e' applicabile ad una sola unita' immobiliare per ciascun soggetto passivo; A7) unita' immobiliari in cui viene esercitata un'attivita' di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n. 139, e successive disposizioni attuative. B) nella misura del 5,5 per mille nei casi di unita' immobiliari locate, con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti A3), A4), A6), A7) e B) il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo dell'anno 2000, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento l.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune. La comunicazione varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno comunicare al comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta; di riconoscere un'ulteriore detrazione di imposta a titolo di I.C.I. di L. 300.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista per le abitazioni principali, ai soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti: 1) disoccupati che al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 2) non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti leggi, al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; 3) soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita'. Le condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3), devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate, ai sensi di legge; 4) titolari di pensione o assegni che alla data del 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il 60 anno di eta'. 5) soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o piu' disabili, con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare convivente conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte per l'anno 1998 ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) ed a quattro volte e mezzo per il caso di cui al precedente punto 5). Per nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se all'anagrafe risultano in due stati di famiglia distinti. Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo e' tenuto a presentare, entro il mese di marzo dell'anno 2000, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi: il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; la composizione del nucleo familiare convivente; l'indicazione dei soggetti disabili, con relativo grado di inabilita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 5); l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare convivente relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3); nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5) la comunicazione iniziale varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno comunicare al comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione. Per i casi di cui al punto 5) dovra' essere allegata idonea certificazione. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione piu' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. (Omissis). COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA (Bergamo) Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 1999, l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 - Abitazioni di tipo civile; A/3 - Abitazioni di tipo economico; A/4 - Abitazione di tipo popolare; A/5 - Abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 - Abitazione di tipo rurale. (Omissis). COMUNE DI ROSATE (Milano) Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggeta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue: Tipologia Aliquota - - Terreni agricoli 6 per mille Aree fabbricabili 6 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale 5 per mille Altri fabbricati 5,5 per mille 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI ROSCIANO (Pescara) Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota base 1999: 5 per mille 1. fabbricati: a) aliquote: 1 - Abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente); 2 - Seconde case: aliquota 5,5 per mille; 3 - Alloggi non locati: aliquota 5 per mille; 4 - Immobili destinati ad attivita' commerciale: aliquota 5 per mille; 5 - Immobili destinati ad attivita' artigianali: aliquota 5 per mille; 6 - Immobili destinati ad attivita' industriali: aliquota 5 per mille; 7 - Immobili posseduti da Enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 4,5 per mille (agevolata); 8 - Immobili locati, con contratto registrato, a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata) - art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996; 9 - Immobili destinati ad attivita' professionali: aliquota 6 per mille; 10 - Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili aliquota 4 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni). Fabbricati: b) riduzioni d'imposta: ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita': e' accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario: a) di perizia, con allegata idonea documentazione; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a". Fabbricati: c) detrazioni d'imposta: nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 1999 dalla imposta dovuta per ltabitazione principale vengono detratte L. 300.000. N.B. Le riduzioni e detrazioni dall'imposta di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 2. Aree fabbricabili: aliquota = aliquota base = 5 per mille; 3. Terreni agricoli: aliquota = aliquota base = 5 per mille; 4. Costruzioni agricole: aliquota = aliquota base = 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROSSIGLIONE (Genova) Il comune di ROSSIGLIONE (provincia di Genova) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). richiamato I'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e I'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 gia' citata secondo cui: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". richiamato l'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e l'art. 13 del regolamento comunale secondo cui l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibiti o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; richiamato I'art. 14 del regolamento comunale, ai sensi delI'art. 59, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 446/1997 si stabilisce che l'esenzione dall'l.C.l. prevista dall'art. 7 comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonche' delle attivita' di religione o culto ex art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985, compete esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale in base ad un diritto di proprieta' od ad altro diritto reale; l'imposta e' ridotta al minimo previsto dalla legge n. 504/1992 per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociali (Onlus) individuate dalI'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei comuni montani indicati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutte le altre fattispecie; 2. di detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come previsto dal citato art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto dell'agevolazione prevista dal comma 56, art. 3 della legge n. 662/1996 citata come indicato dall'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto della riduzione di imposta prevista dall'art. 13 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5. di dare altresi' atto delle esenzioni previste dall'art. 14 del gia' citato regolamento comunale; 6. di dare atto che non verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di aliquote la cui applicazione viene lasciata dalla legge alla facolta' dei comuni. (Omissis). COMUNE DI ROTTOFRENO (Piacenza) Il comune di ROTTOFRENO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, a conferma della delibera di consiglio comunale n. 15/1998 in vigore per il 1998, che l'aliquota unica applicabile nel comune di Rottofreno per l'anno 1999 e' pari al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROVELLO PORRO (Como) Il comune di ROVELLO PORRO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5,5 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000, stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con rinuncia, pertanto, ad avvalersi della possibilita' di riduzione d'imposta o di aumento della detrazione, prevista al successivo comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazione. (Omissis). COMUNE DI ROVERBELLA (Mantova) Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la determinazione, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 5 per mille dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' (Verona) Il comune di ROVEREDO DI GUA' (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota applicata in questo comune al 5,50 per mille; (Omissis). 5. di riconfermare in modo generalizzato la detrazione di cui all'art. 8 secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RUDA (Udine) Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale; b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, nonche' posseduti da enti senza scopo di lucro; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi delle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonche' garage ed autorimesse; d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.; e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno in corso: detrazione dall'imposta pari a L. 225.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrere del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale: A) famiglie numerose: detrazione L. 300.000 nel caso di genitori con tre o piu' figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare fino a 45.000.000; B) anziani: detrazione L. 250.000 per gli ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima INPS a persona; C) invalidi: detrazione L. 320.000 per gli invalidi al 100% appartenenti a famiglie con un reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a 45.000.000. (Omissis). COMUNE DI RUINAS (Oristano) Il comune di RUINAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 4 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ed in L. 200.000 la detrazione unica d'imposta per l'anno 1999. (Omissis).