COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (Bari) Il comune di RUVO DI PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per il periodo d'imposta 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. N.B.: La detrazione d'imposta e' stabilita nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAGLIANO MICCA (Biella) Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1998; 2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1998; 3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3) verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI SAINT PIERRE (Aosta) Il comune di SAINT PIERRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 13 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le tariffe, le aliquote di imposta e detrazioni per i tributi locali vigenti nell'anno 1998 (aliquota I.C.I. 4 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI SALA BIELLESE (Biella) Il comune di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota percentuale del 4,5 per mille per la prima casa pertinenze comprese con detrazione ai minimi di legge e del 6,75 per mille per tutto quanto non e' prima casa comprensiva delle proprie pertinenze. (Omissis). COMUNE DI SALZANO (Venezia) Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA (Agrigento) Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito: a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAMPEYRE (Cuneo) Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. 2. ai sensi del punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di aumentare, per l'abitazione principale dell'imposta dovuta, la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (Imperia) Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza: 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a): 7 per mille; c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota agevolata per: le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento: 4,5 per mille; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti e purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia; 2) la quantita' e la qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille; immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita' regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanza case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) e studi professionali: 4,5 per mille; e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille; f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4,5 per mille; g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilita' o inabitabilita'. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI San Buono (Chieti) Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI San Canzian d'Isonzo (Gorizia) Il comune di SAN CANZIAN D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 17 dicembre 1998 e il 28 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti maggiori detrazioni di imposta limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, punto 3) del decreto legislativo n. 446/1997: a) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di lire 384.000 nel seguente caso: nuclei familiari proprietari di abitazione principale, ove esistano portatori di handicap con percentuali di invalidita' superiore al 50 per cento, che nel corso dell'anno precedente quello del pagamento dell'imposta abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita; b) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 492.000 nei seguenti casi: nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso dell'anno precedente quello del pagamento dell'imposta, sia pari o inferiore a lire 10 milioni; soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. (Omissis). COMUNE DI SAN CIPIRELLO (Palermo) Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). abitazione principale aliquota anno 1999, 5 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare nella stessa misura di quelle del 1998 le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito specificate: a) ordinaria 5,3 per mille; b) abitazione principale 4,8 per mille; 2. confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di applicare una ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore di nuclei familiari, con riferimento alla anagrafe della popolazione residente, proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidita' totale e titolare di indennita' di accompagnamento escludendo dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali. (Omissis). COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (Milano) Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed il 14 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b) di confermare l'aliquota agevolata nella misura del 4,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6; cantine - categora catastale C/2....) adibiti ad abitazione principale del contribuente; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6 ; cantine - categora catastale C/2....) - concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2 grado; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6; cantine - categora catastale C/2....) nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica; c) di fissare l'aliquota differenziata nella misura del 5 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6; cantine - categora catastale C/2. ...) locati; d) di fissare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati o locati ad uso foresteria clasificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria catastale C/6; cantine - categora catastale C/2); e) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto decreto legislativo n. 504/1994, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni: disoccupati; lavoratori in cassa integrazione o mobilita'; pensionati ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998 di: L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona; L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone; L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone; L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu'; soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; g) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: contribuenti con minori in affido; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.; soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; h) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; i) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4,5 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Premesso: che con deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 1998 sono state determinate le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno 1999; che alla lettera f) della suddetta deliberazione e' stabilito un aumento della detrazione per la pirma casa a L. 400.000 per i contribuenti che rientrino nelle seguenti condizioni: pensionati ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998 di: L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona; L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone; L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone; L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu'"; Ritenuto, in accoglimento della proposta di emendamento presentata nella seduta consiliare del 21 dicembre 1998, di dover variare la suddetta deliberazione alla lettera f), terzo punto, sostituendo il termine "pensionati ultrasessantacinquenni" con "capofamiglia": "capofamiglia con limiti di reddito IRPEF 1998 di: L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona; L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone; L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone; L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu'"; (Omissis). Delibera di variare la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 1998 al terzo punto della lettera f), come esposto in premessa. (Omissis). COMUNE DI SAN FIOR (Treviso) Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la guente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determianre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale anche per l'anno 1999 rimane fissata a L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (Torino) Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. dell'anno 1998 che pertanto risultano essere le seguenti: a) abitazione principale aliquota 4,5 per mille e detrazione di L. 200.000, per nuclei familiari composti da ultra sessantenni con reddito complessivo non superiore a sedici milioni detrazioni di L. 250.000; b) seconda casa ed altri immobili 5,5 per mile. (Omissis). COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE (Cagliari) Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota inerente l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale. (Omissis). COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI (Pavia) Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (Campobasso) Il comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille; 2. di confermare per I'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000; 3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA (Pavia) Il comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI San giorgio su legnano (lire) Il comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 1999, ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO (Bergamo) Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ritenuto di determin are per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale: aliquota al 5 per mille; edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 6,5 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur iidonei all'uso, sono sottratti alla locazione); immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; aliquota pari al 5,5 per mille; (sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'art. 7, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, ma utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali e' prevista l'esecuzione); immobili invenduti nel triennio realizzati per la vendita e dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili: aliquota pari al 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota pari al 5,5 per mille; immobili classificati o classificabili nella categoria catastale "D": aliquota pari al 7 per mille; di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Rimini) Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 24 ottobre 1998 ed il 18 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologie Aliquota - - - 1 Abitazione principale: (per "abitazione principale" si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10, direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica) 5,6 per mille 2 Abitazione locata: (per "abitazione locata" si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, (ad eccezione della categoria A/10, che risulti locata ai fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2 grado e/o collaterale fino al 3 grado e relativi familiari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica) 6,5 per mille 3 Abitazione a disposizione: (per "abitazione a disposizione" si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, (ad eccezione della categoria A/10, non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprieta', in locazione o in comodato) 7 per mille 4 Pertinenze dell'abitazione: (per "pertinenze dell'abitazione" si intendono le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale) 6,5 per mille 5 Per tutti gli altri casi 6,5 per mille 2. di dare atto che, anche per l'anno 1999, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L.200.000; 3. di stabilire in L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione d'imposta per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 80 del 24 ottobre 1998, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo per l'anno 1999 i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: L. 14.500.000 se soli L. 28.000.000 se coniugi comproprietari; 2. di dare atto che, conseguentemente alla determinazione dei limiti di cui al punto 1., le condizioni per poter usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta di L. 120.000 per l'anno 1999 sono le seguenti: ULTERIORE DETRAZIONE I.C.I. (L. 120.000) Soggetti passivi Limiti di reddito -- -- Soggetti passivi d'imposta pro- Tali soggetti, per avere prietari, anche se in quota parte, diritto all'ulteriore detrazione, di un unico immobile adibito ad non devono superare i seguenti abitazione principale ed eventuali limiti di reddito: pertinenze, che si trovino al 1 L. 14.500.000 se soli gennaio dell'anno di imposizione L. 28.000.000 se coniugi nelle seguenti condizioni: comproprietari. a) eta' superiore a 60 anni, soli o con coniuge (anche quest'ultimo Dal computo del reddito con piu' di 60 anni) ed eventuali rilevante ai fini dell'ul- persone a carico; teriore detrazione b) nuclei familiari, senza limiti vanno esclusi: di eta', che ricomprendano un a) la rendita della prima familiare in condizione di casa in proprieta' utiliz- invalidita' psicofisica non zata come abitazione princi- inferiore al 67 per cento; pale e delle eventuali c) disoccupati o in mobilita' pertinenze; regolarmente iscritti nelle liste b) redditi esenti da IRPEF; di collocamento; c) redditi dominicali e d) cassaintegrati. agrari fino a L. 100.000 se il soggetto non e' titolare di partita Iva; d) compensi percepiti per lavori socialmente utili fino a un massimo di L. 3.500.000 annui lordi. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) Il comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire al 5,70 per mille l'aliquota unica per il calcolo dell'I.C.I. per l'anno 1999; 2. di riconoscere, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, introdotte dalla legge n. 622/1996, e successivo decreto-legge n. 50/1997, un aumento della detrazione base di lire 200.000 nella misura di L. 112.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1 - A6 - A7 - A8 e A9. Il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 3. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 2) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (debbono essere conteggiate in tale limite eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.); B) non essere soggetto I.C.I. per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa; C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, di autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiori a ml. 5, di non possedere aeremobili, cavalli da corsa o da equitazione. Il reddito familiare (15.000.000 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato: I) di L. 10.000.000 per la presenza nel nucleo familiare di anziani con piu' di 65 anni compiuti al 1 gennaio 1999; II) di L. 20.000.000 nei seguenti casi: per nuclei familiari con almeno 5 componenti; nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; qualora l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1 gennaio 1999; per la presenza nel nucleo familiare di soggetti che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. 4. di dare altresi' atto che i contribuenti dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza al 1 gennaio 1999 dei requisiti richiesti entro il 20 dicembre 1999 (eta', A, B, C); per i casi di cui al punto relativo all'elevazione dei limiti di reddito l'agevolazione viene rapportata al periodo per il quale le condizioni si verificano; 5. l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona) Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 3. di riservarsi la facolta' di rideterminare l'aliquota nel diverso termine prorogato per legge, qualora la modifica risultasse necessaria per esigenze di bilancio; 4. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale perl'anno 1999, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) portatori di handicap riconosciuti al 100%; b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale; 5. di dare atto che i contribuenti cui spetta l'agevolazione dovranno certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e da presentare a questo comune entro il 31 dicembre 1998; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata con la conseguente applicazione in tale ultimo caso della detrazione per abitazione principale (pari a L. 200.000) anche per tali categorie di contribuenti. (Omissis). COMUNE DI SAN LURI (Cagliari) Il comune di SAN LURI (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di dare atto che la detrazione d'imposta da applicare per la prima casa e' pari a L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE (Mantova) Il comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare come segue per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune: per la prima casa compresi accessori (garage, ecc.), 5,6 per mille; per i terreni agricoli, 5,75 per mille; per gli altri immobili (case affittate o sfitte, aree fabbricabili, ecc.), 6,6 per mille; 2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito e' costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non superiore a L.18.000.000 annue. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA SAN MARTIN DE TOR (Bolzano) Il comune di SAN MARTINO IN BADIA - SAN MARTIN DE TOR (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure: l'aliquota ordinaria in 4,5 per mille; 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo e soggette all'imposta di soggiorno (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L), i cui proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione, non hanno la residenza o la sede legale nel comune; 2. di fissare in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FORLI' CESENA) Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote: aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze estesa al valore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, nonche' sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni-nipoti, nipoti-nonni); aliquota (ordinaria) pari al 6,4 per mille per i cittadini italiani residenti all'estero, purche' non locata e per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni; aliquota pari al 7 per mille per i fabbricati abitativi posseduti in aggiunta alla abitazione principale o comunque non rientranti nelle precedenti casistiche; di aumentare a L. 320.000 per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di persone sole o nuclei familiari di persone con piu' di 65 anni di eta' aventi come unica fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti condizioni: a) 65 anni compiuti al 1 gennaio dell'anno di imposizione; b) se persona sola, pensione fino a L. 15.000.000 annue lorde; c) se in coppia, pensione fino a L. 23.000.000 piu' L. 1.600.000 ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo. (Omissis). COMUNE DI SAN PAOLO (Brescia) Il comune di SAN PAOLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO (Asti) Il comune di SAN PAOLO SOLBRITO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare e disciplinare come segue l'imposta I.C.I. per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna) Il comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille; di differenziare l'aliquota come segue: al 4,5 per mille per: a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, comma 1, del regolamento comunale I.C.I.; b) immobili gia' dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10, comma 1, regolamento comunale I.C.I.); d) immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per sessanta mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita') (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); al 7 per mille: per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, comma 2 e 3 del regolamento comunale I.C.I.; di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 240.000 secondo i limiti, le modalita' e i termini previsti nell'allegato A; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota e all'elevazione della detrazione, dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 1999. (Omissis). Allegato A DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, viene elevata a L. 240.000 a favore dei proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie: 1) i contribuenti che siano in possesso di solo reddito di lavoro dipendente e/o di sola pensione di L. 22.260.000 se trattasi di single, elevabili a L. 42.400.000 per nuclei familiari di 2 e/o piu' persone. Il reddito e' quello imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1998; 2) gli invalidi con invalidita' al 100 per cento, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; 3) coloro, il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' invalidi cosi' come indicati al precedente punto 2); 4) i nuclei familiari composti da n. 5 o piu' persone al 1 gennaio 1999, con reddito familiare riferito al 1998 non superiore a L. 82.680.000 (reddito imponibile IRPEF); a tale reddito si aggiungono L. 13.780.000 lorde annue per ogni componente oltre i primi cinque; 5) coloro che hanno in essere un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa nella quale risiedono. I soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale ed eventualmente annesso garage (massimo uno), cantina o area verde con le caratteristiche di area pertinenziale, nel territorio nazionale; che non venga effettuata sub-locazione. Vengono escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). COMUNE DI SANTA CRISTINA VAL GARDENA ST. CHRISTINA IN GRODEN (Bolzano) Il comune di SANTA CRISTINA VAL GARDENA - ST. CHRISTINA IN GRODEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata, per l'anno d'imposta 1999, al 4,5 per mille tutti gli immobili; 2. la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, e' fissata, per l'anno d'imposta 1999, L. 450.000. (Omissis). COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (Bologna) Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,7 per mille; 2. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 3. di determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei soggetti i quali documentino adeguatamente di versare in condizioni di particolare disagio economico o sociale e piu' precisamente nel seguente caso: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 annui. La detrazione viene riconosciuta in termini proporzionali alla quota di possesso previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI (Catania) Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita' abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L. 9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulta locata; 3. per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta', entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 1999) ovvero entro il 20 dicembre 1999 se l'atto di proprieta' e' successivo al 30 giugno 1999; (in tutti i casi l'agevolazione sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso), indicando: le generalita' complete, il codice fiscale, la dimora abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare; e attestando di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile; che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero; che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 indicando i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e nel caso non risultasse censito ma dichiarato il numero di protocollo e data della dichiarazione nonche' la percentuale di possesso. (Omissis). COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Ferrara) Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote: aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate: a) terreni agricoli; b) aree fabbricabili; c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai fini abitativi, cioe' occupati da residenti per i quali l'alloggio costituisce dimora abituale, e relative pertinenze cosi' come indicate alla lettera c); e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati. l proprietari delle unita' immobiliari di cui al punto d) per poter applicare l'aliquota ordinaria devono presentare o inviare all'ufficio tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o, nel caso la condizione si verifichi successivamente, entro il termine di versamento della seconda rata, una autocertificazione nella quale dichiarino: il nominativo dell'occupante l'abitazione; il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc.); solo nel caso di locazione, gli estremi della registrazione del contratto di affitto; che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e relative pertinenze. Si precisa che si intende applicare tale aliquota alle unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), e relative pertinenze, qualora risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive cioe' di occupanti residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 nella misura di L. 260.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di considerare "abitazione principale" e quindi con beneficio della detrazione di cui al punto precedente, le seguenti unita' immobiliari: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone di eta' uguale o superiore a 60 anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitaro a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione; c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai familiari in linea retta del possessore. La detrazione e' applicabile a condizione che i soggetti interessati attestino, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta dovuta ogni anno, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata. (Omissis). 1. di approvare con effetto dal 1 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 260.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti: pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998, non superiore a L. 14.810.000 lorde; pensionato con reddito annuale lordo imponibile 1998 ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998 non superiore a L. 14.810.000 lorde; portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente; disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente. Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7; B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di reddito dal lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione; C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare. 2. di determinare le seguenti modalita' applicative: i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio dalla maggiorazione per l'anno 1999; i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazione infedeli, applicheranno le sanzioni di legge. (Omissis). COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE (Padova) Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1j gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA (Avellino) Il comune di SANT'ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (Padova) Il comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000, fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55, all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come indicato dall'art. 10 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANTIMO (Napoli) Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con la citata deliberazione del C.C. n. 10 del 25 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 1999: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). COMUNE DI SANTA SEVERINA (Crotone) Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999, per i motivi di cui in narrativa, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo n. 504/1992; 2. confermare per l'anno 1999 una detrazione pari a L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (Reggio Emilia) Il comune di SANT'ILARIO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 nel modo e nelle misure di seguito riportati: 1) 5,55 per mille per tutti gli immobili; 2) 7 per mille per gli alloggi sfitti, intendendosi per tali, come stabilito dall'art. 6, comma 1 del regolamento comunale sugli immobili per le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) che non siano occupate dal possessore o dai suoi famigliari, che non siano localte a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza; si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute; di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA (Bergamo) Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che sara' applicata nella misura unica del 5,60 per mille; 2. di stabilire, inoltre, di non avvalersi della facolta' di applicare riduzioni o detrazioni diverse da quelle obbligatorie per legge (L. 200.000 detrazione prima abitazione). (Omissis). COMUNE DI SANT'URBANO (Padova) Il comune di SANT'URBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille; 2. di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in misura superiore a L. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unita'. (Omissis). COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA (Messina) Il comune di SANTA TERESA DI RIVA (provincia di Messina) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 1999 e' stabilita nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA (La Spezia) Il comune di SANTO STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologia degli immobili Aliquota prop. x mille -- -- -- 1 Abitazioni principali 5,5 per mille 2 Altri fabbricati 7 per mille 3 Aree fabbricabili 7 per mille 4 Fabbr. realizzati per la vendita per 3 anni 4 per mille 5 Abitaz. principale per immobile posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero 5,5 per mille 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituiti dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e decreto-legge n. 49 del 10 marzo 1997: a) la detrazione per l'abilitazione principale per cooperative edilizie e proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a titolo di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000; b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale (decreto-legge n. 49/1997); che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000; c) l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore. (Omissis). COMUNE DI San Vero Milis (Oristano) Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, a parziale rettifica della deliberazione della giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 1999, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, per le aree edificabili e per le seconde case, e l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 21 gennaio 1999 gia' pubblicata nel supplemento n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1999, pag. 63, prima colonna. COMUNE DI San Vito di Leguzzano (Vicenza) Il comune di SAN VITO DI LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,8 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unita' catastalmente descritte "C6"; 3. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici cosi' come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla regione Veneto; 4. l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; 6. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-bis del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. (Omissis). 8. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 1999, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" come fissato dal comune di San Vito di Leguzzano all'art. 12-bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati; d) in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidita' assoluta certificati da apposita commissione medica; 9. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI Saonara (Padova) Il comune di SAONARA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SARROCH (Cagliari) Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di diverrsificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 1999 tenendo invariata al 5 per mille quelle da applicare agli immobili a destinazione ordinaria e particolare appartenenti alle categorie catastali A), B), C) ed E), ed alle aree fabbricabili e di aumentare al 6 per mille l'aliquota da applicare agli immobili a destinazione speciale (appartenenti alla categoria catastale D); 2. di riconfermare anche per l'anno d'imposta 1999 la detrazione per l'abitazione principale gia' calcolata in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI SARSINA (Forli'-Cesena)) Il comune di SARSINA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 1j marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6,5 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione (categorie catastali A10 - B - C - D) e le aree fabbricabili, del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitazione (categoria catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale. di elevare a L. 250.000 la misura unica della detrazione di imposta per l'abitazione principale (o fino alla concorrenza del suo ammontare). (Omissis). COMUNE DI SASSOFELTRIO (Pesaro e Urbino) Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel modo seguente: aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille; aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille; alloggi non locati o locati per un periodo inferiore a dodici mesi 7 per mille; di approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta proposta di atto deliberativo. (Omissis). COMUNE DI SAVIGLIANO (Cuneo) Il comune di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 le seguenti aliquote: a) aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati; c) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguiuto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi non locati diversi da quelli indicata alla lettera c); 2. di applicare, per l'anno 1999 la detrazione di L. 240.000 ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (Modena) Il comune di SAVIGNANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'esercizio 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoindicate: a) 7 per mille, aliquota ordinaria, da applicare al valore degli alloggi non locati, tenuti quindi a disposizione, ed alle aree fabbricabili; b) 6,30 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una detrazione pari a L. 200.000; c) 7 per mille, da applicare al valore degli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella di cui al punto precedente, compresa l'autorimessa annessa all'abitazione principale; d) 7 per mille, da applicare al valore dei terreni agricoli; e) 7 per mille, da applicare al valore degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed occupati. (Omissis). COMUNE DI SCAGNELLO (Cuneo) Il comune di SCAGNELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale, confermando, cosi', la scelta dello scorso anno; 2. di non avvalersi delle facolta' ed opzioni previste nei commi da 53 a 59 della legge n. 662/1996, cosi' come modificate dal comma 3, art. 58, del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI SCENA - SCHENNA (Bolzano) Il comune di SCENA - SCHENNA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota del 4 per mille e di aumentare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 700.000 con effetto 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI SCHILPARIO (Bergamo) Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SCHINEVOGLIA (Mantova) Il comune di SCHINEVOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota per seconde case, purche' le stesse siano locate con regolare contratto di affitto o date in uso gratuito a famigliari entro il primo: 5,5 per mille; c) aliquota maggiorata per seconde case sfitte: 7 per mille; d) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari di proprieta' di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI SEDEGLIANO (Udine) Il comune di SEDEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria e per gli immobili diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta all'abitazione principale oppure non locati; 2. di confermare la detrazione unica di L. 200.000, sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SEDRINA (Bergamo) Il comune di SEDRINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate: per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille; per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SEGONZANO (Trento) Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano: aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille; detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SEGRATE (Milano) Il comune di SEGRATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, oltre all'aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito diversificate: terreni agricoli: 4,7 per mille; aree fabbricabili: 5,7 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4,7 per mille; unita' immobiliari locate con contratto registrato a persona che le utilizzi come abitazione principale: 4,7 per mille; immobili sfitti e seconde case a disposizione: 7 per mille; 2. di fissare in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti la cui abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a lire 120 milioni e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000; c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000. Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti a), b) e c), fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione medica dell'ASL l'aumento di reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.5000.000; d) titolari di assistenza sociale comunale, se non gia' beneficiari per i criteri sopra menzionati. Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate. Le domande per la maggiore detrazione si presentano presso l'ufficio servizi sociali del comune accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' o di adeguata documentazione, entro il termine ultimo per il pagamento della prima rata. (Omissis). COMUNE DI SEGUSINO (Treviso) Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 5,50 per mille per le seconde case; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili dovuta per le abitazioni principali per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SELVINO (Bergamo) Il comune di SELVINO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). in ordine all'I.C.I., di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote: 5,5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per i restanti immobili. (Omissis). COMUNE DI SENNA COMASCO (Como) Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: A) nella misura del 4,5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B) nella misura del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI SENNARIOLO (Oristano) Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI SERDIANA (Cagliari) Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare come l'anno precedente l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 4 per mille; di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000; di confermare i valori venali delle aree fabbricabili fissati per l'anno 1998, anche per l'anno 1999, di cui all'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 10 aprile 1998. (Omissis). COMUNE DI SEREGNO (Milano) Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, la misura dell'aliquota da applicarsi dai contribuenti alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: 4,5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 5,5 per mille, per le unita' immobiliari, idonee all'abitazione, rimaste inutilizzate dal 1 gennaio al 30 novembre 1999, anche provvedendo al ricalcolo dell'imposta in sede dell'erogazione a saldo; 5 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 1. di aumentare a L. 500.000 la detrazione d'imposta che compete alle abitazioni principali, a favore degli appartenenti al 1 gennaio 1999, alle categorie di contribuenti e con le modalita' individuate nell'allegato "A"; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del regolamento I.C.I., parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7 limitatamente ad una unita' per ogni categoria suddetta; 3. di confermare, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del regolamento I.C.I., abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta o collaterale di primo grado. (Omissis). COMUNE DI SERNIO (Sondrio) Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 5,5 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI SERRA DE' CONTI (Ancona) Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999: aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille; aliquota I.C.I. per abitazione principale 6 per mille; 2. di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge numero 662/1996, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 220.000; 3. di considerare, altresi', ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SERRAMANNA (Cagliari) Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'imposta sugli immobili con aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SERRAPETRONA (Macerata) Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO (Ancona) Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta comune sugli immobili: conferma delle aliquote dell'imposta in oggetto nell'anno 1998, come segue: a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille da applicare anche alle sue pertinenze, da calcolare su un valore catastale rivalutato del 5 per cento (decorrenza 10 gennaio 1996); detrazione annua: L. 200.000; b) civili abitazioni localte o concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti di primo grado destinate ad abitazioni principali (con contratto registrato): aliquota 6 per mille; c) aree frabbricabili e tutti gli altri tipi di fabbricati: aliquota 6,5 per mille; d) abitazioni non locate (tenute a disposizione) e relative pertinenze: aliquota 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI SERRARA FONTANA (Napoli) Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota comunale sugli immobili, determinata per l'anno 1999 con l'atto deliberativo di giunta comunale n. 231 del 30 ottobre 1999 (omissis), nella misura del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI SERRAVALLE SESIa (Vercelli) Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta comunale sugli immobili: aliquota nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; si da' applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SERRI (Nuoro) Il comune di SERRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE (Isernia) Il comune di SESSANO DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille; di prendere e dare atto che la misura dell'imposta e' stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SESTO ED UNITI (Cremona) Il comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze) Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999: a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili: per l'abitazione principale, intendendosi come tale: l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente; l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari (IACP); l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento di proprieta' di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unita' ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario. Per l'abitazione che, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprieta' pdsseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune. Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi della legge n0 127/1997 (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unita' immobiliari inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; d) un'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno; 2. che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 1999 sara' di L. 200.000, elevabile a L. 250.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a L. 80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda; 3. di elevare ulteriormente la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato: a) essere ultrasessantenni; b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia e' composta da due persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente oltre i due. Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovra' essere superiore a L. 16.000.000; c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilita' o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente. I contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennita' di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attivita' lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile). L'utilizzazione della maggiore detrazione di L. 500.000, in rapporto alla quota posseduta, e' vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilita' ai sensi della legge n. 127/1997 (Bassanini) e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. 740, 730 o 201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste; 4. di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutivita', al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalita' locale. (Omissis). 1. di integrare la precedente deliberazione in materia di aliquote, in premessa indicata, prevedendo l'inserimento del punto e) cosi' come sotto indicato: e) un'aliquota pari al 9 mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili, ad avvenuta esecutivita', al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalita' locale. (Omissis). COMUNE DI SIROR (Trento) Il comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di dare mandato alla giunta comunale di confermare per il periodo di imposta 1999 l'alilquota I.C.I. per il territorio catastale di Siror nella misura del 4 per mille; 2. di confermare per il periodo d'imposta 1999 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI SIZIANO (Pavia) Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare in L. 300.000 la detrazione per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 25.000.000; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000; categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. (Omissis). COMUNE DI SLUDERNO - SCHLUDERNS (Bolzano) Il comune di SLUDERNO - SCHLUDERNS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota unica: 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 400.000. (Omissis). COMUNE DI SONICO (Brescia) Il comune di SONICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 7 per mille per gli altri immobili; 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SORAGNA (Parma) Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, nella misura del 6,50 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, faceva riserva di modificare la tariffa oraria, anche in n. 556, l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,50 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli alloggi non locati, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una aliquota I.C.I. del 7 per mille, con esclusione degli alloggi concessi in uso di comodato a familiari indicati nell'art. 433 del codice civile a condizione che gli stessi li utilizzino come abitazione principale e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate. (Omissis). 5. di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 55, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta. (Omissis). COMUNE DI SORRENTO (Napoli) Il comune di SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, (legge n. 556/1996 e legge n. 662/1996) nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: A) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni; B) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a soggetti residenti; C) aliquota del 7 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione pricipale e non locati o a disposizione; 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, nella misura ridotta del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di stabilire, altresi', che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerate direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a condizione che la stessa non risulti locata e che, pertanto l'aliquota d'imposta da applicare ai fini I.C.I., per le suddette unita' immobiliari, per l'anno 1999 e' il 4 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); 4. di stabilire, inoltre, di assimilare le abitazioni concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discentdenti in linea retta, adibite ad abitazione principale del soggetto che la occupa, allo stesso trattamento tributario per l'abitazione principale (aliquota del 4 per mille) oltre alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla lege per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI SPONGANO (Lecce) Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI STRONA (Biella) Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N. d'ordine Tipologia degli immobili Aliquota - - - 1 Aliquota ordinaria 6 per mille 2 Abitazione principale e sue pertinenze immobiliari 5,5 per mille 3 Alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case) 6,5 per mille 2. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). COMUNE DI SUELLO (Lecco) Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. di fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 220.000 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile. (Omissis). COMUNE DI SUMIRAGO (Varese) Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per 1999 nella misura del 5,60 per mille; 2. di approvare l'allegata tabella A con l'indicazione dei valori dei terreni imponibili ai fini dell'I.C.I. nonche' il concetto di area pertinente con conseguente definizione di area edificabile in rapporto ad edifici gia' esistenti e cio' sulla base della allegata tabella B. (Omissis). Tabella B DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE IN RAPPORTO AD EDIFICI GIA' ESISTENTI Sono state assoggettate a imposta le aree edificabili libere e quelle in parte giu' edificate che presentano una superficie ancora disponibile sufficiente a costruire un edificio residenziale di almeno 500 mc computabili secondo gli indici fissati dal P.R.G. per la zona di appartenenza. Nel caso di aree produttive parzialmente edificate e' stata valutata la superficie ancora disponibile per nuove costruzioni o ampliamenti senza alcuna riserva di quantita' minima. Sono state escluse dall'imposta le aree residenziali in parte gia' edificate che non consentono l'edificazione minima sopra indicata (500 mc) in base agli indici di P.R.G., ovvero per le quali tale facolta' e' preclusa da impedimenti nomiativi (altezze, distanze, etc.) o da elementi particolari del sito (conformazione, servitu', vincoli etc.). 5.2 - Area pertinente Si considera area di pertinenza quella sulla cui superficie sono stati calcolati gli indici di fabbricabilita' territoriale o fondiaria. Un'area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal piano. Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici gia' esistenti o realizzati in attuazione del piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilita' massima concessa. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovra' figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprieta', la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie singole e' richiesta, in assenza di un preventivo piano di lottizzazione, l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria. Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprieta' diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, occorrera' che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che i proprietari delle aree calcolate sono consenzienti e disposti a rinunciare all'edificabilita' loro spettante. Tale vincolo dovra' essere previsto da un'apposita convenzione che dovra' essere registrata e consegnata in copia all'Amministrazione comunale. Ai fini dei calcoli volumetrici e di tutti gli indici prescritti dal presente piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici gia' esistenti l'area di proprieta' alla data di adozione del progetto del presente P.R.G. Nel caso di frazionamenti successivi a tale data i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici di piano, all'edificio o agli edifici esistenti sull'originaria unitaria proprieta'. Tabella A DETERMINAZIONE DEI VALORI IMPONIBILI I.C.I. _____________________________________________________________________ DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.R.G. |COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE ________________________________________|____________________________ AZZONAMENTO| NORME TECNICHE DI| |FABBRICABILITA'| | | ATTUAZIONE | | DEL FONDO | | ___________|__________________| |_______________| | | | |Indice |Valore | | | | | | |edifi- |venale | | | | | | |cabili- |medio di | | | | | | | ta' |mercato | | | | | | |(i.e.) e|al 1 gen-| | | | | | |princi- |naio 1999| | | | | | | pali |in lire | | | | | | |parame- |per ogni | | | | Zona|Denomi-Destina- |tri di |mq di | | Sussi |Obbli-| pre- |nazio-| zione |utiliz- |esten- |Auto- |diaria |go di |senza |ne | d'uso |zazione |sione | nimia | (s) |P.A. | di | | |fissati |catastale| | Com- | |vin- | | | dalle | | | plem. | |coli | | | NTA | | | (c) | | | | | | | 1 1 2 | 3 | 4 ____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____ AREE FABBRICABILI RESIDENZIALI _____________________________________________________________________ B1 |Conso-| Resi- |IE = 1 | | |s) 0.70| | |lida- | denza, | mc/mq | | | | | |mento | negozi | | | | | | B2 |Comple- Magaz- |IE = 0,8|L. 95.000| 1.00 |c) 0.80| - | 0.90 |tamen-| zini, | mc/mq | | | | | |to | Artig. | | | | | | | | di ser-| | | | | | | | vizio | | | | | | ____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____ | | Resi- | | | |s) 0.70| | | | denza, | | | | | | | | negozi | | | | | | B2 |Esten-| Magaz- |IE = 0,6|L. 75.000| 1.00 |c) 0.80| - | 0.90 |siva | zini, | mc/mq | | | | | | | Artig. | | | | | | | | di ser-| | | | | | | | vizio | | | | | | ____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____ C1 | | Resi- | | | | | | | | denza, | | | | | | | | negozi | | | | | | C2 |Di es-| Magaz- |IE = 1 |L. 95.000| 1.00 | | 0.80 | 0.90 |pansio- zini, | mc/mq | | | | | |ne | Artig. | volume | | | | | | | di ser-| di PL. | | | | | | | vizio | | | | | | ____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____ AREE FABBRICABILI PRODUTTIVE _____________________________________________________________________ D |Artigi- Attivita' | | |s) 0.70| | | anale| produt-| | | | | | |indus-| tive | | | | | | |triale| | |L. 75.000| 1.00 |c) 0.80| 0.80 | 0.90 | | Uffici | | | | | | | | Esposi- | | | | | | | | zioni | | | | | | | | Residen-| | | | | | | | za max | | | | | | | | 500 mc | | | | | | ____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____ COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis).