(all. 1 - art. 1) (parte 8)
                           COMUNE DI TAINO
                              (Varese)
  Il comune di  TAINO  (provincia  di  Varese)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili da
applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno  1999  nella
misura ordinaria del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:
  abitazione  principale  e  relative  pertinenze:  aliquota  5,2 per
mille;
  abitazioni locate con contratto di  affitto  registrato  utilizzate
come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille;
di  dare  atto  che  la  detrazione per l'abitazione principale viene
prevista nella misura di L. 200.000, come per legge.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TALAMELLO
                          (Pesaro e Urbino)
  Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha  adottato,
il   5   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI TAPOGLIANO
                               (Udine)
  Il  comune  di  TAPOGLIANO  (provincia di Udine) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999 l'aliquota del 5 per mille (unica)
quale  imposta  comunale  sugli  immobili,   prevista   dal   decreto
legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. di dare atto che l'individuazione di cui al sub 1) e'  conforme  a
quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato;
3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in
discorso  cosi'  come  previsto  dall'art.  6,  comma  2, del decreto
legislativo n. 504/1992 (sostituito  dall'art.  3,  comma  53,  della
legge  n.  662/1996),  ne'  a ridurre le detrazioni gia' previste per
legge dall'art. 8, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
(sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TAURISANO
                               (Lecce)
  Il  comune  di  TAURISANO  (provincia  di Lecce) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al
5 per mille.
Confermare  per  l'anno  1999 la detrazione per abitazione principale
pari a L. 220.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TAVULLIA
                          (Pesaro e Urbino)
  Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino)  ha  adottato,
il   28  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue:
  5,30  per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di coop.  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel
comune,  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale;
  5,30 per mille: per le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  6.30 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;
2.   di   stabilire  per  l'anno  1999  la  detrazione  prevista  per
l'abitazione principale  di  cui  all'art.  8  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 54
della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI TEMU'
                              (Brescia)
  Il comune di TEMU'  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il  21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  I.C.I.  gia'  in  vigore  negli  anni  precedenti che sara'
applicata in questo comune nella misura differenziata:
  4 per mille per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
  6 per mille per le altre unita' immobiliari.
2.  stabilire  in  L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare
per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione
principale del contribuente.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI TEORA
                             (Avellino)
  Il comune di TEORA (provincia  di  Avellino)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura  del  5
per mille rapportato al valore degli immobili.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI TERRAGNOLO
                              (Trento)
  Il  comune  di  TERRAGNOLO  (provincia  di  Trento)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che verranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
  aliquota ordinaria 4,5 per mille;
  aliquota agevolata per abitazione principale 4 per mille;
2.  di  dare  atto  che  l'importo  della  detrazione  per   l'unita'
immobiliare  adibita  a  prima  abitazione  e'  determinata  in  lire
200.000.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
                               (Lodi)
  Il comune  di  TERRANOVA  DEI  PASSERINI  (provincia  di  Lodi)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  non  ridurre l'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione
principale ne' di elevare la detrazione di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TERRAZZO
                              (Verona)
  Il comune di TERRAZZO (provincia di  Verona)  ha  adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di determinare la detrazione per  l'abitazione  principale  in  L.
200.000  cosi'  come  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto  legge  11
marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI TISSI
                              (Sassari)
  Il  comune  di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  a)  nella  misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi  come  abitazione
principale;
  b)  nella  misura  del  4,5  per mille per tutti gli altri soggetti
passivi.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA
                               (Parma)
  Il comune di TIZZANO VAL PARMA (provincia di Parma) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica  del
5,7 per mille, di determinare la detrazione per abitazione principale
in L. 350.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI TOCENO
                       (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica  del
5,5 per mille;
2.  di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI TOFFIA
                               (Rieti)
  Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare nella misura del 5 per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI TORANO NUOVO
                              (Teramo)
  Il  comune di TORANO NUOVO (provincia di Teramo) ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  per  le  ragioni di cui in premessa, nella misura unica
del 5 per mille l'aliquota  dell'imposta  I.C.I.  da  applicare  agli
immobili ubicati sul territorio di questo comune;
2.  di  confermare  altresi'  in L. 200.000 sempre per l'anno 1999 la
detrazione prevista per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TORCEGNO
                              (Trento)
  Il comune di TORCEGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)   che   sara'   applicata  in  questo  comune  nella  misura
differenziata del 4 per mille per abitazioni principali e del  5  per
mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili.
  (Omissis).
 
                   COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI
                             (Avellino)
  Il  comune  di  TORELLA  DEI  LOMBARDI  (provincia  di Avellino) ha
adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI TORRE CAJETANI
                             (Frosinone)
  Il comune di TORRE CAJETANI (provincia di Frosinone)  ha  adottato,
il   18  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille, cosi' come determinate con  deliberazione  della  giunta
comunale n. 53/1993.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI TORRE CANAVESE
                              (Torino)
  Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti:
  5 per mille per l'anno 1999 limitatamente all'abitazione principale
e ai terreni, portando la detrazione per abitazione principale  a  L.
210.000;
  per  gli  altri fabbricati e le aree fabbricabili, l'aliquota viene
proposta al 6 per mille  prevedendo  a  favore  dei  proprietari  che
eseguono interventi volti al ricupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili l'aliquota del 4 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge n. 449/1997.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI TORRE DEL GRECO
                              (Napoli)
  Il  comune  di TORRE DEL GRECO (provincia di Napoli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'I.C.I.  a  norma del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e' stabilita, per il 1999,  nella  misura  del  4,5  per
mille unica per tutti gli immobili esistenti in Torre del Greco;
  la  detrazione  per i fabbricati destinati ad abitazione principale
e' stabilita per il 1999 in L. 200.000;
  e' stabilita, altresi', l'aliquota dell'1  per  cento  del  gettito
I.C.I.  per  gli  immobili  destinata  al  potenziamento degli uffici
tributari.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
                               (Cuneo)
  Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
23  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  nella  misura  del
5,5  per  mille  ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo
per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione
principale e' di L. 200.000 annue rapportate per il periodo di durata
di tale destinazione.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
                             (Brindisi)
  Il comune  di  TORRE  SANTA  SUSANNA  (provincia  di  Brindisi)  ha
adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legisltivo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta:
  L. 200.000  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
  L.  300.000  per  i  soggetti  in situazione di particolare disagio
sociale e  precisamente:  aventi  nel  proprio  nucleo  familiare  un
portatore   di   handicap  risultante  da  certificazione  rilasciata
dall'A.S.L., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  comunque
acquisita   o   da   acquisire   d'ufficio   e  dalla  quale  risulti
un'invalidita' accertata al 100 per cento.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TORRETTA
                              (Palermo)
  Il comune di TORRETTA (provincia di  Palermo)  ha  adottato,  il  2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare la determinazione delle aliquote I.C.I., per  l'anno  1999,
nella  misura  del  4,50  per  mille con detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione principale e del  6  per  mille  per  tutti  i  tipi  di
immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
                               (Pavia)
  Il  comune  di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per  mille,  ad  eccezione
degli  alloggi non locati per i quali l'aliquota e' determinata nella
misura del 7 per mille;
2. di stabilire l'importo delle detrazioni per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nelle seguenti misure:
   L. 300.000 per chi  ha  un  reddito  familiare  netto,  risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi, fino a L. 18.000.000;
   L.  250.000  per  chi  ha  un  reddito familiare netto, risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi, oltre L. 18.000.000 e  fino  a
L. 25.000.000.
Tali  detrazioni  spettano  ai  contribuenti in possesso dei seguenti
requisiti:
  titolari di pensioni e coniugi a loro carico;
  almeno uno degli intestatari dell'immobile, adibito  ad  abitazione
principale,  deve  avere  un'eta'  superiore  ai 60 anni al 1 gennaio
1999;
  non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box  di  pertinenza
dell'abitazione principale;
  valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000;
  categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4;
Le detrazioni agevolate tengono conto anche dell'eventuale box C/6 di
pertinenza dell'abitazione principale;
  L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI TORRICE
                             (Frosinone)
  Il  comune  di  TORRICE  (provincia  di  Frosinone)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  con  effetto  dal  1 gennaio 1999 fissare l'aliquota I.C.I. nella
misura del sei per mille, per assicurare  l'equilibrio  del  bilancio
1999, cosi' come evidenziato in premessa;
2.  di  dare  atto  che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono
quelle minime previste dalla legge;
3. di stabilire che la detrazione per la "prima casa" e'  fissata  in
L. 200.000 di imposta.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TORTOLI'
                               (Nuoro)
  Il comune di TORTOLI' (provincia di Nuoro) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a. aliquota pari al 4 per mille, per il seguente caso:
  1) per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le  unita'
immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili (in  questo  caso  occorrera'
presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi);
b. aliquota pari al 4.7 per mille, per i seguenti casi:
  1) abitazione principale e relative pertinenze, cioe' quella in cui
il  contribuente residente in questo comune, che la possiede a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o  altro   diritto   reale,   vi   dimori
stabilmente;
  2)  alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,
appartenenti alle cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  dei
soci assegnatari residenti in questo comune;
  3)  alloggi  adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a
persone fisiche residenti in questo comune;
  4. per  le  unita'  immobiliari  locate  adibite  ad  abitazione  e
relative  pertinenze,  per  le quali sia stato stipulato un contratto
d'affitto regolarmente registrato (in questo caso occorre  presentare
copia del contratto d'affitto);
c) aliquota pari al 6 per mille da applicare per tutti i casi diversi
da quelli prima elencati;
  a decorrere dall'anno d'imposta per il 1997, ai sensi dell'art.  3,
comma  55  della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, dall'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
contribuente  si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,
L. 200.000 rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si
verifica  la  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e' adibita ad
abitazione principale  da  piu'  soggetti,  la  detrazione  spetta  a
ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale la
destinazione medesima  si  verifica.  Per  abitazione  principale  si
intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e  i  suoi  familiari
dimorano abitualmente;
in   applicazione   delle   disposizioni   di   cui  all'art.  3  del
decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla
legge 9 maggio 1997, n.122, in favore di:
   a) pensionati che  non  superino  il  minimo  della  pensione  (da
intendersi   per   un  importo  mensile  pari  alla  pensione  minima
riconosciuta dall'INPS);
   b) cassintegrati per oltre 10 mesi nell'anno d'imposta;
   c) disoccupati per oltre 4 mesi nell'anno d'imposta;
viene riconosciuta una detrazione pari a  L.  220.000  (maggiorazione
del 10% sulla detrazione di L. 200.000);
tali agevolazioni sono condizionate a:
  1.  i  redditi  del richiedente e degli altri componenti del nucleo
familiare non superi il  limite  della  pensione  minima  come  prima
specificata;
  2.  per  i  cassintegrati  e  i  disoccupati  l'agevolazione  viene
riconosciuta esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare  non
vi siano altri redditi.
  In  ogni  caso,  la suddetta agevolazione, non compete, nel caso in
cui  il  contribuente  e  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare,
possiedano    diritti    reali    su    altre    unita'   immobiliari
agibili/abitabili.
  Al fine del  riconoscimento  della  agevolazione,  il  contribuente
potra'  applicare  la  maggiore  detrazione, in fase del versamento a
saldo nel mese  di  dicembre  con  contestuale  comunicazione,  della
fattispecie  di agevolazione spettante, scritta al comune. La mancata
presentazione  della  suddetta   comunicazione   determina   il   non
riconoscimento   dell'agevolazione  con  conseguente  recupero  della
minore imposta non pagata e il calcolo delle sanzioni previste  dalla
legge.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI TORTORELLA
                              (Salerno)
  Il comune di TORTORELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il
 28   settembre   1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1,  di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili), nella misura del 4,5 per mille;
2. di dare atto che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
si detraggono, fino alla concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TORTORETO
                              (Teramo)
  Il  comune  di  TORTORETO  (provincia di Teramo) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999
  a)  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella
misura unica del 5 per mille.
  b) la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 250.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI TRASACCO
                             (L'Aquila)
  Il  comune  di  TRASACCO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con
decreto leggislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).  Comune di Traversetolo (Parma)
  Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1. di avvalersi della possibilita' prevista dall'art.
2, comma 1, del vigente regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
considerando  ai  soli  fini  dell'applicazione di un'aliquota I.C.I.
ridotta,  parte  integrante   dell'abitazione   principale   la   sua
pertinenza   costituita   da   un   garage,   autorimessa  o  tettoia
distintamente  iscritta  o  iscrivibile  in  catasto  con   categoria
catastale  C06  o C07 qualora il soggetto passivo d'imposta possieda,
sull'intero  territorio  nazionale,   ed   in   aggiunta   all'unita'
immobilire  adibita  ad  abitazione  principale ubicata nel comune di
Traversetolo  una  sola  pertinenza  (un  solo  immobile  iscritto  o
iscrivibile  in  catasto con categoria catastale C06 o C07 - garage o
autorimessa o tettoia); 2. di avvalersi  della  possibilita'  di  cui
all'art.  16,  comma  3,  del  vigente regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I., determinando un'aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale qualora possiedano,  sull'intero  territorio
nazionale,  unicamente  l'abitazione adibita ad abitazione principale
per la quale viene applicata l'aliquota ridotta in questione;  3.  di
avvalersi della possibilita' di cui all'art. 16, comma 4, del vigente
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., applicando all'abitazione
principale  l'aliquota ridotta di cui sopra anche qualora il soggetto
passivo  possieda,  sull'intero  territorio  nazionale,  in  aggiunta
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale "fino a  due"
dei seguenti immobili:
  garage/autorimessa con categoria catastale C06;
  tettoia con categoria catastale C07;
  terreno  agricolo  la  cui superficie non eccede i 10.000 mq; 4. di
determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di
cui al decreto legislativo n.  446/1997,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I. anno 1999, le seguenti
aliquote:
  6 per mille: aliquota ordinaria;
  7 per mille: aliquota per gli alloggi (immobili ad  uso  abitativo)
non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato; la locazione,
l'uso  o  il  comodato  a  terzi  deve  essere comprovabile da idonea
documentazione;
  4 per mille: aliquota ridotta  in  favore  delle  persone  fisiche,
soggetti  passivi  residenti  nel  comune,  per  l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che:
   il soggetto passivo possieda,  sull'intero  territorio  nazionale,
unicamente  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale;
   il soggetto passivo possieda,  sull'intero  territorio  nazionale,
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed
al massimo due immobili tra quelli sottoelencati:
    garage/autorimessa con categoria catastale C06;
    tettoia con categoria catastale C07;
    terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq.
  Un  qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni
agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati  esclude
l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere
attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorieta' da
effettuarsi  entro  il  30  giugno  1999.  Qualora  il possesso degli
immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999  la  condizione
di cui sopra dovra' essere attestata entro il 20 dicembre 1999;
  4 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07
(garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non
eccede  i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero
territorio nazionale, unicamente l'abitazione principale ed  il  solo
immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale
viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata.
  Un  qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni
agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati  esclude
l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere
attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorieta' da
effettuarsi  entro  il  30  giugno  1999.  Qualora  il possesso degli
immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999  la  condizione
di cui sopra dovra' essere attestata entro il 20 dicembre 1999; 5. di
confermare  anche  per il 1999 la detrazione di legge di L. 200.000 e
la maggiore detrazione nella misura  di  L.  500.000  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale a favore di persone o
nuclei familiari che alla data del 1 gennaio 1999 risultano assistiti
dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in  base  al  vigente
regolamento  comunale  nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli lstituti autonomi per le case popolari; 6. di confermare  anche
per  il  1999  l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o
inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3  anni  dall'inizio
dei  lavori  (art.  1  comma  5  della  legge  n.  449/1997);  7.  di
confermare, anche per il 1999 ed ai  fini  della  determinazione  del
valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito con
l'atto  di  C.C.  n.  47  del  16  lugllio  1998,  relativo alla zona
(residenziale o produttiva) di Traversetolo pari a L. 300.000/mq  per
il residenziale ed a L. 100.000/mq per il produttivo.
  (Omissis).  Comune di Travo (Piacenza)
  Il  comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  nel  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  di
mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.)   che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione per  la
prima casa in L. 200.000.
  (Omissis).  Comune di Trenta (Cosenza)
  Il  comune  di  TRENTA  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
detrazione  per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000; sono considerate  adibite  ad  abitazione  principale  le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
  (Omissis).  Comune di Trenzano (Brescia)
  Il comune di TRENZANO (provincia di Brescia)  ha  adottato,  il  18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per il 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del  5  per
mille  e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L.
250.000.
  (Omissis).  Comune di Treppo Carnico (Udine)
  Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di  Udine)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999,  per  tutti  i  soggetti  passivi,  nella
nisura  del  4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n.
504  del  30  dicembre  1992,  dando  atto  che  la  detrazione   per
l'abitazione principale resta invariata in L.  200.000.
  (Omissis).  Comune di Treppo Grande (Udine)
  Il  comune  di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, l'11
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  l'art.  1   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, nella misura unica del 5 per
mille, come per l'anno 1998.
  (Omissis).  Comune di Trescore Balneario (Bergamo)
  Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  5  marzo  1999,  le  seguenti   deliberazioni   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  di determinare per l'anno  1999  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota   ridotta   per  le  abitazioni  affittate  con  contratto
registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione  principale:
5,70 per mille;
  aliquota  ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, in favore di:
   persone fisiche soggetti passivi;
   unita'  immobiliari,  appartenenti  a   cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari: 5 per mille;
  (Omissis).  di determinare per l'anno 1999,  ai  fini  del  calcolo
dell'I.C.I., la detrazione nelle seguenti misure:
  1)  L. 200.000 sulla prima abitazione qualora possessori di piu' di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione;
  2) L. 240.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale a condizione che sia prima ed unica casa;
  3) L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito  non
superiore a:
   L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente;
   L.  23.000.000 nucleo familiare con due componenti, con aumento di
L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'.
  (Omissis).  Comune di Tresnuraghes (Oristano)
  Il comune di TRESNURAGHES (provincia di Oristano)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del
5 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).  Comune di Treviglio (Bergamo)
  Il  comune  di  TREVIGLIO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da
applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5  per  mille;
la suddetta aliquota e':
  a)  elevata  al  7  per mille per le unita' immobiliari sfitte. Per
unita' immobiliare sfitta  deve  intendersi  quella  unita'  che  pur
essendo  idonea  all'uso  a  cui e' destinata (abitabile e/o agibile)
risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi;
  b)   ridotta  al  4  per  mille  per  le  sole  unita'  immobiliari
residenziali di proprieta' dell'A.L.E.R. (ex  I.A.C.P.)  di  Bergamo,
regolarmente  concesse  in locazione; 2. di determinare la detrazione
per l'abitazione principale come segue:
  a) L. 400.000 ai contribuenti con  reddito  imponibile  del  nucleo
familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 30.000.000;
  b)  L.  300.000  ai  contribuenti con reddito imponibile del nucleo
familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 60.000.000;
  c) L. 200.000. per tutti gli altri contribuenti.
  La detrazione e' applicata nella maggiore misura di cui ai punti a)
e  b)  a  condizione  che  i  componenti  del  nucleo  familiare  non
posseggano  altre  unita' immobilari di carattere residenziale, anche
in quota parte, ovunque ubicate.
  (Omissis).  Comune di Treviolo (Bergamo)
  Il comune  di  TREVIOLO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  approvare  la  seguente  disciplina  ai  fini
dell'applicazione   in  questo  comune  dell'imposta  comunale  sugli
immobili con effetto dal 1 gennaio 1999;
  a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria
del 5 per mille;
  b) la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista
dall'art.    8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e' fissata nell'importo di L. 200.000;
  c) la predetta detrazione e' elevata a L. 250.000 nelle circostanze
ed alle condizioni sotto indicate:
   applicazione della maggiore detrazione  per  i  contribuenti  che,
essendo  proprietari  di  un'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, hanno compiuto 60 anni di eta' ed hanno un reddito  lordo
imponibile  ai  fini  IRPEF  pro-capite  annuo  pari o inferiore a L.
18.500.000;
   in  caso  di  comproprieta'  la  detrazione   spetta   in   misura
proporzionale alla quota di proprieta';
   non   possono   usufruire   del   beneficio   i  soggetti  passivi
dell'imposta che, oltre all'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad   abitazione   principale   del   soggetto  passivo  stesso,  sono
proprietari di altre unita' immobiliari ubicate  in  qualsiasi  altro
comune;
   sono   escluse     dal  beneficio  della  maggiore  detrazione  le
abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;
   viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del 3 per  mille
in  favore  di  proprieta' che eseguono interventi volti all'utilizzo
dei sottotetti, da applicare limitatamente  alle  unita'  immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
   per  beneficio della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata
e' necessaria la presentazione  all'ufficio  comunale  tributi  della
documentazione fiscale del caso.
  (Omissis).  Comune di Trinita' (Cuneo)
  Il  comune  di  TRINITA'  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).     1.  di  determinare,   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 1999, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e
dell'art.   4   del  decreto-legge  27  dicembre  1994,  n.  719,  le
sottoindicate aliquote:
  prima abitazione: 5,50 per mille;
  seconde abitazioni e altri immobili: 6 per mille;
  immobili non locati e terreni  edificabili:  7  per  mille;  2.  di
determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  d'imposta  sulle  prime
abitazioni e in L. 300.000 la detrazione per le prime  abitazioni  di
proprieta'  dei  disabili e dei titolari di pensioni sociali privi di
altri redditi; 3. di avvalersi della  facolta'  di  fissare  aliquota
agevolata  dell'I.C.I.    nella  misura  del 3 per mille a favore dei
proprietari che eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nel  centro  storico, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo  dei
sottotetti;  l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori; 4. di rinunciare a partire dal 1 gennaio
2000, al recupero dell'I.C.I.  dovuta per le annualita' comprese  tra
il  1994  ed il 1999, per i fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralita', purche' i contribuenti effettuino entro  la  data  del  31
dicembre  1999  gli  adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 9 del
decreto-legge n. 557/1993, ai sensi dell'art.    6,  comma  5,  della
legge n. 448/1998.
  (Omissis).  Comune di Trontano (Verbano Cusio Ossola)
  Il  comune  di  TRONTANO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).    di determinare per l'anno finanziario 1999 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale:
  aliquota del 5,5 per mille;
  detrazione prima casa L. 250.000.
  (Omissis).  Comune di Umbertide (Perugia)
  Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia)  ha  adottato,  il  4
febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).  1. di riconfermare, anche per  l'anno  1999  l'aliquota
principale  al  7  per  mille per l'imposta comunale sugli immobili e
prevedere una  aliquota  agevolata  del  6  per  mille  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, ai sensi del titolo
primo, art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato ed integrato con legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).  1. di applicare, per l'anno 1999, le seguenti  maggiori
detrazioni  in  sostituzione  della  detrazione  di L. 200.000 di cui
all'art. 8, secondo comma del  decreto  legislativo  n.  504  del  30
dicembre  1992,  come modificato ed integrato dalla legge n. 662/1996
secondo le seguenti modalita':
  A)   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  direttamente
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  si  detraggono
L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
di piu' soggetti passivi la detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla quota di possesso in caso in cui sussistono i
seguenti requisiti:
   proprietario  di  un'unica   abitazione   nell'intero   territorio
nazionale,  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e
dei componenti il nucleo familiare;
   il  valore  patrimoniale   dell'immobile,   inteso   come   unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  e  relativa  autorimessa, quale
valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili  inferiore  a
L. 70.000.000;
   il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti
o  tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile
e dei soggetti residenti nella stessa  unita'  immobiliare,  relativo
all'anno  di  riferimento  dell'imposta  ovvero all'anno precedente a
quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia,  non
sia superiore a L. 26.000.000;
  B) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono L.
410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il  quale  si  potrae
tale  destinazione;  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
di piu' soggetti passivi la detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i
seguenti requisiti:
   proprietario   di   un'unica   abitazione  nell'intero  territorio
nazionale, adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo  e
dei componenti il nucleo familiare;
   il   valore   patrimoniale   dell'immobile,   inteso  come  unita'
immobiliare adibita  ad  abitazione  e  relativa  autorimessa,  quale
valore  imponibile  per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a
L. 70.000.000;
   il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti
o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare  dell'immobile
e  dei  soggetti  residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo
all'anno di riferimento dell'imposta  ovvero  all'anno  precedente  a
quello  in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non
sia superiore a L. 20.000.000; 2. i sopraindicati livelli di  redditi
vengono innalzati di:
  L. 1.500.000 per ogni personale a carico;
  L.  2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non
autosufficiente con certificazione medica della USL,  che  compongono
il nucleo familiare.
  (Omissis).  Comune di Valbrevenna (Genova)
  Il  comune  di VALBREVENNA (provincia di Genova) ha adottato, il 18
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale
sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota unica 5 per mille. Detrazione per abitazione principale L.
250.000;
  di   considerare   adibita   ad   abitazione   principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulta locata.
  (Omissis).  Comune di Valduggia (Vercelli)
  Il  comune  di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale
sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5   per   mille  per  tutti  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
  5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale,
  (Omissis).     di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).  Comune di Valle di Casies - Gsies (Bolzano)
  Il  comune  di  VALLE  DI  CASIES - GSIES (provincia di Bolzano) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).    1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili con  decorrenza  dell'anno  1999,  e  fino  a  diversa
regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima
previste dalla legge:
  a) abitazione principale: 4 per mille;
  b)  tutti  i  rimanenti  immobili:  5  per mille; 2. di determinare
l'importo detraibile dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale con decorrenza dell'anno 1999, fino
a diversa regolamentazione come segue:
  a) per tutte le abitazioni principali: L. 550.000.
  (Omissis).  Comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)
  Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di  Caltanissetta)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).  di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).  Comune di Valle Mosso (Biella)
  Il  comune  di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il 10
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al
prospetto che segue,  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:   Tipologia
degli immobili:
  immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 4,80 per mille;
  immobili  adibiti ad altri usi: aliquota 5,80 per mille; 2. di dare
atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree  sottoposte
all'imposta  si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art.
2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto che  rimangono
ferme  le  tipologie  di  esenzione, nonche' gli importi di riduzione
previsti nella misura  di  base  originariamente  determinato  in  L.
200.000   dal   decreto   legislativo   n.   504/1992,  e  successive
modificazioni ed integrazioni per gli immobili adibiti ad  abitazione
principale.
  (Omissis).  Comune di Valmozzola (Parma)
  Il  comune  di  VALMOZZOLA  (provincia  di  Parma)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  fissare  al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 1999 e la detrazione per la prima casa  di  abitazione  in  L.
200.000;  2.  di  applicare,  anche  per l'anno 1999, a favore di chi
intende attuare interventi contemplati  dall'art.  1,  quinto  comma,
legge  n.  449/1997  l'aliquota dello 0,50 per mille per la durata di
tre anni dall'inizio lavori.
  (Omissis).  Comune di Valperga (Torino)
  Il comune di VALPERGA (provincia di  Torino)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).   l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 e' fissata come segue:
  immobili   di   civile   abitazione  posseduti  oltre  l'abitazione
principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o
abitazione da terzi: 7 per mille;
  fabbricati diversi da quelli  di  civile  abitazione  tenuti  nella
disponibilita'  del  proprietario e non utilizzati da questo o locati
ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;
  tutti gli altri immobili: 5,5 per mille; la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e'  fissata  in  L.
200.000.
  (Omissis).  Comune di Valvestino (Brescia)
  Il  comune  di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote
dell'I.C.I.,  nella  misura  gia'  determinata  per  l'anno  1998,  e
corrispondente al 5 per mille; 2. di  confermare  la  detrazione  per
l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue.
  (Omissis).  Comune di Vanzaghello (Milano)
  Il  comune  di  VANZAGHELLO  (provincia  di  Milano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica
del  5,50  per  mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504;  2.  di  non  applicare  riduzioni  e/o
detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge.
  (Omissis).  Comune di Varazze (Savona)
  Il  comune  di  VARAZZE  (provincia  di  Savona)  ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per
l'imposta comunale sugli immobili:
  a) 5,1 per mille: aliquota ordinaria;
  b) 4,3 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
  c) 4,8 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
 soggetti passivi, residenti nel comune, per  le  unita'  immobiliari
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
  d) 7 per mille: aliquota per alloggi  non  locati  o  posseduti  in
aggiunta all'abitazione principale.
  (Omissis).  Comune di Varedo (Milano)
  Il  comune  di  VAREDO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il 26
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1. determinare, per l'anno d'imposta 1999, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per  mille;
2. elevare la detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997,
n.  122  da  L.  200.000 a L. 300.000 per coloro che hanno i seguenti
requisiti:
  a) come loro unica  proprieta'  immobiliare  la  casa  nella  quale
abitano  e,  nell'ambito  del comune di Varedo, un box adibito ad uso
esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;
  b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla
precedente lettera, non superiore a L. 800.000;
  c) un reddito annuo da stabilirsi  tenendo  conto  del  numero  dei
componenti   il   nucleo  familiare,  avente  come  parametro  quanto
stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata; 3.  dare
atto  che  il  diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il
soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di  tutti  i  requisiti
indicati  sotto  le  lettere a), b), c); 4. dare altresi' atto che la
detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il  cui
nucleo  familiare  e'  composto  da  una  sola  persona e che abbia i
seguenti requisiti:
  a) abbia compiuto il sessantesimo anno di eta';
  b) il reddito non sia superiore a L. 19.276.000 annue;
  c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)  e  b)  del
precedente punto 2.
  (Omissis).  Comune di Vedelago (Treviso)
  Il  comune  di  VEDELAGO  (provincia di Treviso) ha adottato, il 25
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).   1. di determinare, per l'anno  1999,  ex  art.  6  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura unica del 5 per mille; 2. di
determinare in L.  200.000  la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale cosi' come
individuata nel vigente "regolamento per l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili",  al  quale  si rinvia per le modalita' di
applicazione; 3. di  considerare  "non  punibili"  le  violazioni  in
materia di imposta comunale sugli immobili, commesse dai contribuenti
in  conseguenza  della  mancata attribuzione della rendita definitiva
per gli immobili il cui accatastamento e' stato richiesto all'ufficio
tecnico erariale di Treviso prima del 1 gennaio 1999; 4. di dare atto
che,  in  seguito  all'attribuzione  della  rendita  definitiva,   ai
contribuenti sara' liquidata la sola differenza di imposta oltre agli
interessi nelle misure di legge.
  (Omissis).  Comune di Veduggio con Colzano (Milano)
  Il  comune  di  VEDUGGIO  CON  COLZANO  (provincia  di  Milano)  ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).    di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  7 per mille: sugli alloggi non locati;
  6  per  mille:  su  tutti  gli  altri  immobili;  di  mantenere  la
detrazione  d'imposta  per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge;
di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  e  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).  Comune di Veggiano (Padova)
  Il  comune  di  VEGGIANO  (provincia  di Padova) ha adottato, il 28
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).  di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. gia' in
vigore per l'anno 1998, di seguito riportate:
  per  unita'  immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale  occupata  dal  proprietario, ecc.: e pertinenza (garage -
autorimessa - posti auto e box): aliquota ridotta al 4,7 per mille;
  per unita' immobiliari destinate a negozi e botteghe, a laboratori
 per  arti  e  mestieri  e  fabbricati   per   attivita'   economiche
professionali  e ad attivita' industriali e condotti direttamente dal
proprietario:  aliquota 5 per mille;
  per unita' immobiliari destinate a civile abitazione,  a  negozi  e
botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attivita'
economiche  professionali e ad attivita' industriali, date in affitto
o a disposizione di parenti e affini fino al 3 grado: aliquota 6  per
mille;
  per  unita'  immobiliari  sfitte e destinate ad abitazione oppure a
negozi e/o botteghe, a laboratori per arti e  mestieri  e  fabbricati
per  attivita'  economiche  e  professioni e attivita' industriali ed
artigianali: aliquota 7 per mille;
  aree fabbricabili e residenziali: aliquota 5  per  mille.    infine
aliquota  stabilita  nel  5,3  per  mille per gli altri casi (terreni
agricoli).
  (Omissis).  Comune di Veglio (Biella)
  Il  comune  di  VEGLIO  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il 12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al
prospetto che segue,  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
Tipologia degli immobili:
  abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: aliquota 5  per
mille;
  altri   immobili   diversi   dall'abitazione   principale   e  loro
pertinenze:  aliquota 6 per mille;
  immobili non locati e loro pertinenze: aliquota 6 per mille; 2.  di
dare  atto  che  per  l'individuazione  dei  fabbricati  e delle aree
sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto  che
rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni.
  (Omissis).  Comune di Velo Veronese (Verona)
  Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).   di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  che  sara'
applicata  da  questo  comune,  sull'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) nella misura unica del 6,50 per mille. Dall'aliquota  dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  sono  detratte  fino  alla  concorrenza  del   suo
ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si  potrae  tale  destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi in misura proporzionalmente alla quota per la  quale
la destinazione si verifica.
  (Omissis).  Comune di Verano Brianza (Milano)
  Il  comune  di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il
12  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).  1. di stabilire per i motivi citati  in  premessa,  per
l'anno  1999  l'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) di questo
comune nella misura unica del  5,30  per  mille;  2.  di  determinare
un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VERCELLI
                             (Vercelli)
  Il comune di VERCELLI ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 la misura unica dell'imposta comunale
sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille nonche'  la  detrazione
per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VERGIATE
                              (Varese)
  Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nel seguente modo:
  tutti gli immobili, aliquota del 5,5 per mille;
  abitazioni sfitte, aliquota 6,5 per mille;
  abitazioni   tenute   a   disposizione,  aliquota  6,5  per  mille,
rapportata al valore degli immobili;
di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per  l'abitazione
principale;
di considerare ai fini della detrazione d'imposta e dell'applicazione
dell'aliquota  "abitazione  principale" quella appartenente a persone
ricoverate in istituti perche' non autosufficienti, purche' la stessa
non sia locata;
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VERNATE
                              (Milano)
  Il  comune di VERNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto  delle  seguenti  motivazioni  ai  fini  della
determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999:
  relativamente alle entrate:
   sostanziale conferma dei trasferimenti erariali  previsti  per  il
1998;
  relativamente alle uscite:
   esigenza  di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini
con particolare riguardo alle fasce piu' deboli;
   disporre di risorse economiche per realizzare controlli in materia
di tributi;
   aumenti contrattuali a regime ai dipendenti comunali;
2. di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
nelle seguenti misure:
  6 per mille per i terreni agricoli;
  6 per mille per le abitazioni principali;
  6,5 per mille per gli altri fabbricati;
  7 per mille per le aree fabbricabili.
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'anno 1999:
  L.  200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma
55 della legge n. 662/1996, elevata a L. 330.000 nei seguenti casi:
   nucleo familiare con almeno un figlio minore a carico con  reddito
da  lavoro  dipendente  lordo familiare ai fini Irpef per l'anno 1998
non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L.  1.000.000  per  ogni
minore a carico oltre al primo;
   nuclei familiari composti da una sola persona pensionata, con eta'
superiore ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne, con reddito
lordo ai fini Irpef per l'anno 1998 non superiore a L. 15.000.000;
   lavoratori  in  cassa  integrazione  o  in  mobilita', disoccupati
iscritti nelle liste di collocamento con reddito lordo ai fini  Irpef
per  l'anno  1998  prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare
non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L.  1.000.000  per  ogni
familiare a carico;
   nuclei familiari con a carico disabili al 100%;
   contribuenti affidatari di minori.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VEROLI
                             (Frosinone)
  Il  comune  di  VEROLI  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili cosi' come applicate per  l'anno  1998  e  di  seguito
indicate:
  aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
  aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta
 all'abitazione principale;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di confermare  le  agevolazioni  relative  alle  pertinenze  delle
abitazioni  principali  gia'  stabilite  dal regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n.  91/98  e
n. 3/99 e' piu' precisamente le seguenti agevolazioni:
  agli  effetti  dell'applicazione  delle  agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1 lettera d),  del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  si  considerano parte integrante
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se  distintamente
iscritte  in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente,
le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti  a  condizione
che  vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale
e l'utilizzo della pertinenza avvenga da  parte  del  proprietario  o
titolare del diritto reale di godimento;
  e'   considerata  abitazione  principale  per  espressa  previsione
legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di  godimento
o  in  qualita'  di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano
abitualmente, ai sensi del secondo  comma  dell'art.  43  del  codice
civile;  l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale come sopra  indicato,  del  socio
assegnatario;   l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'istituto
autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio
del comune a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che
non risulti locata;
  ai  fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono
equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8,  comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992:
   a)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la  residenza  presso
un   istituto   di  ricovero  o  sanitario,  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a  soggetto  che
la  utilizza  come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo
dell'art. 43 del codice civile;
   c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino  al  terzo
grado  o  ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro
abitazione principale;
   d) due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente  regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'  immobiliari   medesime.   In   tale   caso,   l'equiparazione
all'abitazione  principale  decorre  dalla stessa data in cui risulta
essere  stata  presentata  la   richiesta   di   variazione   all'UTE
competente;
   e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in
altro  comune  per  ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare
risulti occupata, quale  abitazione  principale,  dai  componenti  il
nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche;
  il   soggetto  interessato  puo'  attestare  la  sussistenza  delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione
dell'aliquota    ridotta    e/o    detrazione    d'imposta   relative
all'abitazione principale, anche mediante  dichiarazione  sostitutiva
e/o autocertificazione;
4.  di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge n.
662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VERRONE
                              (Biella)
  Il comune di VERRONE (provincia  di  Biella)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota I.C.I. anno 1999:
  4,5 per mille per i seguenti immobili:
   a)  fabbricati  strumentali  o  alla  cui  produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso
commerciale;
   b) pertinenze ed accessori degli immobili sopra citati;
   c) aree fabbricabili e terreni  la  cui  destinazione  finale  sia
quella indicata ai punti precedenti;
  4 per mille:
   per  tutti  gli  immobili diversi da quelli indicati al precedente
punto;
detrazione  I.C.I.  per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale:  L. 300.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VERONELLA
                             (Vercelli)
  Il  comune  di  VERONELLA  (provincia di Verona) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
2. di mantenere la detrazione prevista per l'abitazione principale  a
L. 200.000.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
                               (Como)
  Il  comune  di  VERTEMATE  CON  MINOPRIO  (provincia  di  Como)  ha
adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VERTOVA
                              (Bergamo)
  Il comune di VERTOVA (provincia di  Bergamo)  ha  adottato,  il  10
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
dato atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,  fino  alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VESTONE
                              (Brescia)
  Il comune di VESTONE (provincia di  Brescia)  ha  adottato,  il  17
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli  immobili)
da applicare per l'anno 1999 sara' la seguente:
  4,5 per mille per l'abitazione principale;
  6 per mille per tutte le altre categorie.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VEZZANO
                              (Trento)
  Il  comune  di  VEZZANO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata da questo  comune,  nella
misura  del  4,5  per mille, mantenendola invariata rispetto al 1998,
per i motivi esposti in premessa;
2. di confermare anche per l'anno 1999  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 230.000.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI VIANO
                           (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  VIANO  (provincia  di Reggio Emilia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
  aliquota ordinaria 5,75 per mille;
  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione,  oltre   l'abitazione
principale;
  locate   a  cittadini  non  ivi  residenti  e  relative  pertinenze
classificate nella categoria catastale C/6: aliquota 7 per mille;
  non locate  e  relative  pertinenze  classificate  nella  categoria
catastale C/6: aliquota 7 per mille;
  per  abitazione  non  locate  si intendono le abitazioni risultanti
vuote o a disposizione, cioe' utilizzate in modo saltuario,  o  prive
di   regolare  contratto  di  affitto.  Sono  escluse  le  abitazioni
utli'zzate da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli,
zii) e relativi coniugi, suoceri, genitori e nuore, che risultano ivi
residenti;
2. di dare atto che la detrazione dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
protae tale destinazione.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIGANO'
                               (Lecco)
  Il  comune  di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,4 per mille;
di confermare altresi',  le  riduzioni,  detrazioni  e  modalita'  di
applicazione della medesima gia' in vigore.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIGASIO
                              (Verona)
  Il  comune  di  VIGASIO  (provincia  di  Verona) ha adottato, il 27
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, con modalita' variabili, l'aliquota per l'anno 1999, come
segue:
  1) aliquota del 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito
ad abitazione principale del soggetto passivo residente;
  2) aliquota del 6,5 per mille, per tutti gli  altri  fabbricati  ed
immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati);
determinare in L. 200.000, la riduzione da applicare per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VIGEVANO
                               (Pavia)
  Il  comune  di  VIGEVANO  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
  aliquota per abitazione principale: 4,20 per mille;
  aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,50 per mille;
  aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;
  aliquota per i terreni: 5,50 per mille;
2. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di determinare  in  L.  350.000  e  in  L.  441.000  la  ulteriore
agevolazione  ex  art.  3  della  legge  9  maggio  1997,  n. 122, di
conversione del decreto-legge n. 50/1997;
4.  di  applicare  tale  agevolazione  esclusivamente  a  favore  dei
contribuenti  rientranti  nelle  condizioni  soggettive  ed oggettive
tassativamente elencate nei seguenti punti A), B) e C) della presente
relazione e precisamente:
  A) categorie oggetto di agevolazione:
   a) pensionati;
   b) coniugi a carico di pensionati;
   c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno  6
mesi nell'anno 1998);
   e)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione o in mobilita' (per
almeno 6 mesi nell'anno 1998);
   f) nuclei familiari,  composti  da  almeno  due  persone,  il  cui
reddito e' formato esclusivamente da lavoro dipendente.
  Le  predette  categorie  non  devono possedere, neanche a titolo di
usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad  1/3  del  secondo
immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.
  B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione:
   non   potranno  godere  della  detrazione  i  cittadini  che,  pur
appartenendo  alle  categorie  sopra  citate,   possiedono   immobili
classificati  a  catasto  A/1  -  A/2  -  A/8 - A/9 o che pur essendo
classificati  in  categorie  diverse  abbiano  un  valore   catastale
superiore a L. 100.000.000;
  C) limite massimo di reddito:
   il  limite  massimo  di  reddito  di tutti i componenti del nucleo
familiare al di sopra del quale  non  verra'  applicata  la  maggiore
detrazione  e'  fissato  in  L.  25.000.000,  per la detrazione di L.
441.000, e in  L.  30.000.000,  per  la  detrazione  di  L.  350.000,
limitatamente  ai soggetti di cui al punto A) lettera da a) ad e), in
L. 30.000.000, per la detrazione  di  L.  441.000,  limitatamente  ai
soggetti di cui al punto f).
   i limiti di reddito sono comprensivi dei redditi esenti da imposte
e  quelli  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Gli  stessi  vengono  inoltre  aumentati  di  L.
2.000.000,  per  ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il
familiare a carico sia portatore di handicap;
5.  di  indicare  il  giorno  30 giugno p.v. quale termine ultimo per
l'invio, da parte dei cittadini rientranti nelle condizioni di cui ai
punti A), B) e C), delle istanze, secondo le modalita'  che  verranno
debitamente     comunicate,     pena     la    mancata    concessione
dell'agevolazione.   In caso  di  acquisto  del  fabbricato  in  data
successiva  al  30 giugno 1999 l'istanza deve essere presentata entro
il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIGNOLA
                              (Modena)
  Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
1. di determinare  per  l'anno  1999,  per  le  ragioni  in  premessa
esposte,  le  aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
   a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
   b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel   comune,   esclusivamente   per   l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale e le sue
pertinenze;
   c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non  utilizzate;  2.
di riconoscere, anche per il 1999, ai sensi del terzo comma dell'art.
8  del  decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma
55, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 cosi' come  modificato  dalla
legge  n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle
condizioni in premessa elencate, e che si intendono  qui  di  seguito
integralmete  trascritte, un aumento fino ad un massimo di L. 120.000
della detrazione d'imposta I.C.I. da aggiungersi alla  detrazione  di
L.  200.000  prevista  dalla  normativa  vigente  per  le  abitazioni
principali.  ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 100.000
  A) Famiglia con un figlio di eta' inferiore ad anni  18  alla  data
del 1 gennaio 1999:
   possesso  a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o
abitazione del solo  appartamento  abitato  ed  eventuali  pertinenze
quale  unica  proprieta'  immobiliare  del  contribuente al 1 gennaio
1999;
   nucleo famigliare con un figlio di eta' inferiore a 18 anni  al  1
gennaio 1999:
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori  dipendenti,
e  non  superiore  a L. 12.500.000 annui lordi se lavoratori autonomi
(qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro  autonomo  e
redditi  di  lavoro  dipendente  si  calcola  la  media).   ULTERIORE
DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 120.000
  A) Famiglie con due o piu' figli di eta' inferiore a 18  anni  alla
data del 1 gennaio 1999:
   possesso  a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o
abitazione, del solo appartamento  abitato  ed  eventuali  pertinenze
quale  unica  proprieta'  immobiliare  del  contribuente al 1 gennaio
1999;
   nucleo famigliare con due o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni
al 1 gennaio 1999;
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori  dipendenti,
e  non  superiore  a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se
lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di
lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media).
  B) Famiglie numerose:
   possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso  o
abitazione,  del  solo  appartamento  abitato ed eventuali pertinenze
quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999;
   nucleo famigliare composto da sei o piu' componenti al  1  gennaio
1999;
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori  dipendenti,
e  non  superiore  a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se
lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di
lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media).
  C) Pensionati:
   possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso  o
abitazione,  del  solo  appartamento  abitato ed eventuali pertinenze
quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999;
   essere in condizione non  lavorativa  (pensionati)  al  1  gennaio
1999;
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente.
  D) Famiglie con portatori di handicap:
   possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso  o
abitazione,  del  solo  appartamento  abitato ed eventuali pertinenze
quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999;
   il portatore di handicap deve essere in possesso di  attestato  di
invalidita' civile al 100%;
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente.
  E) Disoccupati:
   possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso  o
abitazione,  del  solo  appartamento  abitato ed eventuali pertinenze
quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999;
   essere  regolarmente  iscritti  nelle  liste   di   disoccupazione
dell'ufficio collocamento;
   reddito  famigliare  riferito  all'anno  1998,  non superiore a L.
14.500.000 annui lordi per ogni componente.
  Il  riconoscimento  del  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  (L.
100.000 o L. 120.000) e' subordinato:
   alle seguenti condizioni:
    a)  che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano
alcuna altra proprieta' immobiliare;
    b) che l'immobile occupato sia di  categoria  catastale  compresa
tra A/2 e A/6;
   al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
    1)    il   contribuente   deve   presentare   una   richiesta   -
autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome,  cognome,  data
di  nascita,  indirizzo,  codice  fiscale, e di essere in possesso di
tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento  del  diritto  alla
ulteriore detrazione;
    2)  la  richiesta  -  autocertificazione  dovra'  essere  inviata
tramite raccomandata  entro  i  termini  previsti  per  il  pagamento
dell'acconto  dell'imposta al servizio tributi del comune di Vignola,
via G. B.  Bellucci n. 1, 41058 Vignola (Modena) oppure consegnata  a
mano al medesimo indirizzo;
    3)  i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini
potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto della ulteriore
detrazione richiesta.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIGNOLO
                               (Cuneo)
  Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VIGOLZONE
                             (Piacenza)
  Il comune di VIGOLZONE  (provincia  di  Piacenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5
per mille;
2. di dare atto che:
  a)  per  la  determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  b)  l'imposta  e'  ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
  c)   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte.  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  d)  per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari;
3.  di  riservarsi  l'adozione  di  provvedimenti,  su proposta della
giunta comunale, per l'iscrizione  nel  bilancio  di  previsione  del
fondo  per  il  potenziamento  degli  uffici tributari del comune, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge  23
dicembre 1996, n. 662,
4.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo, la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIGONZA
                              (Padova)
  Il  comune  di  VIGONZA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato, l'8
febbraio 1999 e il 14  maggio  1997,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,7 per  mille  per
l'abitazione  principale e l'aliquota del 5,7 per mille per gli altri
immobili, a modifica di quanto gia' deliberato con atto n. 389/98.
  (Omissis).
a) di autorizzare l'ulteriore detrazione per l'abitazione  principale
pari  al  50%  dell'imposta  a  favore  dei  contribuenti  unicamente
proprietari dell'abitazione  principale  destinata  a  residenza  con
nuclei famigliari e redditi lordi complessivi cosi' determinati:
    Nucleo famigliare            Reddito
           --                      --
  Nucleo di una persona      > L. 18.500.000
  Nucleo di due persone      > L. 23.400.000
  Nucleo di tre persone      > L. 27.800.000
  Nucleo di quattro persone  > L. 31.500.000
  Ogni ulteriore persona     + L.  3.500.000
b)  di  stabilire  che  nella  formazione del reddito annuo lordo del
contribuente puo' essere detratta la quota  relativa  agli  interessi
bancari che ha versato nel corso dell'anno a copertura dell'eventuale
mutuo contratto;
c)  che  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  detrazione gli
immobili rientranti nella cat. A1, A7, A8, A9 e A10;
d) che il termine massimo per la richiesta di ulteriore detrazione e'
30 giugno 1997;
e) che la ulteriore detrazione potra'  essere  richiesta  utilizzando
gli appositi modelli predisposti dal comune allegando in ogni caso la
copia della dichiarazione dei redditi.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
                              (Verona)
  Il  comune  di  VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato,
l'8  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare ed approvare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille
e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI VILLACHIARA
                              (Brescia)
  Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato, il  30
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis);
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
   aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   aliquota ridotta di cui all'art. 4 del decreto-legge n.  437/1996,
convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
                              (Sondrio)
  Il  comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
1. di confermare, per le ragioni riportate in premessa, in attuazione
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
sostituito  dal  comma  53  dell'art.  3  della  legge  n. 662 del 23
dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 come segue:
  nella  misura  del  5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
  nella misura del 5,50 per mille con riferimento ai casi di immobili
diversi dalle abitazioni,  o  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale, o di alloggi non locati;
2.  di confermare, per l'anno 1999, le detrazioni ai fini del calcolo
dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge,
pari a lire 200.000, con la seguente  precisazione,  in  applicazione
dell'art.   3,  comma  56  legge  n.  662/1996:  saranno  considerate
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  anche  le   unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino beate;
3. di elevare fino a L. 300.000, le detrazioni I.C.I.,  limitatamente
alle  categorie  di soggetti che versano in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, secondo le forme e le  condizioni  di  cui
alla   deliberazione   del  C.C.  n.  3  in  data  16  febbraio  1998
(determinazione  aliquota  I.C.I.   per   l'anno   1998),   e   cosi'
individuate:
  pensionati;
  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
  disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente;
  lavoratori  posti  in  CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno 6
mesi   nell'anno   precedente   in   grado   di   produrre   adeguata
certificazione  della  loro  reale  situazione  ed  aventi un reddito
familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere,
rendite  INAIL,  rendite  tassate  alla  fonte  BOT/CCT  fino  ad  un
ammontare  annuo  di  L. 1.000.000, redditi da lavoro anche percepiti
all'estero, indennita'  di  disoccupazione  speciale  dei  lavoratori
frontalieri)  pari  o  inferiore  a  quanto  previsto  nella  tabella
riportata in premessa.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI VILLA GUARDIA
                               (Como)
  Il comune di VILLA GUARDIA (provincia di Como) ha adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del
4,3 per mille;
di confermare, inoltre, per l'anno 1999, in L. 210.000 la  detrazione
spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
di determinare per l'anno 1999, quali destinatari della detrazione di
lire  400.000  per  l'abitazione principale, i proprietari o titolari
del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle categorie  ed
alle condizioni che di seguito si specificano:
  a) pensionati con almeno 60 anni, con reddito annuale imponibile ai
fini  IRPEF  di  tutti  i  componenti  il  nucleo familiare fino a L.
25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
  b) portatori di handicap con attestato di invalidita'  civile  pari
al  46%,  con  reddito  annuale  imponibile  ai fini IRPEF di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  fino  a  L.  25.000.000,  piu'  L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
  c)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale, a norma del
vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto  previsto
ai punti precedenti;
  d)  lavoratori  sia  dipendenti  che  autonomi  con reddito annuale
imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti  il  nucleo  familiare
fino a lire 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
di  precisare  che sono escluse dall'aumento delle detrazioni di lire
400.000, tutte le unita' classificate in catasto in  A/1,  A/7,  A/8,
A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;
di  precisare,  inoltre,  che le richieste per l'ulteriore detrazione
dovranno essere presentate entro il 15 giugno 1999 e dovranno  essere
corredate   da   apposita   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'.
  (Omissis).
 
                  COMUNE DI VILLANDRO - VILLANDERS
                              (Bolzano)
  Il comune di VILLANDRO  -  VILLANDERS  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis);
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 4 per mille, ad eccezione:
  7  per  mille  per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale  (seconda  casa)  e  per   gli   appartamenti   tenuti   a
disposizione;
2.  di  fissare  a  L.  500.000,  la  detrazione  per l'anno 1999 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI VILLANTERIO
                               (Pavia)
  Il comune di  VILLANTERIO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di mantenere  inalterate  le  aliquote  (omissis)  confermandole  per
l'anno  1999  nella  stessa  misura  in vigore (omissis) I.C.I. nella
misura del 6 e 5 per mille (omissis).
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI VILLAREGGIA
                              (Torino)
  Il comune di VILLAREGGIA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara'  applicata  in
questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  di  cui  al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma  55  dell'art.
3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI VILLA RENDENA
                              (Trento)
  Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis);
di applicare la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I.  nella
misura  di  L. 350.000, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del  disposto
dell'art.  8,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, cosi' come modificato dall'art.  3,  comma  55  della  legge  23
dicembre  1996 n. 662 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.  446.  L'applicazione  della  detrazione  di  L.
350.000, deve intendersi applicata, oltreche' alle unita' immobiliari
dei  soggetti  passivi  di  cui  al capo I del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato daII'art. 58 commi  1  e
2,  a  quelle  appartenenti  alle  cooperative  edilizie a proprieta'
indi'visa adibite ad abitazione principale  di  soci  assegnatari  ed
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari.
  (Omissis).
Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia  che  l'aliquota  I.C.I.
rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille.
 
                     COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
                              (Torino)
  Il  comune  di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato,
il  29  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
A) di fissare, per l'anno 1999, nella misura  indifferenziata  del  6
per  mille  l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
B) di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma  6  del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota  dell'I.C.I. al 3 per
mille a favore di quei proprietari che  eseguano  interventi  di  cui
alle  lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
volti al recupero  per  finalita'  abitative  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  di cui alle lettere c) e d)
dell'art.   31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nei centri storici;
  1B) il recupero deve essere comunque  finalizzato,  a  seconda  dei
casi, al ripristino dell'agibilita', dell'abitabilita', dei caratteri
artistici o architettonici dell'unita' immobiliare;
  2B)  i  requisiti di inagibilita' o di inabitabilita' devono essere
oggetto  di  specifica   e   documentata   dichiarazione   da   parte
dell'interessato,  verificata  ed  accertata  da  parte  dell'ufficio
tecnico comunale e della competente U.SL.; l'agevolazione e' concessa
solo nel caso in cui il richiedente  o  chiunque  altro,  al  momento
della  presentazione della domanda, non sia residente ne' domiciliato
presso l'unita' immobiliare oggetto dei recupero;
  3B) le caratteristiche degli  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  sono quelle evidenziate nel piano regolatore generale
comunale, tavola TP3;
  4B) la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in  oggetto  deve
essere     presentata     contestualmente     alla    richiesta    di
concessione/autorizzazione  edilizia  o  alla  denuncia   di   inizio
attivita',  a  seconda della tipologia degli interventi; il comune si
pronuncera' sull'istanza contestualmente  al  rilascio/diniego  della
concessione/autorizzazione  edilizia o entro i termini prescritti dal
regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo  nel
caso di denuncia inizio attivita';
  5B) il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola
con  i  versamenti  I.C.I.  dovuti  nel  quinquennio antecedente alla
presentazione dell'istanza di cui sopra;
  6B) tutti gli interventi  di  recupero  interessati  alla  presente
agevolazione  devono  essere  condotti  su unita' immobiliari situate
nella zona "A" del vigente piano regolatore  generale  comunale;  gli
interventi  diretti  al  recupero  di immobii inagibili o inabitabili
possono essere condotti anche all'interno della zona "E";
  7B) l'aliquota agevolata e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a
decorrere  dal  primo  anno  successivo  a  quello  in cui sono stati
iniziati i lavori;
  8B) il mancato completamento degli interventi nei tempi  prescritti
dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza
dal   diritto   all'aliquota   agevolata  e  l'obbligo  di  pagamento
dell'imposta  per  gli  anni  pregressi  secondo  l'aliquota   piena,
stabilita per le categorie delle unita' immobiliari interessate;
C)  di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  ai  sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992. n. 504, come  modificato  dall'art.  3,  comma  55,
della legge n. 662/1996;
D)  di  considerare  "direttamente  adibita  ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili  che acquisicono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa  non risulti locata", ai sensi dell'art. 3, comma 56,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI VILLAR PEROSA
                              (Torino)
  Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
b)  aliquota  relativa  alle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  comprese  le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto
registrato  ed  utilizzato come abitazione principale del conduttore:
4,4 per mille;
c) L. 210.000  la  detrazione  prevista  per  le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
                            DEGLI ABRUZZI
(L'Aquila)
  Il  comune  di  VILLA  SANTA  LUCIA  DEGLI  ABRUZZI  (provincia  di
L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione
in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
di  determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio di Villa
Santa Lucia degli Abruzzi per il corrente anno  1999  confermando  la
misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
                             (Frosinone)
  Il  comune  di  VILLA  SANTO  STEFANO  (provincia  di Frosinone) ha
adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  con  decorrenza  1  gennaio  1999  l'imposta  comunale
immobiliare (ICI) di cui all'art.  4,  sesto  comma  della  legge  n.
421/1992, nella misura di:
   A)  del  5  per mille, con detrazione abitazione priincipale di L.
200.000 per i residenti;
   B) del 6 per mille, per i non residenti.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VILLETTE
                     (Verbano - Cuslo - Ossola)
  Il  comune  di  VILLETTE  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura
unica del 5,5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
                              (Bergamo)
  Il comune di VILMINORE DI SCALVE (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per l'anno 1999, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.)
che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
  5,5  per  mille  per  l'abitazione  principale  ferma  restando  la
detrazione minima nella misura di legge;
  6 per mille per ogni altro tipo di immobile.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VIMERCATE
                              (Milano)
  Il  comune  di  VIMERCATE  (provincia  di Milano) ha adottato, il 2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta ordinaria al 5,8 per
mille  e quella ridotta per le abitazioni principali al 4,8 per mille
con detrazione pari a L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VINADIO
                               (Cuneo)
  Il comune di  VINADIO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il  7
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare nel 5,5, per mille l'aliquota comunale sugli immobili  per
l'anno 1999.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI VIONE
                              (Brescia)
  Il  comune  di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di prima residenza per le  quali  l'aliquota  per  il  presente  anno
rimane invariata al 6 per mille;
2.  confermare  in  L.  200.000  la detrazione d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI VIPITENO - STERZING
                              (Bolzano)
  Il  comune  di  VIPITENO  -  STERZING  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli
immobili in questo comune in misura uniforme col 5,3 per mille;
2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione  principale  in
misura uniforme di L. 650.000.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI VITTORIO VENETO
                              (Treviso)
  Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il
29   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999,  nelle
misure seguenti:
   a) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare in
favore   delle   persone   fisiche  soggetti  passivi,  dei  soci  di
cooperative  edilizie  a  proprieta'   indivisa   e   degli   alloggi
regolarmente  assegnati  dagli  ATER, esclusivamente per l'abitazione
principale e relative pertinenze cosi' come definite agli articoli 10
e 11 del regolamento comunale  in  materia  di  I.C.I.  adottato  con
deliberazione del C.C.  n. 128 del 28 dicembre 1998;
   b)  aliquota  nella  misura  del  6,5  per  mille  da applicare ai
soggetti passivi per  le  altre  abitazioni  diverse  dall'abitazione
principale  o  possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro
pertinenze  come  definite  dall'art.  11  comma  1  lettera  e)  del
regolamento  comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione
del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998;
   c) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille da applicare
a tutti gli altri fabbricati o  immobili  non  ricompresi  nei  punti
precedenti e alle aree fabbricabili.
2.  di  stabilire  che  l'importo  della  detrazione per l'abitazione
principale, di cui all'art. 8 comma  2  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, per l'anno 1999 e' fissato in L. 210.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI VITTUONE
                              (Milano)
  Il  comune  di  VITTUONE  (provincia  di Milano) ha adottato, il 26
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 6 per
mille;
2. l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella  misura  del  7
per mille;
3.  l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 7 per
mille;
4. la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
5.   un'ulteriore  detrazione  di  L.  100.000  (complessivamente  L.
300.000) per i soggetti  passivi  che  si  trovino  nelle  condizioni
sottospecificate a decorrere dal 1 gennaio 1999:
  a)  proprietari  ovvero  titolari  del  diritto di usufrutto, uso o
abitazione  di  unica  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale   non   classificata   nelle   categorie  A/1  (Abitazione
signorile), A/8 (Villa) e A/9 (Castelli, palazzi di pregio storico  e
artistico);
  b)  i  titolari di reddito derivante da pensione minima, nonche' di
importo equivalente o inferiore, aventi  un  reddito  aggiuntivo  del
nucleo familiare non superiore complessivamente a L. 10.000.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VIVARO
                             (Pordenone)
  Il  comune  di  VIVARO  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) del 5 per mille con detrazione di L. 200.000. per  la
prima casa.
  (Omissis).
 
                            COMUNE DI VO'
                              (Padova)
  Il  comune  di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 le aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nel seguente modo:
  6 per mille aliquota ordinaria;
  5,5 per mille per abitazione principale;
  detrazione per abitazione principale L. 200.000;
  7 per mille per i fabbricati non locati;
  4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
  di   considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  (dall'eta' di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VOGHERA
                               (Pavia)
  Il  comune  di  VOGHERA  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il 4
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 1999 nella
misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e posseduta a titolo di proprieta', diritto di abitazione,
usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle  persone  fisiche  e
dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
2.  di  confermare  l'aliquota  differenziata  per i terreni agricoli
nella misura del 5 per mille, in attuazione dell'art. 6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3. di determinare l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati
e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 per mille;
4.  di  dare  atto  che  il  gettito  dell'imposta  verra' introitato
nell'apposita risorsa del civico bilancio  1999  mentre  in  apposita
sede  del medesimo bilancio trovera' allocazione la spesa relativa ai
compensi dovuti per la riscossione (Tit. 1, Funz. 01, Serv. 04,  lnt.
03);
5.  di  stabilire  in  L.  200.000  la detrazione ordinaria spettante
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto
passivo,  intendendo  considerare  direttamente adibita ad abitazione
principale anche  l'unita'  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  di
abitazione,  di  usufrutto  o  superficie  da  anziani o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
6. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori
di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L. 90.000.000
(comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano
nelle  seguenti  particolari  situazioni  di  disagio,   secondo   le
graduazioni sotto riportate:
  a) - pensionati e/o coniuge a carico pensionato;
  b)  portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidita' civile
superiore al 60%;
  c) disoccupati o lavoratori in mobilita' da oltre 6 mesi;
  d) lavoratore posto in cassa integrazione  per  oltre  6  mesi  nel
1999;
  e)  famiglie  monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2
persone;
e limitatamente ai soggetti la cui abitazione e' classificata in  A/3
o  A/4  o  A/5  o  A/6,  ed  escludendo  dal  beneficio le abitazioni
classificate A/1 - A/2 - A/7 - A/8- A/9. Le  predette  categorie  non
devono  possedere,  neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione,
altri immobili o quote non superiori ad  1/3  del  secondo  immobile,
escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
7.  di  graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo
imponibile  del  nucleo  familiare  dichiarato  agli  effetti   della
dichiarazione IRPEF 1999 per i redditi 1998, come segue:
  Categorie di cui al punto 6 lettere a) b) c) d):
   L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente
con reddito lordo fino a L. 12.000.000;
   L. 150.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente
con reddito lordo da 12.000.001 fino a 21.000.000;
   L.  250.000  di  maggior  detrazione  per  nuclei  con  due o piu'
percipienti, con reddito familiare lordo fino a 21.000.000;
   L. 200.000  di  maggior  detrazione  per  nuclei  con  almeno  due
componenti,  con reddito familiare lordo da L. 21.000.001 e fino a L.
25.000.000
   L. 100.000 di  maggior  detrazione  per  nuclei  con  due  o  piu'
percipienti  e  con  almeno  un  componente  a  carico  e con reddito
familiare lordo da L. 25.000.001 e fino a L. 30.000.000.
  Categorie di cui al punto 6 lettera e):
   L. 250.000 di  maggior  detrazione  per  nuclei  con  due  o  piu'
componenti,   con  reddito  familiare  lordo  fino  a  L.  30.000.000
aumentato di L.  2.500.000 per ogni componente;
8. di stabilire che le  richieste  documentate  per  l'aumento  delle
detrazioni,  di  cui  sopra,  dovranno pervenire al comune, a pena di
decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione,  dal  1
al 20 giugno 1999, e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva
di  atto  di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968,
allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie  per  il
riconoscimento   dell'invalidita'   e/o   handicap   e   copia  delle
attestazioni di disoccupazione, mobilita' o cassa integrazione;
9.  di  stabilire  ulteriormente  che  i  requisiti   richiesti   per
l'ottenimento  della maggiore detrazione devono sussistere al momento
della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI VOLTA MANTOVANA
                              (Mantova)
  Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 una aliquota unica del 6 per mille  per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.CI.)  che sara' applicata in
questo comune, pari a quella del 1998 e la detrazione di  L.  200.000
per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI ZOLA PREDOSA
                              (Bologna)
  Il  comune  di  ZOLA  PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999,  in  L. 230.000 la detrazione di
imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  a  propria   abitazione
principale dai proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione;
di  determinare, per l'anno 1999, le seguenti ulteriori detrazioni di
imposta, fra loro alternative e  non  cumulabili,  da  aggiungersi  a
quella  di L. 230.000, gia' prevista per l'abitazione principale, nei
casi sotto elencati a  condizione  che  nessun  famigliare  dimorante
nell'appartamento  possieda,  su  tutto  il territorio nazionale al 1
gennaio 1999, altre proprieta'  immobiliari  (terreni  e  fabbricati)
oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:
  A)  nella  misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con 3 figli
di eta' inferiore a diciotto anni purche':
   1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni
componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999;
   2. il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di eta' inferiore  a
diciotto anni alla data del 1 gennaio 1999;
   3.  il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno
1998 non sia superiore a L. 75.000.000  annui  lordi,  imponibili  ai
fini Irpef.
  B)  nella misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con cinque o
piu' componenti il nucleo famigliare purche':
   1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale  annesso
garage  o  posto  macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni
componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999;
   2. il nucleo famigliare sia composto da cinque a  piu'  componenti
alla data del 1 gennaio 1999;
   3.  il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno
1998 non sia superiore a L. 75.000.000  annui  lordi,  imponibili  ai
fini Irpef.
  C) Nella misura di L. 270.000 a favore delle famiglie con quattro o
piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni purche':
   1.  in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage o posto macchina quale unica proprieta'  immobiliare  di  ogni
componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999;
   2.  il  nucleo famigliare ricomprenda quattro o piu' figli di eta'
inferiore a diciotto anni alla data del 1 gennaio 1999;
   3. Il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito  all'anno
1998  non  sia  superiore  a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai
fini Irpef.
  D) Nella misura di L. 270.000 a favore  delle  giovani  coppie  con
mutuo prima casa purche':
   1.  in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage o posto macchina quale unica proprieta'  immobiliare  di  ogni
componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999;
   2.  il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno
1998 non sia superiore a L. 65.000.000 annui lordi imponibili ai fini
Irpef, detratta la somma corrispondente  agli  interessi  pagati  sul
mutuo nel 1998;
   3.  entrambi  i  soggetti  della  giovane  coppia  abbiano un'eta'
inferiore a trentasette anni alla data del 1 gennaio 1999;
   4. sia in essere un mutuo, intestato  anche  a  un  solo  soggetto
della  giovane  coppia,  contratto  per l'acquisto dell'immobile come
prima casa ed in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1
gennaio 1999.
  (Omissis).
di  confermare  le  aliquote  relative  all'imposta  comunale   sugli
immobili  determinate  dalla giunta comunale come da deliberazione n.
384 del 9 dicembre 1998, e di applicare le  stesse  come  di  seguito
specificato:
  aliquota  ordinaria,  per  l'anno  1999,  nella  misura del 5,4 per
mille;
  aliquota ridotta, per l'anno 1999, nella misura del 5 per  mille  a
favore di:
   1)  soggetti  passivi  persone  fisiche, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  a  propria   abitazione
principale;
   2)  soggetti  passivi  persone  fisiche, ovunque residenti, per le
unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che  le
utilizzino come proprie abitazioni principali.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ZONE
                              (Brescia)
  Il  comune  di  ZONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di determinare altresi'  l'aliquota  per  l'abitazione  principale
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE
                              (Belluno)
  Il  comune  di ZOPPE' DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il  30  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille in misura unica;
2. di  confermare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizlone
che Ia stessa non risulti locata.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ZUCLO
                              (Trento)
  Il  comune  di  ZUCLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
"di  confermare, l'aumento a L. 300.000 della detrazione dall'imposta
dovuta a titolo I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente  adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504,  cosi'  come  modificato  dall'art.  3, comma 55, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662  e  dall'art.  58,  comma  3,  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione
di  L.  300.000  deve  intendersi  applicata,  oltreche'  alle unita'
immobiliari dei soggetti  passivi  di  cui  al  capo  I  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art.
58  commi  1  e  2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari e agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi per le case popolari".
  (Omissis).
  Avvertenza:  lo stesso comune ha dato notizie che l'aliquota I.C.I.
rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille.
 
                         COMUNE DI ZUGLIANO
                             (Vincenza)
  Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza)  ha  adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo  comune  nelle  seguenti
misure:
  a)  aliquota  ordinaria  6  per  mille  per gli immobili diversi da
quelli indicati al punto seguente;
  b) aliquota ridotta del 4,3  per  mille  in  favore  delle  persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente   adibita   ad   abitazione   principale,   considerando
direttamente  adibita  ad  abitazione   principale   anche   l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti
di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,   a
condizione che la stessa non risulti locata;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per
l'abitazione   principale   del   soggetto   passivo   agli   effetti
dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 210.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI ZUMAGLIA
                              (Biella)
  Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno  1999  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
  a) 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti  passivi
e  soci  di  cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per  l'unita'  irnmobiliare  direttamente   adibita   ad   abitazione
principale;
  b)   6,50  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione
principale;
2. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8  del  decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale, la detrazione d'imposta minima fissata in
L. 200.000;
3.  di  dare  atto  che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli
sulle  unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazioni,  se  locate  o
concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione
principale,  non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata
nella  misura  del  5,50  per  mille  e  non  potranno  fruire  della
detrazione di cui al precedente punto 2).
  (Omissis).