(all. 1 - art. 1) (parte 6)
                     COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA
                              (CHIETI)
  Il comune di PIETRAFERRRAZZANA (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  stabilire  l'aliquota  l.C.l.  applicabile per l'anno 1999, nella
misura del 6 per mille valida indistintamente per tutti i  fabbricati
e terreni assoggettabili;
2.  approvare  il  seguente  schema  riportante  le  fasce di reddito
unitamente  alle  corrispondenti  misure  per  l'applicazione   delle
maggiori   detrazioni   dall'l.C.l.  sugli  immobili  per  abitazione
principale:
  a) imponibile lordo fino a 40 milioni con nucleo familiare, e  fino
a 30 milioni senza nucleo familiare: detrazioni pari a L. 320.000;
  b)  imponibile  lordo dal limite di cui alla lettera a) e fino a 50
milioni: detrazioni pari a L. 260.000;
  c) imponibile lordo da 50 milioni a 60 milioni: detrazione  pari  a
L. 210.000;
  d)  imponibile  lordo  oltre  i  60  milioni:  detrazioni pari a L.
200.000;
3. disporre, infine che i contribuenti che beneficeranno del presente
provvedimento avranno l'obbligo di  presentare  al  comune  entro  il
termine  del  versamento  della  prima rata, copia della denuncia dei
redditi 98 presentata al Ministero delle  finanze  e/o  dichiarazione
sostitutiva  resa  nelle forme di cui alla legge n. 15/1968 e cio' al
fine  di  mettere  gli  uffici  nelle  condizioni  di  accertare   il
presupposto della maggiore detrazione spettante.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PIETRALUNGA
                              (PERUGIA)
  Il  comune  di  PIETRALUNGA  (provincia  di Perugia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  ...omissis...,  le  aliquote  dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999 nel 4,80 per  mille  per  l'abitazione
principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili;
di  stabilire,  per  l'anno 1999, in L. 300.000 la detrazione, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e succ., per la prima
abitazione  dei  seguenti  soggetti  che  presentano  una  situazione
reddituale disagevole:
  a)  proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi
derivanti esclusivamente da pensione non superiore  a  L.  12.000.000
annui;
  b)   proprietari  di  unico  fabbricato  di  valore  catastale  non
superiore a L. 90.000.000 che  siano  pensionati  e  che  abbiano  un
reddito  fino  a  L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone
aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico;
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI PIEVE DI CORIANO
                              (MANTOVA)
  Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova)  ha  adottato,
l'8   febbraio   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  i crieteri generali di applicazione e l'aliquota
I.C.I. per l'anno 1999, cosi' diversificata:
  abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille. Detrazione di L.
200.000.  Verranno  considerate  abitazioni  principali   anche   gli
immobili
posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case
di  riposo  a  seguito  di  ricovero  permanente.  E'  stabilito  che
l'immobile non deve essere locato;
  unita' immobiliari sfitte o a disposizione e  relative  pertinenze:
aliquota del 7 per mille;
  terreni: 6,25 per mille;
  seconde  case  locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6
per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI PIEVE DI LEDRO
                              (TRENTO)
  Il  comune  di PIEVE DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, il
30  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 5 per mille;
2. di determinare per  l'anno  1999,  in  L.  700.000  la  detrazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 8
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI PIEVE EMANUELE
                              (MILANO)
  Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha  adottato,  il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. applicate
nel precedente esercizio sotto riportate:
  a) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle  unita'  immobiliari
destinate ad abitazione principale;
  b)  aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti
in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione;
  c) aliquota del 7 per  mille  da  applicarsi  alle  abitazioni  non
locate;
  d)  aliquota  del  6,6  per  mille  (sei  virgola sei per mille) da
applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni;
2. di determinare la detrazione per  l'abitazione  principale  in  L.
200.000;
3.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
500.000 limitatamente a:
  pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L.
13.000.000;
  nel caso di presenza nei nuclei famigliari di portatori di handicap
con attestato di invalidita' civile superiore  al  40%  nel  caso  di
presenza  di  persone  anziane non autosufficienti con certificazione
medica della U.S.S.L.,  sempre  se  conviventi  con  reddito  annuale
imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti nel nucleo fino a
L. 20.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PIEVEPELAGO
                              (MODENA)
  Il  comune  di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  ai  sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia, l'aliquota e la detrazione sulla  prima  casa  agli  effetti
I.C.I.  per  l'anno  1999  rispettivamente  nel  6  per mille e in L.
240.000 confermando quanto stabilito con atto consiliare n. 12 del 16
febbraio 1998 per l'anno 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI PIGLIO
                             (FROSINONE)
  Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone)  ha  adottato,  il  23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le sole  riduzioni  e
detrazioni previste dalla legge.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PINEROLO
                              (TORINO)
  Il  comune  di  PINEROLO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  le  aliquote I.C.I. secondo i
seguenti criteri:
  aliquota ordinaria del 5,6 per mille,  da  applicare  a  tutti  gli
immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi:
   a)   aliquota   ridotta  del  4  per  mille  per  recupero  unita'
immobiliari nel centro storico ai sensi del comma 5, art. 1, legge n.
449/1997;
   b) aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili  di  civile
abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non
utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo
superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per
la  vendita  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per oggetto
esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione;
2. di approvare la detrazione di L. 300.000  per  l'anno  1999  e  di
concedere  la  detrazione  anche  alle unita' immobiliari possedute a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di  ricovero  permanente  a  condizione  che  le  stesse  non
risultino locate.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PIOBBICO
                          (PESARO E URBINO)
  Il  comune  di PIOBBICO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  16  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura
del 6 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione  per  abitazione  principale  in L.
200.000;
3. di considerare unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
anche le unita' cosi' come individuate all'art.  10  del  regolamento
comunale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI PIOVE DI SACCO
                              (PADOVA)
  Il  comune  di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il
29  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per il 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,80 per mille  per  la
prima case e del 6 per mille per i rimanenti immobili; 6,25 per mille
per  gli  immobili  sfitti da piu' di due anni, dando atto che per la
prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000; 4 per  mille  pe
le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI PISOGNE
                              (BRESCIA)
  Il  comune  di  PISOGNE  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 10
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata  in  questo  comune  nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  fissare la detrazione per abitazione principale nel minimo di
legge previsto in L. 200.000 annue;
3. di considerare adibita ad abitazione principale, a condizione  che
risulti  non  locata,  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di
proprieta' od usufrutto da anziani  o  disabili  che,  a  seguito  di
ricovero   permanente,  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, della
legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI PLODIO
                              (SAVONA)
  Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il  9  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
numero 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma  53,  della
legge  n.  662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito dalla legge 24  ottobre  1996,  una  doppia  aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno 1999 e
precisamente:
  a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;
  b)  aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione  principale,  nonche'  per  quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
2. di  stabilire  che  i  contribuenti  aventi  diritto  all'aliquota
agevolata del 5,50 per mille, per le abitazioni localte con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,
al  fine  della  dimostrazione  del  sussistere  del  diritto stesso,
presentino al comune nei termini previsti per la presentazione  della
dichiarazione   di  variazione  (30  giugno)  apposita  dichiarazione
sostitutiva o copia dei documenti;
3. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale  agli
effetti  dell'I.C.I.  relativa  all'anno  1999  nella  misura  di  L.
220.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI POCENIA
                               (UDINE)
  Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del
4,5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI POGGIARDO
                               (LECCE)
  Il comune di POGGIARDO (provincia di  Lecce)  ha  adottato,  il  17
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1998 le  seguenti  aliquote  differenziate
I.C.I. in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge
8  agosto 1998, n. 437, come sostituito dalla legge di conversione 24
ottobre 1996, n. 437:
  a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le  persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nonche' per le  unita'  immobiliari
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
  b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare per i soggetti
passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti  nel
precedente punto a);
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
3.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI POGGIOMARINO
                              (NAPOLI)
  Il  comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. approvare l'allegata  proposta  di  deliberazione,  protocollo  n.
24614  dell'11 dicembre 1998, avente ad oggetto: "decreto legislativo
30 dicembre 1994, n. 504. Determinazione  aliquota  imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) e detrazione per l'abitazione principale anno
1999", che qui di seguito si riporta in stralcio:
  (Omissis).
propone  di  deliberare per i motivi esposti in narrativa, che qui si
intendono  riportati  e  trascritti,   quale   parte   integrante   e
sostanziale del presente provvedimento:
  1)  di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per  mille  ed  in  misura
unica  per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni
agricoli, e la  detrazione  di  L.  200.000  annue  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI POIRINO
                              (TORINO)
  Il  comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote come segue:
  4  per  mille,  per  un  periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
  7 per mille relativamente agli alloggi non locati di proprieta'  di
soggetti residenti;
  5 per mille relativamente a tutti gli altri immobili;
2. di stabilire che dall'imposta relativa all'abitazione principale e
alle  unita'  immobiliari  ad  essa  equiparate si detraggono, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI POLLUTRI
                              (CHIETI)
  Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti  misure.  l'aliquota  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  6 per  mille: quale aliquota ordinaria;
  5,5 per mille: per abitazioni principali, abitazioni di  anziani  o
disabili  (art.  3,  comma  56, legge n. 662/1996), abitazioni locate
come abitazioni principali, fabbricati  di  proprieta'  di  cittadini
residenti all'estero;
  7 per mille: per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI POLVERARA
                              (PADOVA)
  Il  comune  di  POLVERARA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura unica del 5,5 per  mille  e  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nella misura minima prevista dalla legge.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PONCARALE
                              (BRESCIA)
  Il  comune  di  PONCARALE  (provincia  di  Brescia)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6  per
mille.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI PONNA
                               (COMO)
  Il  comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 18 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6  per  mille  del
valore  catastale  degli  immobili  (o  del  valore venale delle aree
fabbricabili, o ancora del reddito dominicale dei terreni agricoli).
  (Omissis).
di mantenere in L. 200.000 la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
                              (ROVIGO)
  Il comune di PONTECCHIO POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato,
l'8   gennaio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 1999;
  (Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 300.000  per
contribuenti aventi i seguenti requisiti:
  possesso  in via esclusiva della sola unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
  reddito complessivo, del nucleo familiare anagrafico,  riferito  al
1998,  non  superiore  a  L.  15.000.000;  il  reddito  familiare  si
determina  diminuendo  il  reddito  complessivo  lordo   del   nucleo
familioare   di   L.   2.000.000   per   ogni   figlio  a  carico  e,
successivamente, del 40% di eventuali redditi di lavoro dipendente.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PONTELONGO
                              (PADOVA)
  Il comune di  PONTELONGO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  nella  misura del 5,5 per mille, da applicarsi anche
agli  immobili  non   locati,   senza   sorta   di   agevolazioni   o
differenziazioni;
3.  di  fissare la detrazione per abitazione principale il L. 240.000
rapportata ad anno.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
                              (BELLUNO)
  Il comune di PONTE NELLE ALPI (provincia di Belluno)  ha  adottato,
il   18  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, e  del
6 per mille per gli altri immobili;
  nella  misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
oppure  all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:
di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PONTE NOSSA
                              (BERGAMO)
  Il  comune  di  PONTE  NOSSA  (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  che  l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in
questo comune per l'anno 1999 sara' applicata  con  l'aliquota  unica
del  4,80  per  mille  in  conformita'  alle  disposizioni  normative
vigenti;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'
                              (PADOVA)
  Il  comune  di PONTE SAN NICOLO' (provincia di Padova) ha adottato,
il  19  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  che   sara'
applicata a questo comune pari al 5,5 per mille;
2.  prevedere l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli
immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, cosi'
come definita all'art.  8  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta sugli immobili;
3.  aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999 da L.
200.000 a L. 500.000 nella seguenti fattispecie:
  per le unita' immobiliari possedute da proprietari, o dai  titolari
del  diritto  reale  di  cui  all'art.  3  del decreto legislativo n.
504/1992, assistiti in via continuativa dal comune;
  quando il reddito complessivo del nucleo familiare sia dato,  oltre
che  dall'abitazione  principale  cosi' come definita dall'art. 8 del
citato regolamento comunale I.C.I.,  solo  da  pensione  con  importo
massimo  non  superiore a due volte la pensione minima I.N.P.S. lorda
relativa all'anno precedente quello di imposizione; in questo caso  i
richiedenti   devono   avere  un'unica  abitazione,  personalmente  e
continuativamente abitata dagli stessi e compresa  tra  le  categorie
catastali A2/A4;
4.  determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore
detrazione  in  questione   debbano   presentare   apposita   domanda
all'ufficio tributi, entro il 30 aprile 1999;
5.  dare  atto  che  l'ufficio  tributi comunichera' agli interessati
l'accettazione o l'esclusione dalla possibilita' di applicazione  del
beneficio,  nei  termini  utili per il versamento dell'imposta dovuta
per  il  corrente  anno  di  imposizione,   previa   verifica   della
sussistenza dei presupposti agevolativi cosi' come sopra specificato.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PONTEVICO
                              (BRESCIA)
  Il  comune  di  PONTEVICO  (provincia  di Brescia) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune  nella  misura
unica del 5 per mille;
2.  di  confermare  che  la  detrazione  per la prima casa e' fissata
nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge;
3.  di  elevare  detta  detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in
possesso dei requisiti sottoindicati:
  "Il comune di Pontevico applichera' per l'anno  1999  una  aliquota
I.C.I.  del  5 per  mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa
di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore  a
quello  sottoindicato,  un  ulteriore  aumento  della  detrazione, da
aggiungersi a quella prevista  di  legge  (L.  200.000),  pari  a  L.
50.000.  Tale detrazione verra' altresi' concessa ai nuclei familiari
con  presenza  di soggetti portatori di handicap indipendentemente da
qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovra'  esere  inoltrata
all'ufficio tributi negli orari di sportello".
  Il  reddito  da  considerare  e'  quello  del  nucleo di convivenza
familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo  dell'unica  casa  di
abitazione,   nonche'   degli   oneri   documentati   sostenuti   per
l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anziani invalidi.
  Limiti reddito 1999
             Componenti il nucleo familiare    Reddito annuo
                           --                        --
                     Una persona                 11.537.000
                     Due persone                 19.152.000
                     Tre persone                 24.624.000
                     Quattro persone             29.412.000
                     Cinque persone              34.200.000
                     Sei persone                 38.760.000
                     oltre le sei persone        43.320.000
  Non  vanno  considerati:  gli  assegni  familiari,   i   contributi
previdenziali,  gli  arretrati  di  retribuzione  (con esclusione del
TFR), le pensioni sociali, le pensioni  di  invalidita'  civile,  gli
assegni  di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL,
e i redditi esenti o tassati alla fonte.
  Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a  quella  di
residenza,  di piu' di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata
superiore ai 2000 cc.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI PORRETTA TERME
                              (BOLOGNA)
  Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato,  il
21   dicembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille;
di stabilire una aliquota ridotta del 6  per  mille  per  le  persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
di  elevare  la  detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI Portocannone
                            (Campobasso)
  Il comune di PORTOCANNONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il
30   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  le  seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per
l'anno 1999:
   Imposta comunale immobiiare. Si  conferma  l'aliquota  del  5  per
mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge.
  Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  L'imposta  sara'  ridotta  al  50%  per  i  fabbricati   dichiarati
inagibili o inabitabili, con le modalita' e i criteri di legge.
  Sono  recepite  tutte  le  norme  in materia previste dalla legge e
dalle circolari ministeriali.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI Portomaggiore
                              (Ferrara)
  Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha  adottato,  il
29   gennaio   1999,   le   seguenti   deliberazioni  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, (omissis) le aliquote ICI per l'anno 1999 convalidata
sull'intero territorio comunale nelle seguenti misure:
  a)  4  per  mille:  a favore di proprietari che eseguono interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o
architettonico  localizzati  nel  centro storico, cosi' come definito
dal vigente PRG limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di  tali
interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
  b)   7   per   mille  "alloggi  non  locati".  Unita'  immobiliari,
classificate o classificabili nel gruppo catastale A)  (ad  eccezione
delle  categorie  A10),  utilizzabili  a fini abitativi, non tenute a
disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, non locate ne date in comodato a terzi;
  c) 7 per mille "residenze  secondarie"  o  "seconda  casa".  Unita'
immobiliari  classificate o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria  A10),  arredate  ed  idonee  per  essere
utilizzate  in qualsiasi momento e che i loro possessori (a titolo di
proprieta'  o  di  diritto  reale  di  godimento   o   di   locazione
finanziaria)   tengono   a   propria  disposizione  per  uso  diretto
stagionale o periodico o  saltuario,  avendo  la  propria  abitazione
principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione;
  d)    6,6  per  mille: immobili rientranti nel gruppo catastale C),
tipologie:
   C1 - Negozi e botteghe;
   C2 - Magazzini e locali di deposito;
   C3 - Laboratori per arti e mestieri;
  e)  6,8  per  mille:  tutti gli altri immobili non rientranti nelle
predette tipologie e precisamente:
   immobili appartenenti gruppo catastale A),  non  rientranti  nella
tipologia  art. 7, regolamento comunale per l'applicazione ICI; (e di
cui sub.b) e c);
   immobili appartenenti al gruppo catastale B);
   fabbricati appartenenti gruppo catastale C) eccetto  C1),  C2),  e
C3);
   immobili appartenenti gruppo catastale D);
   terreni agricoli;
   aree fabbricabili.
  (Omissis).
visto  l'art.  8  comma  3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi'
come  modificato  dall'art.  3  comma  550,  legge  n.  662/1996,   e
successive  modifiche, e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997,
n. 50, che dispone:
  "A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di  cui
al  comma  1  dell'art.  6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo  puo'  essere
ridotta  fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di L. 200.000
di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino  a
L.  500.000  nel  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio. La predetta
facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie  di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale".
  Dato  atto che la detrazione in argomento, ai sensi del comma 2 del
citato art. 8, spetta all'imposta comunale sugli immobili dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, ed e' in via ordinaria fissata nella misura  di  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  Inteso, per l'anno 1999 riconoscere l'importo della detrazione  che
compete  alle  abitazioni  principali,  in  L.  500.000, a favore dei
proprietari o titolari del diritto di usufrutto,  uso  o  abitazione,
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a)  pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione
non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L.
14.823.000 annui lordi riferito all'anno 1998;
   b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile con reddito annuale imponibile  ai  fini  IRPEF,  di  tutti  i
componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L.  23.945.000,  piu' L.
1.825.000 per ogni persona a carico;
   c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare,  fino  a  L.  23.945.000,
piu' L. 1.825.000 per ogni persona a carico;
   d)  famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed
eventuale annesso garage,  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del
contribuente all'1 gennaio 1999:
    nucleo  familiare  composto  da 6 o piu' componenti all'1 gennaio
1999;
    reddito familiare riferito all'anno 1998  non  superiore  a    L.
88.936.000,  lordi  annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a
tale reddito, si  aggiungono  L.  14.823.000  lordi  annui  per  ogni
componente superiore a 6.
   e)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto  previsto
ai punti precedenti.
  Sia  nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap)
che alla lettera  c)  (disoccupati)  ed  alla  lettera  d)  (famiglie
numerose),  l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di
L. 500.000, e' subordinato alla condizione che gli  altri  componenti
del nucleo familiare non posseggano alcuna proprieta' immobiliare nel
territorio nazionale.
  Che  i  richiedenti  producano apposita istanza entro il termine di
pagamento della 1 rata dell'imposta in parola, da presentare, a  pena
di  decadenza,  al  comune  di  Portomaggiore  -  Ufficio  tributi  -
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  L'istanza, dovra' contenere la dichiarazione  sostituiva  dell'atto
di  notorieta'  nella  quale  l'obbligato  al  pagamento  del tributo
dichiari  di  essere  nelle  condizioni  sopra  indicate  ed  attesti
inoltre:
   il  periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni
di applicabilita' della ulteriore detrazione;
   la composizione del nucleo familiare;
   l'ammontare del reddito complessivo  annuo  del  nucleo  familiare
relativo  all'anno  di  applicazione  dell'ICI, inclusi gli eventuali
redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi  nella
dichiarazione annuale dei redditi.
  Tale  dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale
si protraggono tali condizioni.
  La maggior detrazione sara' determinata, proporzionalmente, per  il
periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.
  I  contribuenti  che  avranno  inviato la citata domanda, corredata
dalla  adeguata  documentazione,  terranno  conto,  al  momento   del
pagamento   delle   rate,  della  maggior  detrazione.  Nel  caso  di
dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni di legge.
  Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena
la decadenza del beneficio della detrazione per l'anno 1999.  In caso
di inoltro dell'istanza a mezzo raccomandata, fa  fede  la  data  del
timbro postale.
  Il  comune  si  riserva di richiedere la documentazione integrativa
che riterra' opportuna.
  (Omissis).
1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo
numero 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3,  comma  55,  legge
662/1996  e  per l'anno 1999, alle categorie di contribuenti indicate
in narrativa ed  alle  condizioni  sopra  riportate,  una  detrazione
d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000 e, comunque,
fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;
2.  di  dare  atto  che i livelli di reddito presi a riferimento sono
pari al limite stabilito  per  l'anno  1998  aumentati  dell'1,7  per
cento.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI postal - Burestall
                              (Bolzano)
  Il  comune  di  POSTALl  -  BURESTALL  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai  sensi  delle  relative
vigenti diposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;
2.   di   applicare   la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale nell'ammontare di L. 500.000.-.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI posina
                              (Vicenza)
  Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2. di concedere per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  una detrazione di L. 300.000 per tutti coloro che versano
in tale situazione.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI Povegliano veronese
                              (VERONA)
  Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato,
il  4  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999,  per  le  motivazioni  in  premessa
espresse,  l'aliquota  relativa  all'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
2. di confermare, inoltre, che dall'imposta dovuta  per  l'anno  1999
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo  venga  detratta,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI Pozzo d'adda
                              (Milano)
  Il  comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,4 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI Pozzolengo
                              (Brescia)
  Il  comune  di  POZZOLENGO  (provincia  di  Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del
4,50 per mille per le unita' immobiliari adibite a prima casa e nella
misura del  6 per mille per le restanti unita' immobiliari;
2. di confermare  in  L.  200.000,  per  l'anno  1999,  ai  fini  del
pagamento dell'imposta I.C.I., la detrazione per la prima casa.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PRASCORSANO
                              (Torino)
  Il comune di PRASCORSANO (provincia di Torino) ha adottato, il
 22   febbraio   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata  in  questo  comune  nella  misura
unica  del 5,5 per mille.
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (103,29 Euro).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PRATO SESIA
                              (Novara)
  Il  comune  di  PRATO  SESIA  (provincia  di Novara) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare.  per  l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune per I'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PRECENICCO
                               (Udine)
  Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine)  ha  adottato,  il  23
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli
Immobili  (l.C.l.)  nella  misura  unica  del  6  per  mille  con  la
detrazione  prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
nella misura di L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
2. di determinare i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, come da
allegato  "A"  al  presente  atto  deliberativo,  che  ne forma parte
integrante (*);
(*) Per  completezza  si  espongono  di  seguito  i  valori  indicati
all'allegato "A" (alla deliberazione sopra richiamata).
  (Omissis).  VALORI ASSEGNATI
                ALLE AREE FABBRICABILI Al FINI l.C.I.
Zona   Ao   -   Zone  residenziali  di  conservazione  tipologica  ed
ambientale.
Zona Aa - Ambiti di Interesse Ambientale, Storico e Monumentate.
Zona B1 - Zone Residenziali di Completamento.
Zona B1a - Zone Libere di Completamento Residenziale con Prescrizioni
Tipologiche - L. 50.000mq. (valore medio) Zona A1 - Complessi Edilizi
Rurali di interesse Ambientale.
Zona A1* - Complessi Edilizi Rurali di interesse Ambientale
 A Prevalente attivita' agricola, agrituristica e dl turismo rurale
                   - L. 20.000mq. (valore medio).
Zona BO - Zone Ortive o di Verde Privato - L. 10.000mq. Zona C - Zone
Residenziali  di  Completamento  Urbanistico  da  Urbanizzare  -   L.
30.000mq.   Zona D3 - Zone per Insediamenti Artigianalli, Industriali
Esistenti.
Zone DH - Zone per Attivita' Industriali, Artigianali e  Commerciali.
L.   40.000mq.   (valore  medio).    Zone  G4  -  Zone  di  Interesse
Turistico-Ricreativo - L. 20.000mq.
 
                         COMUNE DI PREDAPPIO
                          (Forli' - Cesena)
  Il comune di PREDAPPIO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota di  applicazione  dell'imposta  comunale
sugli Immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 1999 nelle seguenti
misure:
  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad ibitazione
principale  del  soggetto  passivo,  cosi'   come   individuate   nel
regolamento comunale approvato nella seduta odierna;
  6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2.   di  applicare,  per  il  periodo  d'imposta  1999,  la  maggiore
detrazione  I.C.I.  di  L.  400.000,  a  richiesta  documentata   del
contribuente secondo i seguenti criteri:
  i  destinatari  dell'aumento  da  L.  200.000  a  L.  400.000 della
detrazione che compete alle abitazioni principali, con  possesso  del
solo  appartamento  abitato,  saranno  i  proprietari  o titolari del
diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che  siano
in possesso dei seguenti requisiti:
   A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un
reddito  da  pensione  non  superiore  a  L.  13.000.000  annui lordi
riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;
   B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti  i
componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L.  21.000.000  piu'  L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
   C)  disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF
 di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
   D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato  ed
eventuale  annesso  garage,  quale  unica  proprieta' immobiliare del
contribuente al 1 gennaio 1999:
    nucleo familiare composto da 6 o piu'  componenti  al  1  gennaio
1999;
    reddito  familiare  riferito  all'anno  1998  non  superiore a L.
60.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di  6  componenti,  a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  10.000.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a 6;
   E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a  norma  dei
vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti.
  Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di  handicap)
che  alla  lettera  C)  (disoccupati)  ed  alla  lettera D) (famiglie
numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di
L. 200.000 e' subordinata alla condizione che  gli  altri  componenti
del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
  La   presentazione   presso   i   comuni   delle   domande  per  il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L.  400.000  dovra'
essere     accompagnato     dalla    adeguata    documentazione    ed
autocertificazione  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti  e  le  domande dovranno essere presentate entro il termine
del 30 giugno 1999.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PREMILCUORE
                          (Forli' - Cesana)
  Il comune di PREMILCUORE (provincia di Forli'-Cesena)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  6 per mille aliquota ordinaria;
  7 per mille aliquota maggiorata per gli  allogi  non  locati  e  le
residenze  secondarie,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1  e  2, del
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli
immobili approvato in data 22 dicembre 1998;
  per  i  motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinarre
le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili  per  l'anno  1999
nelle seguenti misure:
   L. 200.000, fino a concorrenza delI'ammontare dell'imposta dovuta,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione  per  l'unita'  immobiliare  adibite   direttamente   ad
abitazione   principale   del   soggetto  passivo  e  per  le  unita'
immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 15 del  regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
  di non avvalersi delle facolta' previste dall'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, di seguito indicate:
  di   applicare  un'aliquota  agevolata  in  rapporto  alle  diverse
tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 53);
  di  applicare  un'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati  per
la  vendita  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e  l'alienazione
di immobili (comma 55);
  di  ridurre  fino  al  50  per  cento l'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,  o
di elevare fino a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 della detrazione
di  imposta  prevista  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo (comma 55).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI PRESENZANO
                              (Caserta)
  Il comune di PRESENZANO  (provincia  di  Caserta)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
4 per mille solo per utenze private prima casa ad uso abitazione;
6 per mille per locali ed uso commerciale, artigianale, industriale e
per abitazioni private non residenti e seconda casa.
  (Omissis).
detrazioni I.C.I. L. 500.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PRESEZZO
                              (Bergamo)
  Il comune  di  PRESEZZO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 1999, questo  comune  applichera'  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  - I.C.I. - l'aliquota del 5 per
mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504 cosi' come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449 (legge finanziaria);
2. di determinare quale  detrazione  per  abitazione  principale  del
contribuente l.C.l. l'importo minimo di legge di L. 200.000;
3.  di  avvalersi  del  comma  56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662  come  riportato  in  narrativa  (applicazione   della
detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata).
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PRESSANA
                              (Verona)
  Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.l.) che sara' applicata da  questo  comune  cosi'  come
segue:
  4,5 per mille per le abitazioni principali;
  5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI PREVALLE
                              (Brescia)
  Il  comune  di  PREVALLE  (provincia di Brescia) ha adottato, il  4
dicembre 1998 e il 13 gennaio  1999,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. le aliquote I.C.I. ex art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modifiche ed integrazioni  (art.  3,  comma  53,
legge  n.  662/1996  ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997) sono
determinate come in premessa indicato e di seguito descritto:
  unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo ed equiparate; terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille
  altre  unita'  immobiliari:  7  per  mille;  3. sono fatte salve le
esenzioni, agevolazioni e  riduzioni  di  imposta  contemplate  dalla
normativa  in vigore e dal regolamento per l'applicazioni delI'I.C.I.
approvato con del. C.C. n. 73/98 e segnatamente dall'art.  9  decreto
legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e
gli  imprenditori  agricoli  che esplicano la loro attivita' a titolo
principale  alle  condizioni  di  cui  all'art.   2   del   sullodato
regolamento,  in  applicazione  dell'art.  58  -  comma  2  - decreto
legislativo n. 446/1997; 4. le detrazioni per l'abitazione principale
ed equiparate di cui all'art. 8 - comma 3 - del  decreto  legislativo
n.  504/1992  e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 - comma
55 - legge n. 662/1996  -  ed  art.  58  -  comma  3  -  del  decreto
legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue:
  A - Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle
unita' immobiliari ad uso abitazione principale.
  Sono  esclusi  dal  beneficio i possessori di abitazioni principali
che risultino  proprietari  anche  di  altre  unita'  immobiliari  ad
esclusione   degli   accessori  di  stretta  pertinenza  della  prima
abitazione poste in qualsiasi  comune:  tale  esclusione  si  applica
anche  nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari,
sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone  facenti  parte
dello stesso nucleo familiare.
  Sono  escluse  dal  beneficio  unita' immobiliari appartenenti alle
seguenti categorie catastali:
   A1 - abitazioni di tipo signorile;
   A8 - abitazioni in ville;
   A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.
  Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale  delle
unita'  immobiliari:  abitazione  principale  con  rendita  catastale
rivalutata X 100:
   non superiore a L. 50.000.000 detrazione L. 250.000;
   non superiore a L. 55.000.000 detrazione L. 240.000;
   non superiore a L. 60.000.000 detrazione L. 230.000;
   non superiore a L. 65.000.000 detrazione L. 220.000;
   non superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 210.000;
   superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 200.000.
  B  -  Criterio  basato  su  motivate  e  documentate  situazioni di
particolare disagio sociale ed economico.
  Sono esclusi dal beneficio i possessori  di  abitazioni  principali
che  risultino  proprietari  anche  di  altre  unita' immobiliari, ad
esclusione  degli  accessori  di  stretta  pertinenza   della   prima
abitazione,  poste  in  qualsiasi  comune: tale esclusione si applica
anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita'  immobiliari,
sempre  escludendo  gli accessori di cui sopra, persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare.
  Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di
reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale:
   Fascia 1 detrazione L. 300.000;
   Fascia 2 detrazione L. 280.000;
   Fascia 3 detrazione L. 250.000;
   Fascia 4 detrazione L. 220.000;
   Fascia 5 detrazione L. 210.000;
   Fascia 6 detrazione L. 200.000.
  Gli interessati dovranno presentare  apposita  domanda  documentata
entro  il  30  aprile  dell'anno di competenza, corredata da stato di
famiglia, dichiarazione dei redditi di tutti i componenti  il  nucleo
familiare  ed  ogni  altro  documento idoneo ad attestare lo stato di
bisogno;
  Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati  sotto  le
lettere A e B:
   che  la  nozione  "abitazione  principale"  e' quella che e' cosi'
definita dalla normativa fiscale;
   che per la ripartizione e la  fruizione  della  presente  maggiore
detrazione   d'imposta  per  l'abitazione  principale,  nel  caso  di
contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti
dal decreto legislativo n. 504/1992;
   che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto
entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere  A  e  B,  si
applica la detrazione piu' favorevole al contribuente;
5.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art. 3 - comma 56 - legge n.
662/1996  viene  considerata  direttamente  adibita   ad   abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di  ricovero  permanente  a
condizione  che  la  stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4
vigente regolamento I.C.I.);
6. di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti  non  commerciali
sono  esenti  dalle  applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7 -
comma 1 - lettera i - del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
alle condizioni  richiamate  nell'art.  7  del  vigente  regolamento,
ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a
titolo  di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in
qualita'  di   locatore   finanziario   dall'Ente   non   commerciale
utilizzatore.
  (Omissis).
1. di "cassare" la frase al punto 4 del dispositivo della delibera di
consiglio  comunale  n.  84  del 4 dicembre 1998 che impone l'obbligo
imposto a coloro che intendano godere  della  detrazione  secondo  le
fasce  ivi indicate di "(...) presentare apposita domanda documentata
entro il 30 aprile dell'anno di competenza,  corredata  da  stato  di
famiglia,  dichiarazione  dei redditi di tutti i componenti il nucleo
familiare ed ogni altro documento attestante lo stato di bisogno" che
impone  all'avente  diritto  un  onere  non  piu'  contemplato  dalla
normativa in vigore;
2.  di  prendere  atto  che  il  punto  n.  4  del  dispositivo della
deliberazione C.C. n. 84 del 4 dicembre 1998 cosi'  come  riformulato
in  recepimento dell'ordinanza istruttoria CO.RE.CO Regione Lombardia
in seduta del
 17 dicembre 1998 atti n. 1 - prot. n. 98/14478 - e' il seguente:
  "Le detrazioni per l'abitazione principale  ed  equiparate  di  cui
all'art.  8  -  comma  3  -  del  decreto  legislativo n. 504/1992, e
successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 - comma 55 -  legge  n.
662/1996  -  ed  art.  58  -  comma  3  -  del decreto legislativo n.
446/1997) sono stabilite come segue:
  A - Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle
unita' immobiliari ad uso abitazione principale.
  Sono esclusi dal beneficio i possessori  di  abitazioni  principali
che  risultino  proprietari  anche  di  altre  unita'  immobiliari ad
esclusione  degli  accessori  di  stretta  pertinenza   della   prima
abitazione  poste  in  qualsiasi  comune:  tale esclusione si applica
anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita'  immobiliari,
sempre  escludendo  gli accessori di cui sopra, persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare.
  Sono escluse dal beneficio  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
seguenti categorie catastali:
   A1 - abitazioni di tipo signorile;
   A8 - abitazioni in ville;
   A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.
  Graduazione  della detrazione in rapporto al valore catastale delle
unita'  immobiliari:  abitazione  principale  con  rendita  catastale
rivalutata x 100:
   non superiore a L. 50.000.000 detrazione L. 250.000;
   non superiore a L. 55.000.000 detrazione L. 240.000;
   non superiore a L. 60.000.000 detrazione L. 230.000;
   non superiore a L. 65.000.000 detrazione L. 220.000;
   non superiore a L. 70.000.000 detrazione L. 210.000;
   superiore a L. 70.000.000 detrazione L.200.000.
  B  -  Criterio  basato  su  motivate  e  documentate  situazioni di
particolare disagio sociale ed economico.
  Sono esclusi dal beneficio i possessori  di  abitazioni  principali
che  risultino  proprietari  anche  di  altre  unita' immobiliari, ad
esclusione  degli  accessori  di  stretta  pertinenza   della   prima
abitazione,  poste  in  qualsiasi  Comune: tale esclusione si applica
anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita'  immobiliari,
sempre  escludendo  gli accessori di cui sopra, persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare.
  Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di
reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale:
   Fascia 1 detrazione L. 300.000;
   Fascia 2 detrazione L. 280.000;
   Fascia 3 detrazione L. 250.000;
   Fascia 4 detrazione L. 220.000;
   Fascia 5 detrazione L. 210.000;
   Fascia 6 detrazione L. 200.000.
  Ritenuto,  altresi',  di stabilire, per i criteri indicati sotto le
lettere A e B:
   che la nozione "abitazione principale"  e'  quella  che  e'  cosi'
definita dalla normativa fiscale;
   che  per  la  ripartizione  e la fruizione della presente maggiore
detrazione  d'imposta  per  l'abitazione  principale,  nel  caso   di
contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti
dal decreto legislativo n. 504/1992;
   che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto
entrambe  la  fattispecie  agevolative  di cui alle lettere A e B, si
applica la detrazione piu' favorevole al contribuente.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI PROVES
                              (Bolzano)
  Il  comune di PROVES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare   e  confermare  per  l'anno  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4  per
mille, aliquota unica.
2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con  decorrenza
dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:
  a) per tutte le abitazioni principali L. 386.400.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
                              (Brescia)
  Il  comune di PUEGNAGO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue:
  aliquota  5  per  mille  relativamente  alle   unita'   immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  e per gli immobili
diversi dalle abitazioni;
  aliquota 6  per  mille  relativamente  agli  altri  immobili  e  le
pertinenze di cui al punto precedente;
  aliquota  del  4  per  mille  a  favore di proprietari che eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori (art. 1 - comma 5 - legge n. 449/1997).
di determinare la detrazione dell'imposta come segue:
 L. 250.000 per l'unita' immobiliare non superiore a 70 mq.,  adibita
ad  abitazione  principale  di  anziani  di eta' superiore a 65 anni,
titolari di pensione sociale (art. 3. - legge n. 112/1997);
 L. 200.000 per le altre unita' immobiliari adibite  direttamente  ad
abitazione  principale,  comprese  le  unita' immobiliari possedute a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata (art. 3 - comma 56 - legge n. 662/1996).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI QUARGNENTO
                            (Alessandria)
  Il  comune  di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
  di  stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. venga applicata
in questo comune  nella  misura  unica  del  5  per  mille,  con  una
riduzione dello 0,30 per mille rispetto a quella vigente nel 1998.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI QUARNA SOTTO
                     (Verbano - Cusio - Ossola)
  Il  comune  di  QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (  I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del
disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre
1992, e successive modificazioni.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI QUATTORDIO
                            (Alessandria)
  Il  comune  di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  condividere  le  motivazioni espresse dalla giunta comunale e
pertanto  di  prendere  atto  e  confermare  le   aliquote   relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 1999 pari al 5 per
mille per terreni e fabbricati ed 6 per mille  per  gli  insediamenti
industriali  con esclusione di quelli artigiani (le imprese artigiane
dovranno essere iscritte nel relativo albo);
2. di non introdurre agevolazioni o riduzioni  di  legge  oltre  alle
riduzioni di L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI QUINGENTOLE
                              (Mantova)
  Il  comune  di  QUINGENTOLE  (provincia  di Mantova) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999,  l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Quingentole nelle seguenti misure:
  aliquota 5,5, per mille relativamente alla abitazione principale in
favore delle  persone  fisiche  soggetti  passivi,  aventi  residenza
anagrafica nel comune;
  aliquota  6,8  per  mille  relativamente  alle seconde case purche'
abitate in via continuativa ed altri immobili;
  aliquota  7,0 per mille relativamente alle altre unita' immobiliari
che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa.
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
                              (Treviso)
  Il comune di QUINTO DI TREVISO (provincia di Treviso)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  anche  per l'anno 1999, l'aliquota l.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RANICA
                              (Bergamo)
  Il comune di RANICA (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6
per mille.
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RAVELLO
                              (Salerno)
  Il  comune  di  RAVELLO  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 31
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, (omissis) per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;
2.  di  applicare, in aggiunta alla detrazione di L. 200.000 prevista
dal comma 2 dell'art. 8 della  legge  n.  504/1992,  come  modificato
dalla  finanziaria  1997, art. 3, comma 55, la riduzione prevista dal
comma 3 dello stesso articolo 8 della legge n. 504/1992,  cosi'  come
modificato  dalla  legge  n. 662/1996 (art. 3 comma 55), nella misura
del 30% sull'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale dal soggetto passivo tenuto al pagamento I.C.I.
cosi' come stabilito dal consiglio comunale con delibera n. 95/97.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI REANA DEL ROJALE
                               (Udine)
  Il  comune di REANA DEL ROJALE (provincia di Udine) ha adottato, il
28  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare e confermare, (omissis), al 4,5 per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI RECCO
                              (Genova)
  Il  comune  di  RECCO  (provincia  di  Genova)  ha  adottato, il 21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, per le ragioni esposte in premessa, le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(l.C.l.), istituita con decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, nelle misure sottoindicate:
  a) 5,7 per mille, aliquota ordinaria;
  b)  4,6 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,   residenti   nel   comune   per  le  sottoindicate  unita'
immobiliari:
   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad   abitazione
principale  dalle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
   per le unita' immobiliari locate con  contratto  registrato  al  1
gennaio 1999 ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione
principale;
   per  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado, residenti nelle medesime;
  c) 6,5 per mille aliquota maggiorata per le abitazioni  non  locate
intendendosi  per tali anche quelle tenute a disposizione nonche' per
quelle, possedute in aggiunta  all'abitazione  principale,  locate  a
soggetti non residenti nel comune;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI RECOARO TERME
                              (Vicenza)
  Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha  adottato,  il
17   febbraio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), istituita  con  il  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  come  integrato  dall'art.  58 del decreto
legislativo n. 446/1997, al 6,5 per  mille  per  tutti  gli  immobili
senza distinzione alcuna;
2.  di  stabilire,  per  l'anno 1999, la detrazione d'imposta, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo in  L.  220.000,  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
3.  di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di L. 230.000, a
condizione che gli interessati provvedano alla formale  dichiarazione
di  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  entro la data di scadenza
della prima rata:
  unita'  immobiliari  con  unico  occupante  di  eta'  superiore  ai
sessanta anni;
  unita'  immobiliari  con  famiglie  in  cui  coabitino  persone non
autosufficienti  a  carico,  che  siano  titolari  di  indennita'  di
accompagnamento;
  unita'  immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori
di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del  100
per cento;
  unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI REGALBUTO
                               (Enna)
  Il comune di REGALBUTO (provincia  di  Enna)  ha  adottato,  il  29
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999, e' confermata nella misura unica
del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI REGGIO CALABRIA
                          (Reggio Calabria)
  Il comune di REGGIO CALABRIA ha adottato la seguente  deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992, nella seguente misura:.
  4,5 per  mille  sulle  unita'  immobiliari  utilizzate  come  prima
abitazione;
  5,6 per mille per tutte le altre unita' e le aree fabbricabili;
di  fissare  per  l'anno  1999  la  detrazione d'imposta sulla unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI REITANO
                              (Messina)
  Il  comune  di  REITANO  (provincia  di Messina) ha adottato, il 19
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  diversificata  come
segue:
  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale e relative pertinenze
purche' site nello stesso stabile dell'abitazione principale 5.50 per
mille;
  immobili adibiti a tutti gli altri usi 6.50 per mille;
dare atto che rimane invariata la detrazione di L.  200.000  per  gli
immobili adibiti ad abitazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RESANA
                              (Treviso)
  Il  comune  di  RESANA  (provincia  di  Treviso) ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli   immobili   (I.C.I.)  da  applicarsi  in  questo  comune  alle
abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille;
2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune agli immobili
diversi dalle abitazioni principali nella misura del 4,7 per mille;
3. di dare atto che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
5. di rinunciare, nei confronti dei contribuenti che dichiareranno al
catasto  entro il 31 dicembre 1999 gli edifici ex rurali, al recupero
dell'I.C.I. dal momento in cui i fabbricati hanno perduto i requisiti
di ruralita' o dal  1 gennaio 1994 e fino  a  tutto  il  31  dicembre
1999.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI RESUTTANO
                           (Caltanissetta)
  Il  comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  1999,  per tutto il
territorio comunale, nella misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI REVERE
                              (Mantova)
  Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  alloggi non locati 7 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI RIESE PIO X
                              (Treviso)
  Il  comune  di  RIESE  PIO  X (provincia di Treviso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  mantenere  l'aliquota  ai  fini I.C.I. per l'anno 1999, nella
misura del  4,5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000;
2. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione  di
L.  200.000, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
in linea  retta  fino  al  1  grado  di  parentela,  adibite  a  loro
abitazione principale, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma 3
del  regolamento  comunale  per  la  disciplina dell'imposta comunale
sugli immobili.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI RIGOLATO
                               (Udine)
  Il comune di RIGOLATO (provincia  di  Udine)  ha  adottato,  il  19
febbraio  1999 e 11 aprile 1997, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per  l'esercizio  finanziario  in  corso,  le  tariffe
relativamente ai seguenti servizi:
  I.C.I.  imposta  comunale  sugli  immobili  come  da  deliberazione
consiliare n. 16 di data 11 aprile 1997, confermata per il  1998  con
atto n.  3 del 6 febbraio 1998.
  (Omissis).
con deliberazione dell'11 aprile 1997 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
di  determinare  come  segue le tariffe relative all'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'esercizio finanziario 1997:
_____________________________________________________________________
  tipo di |abitazione| magazzino e/o locale  | fabbricato |  altri
fabbricato|principale| di deposito (cat. C2) | destinato  |fabbricati
          |          | di pertinenza all'abi-| attivita'  |
          |          | tazione principale,   | produttiva |
          |          | nonche', stalla,      |            |
          |          | scuderia, rimessa ed  |            |ivi com-
          |          | autorimesse (cat. C6),|            |presi gli
          |          | nel limite di una     |            | alloggi
          |          | unita' di proprieta'  |            |non locati
          |          | e ad uso esclusivo del|            |
          |          | proprietario dell'abi-|            |
          |          | tazione principale    |            |
__________|__________|_______________________|____________|__________
aliquota  | 5 per    |       5 per           |   5 per    |  6 per
          | mille    |       mille           |   mille    |  mille
__________|__________|_______________________|____________|__________
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI RIPATRANSONE
                           (Ascoli Piceno)
  Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   28  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  nella  misura del 5,8 per mille,
l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi  dell'art.  6  del  decreto-legge  30
dicembre   1992,  n.  504  sulle  abitazioni  principali  e  relative
pertinenze cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento  I.C.I.
approvato  con  deliberazione  C.C.  n. 9 del 28 gennaio 1999, e piu'
precisamente:
  1) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia  di
imposta  comunale  sugli  immobili,  si  considerano parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se  distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario o titolare del diritto  reale  di  godimento,  anche  se
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche  se  in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
  2) ai fini del comma 1, si intende per pertinenza il garage a box o
posto auto, la soffitta, la cantina, che sono  ubicati  nello  stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale;
di confermare la detrazione sulla abitazione principale di L. 200.000
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
di dare atto che la detrazione di L. 200.000 cui al punto  precedente
si  applica  soltanto  sulla abitazione principale, traducendosi, per
questo  aspetto,  l'agevolazione  nella  possibilita'   di   detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
di  determinare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del 6,5 per mille
l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili posseduti in aggiunta  alla
abitazione principale;
di  confermare,  per l'anno 1999, la ulteriore detrazione (detrazione
agevolata)  di  L.  220.000  per  seguenti  soggetti,  alle  seguenti
condizioni e per un importo massimo annuo di L 420.000:
  a) residenza nel comune di Ripatransone;
  b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
o  abitazione  di  un'unica  unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
  c) aver compiuto il 60 anno di eta',  alla  data  del  31  dicembre
1998;
  d) essere pensionato;
  e)  essere  in  possesso  di un reddito di tutti i componenti dello
stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi  1998)
non  superiore  alla  pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS,
maggiorata  ai  sensi  della  legge   n.   140/1985,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  f)  non  essere  titolari  di  unita'  immobiliari  classificate in
catasto nelle seguenti categorie:
   A/1 - abitazioni signorili;
   A/7 - abitazioni in villini;
   A/8 - abitazioni in ville;
   A/9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
  g) presentazione di dichiarazione all'ufficio tributi del comune di
Ripatransone, secondo il fac-simile allegato  come  parte  integrante
della presente deliberazione, nel termine perentorio dal 14 maggio al
15  giugno  1999,  pena  la  decadenza dal beneficio della detrazione
agevolata per l'anno 1999; in caso di inoltro a mezzo posta, fa  fede
il timbro postale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI RIVA DEL GARDA
                              (Trento)
  Il  comune  di RIVA DEL GARDA (provincia di Trento) ha adottato, il
30  ottobre  1998,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  aumentare,  per  l'anno  1999,  al  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unita' immobiliari,
presupposto  d'imposta  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2 del decreto
legislativo n.  504/1992;
2. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del  presente  dispositivo
al  4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del  presente  dispositivo
al  5 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi
e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati  e
locali  per  attivita'  sportiva  senza fine di lucro) e per tutto il
gruppo D;
4. di elevare a L. 700.000, con decorrenza dal  1  gennaio  1999,  la
detrazione,  prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504,  e  successive  modificazioni,  per  l'imposta
dovuta  per  l'unita  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo di tale tributo nonche' per l'imposta
relativa   alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale  dei
soci assegnatari;
5.  di  fissare,  per  l'anno 1999, la detrazione d'imposta spettante
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le
case  popolari  a L. 200.000 cosi' come previsto all'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni;
6. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RIVARA
                              (Torino)
  Il comune di RIVARA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
  abitazione principale: 6 per mille;
  altri fabbricati ed aree edificabili: 6,5 per mille;
2. di stabilire la detrazione per  l'abitazione  principale,  di  cui
all'art.  8,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).
  (Omissis).
 
                            COMUNE DI RO'
                              (Ferrara)
  Il comune di RO' (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre
1998, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992,  e
successive  modificazioni, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, la  detrazione  per  abitazione
principale  e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle
categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio  economico
come di seguito specificate:
  a)  pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile  in  condizione  non  lavorativa  single   (nucleo   familiare
monocomposto),  con  reddito  complessivo  1998  non  superiore  a L.
14.810.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola
unita' immobiliare destinata  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse,
autorimesse) non piu' di due.  La maggiore detrazione non si  applica
pertanto  se  il  soggetto  possiede  a  titolo di proprieta' o altro
diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze;
  b) pensionati o portatori di handicap con attestato di  invalidita'
civile  in  condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di
tutto il nucleo familiare non  superiore  a  L.  23.923.000  piu'  L.
1.830.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro
diritto  reale  della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo  catastale
C/6  (garage,  rimesse,  autorimesse)  non  piu'  di due. La maggiore
detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede  a  titolo
di  proprieta'  o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in
aggiunta  all'abitazione  principale  e   relative   pertinenze.   La
detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per
mille  come aliquota ordinaria e nella misura del 7 per mille per gli
alloggi non locati.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ROCCALUMERA
                              (Messina)
  Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il  26
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare   per   l'anno   1999  l'adozione  di  due  aliquote
dell'imposta comunale sugli  immobili,  l'una  ordinaria  del  6  per
mille,  l'altra  ridotta  del  5  per  mille  in favore delle persone
fisiche, soggetti passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  e
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ROCCAMENA
                              (Palermo)
  Il comune di  ROCCAMENA  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire nella misura del 6  per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili a partire dal 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI ROCCA PRIORA
                               (Roma)
  Il  comune  di  ROCCA  PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  aliquote per l'applicazione del'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
per i soci di coperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale, 4,75 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passi'vi
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta   all'abitazione   principale   concesse   in
locazione: 6 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
  4)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili,
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  comune:  6  per
mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto, stabilito
dall'art.  5  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,  51
e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l'imposta  e'  ridotta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento per i
fabbricati dichiarati   inagibili od inabilitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobilare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di cui al
presente  comma  si   applicano   anche   alle   unita'   immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche'
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono le residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
si  da'  atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo
comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonche' nella definizione
della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio
annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
                          (Forli' - Cesena)
  Il comune di ROCCA SAN CASCIANO  (provincia  di  Forli'-Cesena)  ha
adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono
integralmente riportati, la misura  del  6  per  mille  dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI ROCCASPARVERA
                               (Cuneo)
  Il  comune  di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  nel  6  per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ROCCASPINALVETI
                              (Chieti)
  Il  comune  di ROCCASPINALVETI (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
delibera  di determinare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille
l'aliquota comunale sugli immobili.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ROCCAVIONE
                               (Cuneo)
  Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato,  il    24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere, per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,70 per mille;
2.  di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue
pertinenze,   anche   se   distintamente   iscritte    in    catasto.
L'assimilazione  opera a condizione che il proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte,  dell'abitazione
nella  quale  abitualmente  dimora  sia  proprietario  o  titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza
e che  questa  sia  durevolmente  ed  esclusivamente  asservita  alla
predetta  abitazione.    Si  intende per pertinenza un garage o box o
posto auto, ovunque ubicato, la soffitta e la cantina, solo  se  sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita  l'abitazione  principale.     Resta  fermo   che   l'abitazione
principale   e   le   sue  pertinenze  continuano  ad  essere  unita'
immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito  nel
decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, ivi compresa la
determinazione, per ciascuna di esse, del proprio  valore  secondo  i
criteri  previsti  nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi',
fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione  principale,
traducendosi,  per  questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita'
di  detrarre  dall'imposta  dovuta  per  le   pertinenze   la   parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale.  Le  disposizioni  di  cui  ai
precedenti   commi   si  applicano  anche  alle  unita'  immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3  per  mille,  per  la
durata  di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di
recupero di immobili  inagibili  ovvero  inabitabili,  giusto  quanto
previsto  dalla  legge  15  dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1,
lettera h).
4.  di  dare  atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504  del  30  dicembre  1992,  concernente  le
esenzioni  dall'imposta  comunale  sugli  immobili,  le  parole  "gli
immobili utilizzati" sono sostituite dalle  seguenti:  "i  fabbricati
posseduti,  a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento od
in qualita' di locatario finanziario, ed utilizzati";
5. di non procedere all'accertamento del maggior  valore  delle  aree
fabbricabili  nei  casi  in  cui  l'imposta  comunale  dovuta  per le
predette aree risulti tempestivamente versata sulla  base  di  valori
non inferiori a quelli stabiliti qui di seguito:
  a)  aree urbane fabbricabili: L. 25.000 mq con rapporto di cubatura
1 mc x mq da incrementarsi  in  funzione  direttamente  proporzionale
all'indice  di  zona;  all'interno  dei  terreni soggetti a P.E.C. il
valore e' quello previsto per la superficie territoriale;
  b) aree produttive: L. 20.000 mq;
fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale
in comune commercio, come stabilito  nel  comma  5  dell'art.  5  del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
6.  di  mantenere  la  detrazione  per  l'abitazione principale in L.
200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RODIGO
                              (Mantova)
  Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  relativa   alI'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) da  applicare nel comune di Rodigo,
attualmente vigente, che e' del  6  per  mille,  ad  eccezione  degli
alloggi  non  locati,  per i quali viene applicata l'aliquota del 6,5
per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI ROIO DEL SANGRO
                              (Chieti)
  Il comune di ROIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ROLO
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  ROLO  (provincia  di  Reggio Emilia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota abitazione principale 5 per mille;
  aliquota altri immobili 6,8 per mille;
dando  atto  che  sull'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000  (art.  8,
comma  2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal
comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ROMA
                               (Roma)
  Il comune di ROMA ha adottato la seguente deliberazione in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 6,9 per mille ed operare
sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa
vigente, come segue:
  A) nella misura del 4,9 per mille nei casi di:
   A1) unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dalla
persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa residenti nel comune;
   A2) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
   A3) unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
   A4) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il
secondo  grado,  che  la  utilizzano come abitazione principale e ivi
abbiano la residenza anagrafica;
   A5)  unita'  immobiliari  pertinenze  dell'abitazione  principale,
anche  se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una per
ciascuna categoria, classificata  o  classificabile  nelle  categorie
catastali  C/2  (magazzini  e  locali  di  deposito)  e  C/6 (stalle,
scuderie, rimesse ed autorimesse), sempre  che  l'unita'  immobiliare
abitativa  non  comprenda  catastalmente  locali  aventi  le suddette
funzioni.
  Per le fattispecie di cui alle lettere A1), A2) e A3),  si  applica
altresi'  la  detrazione  di L. 200.000 di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   A6) unita' immobiliari adibite  a  negozi  e  botteghe  (categoria
catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale
C/3)  e  autorimesse  pubbliche (categoria catastale C/6) nel caso in
cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita'  che
in  tali  locali  si  esercita  ovvero sia il rappresentante legale o
l'amministratore  della  societa'  di  persone  o  a  responsabilita'
limitata che e' titolare di tale attivita'. Il beneficio e' esteso ai
soggetti  passivi  d'imposta per la suindicata unita' immobiliare che
siano  coniuge  o  parenti  entro  il  secondo  grado  del   titolare
dell'attivita' e che alla stessa collaborino.
  Il  beneficio e' applicabile anche nel caso in cui soggetto passivo
dell'imposta sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata
e l'attivita' sia gestita direttamente dal  legale  rappresentante  o
dall'amministratore  di tale societa'. Il beneficio e' applicabile ad
una sola unita' immobiliare per ciascun soggetto passivo;
   A7)  unita'  immobiliari  in  cui viene esercitata un'attivita' di
vendita o di produzione e vendita  al  dettaglio,  definite  "negozio
storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio
comunale  del  21  luglio  1997,  n.  139,  e successive disposizioni
attuative.
  B) nella misura del 5,5 per mille nei casi  di  unita'  immobiliari
locate,  con  contratto  registrato,  da persone fisiche o da soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa  ad  un  soggetto  che  le
utilizzi come abitazione principale.
  Per  poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai
punti A3), A4), A6), A7)  e  B)  il  soggetto  passivo  e'  tenuto  a
presentare, entro il mese di marzo dell'anno 2000, una comunicazione,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  11,  comma  3 del decreto
legislativo n. 504/1992 e dell'art.  14,  comma  4,  del  regolamento
l.C.I.,  attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi,
utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune.
  La  comunicazione  varra'  sino  al  permanere   delle   condizioni
previste;  al  cessare  delle  stesse,  i  soggetti  passivi dovranno
comunicare al comune, entro il mese di marzo dell'anno  successivo  a
quello  in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica
ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione.
  La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di
cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992,  salvo
sanzione  piu'  grave  in caso di accertamento della maggiore imposta
dovuta;
di riconoscere un'ulteriore detrazione di imposta a titolo di  I.C.I.
di  L.  300.000,  da  aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 gia'
prevista per  le  abitazioni  principali,  ai  soggetti  passivi  del
tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:
  1)   disoccupati   che  al  1  gennaio  dell'anno  di  applicazione
dell'I.C.I.  siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due
anni;
  2)  non  occupati  che,  gia'  fruitori  della  cassa  integrazione
guadagni e dell'indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti leggi,
al  1  gennaio  dell'anno di applicazione dell'I.C.I. abbiano perduto
tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
  3) soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da
oltre sei mesi usufruiscano  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita'.
  Le  condizioni  indicate  ai  punti  1),  2)  e  3),  devono essere
documentate dai competenti organismi o autocertificate, ai  sensi  di
legge;
  4)  titolari  di  pensione  o  assegni  che alla data del 1 gennaio
dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia'  compiuto  il  60
anno di eta'.
  5)   soggetti   passivi   il   cui   nucleo   familiare  convivente
nell'abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o piu'  disabili,
con  invalidita'  non  inferiore al 75% risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle  competenti  strutture
pubbliche.
  I  soggetti  di  cui  ai  precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono
ammessi  al  godimento  del  beneficio  in  questione  alle  seguenti
condizioni:
   a)  che  nessuno  dei componenti del nucleo familiare, compreso il
possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto
o  box,  cantina,  area  pertinenziale,  sia  proprietario  di  altri
immobili  o  quote  di  essi  di  valore  imponibile  ai  fini I.C.I.
complessivamente superiore a L. 50.000.000  e  che  tale  valore  non
venga  superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte
di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
   b) che non venga effettuata  locazione  di  parte  dell'abitazione
oggetto d'imposta;
   c)   che  il  reddito  imponibile  annuo  complessivo  del  nucleo
familiare convivente conseguito  nell'anno  precedente,  inclusi  gli
eventuali  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte o comunque non
compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a
due volte e mezza l'importo minimo annuo delle  pensioni  corrisposte
per l'anno 1998 ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S.
per  i casi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) ed a quattro volte
e mezzo per il caso di cui al precedente punto 5).
  Per nucleo  familiare  si  fa  riferimento  a  quello  che  convive
nell'immobile   oggetto    dell'imposta.  I  coniugi  non  legalmente
separati  vengono  considerati  unico  nucleo  familiare   anche   se
all'anagrafe risultano in due stati di famiglia distinti.
  Per   poter  beneficiare  dell'ulteriore  detrazione,  il  soggetto
passivo e' tenuto a presentare, entro  il  mese  di  marzo  dell'anno
2000, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
3,  del  decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14, comma 4, del
regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando
altresi:
   il periodo di tempo per il quale si sono verificate le  condizioni
di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
   la composizione del nucleo familiare convivente;
   l'indicazione   dei  soggetti  disabili,  con  relativo  grado  di
inabilita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i  casi
di cui al precedente punto 5);
   l'ammontare  del  reddito  complessivo  annuo del nucleo familiare
convivente relativo all'anno  precedente  a  quello  di  applicazione
dell'I.C.I.,  inclusi  gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla
fonte  o  comunque  non  compresi  nella  dichiarazione  annuale  dei
redditi.
  Tale  comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale
permangono tali condizioni nei casi di cui ai  precedenti  punti  1),
2),  3); nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5) la comunicazione
iniziale varra' sino  al  permanere  delle  condizioni  previste;  al
cessare  delle  stesse  i  soggetti  passivi  dovranno  comunicare al
comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello  in  cui
le   condizioni  sono  venute  meno,  l'intervenuta  modifica  ed  il
conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione.
  Per i casi di  cui  al  punto  5)  dovra'  essere  allegata  idonea
certificazione.
  La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di
cui  all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo
sanzione piu' grave in caso di accertamento  della  maggiore  imposta
dovuta.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  ROMANO  DI  LOMBARDIA  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo  comune,  nella
misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  altresi'  per l'anno 1999, l'aumento a L. 270.000
della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti
ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta  che  si
trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
  reddito  familiare  derivante  esclusivamente da pensione e che non
superi  l'importo  di  due  pensioni  integrate  INPS  (nel   reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
  possesso  di  abitazione  principale  appartenente  ad  una   delle
seguenti categorie catastali:
   A/2 - Abitazioni di tipo civile;
   A/3 - Abitazioni di tipo economico;
   A/4 - Abitazione di tipo popolare;
   A/5 - Abitazione di tipo ultrapopolare;
   A/6 - Abitazione di tipo rurale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI ROSATE
                              (Milano)
  Il  comune  di  ROSATE  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il 27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 1999, aliquote differenziate a seconda
della tipologia soggeta a tassazione per l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
            Tipologia                                Aliquota
               -                                         -
Terreni agricoli                                    6 per mille
Aree fabbricabili                                   6 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale         5 per mille
Altri fabbricati                                  5,5 per mille
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
220.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ROSCIANO
                              (Pescara)
  Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato,  il    21
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota base 1999: 5 per mille
1. fabbricati: a) aliquote:
  1 - Abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);
  2 - Seconde case: aliquota 5,5 per mille;
  3 - Alloggi non locati:  aliquota 5 per mille;
  4 - Immobili destinati ad attivita'  commerciale:  aliquota  5  per
mille;
  5  -  Immobili  destinati  ad attivita' artigianali: aliquota 5 per
mille;
  6 - Immobili destinati ad attivita'  industriali:  aliquota  5  per
mille;
  7  -  Immobili  posseduti  da Enti senza fine di lucro (no profit):
aliquota 4,5 per mille (agevolata);
  8 - Immobili locati, con contratto registrato, a  soggetti  che  lo
adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata)
-  art.  4,  comma  1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla
legge n. 556/1996;
  9 - Immobili destinati ad attivita' professionali: aliquota  6  per
mille;
   10  -  Fabbricati  realizzati  per  la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o  prevalente  dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili aliquota 4 per
mille,  per  anni  tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre
anni).
  Fabbricati: b) riduzioni d'imposta:
   ai  sensi  dell'art.  3,  comma  55,  della  legge   n.   662/1996
(finanziaria  1997)  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
  L'inagibilita'  o  l'inabitabilita':  e'   accertata   dall'ufficio
tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:
   a) di perizia, con allegata idonea documentazione;
   b)  dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a".
  Fabbricati: c) detrazioni d'imposta:
   nel rispetto dell'equilibrio  del  bilancio,  per  il  1999  dalla
imposta  dovuta  per  ltabitazione  principale  vengono  detratte  L.
300.000.
  N.B. Le riduzioni e detrazioni dall'imposta  di  cui  al  comma  55
dell'art.  3  della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
2. Aree fabbricabili:
  aliquota = aliquota base = 5 per mille;
3. Terreni agricoli:
  aliquota = aliquota base = 5 per mille;
4. Costruzioni agricole:
  aliquota = aliquota base = 5 per mille.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO
                            (Alessandria)
  Il  comune  di  ROSIGNANO  MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille per  tutte  le
categorie di immobili e di soggetti passivi;
2.  di  fissare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ROSSIGLIONE
                              (Genova)
  Il comune di ROSSIGLIONE (provincia di Genova) ha adottato, il
      19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di
                           determinazione
  delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
                            l'anno 1999:
  (Omissis).
richiamato I'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione
 dell'imposta comunale sugli immobili e I'art. 3 comma 56 della legge
 n. 662/1996 gia' citata secondo cui: "I comuni  possono  considerare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata".
richiamato l'art. 8 comma 1 del decreto  legislativo  n.  504/1992  e
l'art.  13  del regolamento comunale secondo cui l'imposta e' ridotta
del 50% per i fabbricati dichiarati  inagibiti  o  inabitabili  e  di
fatto  non  utilizzati  limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni;
richiamato I'art. 14 del regolamento  comunale,  ai  sensi  delI'art.
59,  comma  1  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n. 446/1997 si
stabilisce che  l'esenzione dall'l.C.l. prevista dall'art. 7 comma 1,
lettera i)  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  concernente  gli
immobili  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'
assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,   didattiche,   ricettive,
culturali,  ricreative sportive, nonche' delle attivita' di religione
o culto ex art. 16, lettera  a)  della  legge  n.  222/1985,  compete
esclusivamente  ai  fabbricati, a condizione che gli stessi oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale  in  base
ad un diritto di proprieta' od ad altro diritto reale;
l'imposta e' ridotta al minimo previsto dalla legge n. 504/1992 per i
fabbricati  posseduti  dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociali (Onlus) individuate dalI'art. 10 del decreto  legislativo  n.
460/1997.  Sono  esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili i terreni agricoli siti nel territorio  dei  comuni  montani
indicati  nell'elenco  allegato  alla  circolare  del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili come segue:
  4,5  per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa  residenti  nel  comune
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  5,5 per mille per tutte le altre fattispecie;
2.  di  detrarre,  fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo cosi' come previsto dal
citato art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992;
3. di dare atto dell'agevolazione prevista dal comma 56, art. 3 della
legge n. 662/1996 citata come indicato dall'art. 12  del  regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
4.  di dare atto della riduzione di imposta prevista dall'art. 13 del
regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli
immobili;
5.  di  dare  altresi' atto delle esenzioni previste dall'art. 14 del
gia' citato regolamento comunale;
6. di dare atto che non verranno riconosciute  altre  agevolazioni  o
diversificazioni di aliquote la cui applicazione viene lasciata dalla
legge alla facolta' dei comuni.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ROTTOFRENO
                             (Piacenza)
  Il  comune  di  ROTTOFRENO  (provincia  di Piacenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  a  conferma  della  delibera di consiglio comunale n.
15/1998 in vigore per il 1998, che l'aliquota unica  applicabile  nel
comune di Rottofreno per l'anno 1999 e' pari al 5 per mille.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI ROVELLO PORRO
                               (Como)
  Il  comune  di  ROVELLO  PORRO  (provincia  di Como) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nella seguente misura:
  4,5 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale;
  5,5 per mille per gli altri immobili;
2. di determinare, per l'anno  1999,  nella  misura  di  L.  200.000,
stabilita  dall'art.  8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge  23
dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto
legislativo   n.  446/1997,  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
d'imposta, con rinuncia, pertanto, ad avvalersi della possibilita' di
riduzione  d'imposta  o  di  aumento  della  detrazione,  prevista al
successivo comma 3 dell'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modifiche ed integrazione.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI ROVERBELLA
                              (Mantova)
  Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il
      29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di
                           determinazione
  delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
                            l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  la  determinazione,  per  l'anno  1999,  nella  misura
indifferenziata  del  5  per  mille  dell'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
                              (Verona)
  Il comune di ROVEREDO DI GUA' (provincia di Verona) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per  l'anno  1999  l'aliquota  applicata  in  questo
comune al 5,50 per mille;
  (Omissis).
5.  di  riconfermare  in  modo  generalizzato  la  detrazione  di cui
all'art.   8 secondo comma del decreto  legislativo  n.  504/1992,  e
successive modificazioni in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI RUDA
                               (Udine)
  Il  comune  di  RUDA  (provincia  di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le motivazioni in premessa evidenziate, le
seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  a) aliquota del 4 per mille per i  casi  di  immobili  posseduti  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero permanente, purche' non locati ed adibiti a suo
tempo ad abitazione principale;
  b) aliquota del 5,5 per mille per i casi  di  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale da parte di persone fisiche, nonche' posseduti
da enti senza scopo di lucro;
  c)  aliquota  del  6  per  mille  per  gli  immobili  diversi delle
abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonche'  garage
ed autorimesse;
  d)  aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.;
e di determinare ai sensi dell'art.  3,  comma  55,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno
in corso:
  detrazione  dall'imposta pari a L. 225.000 per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  fino  a
concorrere  del  suo  ammontare  e  rapportate  al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
2.  di  stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti   detrazioni   per
l'abitazione  principale per categorie di contribuenti che versano in
particolari situazioni di carattere sociale:
  A) famiglie numerose: detrazione L. 300.000 nel  caso  di  genitori
con  tre  o  piu'  figli  a carico ed un reddito imponibile IRPEF del
nucleo familiare fino a 45.000.000;
  B) anziani: detrazione L. 250.000  per  gli  ultrasessantacinquenni
con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima
INPS a persona;
  C)  invalidi:  detrazione  L.  320.000  per  gli  invalidi  al 100%
appartenenti a famiglie con un reddito imponibile  IRPEF  dell'intero
nucleo familiare fino a 45.000.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI RUINAS
                             (Oristano)
  Il  comune  di  RUINAS  (provincia  di Oristano) ha adottato, il 17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nel  4 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ed in L. 200.000
la detrazione unica d'imposta per l'anno 1999.
  (Omissis).