(all. 1 - art. 1) (parte 7)
                      COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
                               (Bari)
  Il comune di RUVO DI PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il  18
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  per  il  periodo d'imposta 1999 nella misura del 4,5 per
mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  istituita  con
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
N.B.:  La  detrazione  d'imposta  e'  stabilita  nella  misura  di L.
200.000.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SAGLIANO MICCA
                              (Biella)
  Il  comune  di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il
28  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota base I.C.I., per l'anno 1999,  nella  misura
del 4,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1998;
2.  di  confermare  la  detrazione  unica  fissa  per  la  prima casa
(abitazione principale) in L. 200.000, come  gia'  stabilito  per  lo
scorso esercizio 1998;
3.   di  stabilire  nel  2  per  mille  l'aliquota  I.C.I.  (aliquota
agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi  volti  al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo di sottotetti;
4.  di  dare  atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  (cosiddetto  collegato
alla  finanziaria  per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui
al precedente punto 3) verra' riconosciuta per la durata di tre  anni
dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SAINT PIERRE
                               (Aosta)
  Il  comune  di SAINT PIERRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 13
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le tariffe, le aliquote  di  imposta  e
detrazioni  per  i  tributi  locali  vigenti nell'anno 1998 (aliquota
I.C.I. 4 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000).
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SALA BIELLESE
                              (Biella)
  Il comune di SALA BIELLESE (provincia di  Biella)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota percentuale del 4,5 per
mille per la prima casa pertinenze comprese con detrazione ai  minimi
di  legge  e  del  6,75  per mille per tutto quanto non e' prima casa
comprensiva delle proprie pertinenze.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SALZANO
                              (Venezia)
  Il comune di SALZANO (provincia di  Venezia)  ha  adottato,  il  30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
(I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e  del
5,5 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
                             (Agrigento)
  Il  comune  di  SAMBUCA  DI  SICILIA  (provincia  di  Agrigento) ha
adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito:
  a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille;
  b)  immobili  diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per
mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SAMPEYRE
                               (Cuneo)
  Il comune di SAMPEYRE (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicarsi in  misura  unica  a
tutte le basi imponibili.
2.  ai  sensi  del  punto  3  del comma 55 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662,  di  aumentare,  per  l'abitazione  principale
dell'imposta  dovuta,  la  detrazione  da  L.  200.000  a L. 300.000,
rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
                              (Imperia)
  Il  comune  di  SAN  BARTOLOMEO  AL  MARE (provincia di Imperia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, con effetto a partire dal 1 gennaio 1999:
  a) aliquota ridotta da applicare per le  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione  principale.  Sono  altresi'
equiparate  alle  abitazioni principali le abitazioni concesso in uso
gratuito a parenti in linea retta  e  collaterale  entro  il  secondo
grado se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria
residenza: 4,5 per mille;
  b)  aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui al precedente  punto  a):  7  per
mille;
  c)  aliquota  ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per
gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
  d) aliquota agevolata per:
   le cantine, i  box,  i  posti  macchina  scoperti  e  coperti  che
costituiscono   pertinenza  di  un'abitazione  principale,  ancorche'
distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia  coincidenza  nella
titolarita'  con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:  4,5  per
mille;
   terreni   agricoli   posseduti   da   coltivatori   diretti  o  da
imprenditori agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a  titolo
principale,  purche'  dai  medesimi  condotti e purche' sussistano le
seguenti condizioni:  1) il soggetto passivo deve essere  coltivatore
diretto  o  imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli
appostiti elenchi comunali  previsti  dall'art.  11  della  legge  n.
9/1963  con  obbligo  di  assicurazioni  per invalidita', vecchiaia e
malattia; 2) la quantita' e  la  qualita'  di  lavoro  effettivamente
dedicate  all'attivita'  agricola da parte del soggetto passivo e del
proprio nucleo familiare deve comportare un reddito superiore al  70%
del  reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle
imposte dirette: 4,5 per mille;
   immobili destinati ad ospitare le seguenti attivita'  regolarmente
autorizzate:  artigianale,  commerciale,  pubblici  esercizi, cinema,
sale giochi, associazioni senza scopo di  lucro,  impianti  sportivi,
strutture  ricettive  (alberghi, campeggi, parchi per vacanza case ed
appartamenti per vacanze, affittacamere) e studi professionali:   4,5
per mille;
  e)  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni ed utilizzati a scopo
unicamente commerciale: 4,5 per mille;
  f) aliquota ordinaria da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune:  4,5 per mille;
  g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili che non  rientrano  tra  quelli  previsti  nelle  precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
2.  di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile
previsti  dall'art.  5,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,   e
successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e
52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
3.  di  applicare  la  riduzione  del  50%  dell'imposta I.C.I. per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto   non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non
utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un  certificato  di
inagibilita'  o  inabitabilita'.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare al comune, con raccomandata a.r. la  data  di  ultimazione
dei  lavori  di  ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la
data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.  Il  comune  puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
4. di stabilire nella misura di L. 200.000  la  detrazione  d'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione,  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI San Buono
                              (Chieti)
  Il  comune  di  SAN  BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'Imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI San Canzian d'Isonzo
                              (Gorizia)
  Il  comune  di  SAN  CANZIAN  D'ISONZO  (provincia  di  Gorizia) ha
adottato, il 17 dicembre 1998 e  il  28  gennaio  1999,  le  seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'Imposta comunale
sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2. di determinare l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille  in
favore  dei  proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse  artistico  o
architettonico  localizzate  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione e' applicata limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di 3 anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le  seguenti  maggiori  detrazioni  di
imposta  limitatamente  all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
58, punto 3) del decreto legislativo n. 446/1997:
  a) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di  lire
384.000 nel seguente caso:
   nuclei   familiari   proprietari  di  abitazione  principale,  ove
esistano  portatori  di  handicap  con  percentuali  di   invalidita'
superiore  al 50 per cento, che nel corso dell'anno precedente quello
del pagamento dell'imposta abbiano percepito un  reddito  complessivo
lordo  non  superiore  a  L.  24.000.000 al netto della indennita' di
invalidita' percepita;
  b) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  nella misura di L. 492.000 nei seguenti
casi:
   nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo  imponibile  ai
fini  IRPEF,  percepito  nel  corso  dell'anno  precedente quello del
pagamento dell'imposta, sia pari o inferiore a lire 10 milioni;
   soggetto anziano o disabile che ha acquisito la  residenza  in  un
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SAN CIPIRELLO
                              (Palermo)
  Il  comune  di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
abitazione principale aliquota anno 1999, 5 per mille. Detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
                               (Udine)
  Il  comune  di  SAN  DANIELE  DEL  FRIULI  (provincia  di Udine) ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  fissare nella stessa misura di quelle del 1998 le aliquote I.C.I.
per l'anno 1999 come di seguito specificate:
  a) ordinaria 5,3 per mille;
  b) abitazione principale 4,8 per mille;
2. confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di applicare una ulteriore detrazione di L. 200.000  a  favore  di
nuclei  familiari,  con  riferimento  alla anagrafe della popolazione
residente, proprietari di immobili  nei  quali  risulti  presente  un
componente  invalido  civile  con percentuale di invalidita' totale e
titolare di indennita' di accompagnamento escludendo dal beneficio  i
nuclei familiari nei quali l'invalido civile sia accolto in strutture
socio-assistenziali.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
                              (Milano)
  Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato,
il  21 dicembre 1998 ed il 14 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni
in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b)  di confermare l'aliquota agevolata nella misura del 4,5 per mille
per le seguenti tipologie di immobili:
  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, e relative pertinenze (box  -  categoria  catastale  C/6;
cantine   -   categora   catastale  C/2....)  adibiti  ad  abitazione
principale del contribuente;
  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria  catastale  C/6  ;
cantine  -  categora catastale C/2....) - concessi in uso gratuito al
coniuge o a parenti ed affini entro il 2 grado;
  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, e relative pertinenze (box  -  categoria  catastale  C/6;
cantine - categora catastale C/2....) nei quali siano in corso lavori
di   ristrutturazione   in   conformita'  alle  vigenti  disposizioni
normative in materia urbanistica;
c) di fissare l'aliquota differenziata nella misura del 5  per  mille
per  gli  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria  catastale
C/6; cantine - categora catastale C/2. ...) locati;
d)  di fissare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati
o locati ad uso foresteria clasificati nelle categorie catastali  A1,
A2,  A3,  A4,  A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box - categoria
catastale C/6; cantine - categora catastale C/2);
e) di confermare nella misura di L. 300.000 la  detrazione  spettante
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  decreto
decreto  legislativo  n. 504/1994, come modificato dall'art. 3, comma
53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) di stabilire un aumento  della  detrazione  a  L.  400.000  per  i
soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza
propria che si trovano nelle seguenti condizioni:
  disoccupati;
  lavoratori in cassa integrazione o mobilita';
  pensionati  ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998
di:
   L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;
   L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;
   L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;
   L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile  di
L. 2.000.000 per ogni componente in piu';
  soggetti  in  particolare  situazione  di  disagio socio-economico,
opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;
g) di stabilire un aumento  della  detrazione  a  L.  500.000  per  i
soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  contribuenti con minori in affido;
  contribuenti  nel  cui nucleo familiare sia presente un componente,
portatore di  handicap,  con  attestato  di  invalidita'  civile  non
inferiore
 al 74%;
  contribuenti  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita'
civile non inferiore al 74%;
  contribuenti nel cui nucleo familiare sia  presente  un  convivente
anziano   non   autosufficiente  (non  ricoverato  in  istituto)  con
certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;
  soggetti  in   situazione   di   grave   disagio   socio-economico,
opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;
h)  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della
legge n. 662/1996, considerando direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
i)  di  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della
legge n. 449/1997, fissando al 4,5 per mille l'aliquota  agevolata  a
favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  ovvero  volti   alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali.
L'aliquota  agevolata  e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
Premesso:
  che con deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 21  dicembre
1998  sono  state determinate le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno
1999;
  che alla lettera f) della suddetta deliberazione  e'  stabilito  un
aumento  della  detrazione  per  la  pirma  casa  a  L. 400.000 per i
contribuenti che rientrino nelle seguenti condizioni:
  pensionati  ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998
di:
   L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;
   L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;
   L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;
   L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile  di
L. 2.000.000 per ogni componente in piu'";
Ritenuto,  in  accoglimento  della proposta di emendamento presentata
nella seduta consiliare del 21 dicembre 1998,  di  dover  variare  la
suddetta  deliberazione  alla lettera f), terzo punto, sostituendo il
termine "pensionati ultrasessantacinquenni" con "capofamiglia":
  "capofamiglia con limiti di reddito IRPEF 1998 di:
   L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;
   L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;
   L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;
   L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile  di
L. 2.000.000 per ogni componente in piu'";
  (Omissis).
Delibera di variare la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del
21  dicembre  1998  al  terzo punto della lettera f), come esposto in
premessa.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SAN FIOR
                              (Treviso)
  Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999,  la  guente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determianre  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune,  nella
misura unica del 5 per mille;
2. (Omissis).
3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale anche per
l'anno  1999 rimane fissata a L. 200.000, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
                              (Torino)
  Il comune di SAN  FRANCESCO  AL  CAMPO  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  il  17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. dell'anno  1998  che
pertanto risultano essere le seguenti:
  a)  abitazione principale aliquota 4,5 per mille e detrazione di L.
200.000, per nuclei  familiari  composti  da  ultra  sessantenni  con
reddito  complessivo  non superiore a sedici milioni detrazioni di L.
250.000;
  b) seconda casa ed altri immobili 5,5 per mile.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
                             (Cagliari)
  Il  comune  di  SAN  GAVINO  MONREALE  (provincia  di  Cagliari) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  inerente  l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione  di  imposta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, applicabile secondo i
criteri definiti  dall'apposito regolamento comunale.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
                               (Pavia)
  Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5  per  mille  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e
nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura unica di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
                            (Campobasso)
  Il comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (provincia di  Campobasso)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 7 per mille;
2.  di  confermare  per  I'anno  1999  la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti dell'imposta comunale sugli  immobili  in  L.
200.000;
3.  di  stabilire che, per il periodo di imposta 1999, e' considerata
abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta  a  titolo
di  proprieta'  o  usufrutto  da  parte  di  anziani  o  disabili che
acquisiscono la residenza in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a
seguito  di  ricovero  permanente    purche' l'unita' immobiliare non
risulti locata.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
                               (Pavia)
  Il  comune  di  SAN  GIORGIO  DI  LOMELLINA (provincia di Pavia) ha
adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di legge pari a L. 200.000.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI San giorgio su legnano
                               (lire)
  Il comune di SAN  GIORGIO  SU  LEGNANO  (provincia  di  Milano)  ha
adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare nella misura unica del  5,5  per  mille,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  da  applicarsi per
l'anno 1999, ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
                              (Bergamo)
  Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
ritenuto  di  determin  are  per  l'anno 1999 l'aliquota nella misura
differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
  abitazione principale: aliquota al 5 per mille;
  edifici non locati o sfitti: aliquota pari al  6,5  per  mille  (si
considerano   quegli  immobili  che,  seppur  iidonei  all'uso,  sono
sottratti alla locazione);
  immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; aliquota  pari  al
5,5  per  mille;  (sono  gli immobili posseduti dai soggetti indicati
all'art. 7, lettera i) del decreto legislativo n. 504  del  1992,  ma
utilizzati  per  finalita' diverse da quelle per le quali e' prevista
l'esecuzione);
  immobili invenduti nel triennio realizzati per la vendita  e  dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione e di alienazione di immobili: aliquota pari  al  5,5  per
mille;
  immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 5,5 per mille;
  immobili  diversi  dall'abitazione principale: aliquota pari al 5,5
per mille;
  immobili classificati o classificabili  nella  categoria  catastale
"D": aliquota pari al 7 per mille;
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992,  per
l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
                              (Rimini)
  Il  comune  di  SAN  GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha
adottato, il 24 ottobre 1998 ed il  18  febbraio  1999,  le  seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
N.D.                        Tipologie                      Aliquota
 -                              -                             -
1 Abitazione principale:
 (per   "abitazione  principale"  si  intende  l'unita'  immobiliare,
classificata o classificabile nel gruppo catastale  A  (ad  eccezione
della  categoria  A/10,  direttamente  adibita  a dimora abituale del
contribuente e dei suoi  familiari  e  che  nella  stessa  abitazione
abbiano la residenza anagrafica)
                                                        5,6 per mille
2 Abitazione locata:
 (per   "abitazione   locata"   si   intende   l'unita'  immobiliare,
classificata o classificabile nel gruppo catastale A,  (ad  eccezione
della  categoria  A/10,  che  risulti  locata  ai  fini abitativi con
contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora  abituale
oppure  concessa  in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea
retta entro il 2 grado e/o collaterale fino al  3  grado  e  relativi
familiari,  i  quali  la  occupino  come  dimora abituale e che nella
stessa abbiano la residenza anagrafica)
                                                        6,5 per mille
3 Abitazione a disposizione:
 (per "abitazione a disposizione" si  intende  l'unita'  immobiliare,
classificata  o  classificabile nel gruppo catastale A, (ad eccezione
della  categoria  A/10,  non  utilizzata  come  dimora  abituale  del
contribuente  e  dei  suoi  familiari,  avendo  gli stessi la propria
abitazione principale in altra unita' immobiliare,  sia  quest'ultima
posseduta in proprieta', in locazione o in comodato)
                                                          7 per mille
4 Pertinenze dell'abitazione:
 (per "pertinenze dell'abitazione" si intendono le unita' immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 (a titolo esemplificativo:  garage,  box,  posto  auto,  cantina)
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale)
                                                        6,5 per mille
5 Per tutti gli altri casi
                                                        6,5 per mille
 2. di dare atto che, anche per l'anno 1999, la detrazione  ordinaria
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e' fissata in L.200.000;
3.  di  stabilire  in  L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione
d'imposta per  abitazione  principale,  ai  sensi  dell'art.  13  del
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
1.  di  integrare  la  propria  precedente deliberazione n. 80 del 24
ottobre 1998, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo per l'anno 1999
i seguenti limiti  di  reddito  per  poter  usufruire  dell'ulteriore
detrazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, nei limiti e alle
condizioni indicate all'art. 13 del  regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili:
  L. 14.500.000 se soli
  L. 28.000.000 se coniugi comproprietari;
2.  di dare atto che, conseguentemente alla determinazione dei limiti
di cui al punto 1., le condizioni per poter usufruire  dell'ulteriore
detrazione d'imposta di L. 120.000 per l'anno 1999 sono le seguenti:
              ULTERIORE DETRAZIONE I.C.I. (L. 120.000)
          Soggetti passivi                 Limiti di reddito
                --                                --
Soggetti passivi d'imposta pro-     Tali soggetti, per avere
prietari, anche se in quota parte,  diritto all'ulteriore detrazione,
di un unico immobile adibito ad     non devono superare i seguenti
abitazione principale ed eventuali  limiti di reddito:
pertinenze, che si trovino al 1      L. 14.500.000 se soli
gennaio dell'anno di imposizione     L. 28.000.000 se coniugi
nelle seguenti condizioni:          comproprietari.
 a) eta' superiore a 60 anni, soli
o con coniuge (anche quest'ultimo   Dal computo del reddito
con piu' di 60 anni) ed eventuali   rilevante ai fini dell'ul-
persone a carico;                   teriore detrazione
 b) nuclei familiari, senza limiti  vanno esclusi:
di eta', che ricomprendano un        a) la rendita della prima
familiare in condizione di          casa in proprieta' utiliz-
invalidita' psicofisica non         zata come abitazione princi-
inferiore al 67 per cento;          pale e delle eventuali
 c) disoccupati o in mobilita'      pertinenze;
regolarmente iscritti nelle liste    b) redditi esenti da IRPEF;
di collocamento;                     c) redditi dominicali e
 d) cassaintegrati.                 agrari fino a L. 100.000 se
                                    il soggetto non e' titolare
                                    di partita Iva;
                                     d) compensi percepiti per
                                    lavori socialmente utili
                                    fino a un massimo di
                                    L. 3.500.000 annui lordi.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
                              (Bologna)
  Il  comune  di  SAN GIOVANNI IN PERSICETO (provincia di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  al  5,70 per mille l'aliquota unica per il calcolo
dell'I.C.I. per l'anno 1999;
2. di riconoscere, ai sensi del decreto legislativo  n.  504/1992,  e
successive  modificazioni,  introdotte  dalla  legge  n.  622/1996, e
successivo decreto-legge n. 50/1997, un aumento della detrazione base
di lire 200.000 nella misura di L. 112.000, per i possessori di prima
casa compresi garage e cantina  (qualora  a  parte  accatastata)  con
esclusione  delle unita' immobiliari di categoria A1 - A6 - A7 - A8 e
A9.
  Il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato  alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio  nazionale  e
all'estero;
3.  di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 2)
dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
  A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF)  dei  componenti  il
nucleo  familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (debbono essere
conteggiate in tale limite eventuali rendite finanziarie,  BOT,  CCT,
dividendi azionari, ecc.);
  B)  non  essere  soggetto  I.C.I.  per altri tipi di immobili oltre
all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina  relativi
alla stessa;
  C)  non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18
cavalli fiscali, di autocaravan, di natanti a  vela  o  a  motore  da
diporto  superiori  a  ml. 5, di non possedere aeremobili, cavalli da
corsa o da equitazione.
  Il reddito familiare (15.000.000 moltiplicati  per  il  numero  dei
componenti il nucleo familiare) viene elevato:
   I)  di  L.  10.000.000  per  la  presenza  nel nucleo familiare di
anziani con piu' di 65 anni compiuti al 1 gennaio 1999;
   II) di L. 20.000.000 nei seguenti casi:
    per nuclei familiari con almeno 5 componenti;
    nel caso di presenza, nel nucleo familiare  con  minori,  di  uno
solo dei genitori;
    qualora l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto
mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1 gennaio 1999;
    per  la presenza nel nucleo familiare di soggetti che, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino  nella  assoluta  e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'  persistenti  a  svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
4. di dare altresi'  atto  che  i  contribuenti  dovranno  presentare
autocertificazione  ai  sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.
4,  attestante  la  sussistenza  al  1  gennaio  1999  dei  requisiti
richiesti  entro  il  20 dicembre 1999 (eta', A, B, C); per i casi di
cui  al  punto  relativo  all'elevazione  dei   limiti   di   reddito
l'agevolazione viene rapportata al periodo per il quale le condizioni
si verificano;
5.   l'amministrazione   si   riserva  di  richiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di  dichiarazione
infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto
legislativo n.  504/1992.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
                              (Verona)
  Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  LUPATOTO  (provincia  di  Verona) ha
adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  determinare,  per  quanto  in  premessa,  per  l'anno  1999,
l'aliquota  che  sara'  applicata  in  questo  comune  per  l'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica del 5,5 per
mille.
  (Omissis).
3. di riservarsi la facolta' di rideterminare l'aliquota nel  diverso
termine   prorogato   per   legge,  qualora  la  modifica  risultasse
necessaria per esigenze di bilancio;
4. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'imposta comunale  sugli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  siti  sul  territorio
comunale perl'anno 1999, nei confronti dei  contribuenti  proprietari
di  una  sola  unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate,
che si trovano nelle seguenti condizioni:
  a) portatori di handicap riconosciuti al 100%;
  b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo  familiare  non
siano  compresi  altri  soggetti  titolari  di  reddito diverso dalla
pensione sociale;
5. di dare atto che i contribuenti cui spetta l'agevolazione dovranno
certificare di trovarsi in una delle  predette  condizioni,  mediante
dichiarazione  sostitutiva  da  rilasciare ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 15/1968, e  da  presentare  a  questo  comune  entro  il  31
dicembre 1998;
6.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa non risulti locata con la conseguente applicazione in
tale ultimo caso della detrazione per abitazione principale  (pari  a
L.  200.000) anche per tali categorie di contribuenti.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SAN LURI
                             (Cagliari)
  Il  comune  di  SAN  LURI  (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille;
di dare atto che la detrazione d'imposta da applicare  per  la  prima
casa e' pari a L. 200.000 annue.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE
                              (Mantova)
  Il  comune  di  SAN  MARTINO  DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare come segue per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune:
  per la prima casa compresi accessori (garage, ecc.), 5,6 per mille;
  per i terreni agricoli, 5,75 per mille;
  per gli altri immobili (case affittate o sfitte, aree fabbricabili,
ecc.), 6,6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  di  L.  200.000  per l'abitazione
principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito
e' costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non
superiore a L.18.000.000 annue.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA
                          SAN MARTIN DE TOR
(Bolzano)
  Il comune di SAN MARTINO IN BADIA - SAN MARTIN DE TOR (provincia di
Bolzano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la  seguente  deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  l'aliquota ordinaria in 4,5 per mille;
  4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale;
  7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad  uso  abitativo  e
soggette  all'imposta  di  soggiorno  (decreto  del  presidente della
giunta regionale 23 dicembre 1982,  n.  9/L),  i  cui  proprietari  o
titolari  di usufrutto, uso o abitazione, non hanno la residenza o la
sede legale nel comune;
2. di fissare in L. 500.000 la detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
                           (FORLI' CESENA)
  Il  comune  di  SAN  MAURO  PASCOLI (provincia di Forli'-Cesena) ha
adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
  aliquota  pari  al  5,4  per  mille  da applicarsi sul valore delle
abitazioni principali e relative pertinenze estesa  al  valore  delle
abitazioni   locate  con  contratto  registrato  a  soggetti  che  le
utilizzano   come   abitazione   principale,   nonche'   sul   valore
dell'abitazione  ceduta  in comodato o in uso gratuito a parenti fino
al secondo grado in linea retta (nonni-nipoti, nipoti-nonni);
  aliquota (ordinaria) pari al 6,4 per mille per i cittadini italiani
residenti  all'estero,  purche'  non  locata e per tutti gli immobili
diversi dalle abitazioni;
  aliquota pari al 7 per mille per i fabbricati  abitativi  posseduti
in  aggiunta  alla  abitazione  principale  o comunque non rientranti
nelle precedenti casistiche;
di aumentare a L. 320.000 per l'anno 1999 la detrazione prevista  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di persone sole
o nuclei familiari di persone con piu' di 65 anni di eta' aventi come
unica  fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione
con le seguenti condizioni:
  a) 65 anni compiuti al 1 gennaio dell'anno di imposizione;
  b) se persona sola, pensione fino a L. 15.000.000 annue lorde;
  c) se in coppia, pensione fino a L. 23.000.000  piu'  L.  1.600.000
ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SAN PAOLO
                              (Brescia)
  Il  comune  di  SAN  PAOLO  (provincia di Brescia) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6  per
mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO
                               (Asti)
  Il  comune di SAN PAOLO SOLBRITO (provincia di Asti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  confermare  e disciplinare come segue l'imposta I.C.I. per l'anno
1999:
  a) aliquota ordinaria 6 per mille;
  b) detrazione prima casa L. 200.000.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
                              (Bologna)
  Il comune di  SAN  PIETRO  IN  CASALE  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno
1999 nella misura del 5,5 per mille;
di differenziare l'aliquota come segue:
   al 4,5 per mille per:
   a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art.
12, comma 1, del regolamento comunale I.C.I.;
   b) immobili gia' dichiarati inagibili e di fatto  non  utilizzati,
per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un
massimo  di  tre  anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a quello
effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale
I.C.I.);
   c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei
quali  svolgono   l'attivita',   penalizzati   economicamente   dalla
protratta   chiusura  al  traffico  per  lavori  di  oltre  sei  mesi
(agevolazione rapportata al periodo  dell'anno  in  cui  si  realizza
l'interruzione) (art. 10, comma 1, regolamento comunale I.C.I.);
   d)  immobili  classificati  al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente
posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San  Pietro
in  Casale  (agevolazione  per  sessanta mesi a decorrere dal mese di
apertura dell'attivita') (art.  10,  comma  4,  regolamento  comunale
I.C.I.);
   e)  terreni  agricoli  sui quali viene realizzato un intervento di
riequilibrio ecologico (agevolazione  per  anni  cinque  a  decorrere
dall'anno  di  realizzazione  dell'intervento)  (art.  10,  comma  4,
regolamento comunale I.C.I.);
  al 7 per mille:
   per le abitazioni non locate e non  utilizzate  stabilmente,  come
definite all'art. 12, comma 2 e 3 del regolamento comunale I.C.I.;
di  elevare  la  detrazione  per l'abitazione principale a L. 240.000
secondo i limiti, le modalita' e i termini previsti nell'allegato A;
i   contribuenti   interessati   alla   riduzione   di   aliquota   e
all'elevazione   della   detrazione,   dovranno  presentare  apposita
istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la  consegna
della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 1999.
  (Omissis).
                                                           Allegato A
                DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
  La  detrazione  per l'abitazione principale, per l'anno 1999, viene
elevata  a  L.  240.000  a  favore  dei  proprietari  o  titolari  di
usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:
   1)  i contribuenti che siano in possesso di solo reddito di lavoro
dipendente e/o di sola pensione  di  L.  22.260.000  se  trattasi  di
single,  elevabili a L. 42.400.000 per nuclei familiari di 2 e/o piu'
persone.  Il reddito e' quello imponibile ai fini  IRPEF  per  l'anno
1998;
   2)  gli  invalidi con invalidita' al 100 per cento, risultante dal
certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato  dalle
competenti strutture pubbliche;
   3)  coloro,  il  cui  nucleo familiare, convivente nell'abitazione
oggetto di detrazione, comprenda  uno  o  piu'  invalidi  cosi'  come
indicati al precedente punto 2);
   4) i nuclei familiari composti da n. 5 o piu' persone al 1 gennaio
1999,  con  reddito  familiare  riferito  al  1998 non superiore a L.
82.680.000 (reddito imponibile IRPEF); a tale reddito  si  aggiungono
L. 13.780.000 lorde annue per ogni componente oltre i primi cinque;
   5)  coloro  che hanno in essere un mutuo ipotecario per l'acquisto
della casa nella quale risiedono.
  I soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del  beneficio
in questione alle seguenti condizioni:
   che  nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di
altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione
principale ed eventualmente annesso garage (massimo uno),  cantina  o
area   verde  con  le  caratteristiche  di  area  pertinenziale,  nel
territorio nazionale;
   che non venga effettuata sub-locazione.
  Vengono escluse  dalla  maggiorazione  della  detrazione  tutte  le
unita'  classificate  in  catasto  in A/1 (abitazioni signorili), A/7
(abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in  ville),  A/9  (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
 
                COMUNE DI SANTA CRISTINA VAL GARDENA
                       ST. CHRISTINA IN GRODEN
                              (Bolzano)
  Il  comune  di SANTA CRISTINA VAL GARDENA - ST. CHRISTINA IN GRODEN
(provincia di Bolzano)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  e'  fissata,  per
l'anno d'imposta 1999, al 4,5 per mille tutti gli immobili;
2.  la  detrazione  per l'abitazione principale, relativa alla stessa
imposta, e' fissata, per l'anno d'imposta 1999, L. 450.000.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
                              (Bologna)
  Il  comune  di  SANT'AGATA  BOLOGNESE  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota base dell'imposta  comunale  sugli  immobili
per l'anno 1999 nella misura del 5,7 per mille;
2.  di  fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi agli alloggi
non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi,
da  documentarsi  mediante  copia  del  contratto  di   locazione   o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3.  di  determinare  la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in  L.  220.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
4. di determinare la detrazione  di  L.  300.000  nei  confronti  dei
soggetti  i  quali documentino adeguatamente di versare in condizioni
di particolare disagio economico o sociale e  piu'  precisamente  nel
seguente caso:
  pensionati  abitanti  nell'unica casa di proprieta', titolari di un
reddito complessivo imponibile ai  fini  IRPEF  non  superiore  a  L.
15.000.000 annui.
  La  detrazione  viene  riconosciuta  in  termini proporzionali alla
quota di possesso previa consegna di apposita autocertificazione  dei
dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza
del pagamento della prima rata relativa all'anno 1999.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
                              (Catania)
  Il  comune  di  SANT'AGATA  LI  BATTIATI  (provincia di Catania) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  riconfermare,  per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5  per
mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504;
2.  di  concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale,  con  esclusione  di  quelle  censite  in  catasto  nelle
categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000  a  L.  300.000  ai
soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili
in  tutto  il  territorio  nazionale  ed estero, oltre la sola unita'
abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L.
9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente,  L.  12.000.000
per  nucleo  familiare  di  due  componenti, L. 16.000.000 per nuclei
familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le
stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti
in istituto di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che
l'abitazione non risulta locata;
3.  per  ottenere  tale  detrazione  il  contribuente  e'  tenuto   a
presentare  al comune atto sostitutivo di notorieta', entro i termini
di scadenza del versamento della prima rata  di  acconto  I.C.I.  (30
giugno 1999) ovvero entro il 20 dicembre 1999 se l'atto di proprieta'
e'  successivo  al  30  giugno  1999; (in tutti i casi l'agevolazione
sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso),
indicando:
  le generalita' complete, il codice fiscale, la dimora abituale e il
reddito complessivo del nucleo familiare; e attestando  di  possedere
una  sola  casa  abitativa  con  eventuale  pertinenza (cantina, box,
garage, ecc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile;
   che nessun altro componente il proprio nucleo  familiare  possieda
altri immobili in Italia o all'estero;
   che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8,
A/9,  A/10  indicando  i  dati  di  individuazione  e  di classamento
dell'immobile e nel caso non  risultasse  censito  ma  dichiarato  il
numero   di   protocollo   e  data  della  dichiarazione  nonche'  la
percentuale di possesso.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SANT'AGOSTINO
                              (Ferrara)
  Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha  adottato,  il
28   dicembre   1998,   le   seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) di cui al titolo I,  capo  I,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote:
  aliquota  ordinaria  del 5,6 per mille per le tipologie di immobili
di seguito elencate:
   a) terreni agricoli;
   b) aree fabbricabili;
   c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando  tali
gli  immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7;
   d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai
fini abitativi, cioe' occupati da residenti per  i  quali  l'alloggio
costituisce   dimora  abituale,  e  relative  pertinenze  cosi'  come
indicate alla lettera c);
   e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati.
  l proprietari delle unita' immobiliari di cui al punto d) per poter
applicare   l'aliquota   ordinaria   devono   presentare   o  inviare
all'ufficio  tributi,  entro  il  termine  di   presentazione   della
dichiarazione   annuale  o,  nel  caso  la  condizione  si  verifichi
successivamente, entro il termine di versamento della  seconda  rata,
una autocertificazione nella quale dichiarino:
  il nominativo dell'occupante l'abitazione;
  il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc.);
  solo  nel  caso  di  locazione, gli estremi della registrazione del
contratto di affitto;
  che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante
che ivi ha la propria residenza anagrafica;
  aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e  relative
pertinenze.
  Si  precisa  che  si  intende  applicare  tale aliquota alle unita'
immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A  (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  e  relative  pertinenze, qualora
risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive  cioe'  di  occupanti
residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale;
  aliquota  del  4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili;
2.  di  fissare  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
1999 nella misura di L.  260.000,  rapportate  al  periodo  dell'anno
durante   il   quale   si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di considerare "abitazione  principale"  e  quindi  con  beneficio
della  detrazione  di  cui  al  punto  precedente, le seguenti unita'
immobiliari:
  a) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da persone di eta' uguale o superiore a 60 anni o disabile
che acquisisce la residenza in istituto  di  ricovero  o  sanitaro  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
  b)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'UTE  regolare  richiesta
di  variazione  ai  fini  della  unificazione  catastale delle unita'
medesime. In tale caso,   l'equiparazione  all'abitazione  principale
decorre  dalla  stessa  data  in  cui  risulta  essere  presentata la
richiesta di variazione;
  c) l'abitazione posseduta da un soggetto che  la  legge  obbliga  a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,   dal
coniuge o dai familiari in linea retta del possessore.
  La   detrazione   e'   applicabile  a  condizione  che  i  soggetti
interessati attestino, entro  il  termine  di  versamento  del  saldo
dell'imposta  dovuta  ogni  anno,  la sussistenza delle condizioni di
diritto e di fatto,  richieste  per  la  fruizione  della  detrazione
d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata.
  (Omissis).
1.   di   approvare   con   effetto  dal  1  gennaio  1999,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  l'aumento
della  detrazione  per    l'abitazione  principale da L. 260.000 a L.
500.000, rapportate ad anno  ed  alla  quota  di  possesso,  a  norma
dell'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge  23  dicembre
1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:
  pensionato  monoreddito  e  non  in  condizione  lavorativa  che ha
riportato un reddito da pensione nell'anno 1998, non superiore  a  L.
14.810.000 lorde;
  pensionato  con reddito annuale lordo imponibile 1998 ai fini Irpef
di tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  non  superiore  a  L.
23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente;
  portatore   di  handicap  (con  attestato  di  invalidita'  civile)
monoreddito e non  in  condizione  lavorativa  che  ha  riportato  un
reddito  da  pensione  nell'anno  1998  non superiore a L. 14.810.000
lorde;
  portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai  fini
Irpef  di  tutti  i componenti il nucleo familiare non superiore a L.
23.923.000 piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente;
  disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini  Irpef  di
tutti  i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000
piu' L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente.
  Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il  possesso
dei seguenti requisiti:
   A) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo
familiare  siano  proprietari  o usufruttuari di immobili diversi dal
fabbricato   adibito   ad   abitazione   ed   eventuale   pertinenza;
quest'ultima  classificata o classificabile nelle categorie catastali
C/2 - C/6 - C/7;
   B) che  il  contribuente  ed  i  restanti  componenti  del  nucleo
familiare  non dispongono di reddito dal lavoro autonomo, d'impresa o
di partecipazione;
   C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo
nucleo familiare.
2. di determinare le seguenti modalita' applicative:
  i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o  con
raccomandata  al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno
di   ogni   anno   per   l'anno   stesso,   apposita   richiesta    -
autocertificazione,  dichiarando  di essere in possesso dei requisiti
per il riconoscimento del diritto  alla  maggior  detrazione  I.C.I.,
accompagnata   da  adeguata  documentazione.  Il  termine  ultimo  di
presentazione dell'istanza  e'  perentorio,  pena  la  decadenza  dal
beneficio dalla maggiorazione per l'anno 1999;
  i  contribuenti  che  abbiano  inviato  la  richiesta  nei  termini
potranno, al momento  del  pagamento  delle  rate  dell'I.C.I.,  gia'
tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
  le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti
uffici  dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazione infedeli,
applicheranno le sanzioni di legge.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE
                              (Padova)
  Il  comune  di  SANTA  MARGHERITA  D'ADIGE (provincia di Padova) ha
adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  1999 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per  unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza
1j  gennaio 1999.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA
                             (Avellino)
  Il comune  di  SANT'ANGELO  ALL'ESCA  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art.  6  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modifiche ed
integrazioni, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
 
               COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
                              (Padova)
  Il comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura  unica  del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000,
fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art.  3,  comma  55,
all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo cosi' come indicato dall'art. 10 del vigente regolamento  per
la disciplina dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SANT'ANTIMO
                              (Napoli)
  Il  comune  di  SANT'ANTIMO  (provincia  di  Napoli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  quanto  gia' disposto con la citata deliberazione del
C.C. n. 10 del 25 febbraio 1998,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  e,
quindi,  di  determinare,  con  riferimento all'esercizio finanziario
1999:
   l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica
del 5,5 per mille;
   la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in  L.  200.000  (e
103,29).
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SANTA SEVERINA
                              (Crotone)
  Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato,  il
1  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  confermare  per  l'anno  1999,  per i motivi di cui in narrativa,
nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili istituita con il decreto legislativo n. 504/1992;
2. confermare per l'anno 1999 una detrazione pari a L. 200.000 per le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  SANT'ILARIO  D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per  l'anno
1999 nel modo e nelle misure di seguito riportati:
  1) 5,55 per mille per tutti gli immobili;
  2)  7 per mille per gli alloggi sfitti, intendendosi per tali, come
stabilito  dall'art.  6,  comma  1  del  regolamento  comunale  sugli
immobili per le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel
gruppo  catastale  "A"  (ad  eccezione  della categoria A/10) che non
siano occupate dal possessore o dai suoi famigliari,  che  non  siano
localte  a  terzi,  siano  prive  di allacciamenti attivi alle utenze
idriche ed elettriche e non siano dotate  dell'arredo  indispensabile
per  la  residenza;  si  escludono  le  abitazioni  realizzate per la
vendita da imprese edili in attesa di essere vendute;
di mantenere in L. 200.000 la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA
                              (Bergamo)
  Il   comune  di  SANT'OMOBONO  IMAGNA  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I.  che
sara' applicata nella misura unica del 5,60 per mille;
2.  di  stabilire,  inoltre,  di  non  avvalersi  della  facolta'  di
applicare riduzioni o detrazioni diverse da quelle  obbligatorie  per
legge (L.  200.000 detrazione prima abitazione).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SANT'URBANO
                              (Padova)
  Il  comune  di SANT'URBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 4 per mille;
2. di stabilire la detrazione d'imposta per  l'abitazione  principale
in  misura  superiore  a L. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per le predette unita'.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA
                              (Messina)
  Il comune di  SANTA  TERESA  DI  RIVA  (provincia  di  Messina)  ha
adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  relativa  all'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui
all'art.    6  del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 1999 e'
stabilita nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
                             (La Spezia)
  Il comune di SANTO STEFANO DI MAGRA (provincia  di  La  Spezia)  ha
adottato,  il  20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504:
 N.D.         Tipologia degli immobili                     Aliquota
                                                       prop. x mille
  --                     --                                   --
   1  Abitazioni principali                            5,5 per mille
   2  Altri fabbricati                                 7   per mille
   3  Aree fabbricabili                                7   per mille
   4  Fabbr. realizzati per la vendita per 3 anni      4   per mille
   5  Abitaz. principale per immobile posseduto a
       titolo di proprieta' o usufrutto da anziani
       o disabili con residenza in istituto di
       ricovero                                        5,5 per mille
2.  di  determinare,  ai sensi dell'art. 8 del decreto legisaltivo 30
dicembre 1992, n. 504 come sostituiti  dall'art.  3  comma  55  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662 e decreto-legge n. 49 del 10 marzo
1997:
  a)  la  detrazione  per  l'abilitazione  principale per cooperative
edilizie e proprieta' indivisa adibita ad abitazione  principale  dei
soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a
titolo  di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di
ricovero in L. 200.000;
  b) la  detrazione  per  categorie  di  soggetti  in  situazione  di
particolare  disagio  economico o sociale (decreto-legge n. 49/1997);
che si trovano nelle condizioni come meglio specificate  in  premessa
in L. 500.000;
  c)  l'aliquota  del 5,5 per mille per le abitazioni principali date
in comodato ad un figlio o ad un genitore.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI San Vero Milis
                             (Oristano)
  Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il
18  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, a parziale rettifica della deliberazione  della  giunta
comunale  n.  11  del 21 gennaio 1999, per le motivazioni indicate in
premessa, l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999 nella misura del  6  per
mille,  per  le  aree edificabili e per le seconde case, e l'aliquota
del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei
soggetti passivi.
  (Omissis).
  Avvertenza: la presente deliberazione  sostituisce  quella  del  21
gennaio  1999  gia'  pubblicata  nel supplemento n. 37  alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1999, pag. 63, prima colonna.
 
                   COMUNE DI San Vito di Leguzzano
                              (Vicenza)
  Il comune di SAN  VITO  DI  LEGUZZANO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura  del  5,5
per mille;
2.  di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,8 per  mille
per   le   unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o  da  soci  di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad
abitazione principale e per tutte le unita'  catastalmente  descritte
"C6";
3.  di  stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a
favore dei proprietari che eseguano interventi volti al  recupero  di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari
che  eseguano  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili di
interesse artistico o architettonico,  individuati  nell'allegato  n.
12.1  del  P.R.G.,  e  localizzati  nei  centri  storici  cosi'  come
delimitati  dall'Atlante  dei  centri  storici  edito  dalla  regione
Veneto;
4.  l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di  tre  anni
dall'inizio dei lavori;
5.  di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del  7  per  mille
per le aree edificabili;
6.  di  stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a
favore dei  proprietari  che  mettano  a  disposizione  immobili  con
locazione  concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai
servizi sociali e  in  possesso  di  un  reddito  netto  mensile  non
superiore  al  minimo  vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-bis del
vigente regolamento per la concessione di  finanziamenti  e  benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati.
  (Omissis).
8.  di  concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale,
relativamente  all'anno  d'imposta  1999,  ai soggetti passivi che si
trovano nelle seguenti situazioni:
  a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
dell'unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad    abitazione
principale;
  b)  godimento  della  sola pensione sociale, oltre al reddito della
sola prima casa, nel caso di piu'  componenti  il  nucleo  familiare,
ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;
  c)  in  alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito
complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno
precedente a quello in cui  viene  versata  l'imposta,  adeguatamente
documentato  dai  modelli  fiscali  rilasciati dal soggetto erogatore
delle somme, entro il tetto del  "minimo  vitale"  come  fissato  dal
comune   di  San  Vito  di  Leguzzano  all'art.  12-bis  del  vigente
regolamento  comunale  per  la  determinazione  dei  criteri  per  la
concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed
enti pubblici e privati;
  d)  in  alternativa  al  punto c): presenza nel nucleo familiare di
persona con handicap grave  o  invalidita'  assoluta  certificati  da
apposita commissione medica;
9.  di  stabilire  che  i  requisiti  di  cui  al precedente punto 8)
dovranno  essere   provati   con   apposita   documentazione   e   su
presentazione   di   specifica   domanda  dei  soggetti  interessati,
all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 1999.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI Saonara
                              (Padova)
  Il comune di SAONARA (provincia  di  Padova)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SARROCH
                             (Cagliari)
  Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di diverrsificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno d'imposta 1999 tenendo invariata al 5 per mille quelle da
applicare  agli  immobili  a  destinazione  ordinaria  e  particolare
appartenenti  alle categorie catastali A), B), C) ed E), ed alle aree
fabbricabili e di aumentare al 6 per mille  l'aliquota  da  applicare
agli  immobili  a  destinazione speciale (appartenenti alla categoria
catastale D);
2. di riconfermare anche per l'anno d'imposta 1999 la detrazione  per
l'abitazione principale gia' calcolata in L. 300.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SARSINA
                          (Forli'-Cesena))
  Il  comune  di SARSINA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il
1j     marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno  1999  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale, del 6,5 per mille per i fabbricati
a destinazione diversa da abitazione (categorie catastali A10 - B - C
- D)  e  le  aree  fabbricabili,  del  7  per  mille  per  le  unita'
immobiliari ad uso abitazione (categoria catastale A esclusi A10) non
adibite ad abitazione principale.
di  elevare  a L. 250.000 la misura unica della detrazione di imposta
per  l'abitazione  principale  (o  fino  alla  concorrenza  del   suo
ammontare).
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SASSOFELTRIO
                          (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  SASSOFELTRIO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino) ha
adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nel modo seguente:
   aliquota  ordinaria  (per  abitazione   locata   come   abitazione
principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;
   aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;
   alloggi non locati o locati per un periodo inferiore a dodici mesi
7 per mille;
di  approvare  in  ogni  sua parte e fare propria la sopra trascritta
proposta di atto deliberativo.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SAVIGLIANO
                               (Cuneo)
  Il comune  di  SAVIGLIANO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare,  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili, per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
   a) aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale;
   b)  aliquota  5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili
diversi da quelli sopra indicati;
   c) di considerare direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari a seguiuto di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   d) aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi  non
locati diversi da quelli indicata alla lettera c);
2. di applicare, per l'anno 1999 la detrazione di L. 240.000 ai sensi
dell'art. 8, commi 2, 3 e  4 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
                              (Modena)
  Il  comune  di  SAVIGNANO  SUL  PANARO  (provincia  di  Modena)  ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   riconfermare  per  l'esercizio  1999  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoindicate:
   a) 7 per mille, aliquota ordinaria, da applicare al  valore  degli
alloggi  non  locati,  tenuti  quindi  a  disposizione,  ed alle aree
fabbricabili;
   b) 6,30 per mille,  aliquota  ridotta,  in  favore  delle  persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale ed una detrazione pari
a L. 200.000;
   c) 7 per mille, da  applicare  al  valore  degli  immobili  aventi
destinazione  d'uso  diversa  da  quella  di cui al punto precedente,
compresa l'autorimessa annessa all'abitazione principale;
   d) 7 per mille, da applicare al valore dei terreni agricoli;
   e) 7 per mille, da applicare al valore degli alloggi posseduti  in
aggiunta all'abitazione principale ed occupati.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SCAGNELLO
                               (Cuneo)
  Il  comune  di  SCAGNELLO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  1999  nella  misura  del 7 per mille
l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e,  nella  misura
minima   prevista   dalla   legge,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale, confermando, cosi', la scelta dello scorso anno;
2. di non avvalersi delle facolta' ed opzioni previste nei  commi  da
53  a  59 della legge n. 662/1996, cosi' come modificate dal comma 3,
art. 58, del decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SCENA - SCHENNA
                              (Bolzano)
  Il  comune di SCENA - SCHENNA (provincia di Bolzano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota del 4 per mille e di aumentare la detrazione
sull'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'abitazione
principale da L. 200.000 a L. 700.000 con effetto 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SCHILPARIO
                              (Bergamo)
  Il comune di SCHILPARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inabitabili e di fatto non utilizzati;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SCHINEVOGLIA
                              (Mantova)
  Il comune di SCHINEVOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  per  l'anno  1999  le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite:
  a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  b) aliquota per seconde case, purche' le stesse  siano  locate  con
regolare  contratto  di  affitto  o date in uso gratuito a famigliari
entro il primo: 5,5 per mille;
  c) aliquota maggiorata per seconde case sfitte: 7 per mille;
  d)  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  unita' immobiliari di
proprieta' di persone ricoverate presso istituti  di  assistenza:  L.
220.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SEDEGLIANO
                               (Udine)
  Il  comune  di  SEDEGLIANO  (provincia di Udine) ha adottato, il 19
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 4 per mille
per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili adibiti
ad  abitazione,  sia  principale  che  secondaria  e per gli immobili
diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta all'abitazione principale
oppure non locati;
2. di confermare la detrazione  unica  di  L.  200.000,  sull'imposta
dovuta   per   le   abitazioni  adibite  direttamente  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SEDRINA
                              (Bergamo)
  Il comune di SEDRINA (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il  3
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote
differenziate:
  per gli immobili adibiti ad abitazione principale  aliquota  del  5
per mille;
  per  gli  immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale aliquota del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SEGONZANO
                              (Trento)
  Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento)  ha  adottato,  il  28
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  come  segue  l'aliquota  I.C.I. da
applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
  aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;
  detrazione  dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  di  L. 200.000 annue rapportate alla quota di
possesso ed al periodo dell'anno durante il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SEGRATE
                              (Milano)
  Il  comune di SEGRATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999, oltre all'aliquota ordinaria pari
al 5,7 per mille, le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
come di seguito diversificate:
  terreni agricoli: 4,7 per mille;
  aree fabbricabili: 5,7 per mille;
  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale da parte di
persone fisiche, soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4,7 per mille;
  unita' immobiliari locate con contratto registrato a persona che le
utilizzi come abitazione principale: 4,7 per mille;
  immobili sfitti e seconde case a disposizione: 7 per mille;
2. di fissare in L. 300.000  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  delle  categorie di
soggetti la cui abitazione principale abbia un valore  catastale  non
superiore  a  lire  120  milioni  e nel contempo siano in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:
  a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai  fini  IRPEF,  del
nucleo  familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la
cifra viene aumentata di L. 1.600.000;
  b) portatori di handicap con attestato di  invalidita'  civile  con
reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a
L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata
 di L. 1.600.000;
  c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione con reddito
annuale  imponibile  ai  fini  IRPEF  del nucleo familiare, fino a L.
21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata  di L.
1.600.000.
  Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti a), b) e c), fra  i
soggetti  a  carico, di altri portatori di handicap, con attestato di
invalidita' civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a  carico,
di  persone  anziane,  conviventi,  non  autosufficienti il cui stato
risulti da certificazione medica dell'ASL  l'aumento  di  reddito  e'
elevato da L. 1.600.000 a L. 2.5000.000;
  d) titolari di assistenza sociale comunale, se non gia' beneficiari
per i criteri sopra menzionati.
  Della  maggiore  detrazione  non beneficiano i titolari di immobili
delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte  delle
categorie sociali menzionate.
  Le   domande  per  la  maggiore  detrazione  si  presentano  presso
l'ufficio servizi sociali del comune  accompagnate  da  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  o di adeguata documentazione,
entro il termine ultimo per il pagamento della prima rata.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SEGUSINO
                              (Treviso)
  Il comune  di  SEGUSINO  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli  immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti
misure:
  5 per mille per le abitazioni principali;
  5,50 per mille per le seconde case;
2.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta
comunale sugli immobili  dovuta  per  le  abitazioni  principali  per
l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SELVINO
                              (Bergamo)
  Il  comune  di  SELVINO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
in  ordine  all'I.C.I.,  di  determinare per l'anno 1999, le seguenti
aliquote:
  5,5 per mille per l'abitazione principale;
  6,5 per mille per i restanti immobili.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SENNA COMASCO
                               (Como)
  Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.), istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  A) nella misura del 4,5 per mille in relazione alle persone fisiche
soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune, per la  sola  unita'  immobiliare  direttamente
adibita ad abitazione principale;
  B)  nella  misura  del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri
soggetti passivi.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SENNARIOLO
                             (Oristano)
  Il comune di SENNARIOLO (provincia  di  Oristano)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del
5,5 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SERDIANA
                             (Cagliari)
  Il  comune  di  SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  come  l'anno  precedente l'aliquota I.C.I. per l'anno
1999 nella misura unica del 4 per mille;
di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000;
di confermare i valori venali delle  aree  fabbricabili  fissati  per
l'anno 1998, anche per l'anno 1999, di cui all'art. 6 del regolamento
comunale  sull'I.C.I.  approvato  con deliberazione C.C. n. 26 del 10
aprile 1998.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SEREGNO
                              (Milano)
  Il comune di SEREGNO (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  17
dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  1999,  la  misura  dell'aliquota  da
applicarsi   dai   contribuenti   alla   base   imponibile   per   la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:
  4,5 per mille, per le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale,  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto o altro
diritto reale,  nella  quale  il  contribuente  e  i  suoi  familiari
dimorano  abitualmente  e  per  quelle  di  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate;
  5,5 per mille, per le unita'  immobiliari,  idonee  all'abitazione,
rimaste  inutilizzate  dal  1  gennaio  al  30  novembre  1999, anche
provvedendo al  ricalcolo  dell'imposta  in  sede  dell'erogazione  a
saldo;
  5 per mille per gli altri immobili.
  (Omissis).
1. di aumentare a L. 500.000 la detrazione d'imposta che compete alle
abitazioni principali, a favore degli appartenenti al 1 gennaio 1999,
alle  categorie  di  contribuenti  e  con  le  modalita'  individuate
nell'allegato "A";
2. di confermare, ai sensi dell'art.  6,  comma  6,  del  regolamento
I.C.I., parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze
classificate  nelle  categorie C2, C6, C7 limitatamente ad una unita'
per ogni categoria suddetta;
3. di confermare, ai sensi  dell'art.  6,  comma  5  del  regolamento
I.C.I.,    abitazioni   principali   con   conseguente   applicazione
dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per  queste  previste,
quelle  concesse  in  uso  gratuito  ed  effettivamente utilizzate da
parenti in linea retta o collaterale di primo grado.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SERNIO
                              (Sondrio)
  Il comune di SERNIO (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
  5,5 per mille per  le  unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione
principale,   intese   nei  sensi  voluti  dall'art.  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
  5,5 per mille per le restanti unita' immobiliari;
2. di confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo  della
detrazione prevista per la prima abitazione.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SERRA DE' CONTI
                              (Ancona)
  Il  comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il
2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per  l'anno
1999:
  aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;
  aliquota I.C.I. per abitazione principale 6 per mille;
2.  di  riconfermare,  ai  sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge
numero 662/1996,  la  detrazione  spettante  per  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale, in L. 220.000;
3.  di considerare, altresi', ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della
legge n. 662/1996, adibita ad abitazione  principale  anche  l'unita'
immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero  o
sanitari,  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SERRAMANNA
                             (Cagliari)
  Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il  29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'imposta sugli immobili  con  aliquota
del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI SERRAPETRONA
                             (Macerata)
  Il  comune  di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il
26  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2, del decreto
legislativo n. 504/1992  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  1999  nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  determinare,  ai  sensi  e per gli effetti del citato art. 3,
comma 55,  punto  2,  della  legge  n.  662/1996  in  L.  200.000  la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO
                              (Ancona)
  Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona)  ha  adottato,
il   22  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
imposta comune sugli immobili:
  conferma  delle  aliquote  dell'imposta  in oggetto nell'anno 1998,
come segue:
   a) abitazione principale: aliquota  5,5  per  mille  da  applicare
anche  alle  sue  pertinenze,  da  calcolare  su  un valore catastale
rivalutato del 5 per cento (decorrenza 10 gennaio  1996);  detrazione
annua: L.  200.000;
   b)  civili  abitazioni  localte  o  concesse  in  uso  gratuito ad
ascendenti e/o discendenti di primo  grado  destinate  ad  abitazioni
principali (con contratto registrato): aliquota 6 per mille;
   c)  aree  frabbricabili  e  tutti  gli  altri  tipi di fabbricati:
aliquota 6,5 per mille;
   d) abitazioni  non  locate  (tenute  a  disposizione)  e  relative
pertinenze:  aliquota 7 per mille.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SERRARA FONTANA
                              (Napoli)
  Il  comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il
23  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota comunale  sugli  immobili,  determinata  per
l'anno  1999 con l'atto deliberativo di giunta comunale n. 231 del 30
ottobre 1999 (omissis), nella misura del 7 per mille.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI SERRAVALLE SESIa
                             (Vercelli)
  Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
imposta comunale sugli immobili:
  aliquota  nella  misura  del  5  per mille per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli  immobili  diversi
dall'abitazione principale;
  detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
  non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
 per  la  vendita  e  non  venduti  da  imprese  ex  art.  8, decreto
legislativo
 n. 504/1992,  come  modificato  dal  comma  55,  art.  3,  legge  n.
662/1996;
  si  da' applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art.
3 in ordine alla  equiparazione  dell'assoggettamento  ad  abitazione
principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a  condizione  che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI SERRI
                               (Nuoro)
  Il  comune di SERRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 30 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta  comunale
sugli immobili sara' del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
                              (Isernia)
  Il comune di SESSANO DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato,
il   10   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella  misura  del  6
per mille;
di  prendere  e  dare  atto  che  la  misura  dell'imposta  e'  stata
determinata nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'art.  6  del
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
di  confermare  la  detrazione  di  L.   200.000   per   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI SESTO ED UNITI
                              (Cremona)
  Il  comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del  5
per mille.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI SESTO FIORENTINO
                              (Firenze)
  Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999:
  a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;
  b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:
   per l'abitazione principale, intendendosi come tale:
    l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o  altro
diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente
e vi dimori abitualmente;
    l'abitazione  di residenza dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa;
    l'unica abitazione  posseduta  sul  territorio  nazionale  da  un
soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata;
    l'alloggio  regolarmente  assegnato  dall'istituto  autonomo case
popolari (IACP);
    l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale,
con doppio accatastamento  di  proprieta'  di  residenti  nel  comune
limitrofo   che   costituisca,   con   l'unita'  ubicata  nel  comune
confinante, la dimora abituale del proprietario.
  Per l'abitazione che, locata con contratto  registrato  a  soggetto
residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale,
e   che  la  stessa  costituisca  l'unica  proprieta'  pdsseduta  sul
territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune.
  Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente
nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo  grado  a
condizione  che  il  soggetto  che  l'utilizza  vi abbia stabilito la
propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici  e  vi  abbia
effettiva  stabile  dimora.  La concessione in uso gratuito si rileva
dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi  della
legge  n0  127/1997  (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata
fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo  di
comunicare   il   venirne   meno.  L'autocertificazione  deve  essere
presentata  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo   a   quello
dell'avvenuta concessione.
  L'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;
  c) un'aliquota ridotta del  4  per  mille  per  unita'  immobiliari
inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al
loro  recupero  o  per immobili di interesse storico o architettonico
localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano  interventi
volti   al   loro   recupero,   ovvero   per  interventi  volti  alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure
all'utilizzo di  sottotetti,  limitando  l'agevolazione  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di tali interventi fino a quando non siano atti
all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall inizio  dei
lavori  cosi'  come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449
del 27 dicembre 1997;
  d)  un'aliquota  del  7  per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni  non
locate per l'intero anno;
2.  che  la  detrazione  per  gli immobili direttamente occupati come
abitazione principale per l'anno 1999 sara' di L. 200.000,  elevabile
a  L.  250.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie
anagrafiche  aventi  un  reddito  complessivo  non  superiore  a   L.
80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda;
3.  di elevare ulteriormente la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000
per le categorie di soggetti in  situazione  di  particolare  disagio
economico e sociale, come sotto specificato:
  a) essere ultrasessantenni;
  b)  essere  titolari di pensione o comunque di un reddito familiare
(anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia e' composta
da due persone, in caso contrario il reddito in  precedenza  indicato
deve  essere  aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente
oltre i due.
  Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovra'
essere superiore a L. 16.000.000;
  c)  essere  una  famiglia  anagrafica  monoreddito,  nel  quale  il
soggetto,   unico   produttore  di  reddito,  si  trovava  all'inizio
dell'anno di tassazione in stato di  cassaintegrazione,  mobilita'  o
disoccupazione   e  lo  sia  stato  per  almeno  sei  mesi  nell'anno
precedente.
  I contribuenti di cui alle lettere a)  e  b),  condizioni  entrambe
necessarie  per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono
possedere altri redditi di qualsiasi natura,  neppure  esenti  se  di
importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennita' di
accompagnamento;  in  tutti  i  casi  non  devono  esercitare nessuna
attivita' lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono  essere
proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di
fuori  di  eventuali  accessori  o pertinenze relative all'abitazione
principale e l'abitazione occupata non deve avere le  caratteristiche
della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile).
  L'utilizzazione   della  maggiore  detrazione  di  L.  500.000,  in
rapporto alla quota posseduta, e'  vincolata  alla  presentazione  da
parte  di  ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera,
da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima  dell'effettuazione
del  pagamento  di  acconto, corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione di responsabilita' ai sensi  della  legge  n.  127/1997
(Bassanini)  e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei
redditi (mod.  740, 730 o 201 o 101  e/o  equipollenti)  dalle  quali
risultino le condizioni richieste;
4.  di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  ad  avvenuta  esecutivita',  al
Ministero  delle  finanze  -  Direzione  centrale  per  la fiscalita'
locale.
  (Omissis).
1. di integrare la precedente deliberazione in materia  di  aliquote,
in  premessa  indicata,  prevedendo  l'inserimento del punto e) cosi'
come sotto indicato:
  e) un'aliquota pari al 9  mille  limitatamente  agli  immobili  non
locati  ad  uso  abitativo  per  i  quali  non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2.  di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta
comunale sugli immobili, ad avvenuta esecutivita', al Ministero delle
finanze - Direzione centrale per la fiscalita' locale.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI SIROR
                              (Trento)
  Il comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre
1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
 aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di dare mandato alla giunta comunale di confermare per il periodo
di imposta 1999 l'alilquota I.C.I. per  il  territorio  catastale  di
Siror nella misura del 4 per mille;
2.  di  confermare per il periodo d'imposta 1999 la detrazione per le
unita' immobiliari adibite  ad  abitazione  principale  dei  soggetti
passivi in L. 300.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SIZIANO
                               (Pavia)
  Il  comune  di  SIZIANO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
2. di fissare in L. 300.000 la  detrazione  per  i  contribuenti  che
abbiano i seguenti requisiti:
  reddito  familiare  netto,  risultante  dall'ultima dichiarazione e
derivante esclusivamente da lavoro  dipendente  e/o  da  pensione  da
lavoro dipendente, pari a L. 25.000.000;
  non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza
 dell'abitazione principale;
  valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;
  categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4;
  l'entita'  della  detrazione dovra' essere rapportata alla quota di
possesso.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI SLUDERNO - SCHLUDERNS
                              (Bolzano)
  Il comune di  SLUDERNO  -  SCHLUDERNS  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato,  il  18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare con decorrenza dall'anno  1999  e  fino  a  diversa
regolamentazione  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto  delle  direttive
di massima previste dalla legge:
  aliquota unica: 4 per mille;
2.  di  determinare  l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione principale, con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa
regolamentazione, come segue:
  per tutte le abitazioni principali: L. 400.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SONICO
                              (Brescia)
  Il  comune  di  SONICO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  4 per  mille  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  7 per mille per gli altri immobili;
2. di aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
400.000  ai sensi dell'art. 8, terzo comma del decreto legislativo n.
504/1992.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SORAGNA
                               (Parma)
  Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  su  tutto il territorio comunale, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n.  504,  nella
misura  del  6,50  per mille, con esclusione degli immobili di cui ai
punti 2 e 3;
2. di  determinare  per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  4,  del
decreto-legge  n.  437  dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24
ottobre 1996, faceva riserva di modificare la tariffa  oraria,  anche
in  n.  556,  l'aliquota  I.C.I.  ridotta al 5,50 per mille in favore
delle persone fisiche, soggetti passivi e  dei  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel Comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  3. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma  53,
della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, per gli alloggi non locati,
appartenenti al gruppo A:
   categorie A/1 - A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8  una
aliquota  I.C.I.  del  7  per  mille,  con  esclusione  degli alloggi
concessi in uso di comodato a familiari indicati  nell'art.  433  del
codice  civile  a  condizione  che  gli  stessi  li  utilizzino  come
abitazione principale e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica,  per
le   motivazioni   indicate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate.
  (Omissis).
5.  di  dare  atto  che  la  giunta  comunale non si e' avvalsa della
facolta' di cui al comma  55,  n.  3,  dell'art.  3  della  legge  n.
662/1996,  di  adottare  una  detrazione  oltre  le L. 200.000 per le
abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SORRENTO
                              (Napoli)
  Il comune di SORRENTO (provincia di  Napoli)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
1.  di  determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,  (legge  n.  556/1996  e  legge  n.
662/1996) nelle seguenti misure  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999 come segue:
  A)  aliquota  del  6  per  mille  per gli immobili destinati ad uso
diverso dalle abitazioni;
  B) aliquota del 6 per mille  per  gli  immobili  destinati  ad  uso
abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a
soggetti
 residenti;
  C)  aliquota  del  7  per  mille  per gli immobili destinati ad uso
abitativo, posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  pricipale  e  non
locati o a disposizione;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del
decreto  legge  8  agosto  1996,  n.  437,  convertito nella legge 24
ottobre  1996,  n.  556,  nella  misura  ridotta  del  4  per  mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999, in
favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci   di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale;
3.  di  stabilire,  altresi',  che  l'unita'  immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero permanente, deve essere considerate  direttamente
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, a condizione
che la stessa non risulti locata e che, pertanto l'aliquota d'imposta
da applicare ai fini I.C.I., per le suddette unita' immobiliari,  per
l'anno 1999 e' il 4 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
4.  di  stabilire,  inoltre,  di assimilare le abitazioni concesse in
comodato gratuito  ad  ascendenti  e  discentdenti  in  linea  retta,
adibite  ad  abitazione  principale  del soggetto che la occupa, allo
stesso trattamento tributario per l'abitazione  principale  (aliquota
del  4  per mille) oltre alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla
lege per la prima abitazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SPONGANO
                               (Lecce)
  Il  comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI STRONA
                              (Biella)
  Il comune di STRONA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999 nelle misure  di  cui  al  prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
N. d'ordine              Tipologia degli immobili        Aliquota
   -                               -                       -
   1       Aliquota ordinaria                         6   per mille
   2       Abitazione principale e sue pertinenze
            immobiliari                               5,5 per mille
   3       Alloggi non locati o tenuti a disposizione
            e loro pertinenze immobiliari (seconde
            case)                                     6,5 per mille
2.  di  dare  atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI SUELLO
                               (Lecco)
  Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, l'11 febbraio
1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
 aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
2.  di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura del 4,5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3.  di  fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione
principale  in  L.  220.000  indipendentemente  dalla  classe  a  cui
appartiene
 l'immobile.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI SUMIRAGO
                              (Varese)
  Il  comune  di  SUMIRAGO  (provincia  di  Varese) ha adottato, l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota I.C.I. per 1999 nella misura del 5,60
per mille;
2. di approvare l'allegata tabella A con l'indicazione dei valori dei
terreni imponibili ai fini dell'I.C.I. nonche' il  concetto  di  area
pertinente   con  conseguente  definizione  di  area  edificabile  in
rapporto ad edifici gia' esistenti e cio' sulla base  della  allegata
tabella B.
  (Omissis).
                                                            Tabella B
                   DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE
                IN RAPPORTO AD EDIFICI GIA' ESISTENTI
  Sono  state  assoggettate  a  imposta  le aree edificabili libere e
quelle in parte giu' edificate che presentano una  superficie  ancora
disponibile  sufficiente  a  costruire  un  edificio  residenziale di
almeno 500 mc computabili secondo gli indici fissati dal  P.R.G.  per
la zona di appartenenza.
  Nel  caso  di  aree  produttive  parzialmente  edificate  e'  stata
valutata la superficie ancora disponibile  per  nuove  costruzioni  o
ampliamenti senza alcuna riserva di quantita' minima.
  Sono  state escluse dall'imposta le aree residenziali in parte gia'
edificate che non consentono  l'edificazione  minima  sopra  indicata
(500  mc)  in  base  agli  indici di P.R.G., ovvero per le quali tale
facolta' e' preclusa da  impedimenti  nomiativi  (altezze,  distanze,
etc.)  o  da  elementi particolari del sito (conformazione, servitu',
vincoli etc.).
5.2 - Area pertinente
  Si considera area di pertinenza quella sulla  cui  superficie  sono
stati   calcolati   gli  indici  di  fabbricabilita'  territoriale  o
fondiaria.
  Un'area  di  pertinenza  deve  essere  considerata  satura   quando
risultano realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume
pari a quelli massimi consentiti dal piano.
  Le  aree  di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici gia'
esistenti o realizzati in attuazione del piano, non  potranno  essere
ulteriormente   conteggiate  se  non  per  saturare  l'edificabilita'
massima concessa.
  Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.
  Pertanto tra gli elaborati richiesti per  gli  strumenti  esecutivi
dovra'  figurare  l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree
di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con  l'elenco  dei
relativi  estratti di mappa e dei dati catastali delle proprieta', la
dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le
aree sature da quelle non sature.
  Ai  fini  del  rilascio  delle  concessioni  edilizie  singole   e'
richiesta,  in  assenza  di  un  preventivo  piano  di lottizzazione,
l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria.
  Nel  caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprieta'
diverse  da  quelle  direttamente  interessate   dall'intervento   di
attuazione   del   piano,  occorrera'  che  i  proprietari  promotori
dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che  i  proprietari
delle  aree  calcolate  sono  consenzienti  e  disposti  a rinunciare
all'edificabilita' loro spettante.
  Tale vincolo dovra' essere previsto da un'apposita convenzione  che
dovra'  essere  registrata  e consegnata in copia all'Amministrazione
comunale.
  Ai fini dei calcoli volumetrici e di tutti  gli  indici  prescritti
dal  presente  piano  deve considerarsi come area di pertinenza di un
edificio  o  di  un  gruppo  di  edifici  gia'  esistenti  l'area  di
proprieta' alla data di adozione del progetto del presente P.R.G.
  Nel  caso  di frazionamenti successivi a tale data i lotti liberi o
parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati
ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi
asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai  nuovi  indici
di  piano,  all'edificio  o  agli  edifici  esistenti sull'originaria
unitaria proprieta'.
                                                            Tabella A
             DETERMINAZIONE DEI VALORI IMPONIBILI I.C.I.
 
_____________________________________________________________________
 DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.R.G.   |COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE
________________________________________|____________________________
AZZONAMENTO| NORME TECNICHE DI|         |FABBRICABILITA'|      |
           |    ATTUAZIONE    |         |   DEL FONDO   |      |
___________|__________________|         |_______________|      |
    |      |         |Indice  |Valore   |       |       |      |
    |      |         |edifi-  |venale   |       |       |      |
    |      |         |cabili- |medio di |       |       |      |
    |      |         |  ta'   |mercato  |       |       |      |
    |      |         |(i.e.) e|al 1 gen-|       |       |      |
    |      |         |princi- |naio 1999|       |       |      |
    |      |         | pali   |in lire  |       |       |      |
    |      |         |parame- |per ogni |       |       |      |
Zona|Denomi-Destina- |tri di  |mq di    |       | Sussi |Obbli-| pre-
    |nazio-| zione   |utiliz- |esten-   |Auto-  |diaria |go di |senza
    |ne    | d'uso   |zazione |sione    | nimia |  (s)  |P.A.  | di
    |      |         |fissati |catastale|       | Com-  |      |vin-
    |      |         | dalle  |         |       | plem. |      |coli
    |      |         |  NTA   |         |       |  (c)  |      |
    |      |         |        |         |   1   1   2   | 3    | 4
____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____
 
AREE FABBRICABILI RESIDENZIALI
_____________________________________________________________________
B1  |Conso-| Resi-   |IE = 1  |         |       |s) 0.70|      |
    |lida- |  denza, | mc/mq  |         |       |       |      |
    |mento |  negozi |        |         |       |       |      |
B2  |Comple- Magaz-  |IE = 0,8|L. 95.000|  1.00 |c) 0.80|   -  | 0.90
    |tamen-|  zini,  | mc/mq  |         |       |       |      |
    |to    |  Artig. |        |         |       |       |      |
    |      |  di ser-|        |         |       |       |      |
    |      |  vizio  |        |         |       |       |      |
____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____
    |      | Resi-   |        |         |       |s) 0.70|      |
    |      |  denza, |        |         |       |       |      |
    |      |  negozi |        |         |       |       |      |
B2  |Esten-| Magaz-  |IE = 0,6|L. 75.000|  1.00 |c) 0.80|   -  | 0.90
    |siva  |  zini,  | mc/mq  |         |       |       |      |
    |      |  Artig. |        |         |       |       |      |
    |      |  di ser-|        |         |       |       |      |
    |      |  vizio  |        |         |       |       |      |
____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____
C1  |      | Resi-   |        |         |       |       |      |
    |      |  denza, |        |         |       |       |      |
    |      |  negozi |        |         |       |       |      |
C2  |Di es-| Magaz-  |IE = 1  |L. 95.000|  1.00 |       | 0.80 | 0.90
    |pansio-  zini,  | mc/mq  |         |       |       |      |
    |ne    |  Artig. | volume |         |       |       |      |
    |      |  di ser-| di PL. |         |       |       |      |
    |      |  vizio  |        |         |       |       |      |
____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____
 
AREE FABBRICABILI PRODUTTIVE
_____________________________________________________________________
D   |Artigi- Attivita'        |         |       |s) 0.70|      |
    | anale|  produt-|        |         |       |       |      |
    |indus-|  tive   |        |         |       |       |      |
    |triale|         |        |L. 75.000|  1.00 |c) 0.80| 0.80 | 0.90
    |      | Uffici  |        |         |       |       |      |
    |      | Esposi- |        |         |       |       |      |
    |      | zioni   |        |         |       |       |      |
    |      | Residen-|        |         |       |       |      |
    |      | za max  |        |         |       |       |      |
    |      | 500 mc  |        |         |       |       |      |
____|______|_________|________|_________|_______|_______|______|_____
 
                    COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO
                            (Alessandria)
  Il  comune  di  TAGLIOLO  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  nella  misura  del 4 per mille per tutti i soggetti
passivi ed immobili imponibili.
  (Omissis).