COMUNE DI TAINO (Varese) Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 1999 nella misura ordinaria del 6 per mille, con le seguenti eccezioni: abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille; abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L. 200.000, come per legge. (Omissis). COMUNE DI TALAMELLO (Pesaro e Urbino) Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI TAPOGLIANO (Udine) Il comune di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di dare atto che l'individuazione di cui al sub 1) e' conforme a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato; 3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in discorso cosi' come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996), ne' a ridurre le detrazioni gia' previste per legge dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI TAURISANO (Lecce) Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille. Confermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI TAVULLIA (Pesaro e Urbino) Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue: 5,30 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop. edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5,30 per mille: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6.30 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TEMU' (Brescia) Il comune di TEMU' (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. gia' in vigore negli anni precedenti che sara' applicata in questo comune nella misura differenziata: 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; 6 per mille per le altre unita' immobiliari. 2. stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). COMUNE DI TEORA (Avellino) Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI TERRAGNOLO (Trento) Il comune di TERRAGNOLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 4,5 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale 4 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e' determinata in lire 200.000. (Omissis). COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (Lodi) Il comune di TERRANOVA DEI PASSERINI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di non ridurre l'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale ne' di elevare la detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TERRAZZO (Verona) Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122. (Omissis). COMUNE DI TISSI (Sassari) Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (Parma) Il comune di TIZZANO VAL PARMA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,7 per mille, di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 350.000. (Omissis). COMUNE DI TOCENO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TOFFIA (Rieti) Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI TORANO NUOVO (Teramo) Il comune di TORANO NUOVO (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni di cui in premessa, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 sempre per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI TORCEGNO (Trento) Il comune di TORCEGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura differenziata del 4 per mille per abitazioni principali e del 5 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (Avellino) Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI TORRE CAJETANI (Frosinone) Il comune di TORRE CAJETANI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, cosi' come determinate con deliberazione della giunta comunale n. 53/1993. (Omissis). COMUNE DI TORRE CANAVESE (Torino) Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti: 5 per mille per l'anno 1999 limitatamente all'abitazione principale e ai terreni, portando la detrazione per abitazione principale a L. 210.000; per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, l'aliquota viene proposta al 6 per mille prevedendo a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al ricupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili l'aliquota del 4 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI TORRE DEL GRECO (Napoli) Il comune di TORRE DEL GRECO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'I.C.I. a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' stabilita, per il 1999, nella misura del 4,5 per mille unica per tutti gli immobili esistenti in Torre del Greco; la detrazione per i fabbricati destinati ad abitazione principale e' stabilita per il 1999 in L. 200.000; e' stabilita, altresi', l'aliquota dell'1 per cento del gettito I.C.I. per gli immobili destinata al potenziamento degli uffici tributari. (Omissis). COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO (Cuneo) Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000 annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (Brindisi) Il comune di TORRE SANTA SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisltivo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta: L. 200.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio sociale e precisamente: aventi nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e dalla quale risulti un'invalidita' accertata al 100 per cento. (Omissis). COMUNE DI TORRETTA (Palermo) Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare la determinazione delle aliquote I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti i tipi di immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI TORREVECCHIA PIA (Pavia) Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire l'importo delle detrazioni per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure: L. 300.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, fino a L. 18.000.000; L. 250.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, oltre L. 18.000.000 e fino a L. 25.000.000. Tali detrazioni spettano ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni e coniugi a loro carico; almeno uno degli intestatari dell'immobile, adibito ad abitazione principale, deve avere un'eta' superiore ai 60 anni al 1 gennaio 1999; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000; categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4; Le detrazioni agevolate tengono conto anche dell'eventuale box C/6 di pertinenza dell'abitazione principale; L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti. (Omissis). COMUNE DI TORRICE (Frosinone) Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. con effetto dal 1 gennaio 1999 fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 1999, cosi' come evidenziato in premessa; 2. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge; 3. di stabilire che la detrazione per la "prima casa" e' fissata in L. 200.000 di imposta. (Omissis). COMUNE DI TORTOLI' (Nuoro) Il comune di TORTOLI' (provincia di Nuoro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a. aliquota pari al 4 per mille, per il seguente caso: 1) per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (in questo caso occorrera' presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi); b. aliquota pari al 4.7 per mille, per i seguenti casi: 1) abitazione principale e relative pertinenze, cioe' quella in cui il contribuente residente in questo comune, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, vi dimori stabilmente; 2) alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, dei soci assegnatari residenti in questo comune; 3) alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a persone fisiche residenti in questo comune; 4. per le unita' immobiliari locate adibite ad abitazione e relative pertinenze, per le quali sia stato stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato (in questo caso occorre presentare copia del contratto d'affitto); c) aliquota pari al 6 per mille da applicare per tutti i casi diversi da quelli prima elencati; a decorrere dall'anno d'imposta per il 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n.122, in favore di: a) pensionati che non superino il minimo della pensione (da intendersi per un importo mensile pari alla pensione minima riconosciuta dall'INPS); b) cassintegrati per oltre 10 mesi nell'anno d'imposta; c) disoccupati per oltre 4 mesi nell'anno d'imposta; viene riconosciuta una detrazione pari a L. 220.000 (maggiorazione del 10% sulla detrazione di L. 200.000); tali agevolazioni sono condizionate a: 1. i redditi del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare non superi il limite della pensione minima come prima specificata; 2. per i cassintegrati e i disoccupati l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non vi siano altri redditi. In ogni caso, la suddetta agevolazione, non compete, nel caso in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare, possiedano diritti reali su altre unita' immobiliari agibili/abitabili. Al fine del riconoscimento della agevolazione, il contribuente potra' applicare la maggiore detrazione, in fase del versamento a saldo nel mese di dicembre con contestuale comunicazione, della fattispecie di agevolazione spettante, scritta al comune. La mancata presentazione della suddetta comunicazione determina il non riconoscimento dell'agevolazione con conseguente recupero della minore imposta non pagata e il calcolo delle sanzioni previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI TORTORELLA (Salerno) Il comune di TORTORELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1, di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura del 4,5 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI TORTORETO (Teramo) Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille. b) la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI TRASACCO (L'Aquila) Il comune di TRASACCO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto leggislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Traversetolo (Parma) Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di avvalersi della possibilita' prevista dall'art. 2, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. considerando ai soli fini dell'applicazione di un'aliquota I.C.I. ridotta, parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza costituita da un garage, autorimessa o tettoia distintamente iscritta o iscrivibile in catasto con categoria catastale C06 o C07 qualora il soggetto passivo d'imposta possieda, sull'intero territorio nazionale, ed in aggiunta all'unita' immobilire adibita ad abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo una sola pertinenza (un solo immobile iscritto o iscrivibile in catasto con categoria catastale C06 o C07 - garage o autorimessa o tettoia); 2. di avvalersi della possibilita' di cui all'art. 16, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., determinando un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale qualora possiedano, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'abitazione adibita ad abitazione principale per la quale viene applicata l'aliquota ridotta in questione; 3. di avvalersi della possibilita' di cui all'art. 16, comma 4, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., applicando all'abitazione principale l'aliquota ridotta di cui sopra anche qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, in aggiunta all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale "fino a due" dei seguenti immobili: garage/autorimessa con categoria catastale C06; tettoia con categoria catastale C07; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq; 4. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al decreto legislativo n. 446/1997, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 1999, le seguenti aliquote: 6 per mille: aliquota ordinaria; 7 per mille: aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato; la locazione, l'uso o il comodato a terzi deve essere comprovabile da idonea documentazione; 4 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che: il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati: garage/autorimessa con categoria catastale C06; tettoia con categoria catastale C07; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq. Un qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorieta' da effettuarsi entro il 30 giugno 1999. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata entro il 20 dicembre 1999; 4 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'abitazione principale ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata. Un qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorieta' da effettuarsi entro il 30 giugno 1999. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata entro il 20 dicembre 1999; 5. di confermare anche per il 1999 la detrazione di legge di L. 200.000 e la maggiore detrazione nella misura di L. 500.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1 gennaio 1999 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari; 6. di confermare anche per il 1999 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997); 7. di confermare, anche per il 1999 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il "valore base" stabilito con l'atto di C.C. n. 47 del 16 lugllio 1998, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari a L. 300.000/mq per il residenziale ed a L. 100.000/mq per il produttivo. (Omissis). Comune di Travo (Piacenza) Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. nel rispetto degli equilibri di bilancio di mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). Comune di Trenta (Cosenza) Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; sono considerate adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). Comune di Trenzano (Brescia) Il comune di TRENZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per il 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). Comune di Treppo Carnico (Udine) Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, per tutti i soggetti passivi, nella nisura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta invariata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Treppo Grande (Udine) Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 5 per mille, come per l'anno 1998. (Omissis). Comune di Trescore Balneario (Bergamo) Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: 5,70 per mille; aliquota ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di: persone fisiche soggetti passivi; unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5 per mille; (Omissis). di determinare per l'anno 1999, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione nelle seguenti misure: 1) L. 200.000 sulla prima abitazione qualora possessori di piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione; 2) L. 240.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa; 3) L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a: L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente; L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti, con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'. (Omissis). Comune di Tresnuraghes (Oristano) Il comune di TRESNURAGHES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per i motivi espressi in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). Comune di Treviglio (Bergamo) Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille; la suddetta aliquota e': a) elevata al 7 per mille per le unita' immobiliari sfitte. Per unita' immobiliare sfitta deve intendersi quella unita' che pur essendo idonea all'uso a cui e' destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi; b) ridotta al 4 per mille per le sole unita' immobiliari residenziali di proprieta' dell'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) di Bergamo, regolarmente concesse in locazione; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale come segue: a) L. 400.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 30.000.000; b) L. 300.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 60.000.000; c) L. 200.000. per tutti gli altri contribuenti. La detrazione e' applicata nella maggiore misura di cui ai punti a) e b) a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' immobilari di carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate. (Omissis). Comune di Treviolo (Bergamo) Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare la seguente disciplina ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1 gennaio 1999; a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille; b) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nell'importo di L. 200.000; c) la predetta detrazione e' elevata a L. 250.000 nelle circostanze ed alle condizioni sotto indicate: applicazione della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di eta' ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o inferiore a L. 18.500.000; in caso di comproprieta' la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di proprieta'; non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unita' immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune; sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9; viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille in favore di proprieta' che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; per beneficio della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata e' necessaria la presentazione all'ufficio comunale tributi della documentazione fiscale del caso. (Omissis). Comune di Trinita' (Cuneo) Il comune di TRINITA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 4 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, le sottoindicate aliquote: prima abitazione: 5,50 per mille; seconde abitazioni e altri immobili: 6 per mille; immobili non locati e terreni edificabili: 7 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta sulle prime abitazioni e in L. 300.000 la detrazione per le prime abitazioni di proprieta' dei disabili e dei titolari di pensioni sociali privi di altri redditi; 3. di avvalersi della facolta' di fissare aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. di rinunciare a partire dal 1 gennaio 2000, al recupero dell'I.C.I. dovuta per le annualita' comprese tra il 1994 ed il 1999, per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralita', purche' i contribuenti effettuino entro la data del 31 dicembre 1999 gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557/1993, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 448/1998. (Omissis). Comune di Trontano (Verbano Cusio Ossola) Il comune di TRONTANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno finanziario 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale: aliquota del 5,5 per mille; detrazione prima casa L. 250.000. (Omissis). Comune di Umbertide (Perugia) Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 1999 l'aliquota principale al 7 per mille per l'imposta comunale sugli immobili e prevedere una aliquota agevolata del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del titolo primo, art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ed integrato con legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 1999, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato ed integrato dalla legge n. 662/1996 secondo le seguenti modalita': A) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso in caso in cui sussistono i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000; B) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000; 2. i sopraindicati livelli di redditi vengono innalzati di: L. 1.500.000 per ogni personale a carico; L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL, che compongono il nucleo familiare. (Omissis). Comune di Valbrevenna (Genova) Il comune di VALBREVENNA (provincia di Genova) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota unica 5 per mille. Detrazione per abitazione principale L. 250.000; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). Comune di Valduggia (Vercelli) Il comune di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, (Omissis). di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Valle di Casies - Gsies (Bolzano) Il comune di VALLE DI CASIES - GSIES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 1999, e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: a) abitazione principale: 4 per mille; b) tutti i rimanenti immobili: 5 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dell'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali: L. 550.000. (Omissis). Comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). Comune di Valle Mosso (Biella) Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: Tipologia degli immobili: immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 4,80 per mille; immobili adibiti ad altri usi: aliquota 5,80 per mille; 2. di dare atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto che rimangono ferme le tipologie di esenzione, nonche' gli importi di riduzione previsti nella misura di base originariamente determinato in L. 200.000 dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Valmozzola (Parma) Il comune di VALMOZZOLA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e la detrazione per la prima casa di abitazione in L. 200.000; 2. di applicare, anche per l'anno 1999, a favore di chi intende attuare interventi contemplati dall'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1997 l'aliquota dello 0,50 per mille per la durata di tre anni dall'inizio lavori. (Omissis). Comune di Valperga (Torino) Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e' fissata come segue: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille; fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilita' del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 5,5 per mille; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Valvestino (Brescia) Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'I.C.I., nella misura gia' determinata per l'anno 1998, e corrispondente al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). Comune di Vanzaghello (Milano) Il comune di VANZAGHELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge. (Omissis). Comune di Varazze (Savona) Il comune di VARAZZE (provincia di Savona) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) 5,1 per mille: aliquota ordinaria; b) 4,3 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) 4,8 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) 7 per mille: aliquota per alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Varedo (Milano) Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, per l'anno d'imposta 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. elevare la detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti: a) come loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta; b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000; c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata; 3. dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere a), b), c); 4. dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare e' composto da una sola persona e che abbia i seguenti requisiti: a) abbia compiuto il sessantesimo anno di eta'; b) il reddito non sia superiore a L. 19.276.000 annue; c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2. (Omissis). Comune di Vedelago (Treviso) Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel vigente "regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", al quale si rinvia per le modalita' di applicazione; 3. di considerare "non punibili" le violazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, commesse dai contribuenti in conseguenza della mancata attribuzione della rendita definitiva per gli immobili il cui accatastamento e' stato richiesto all'ufficio tecnico erariale di Treviso prima del 1 gennaio 1999; 4. di dare atto che, in seguito all'attribuzione della rendita definitiva, ai contribuenti sara' liquidata la sola differenza di imposta oltre agli interessi nelle misure di legge. (Omissis). Comune di Veduggio con Colzano (Milano) Il comune di VEDUGGIO CON COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 7 per mille: sugli alloggi non locati; 6 per mille: su tutti gli altri immobili; di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge; di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Veggiano (Padova) Il comune di VEGGIANO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1998, di seguito riportate: per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, ecc.: e pertinenza (garage - autorimessa - posti auto e box): aliquota ridotta al 4,7 per mille; per unita' immobiliari destinate a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attivita' economiche professionali e ad attivita' industriali e condotti direttamente dal proprietario: aliquota 5 per mille; per unita' immobiliari destinate a civile abitazione, a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attivita' economiche professionali e ad attivita' industriali, date in affitto o a disposizione di parenti e affini fino al 3 grado: aliquota 6 per mille; per unita' immobiliari sfitte e destinate ad abitazione oppure a negozi e/o botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attivita' economiche e professioni e attivita' industriali ed artigianali: aliquota 7 per mille; aree fabbricabili e residenziali: aliquota 5 per mille. infine aliquota stabilita nel 5,3 per mille per gli altri casi (terreni agricoli). (Omissis). Comune di Veglio (Biella) Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: Tipologia degli immobili: abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: aliquota 5 per mille; altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro pertinenze: aliquota 6 per mille; immobili non locati e loro pertinenze: aliquota 6 per mille; 2. di dare atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). Comune di Velo Veronese (Verona) Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata da questo comune, sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,50 per mille. Dall'aliquota dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. (Omissis). Comune di Verano Brianza (Milano) Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per i motivi citati in premessa, per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,30 per mille; 2. di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI VERCELLI (Vercelli) Il comune di VERCELLI ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 la misura unica dell'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VERGIATE (Varese) Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: tutti gli immobili, aliquota del 5,5 per mille; abitazioni sfitte, aliquota 6,5 per mille; abitazioni tenute a disposizione, aliquota 6,5 per mille, rapportata al valore degli immobili; di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale; di considerare ai fini della detrazione d'imposta e dell'applicazione dell'aliquota "abitazione principale" quella appartenente a persone ricoverate in istituti perche' non autosufficienti, purche' la stessa non sia locata; (Omissis). COMUNE DI VERNATE (Milano) Il comune di VERNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto delle seguenti motivazioni ai fini della determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999: relativamente alle entrate: sostanziale conferma dei trasferimenti erariali previsti per il 1998; relativamente alle uscite: esigenza di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini con particolare riguardo alle fasce piu' deboli; disporre di risorse economiche per realizzare controlli in materia di tributi; aumenti contrattuali a regime ai dipendenti comunali; 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 6 per mille per i terreni agricoli; 6 per mille per le abitazioni principali; 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 7 per mille per le aree fabbricabili. 3. di determinare le seguenti detrazioni per l'anno 1999: L. 200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, elevata a L. 330.000 nei seguenti casi: nucleo familiare con almeno un figlio minore a carico con reddito da lavoro dipendente lordo familiare ai fini Irpef per l'anno 1998 non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L. 1.000.000 per ogni minore a carico oltre al primo; nuclei familiari composti da una sola persona pensionata, con eta' superiore ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne, con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 1998 non superiore a L. 15.000.000; lavoratori in cassa integrazione o in mobilita', disoccupati iscritti nelle liste di collocamento con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; nuclei familiari con a carico disabili al 100%; contribuenti affidatari di minori. (Omissis). COMUNE DI VEROLI (Frosinone) Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 1998 e di seguito indicate: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 e' piu' precisamente le seguenti agevolazioni: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1 lettera d), del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile; c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente; e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione; 4. di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dal 1 gennaio 1997. (Omissis). COMUNE DI VERRONE (Biella) Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota I.C.I. anno 1999: 4,5 per mille per i seguenti immobili: a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale; b) pertinenze ed accessori degli immobili sopra citati; c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti; 4 per mille: per tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto; detrazione I.C.I. per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI VERONELLA (Vercelli) Il comune di VERONELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; 2. di mantenere la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO (Como) Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille. (Omissis). COMUNE DI VERTOVA (Bergamo) Il comune di VERTOVA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). dato atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VESTONE (Brescia) Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 1999 sara' la seguente: 4,5 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per tutte le altre categorie. (Omissis). COMUNE DI VEZZANO (Trento) Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata da questo comune, nella misura del 4,5 per mille, mantenendola invariata rispetto al 1998, per i motivi esposti in premessa; 2. di confermare anche per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI VIANO (Reggio Emilia) Il comune di VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria 5,75 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione, oltre l'abitazione principale; locate a cittadini non ivi residenti e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: aliquota 7 per mille; non locate e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: aliquota 7 per mille; per abitazione non locate si intendono le abitazioni risultanti vuote o a disposizione, cioe' utilizzate in modo saltuario, o prive di regolare contratto di affitto. Sono escluse le abitazioni utli'zzate da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, genitori e nuore, che risultano ivi residenti; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI VIGANO' (Lecco) Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,4 per mille; di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore. (Omissis). COMUNE DI VIGASIO (Verona) Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, con modalita' variabili, l'aliquota per l'anno 1999, come segue: 1) aliquota del 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente; 2) aliquota del 6,5 per mille, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati); determinare in L. 200.000, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VIGEVANO (Pavia) Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota per abitazione principale: 4,20 per mille; aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,50 per mille; aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per i terreni: 5,50 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare in L. 350.000 e in L. 441.000 la ulteriore agevolazione ex art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997; 4. di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti A), B) e C) della presente relazione e precisamente: A) categorie oggetto di agevolazione: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell'anno 1998); e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (per almeno 6 mesi nell'anno 1998); f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito e' formato esclusivamente da lavoro dipendente. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale. B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione: non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L. 100.000.000; C) limite massimo di reddito: il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verra' applicata la maggiore detrazione e' fissato in L. 25.000.000, per la detrazione di L. 441.000, e in L. 30.000.000, per la detrazione di L. 350.000, limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettera da a) ad e), in L. 30.000.000, per la detrazione di L. 441.000, limitatamente ai soggetti di cui al punto f). i limiti di reddito sono comprensivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltre aumentati di L. 2.000.000, per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap; 5. di indicare il giorno 30 giugno p.v. quale termine ultimo per l'invio, da parte dei cittadini rientranti nelle condizioni di cui ai punti A), B) e C), delle istanze, secondo le modalita' che verranno debitamente comunicate, pena la mancata concessione dell'agevolazione. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1999 l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata. (Omissis). COMUNE DI VIGNOLA (Modena) Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 1999, per le ragioni in premessa esposte, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: a) 6,2 per mille aliquota ordinaria; b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate; 2. di riconoscere, anche per il 1999, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 cosi' come modificato dalla legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni in premessa elencate, e che si intendono qui di seguito integralmete trascritte, un aumento fino ad un massimo di L. 120.000 della detrazione d'imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali. ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 100.000 A) Famiglia con un figlio di eta' inferiore ad anni 18 alla data del 1 gennaio 1999: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999; nucleo famigliare con un figlio di eta' inferiore a 18 anni al 1 gennaio 1999: reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente si calcola la media). ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 120.000 A) Famiglie con due o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 1999: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999; nucleo famigliare con due o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni al 1 gennaio 1999; reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media). B) Famiglie numerose: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999; nucleo famigliare composto da sei o piu' componenti al 1 gennaio 1999; reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media). C) Pensionati: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999; essere in condizione non lavorativa (pensionati) al 1 gennaio 1999; reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente. D) Famiglie con portatori di handicap: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999; il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente. E) Disoccupati: possesso a titolo di proprieta' o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999; essere regolarmente iscritti nelle liste di disoccupazione dell'ufficio collocamento; reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) e' subordinato: alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna altra proprieta' immobiliare; b) che l'immobile occupato sia di categoria catastale compresa tra A/2 e A/6; al rispetto dei seguenti criteri applicativi: 1) il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione; 2) la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'acconto dell'imposta al servizio tributi del comune di Vignola, via G. B. Bellucci n. 1, 41058 Vignola (Modena) oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo; 3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta. (Omissis). COMUNE DI VIGNOLO (Cuneo) Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VIGOLZONE (Piacenza) Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di dare atto che: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte. fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI VIGONZA (Padova) Il comune di VIGONZA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 1999 e il 14 maggio 1997, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,7 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 5,7 per mille per gli altri immobili, a modifica di quanto gia' deliberato con atto n. 389/98. (Omissis). a) di autorizzare l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari al 50% dell'imposta a favore dei contribuenti unicamente proprietari dell'abitazione principale destinata a residenza con nuclei famigliari e redditi lordi complessivi cosi' determinati: Nucleo famigliare Reddito -- -- Nucleo di una persona > L. 18.500.000 Nucleo di due persone > L. 23.400.000 Nucleo di tre persone > L. 27.800.000 Nucleo di quattro persone > L. 31.500.000 Ogni ulteriore persona + L. 3.500.000 b) di stabilire che nella formazione del reddito annuo lordo del contribuente puo' essere detratta la quota relativa agli interessi bancari che ha versato nel corso dell'anno a copertura dell'eventuale mutuo contratto; c) che non possono essere oggetto di ulteriore detrazione gli immobili rientranti nella cat. A1, A7, A8, A9 e A10; d) che il termine massimo per la richiesta di ulteriore detrazione e' 30 giugno 1997; e) che la ulteriore detrazione potra' essere richiesta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune allegando in ogni caso la copia della dichiarazione dei redditi. (Omissis). COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (Verona) Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare ed approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VILLACHIARA (Brescia) Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA (Sondrio) Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1. di confermare, per le ragioni riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura del 5,50 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di confermare, per l'anno 1999, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a lire 200.000, con la seguente precisazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996: saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino beate; 3. di elevare fino a L. 300.000, le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998), e cosi' individuate: pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente; lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella tabella riportata in premessa. (Omissis). COMUNE DI VILLA GUARDIA (Como) Il comune di VILLA GUARDIA (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,3 per mille; di confermare, inoltre, per l'anno 1999, in L. 210.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di determinare per l'anno 1999, quali destinatari della detrazione di lire 400.000 per l'abitazione principale, i proprietari o titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle categorie ed alle condizioni che di seguito si specificano: a) pensionati con almeno 60 anni, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) titolari di assistenza sociale a livello comunale, a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; d) lavoratori sia dipendenti che autonomi con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a lire 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; di precisare che sono escluse dall'aumento delle detrazioni di lire 400.000, tutte le unita' classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra; di precisare, inoltre, che le richieste per l'ulteriore detrazione dovranno essere presentate entro il 15 giugno 1999 e dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (Omissis). COMUNE DI VILLANDRO - VILLANDERS (Bolzano) Il comune di VILLANDRO - VILLANDERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille, ad eccezione: 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa) e per gli appartamenti tenuti a disposizione; 2. di fissare a L. 500.000, la detrazione per l'anno 1999 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VILLANTERIO (Pavia) Il comune di VILLANTERIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere inalterate le aliquote (omissis) confermandole per l'anno 1999 nella stessa misura in vigore (omissis) I.C.I. nella misura del 6 e 5 per mille (omissis). (Omissis). COMUNE DI VILLAREGGIA (Torino) Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VILLA RENDENA (Trento) Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); di applicare la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di L. 350.000, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L. 350.000, deve intendersi applicata, oltreche' alle unita' immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato daII'art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indi'visa adibite ad abitazione principale di soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille. COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO (Torino) Il comune di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); A) di fissare, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; B) di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. al 3 per mille a favore di quei proprietari che eseguano interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, volti al recupero per finalita' abitative di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 1B) il recupero deve essere comunque finalizzato, a seconda dei casi, al ripristino dell'agibilita', dell'abitabilita', dei caratteri artistici o architettonici dell'unita' immobiliare; 2B) i requisiti di inagibilita' o di inabitabilita' devono essere oggetto di specifica e documentata dichiarazione da parte dell'interessato, verificata ed accertata da parte dell'ufficio tecnico comunale e della competente U.SL.; l'agevolazione e' concessa solo nel caso in cui il richiedente o chiunque altro, al momento della presentazione della domanda, non sia residente ne' domiciliato presso l'unita' immobiliare oggetto dei recupero; 3B) le caratteristiche degli immobili di interesse artistico o architettonico sono quelle evidenziate nel piano regolatore generale comunale, tavola TP3; 4B) la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in oggetto deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia o alla denuncia di inizio attivita', a seconda della tipologia degli interventi; il comune si pronuncera' sull'istanza contestualmente al rilascio/diniego della concessione/autorizzazione edilizia o entro i termini prescritti dal regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo nel caso di denuncia inizio attivita'; 5B) il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola con i versamenti I.C.I. dovuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza di cui sopra; 6B) tutti gli interventi di recupero interessati alla presente agevolazione devono essere condotti su unita' immobiliari situate nella zona "A" del vigente piano regolatore generale comunale; gli interventi diretti al recupero di immobii inagibili o inabitabili possono essere condotti anche all'interno della zona "E"; 7B) l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui sono stati iniziati i lavori; 8B) il mancato completamento degli interventi nei tempi prescritti dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza dal diritto all'aliquota agevolata e l'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni pregressi secondo l'aliquota piena, stabilita per le categorie delle unita' immobiliari interessate; C) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; D) di considerare "direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI VILLAR PEROSA (Torino) Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille; b) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le unita' immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzato come abitazione principale del conduttore: 4,4 per mille; c) L. 210.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (L'Aquila) Il comune di VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio di Villa Santa Lucia degli Abruzzi per il corrente anno 1999 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO (Frosinone) Il comune di VILLA SANTO STEFANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare con decorrenza 1 gennaio 1999 l'imposta comunale immobiliare (ICI) di cui all'art. 4, sesto comma della legge n. 421/1992, nella misura di: A) del 5 per mille, con detrazione abitazione priincipale di L. 200.000 per i residenti; B) del 6 per mille, per i non residenti. (Omissis). COMUNE DI VILLETTE (Verbano - Cuslo - Ossola) Il comune di VILLETTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE (Bergamo) Il comune di VILMINORE DI SCALVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la detrazione minima nella misura di legge; 6 per mille per ogni altro tipo di immobile. (Omissis). COMUNE DI VIMERCATE (Milano) Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali al 4,8 per mille con detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VINADIO (Cuneo) Il comune di VINADIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nel 5,5, per mille l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI VIONE (Brescia) Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza. (Omissis). COMUNE DI VIPITENO - STERZING (Bolzano) Il comune di VIPITENO - STERZING (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura uniforme col 5,3 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in misura uniforme di L. 650.000. (Omissis). COMUNE DI VITTORIO VENETO (Treviso) Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle misure seguenti: a) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze cosi' come definite agli articoli 10 e 11 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille da applicare ai soggetti passivi per le altre abitazioni diverse dall'abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze come definite dall'art. 11 comma 1 lettera e) del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998; c) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati o immobili non ricompresi nei punti precedenti e alle aree fabbricabili. 2. di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999 e' fissato in L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI VITTUONE (Milano) Il comune di VITTUONE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille; 3. l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 4. la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; 5. un'ulteriore detrazione di L. 100.000 (complessivamente L. 300.000) per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni sottospecificate a decorrere dal 1 gennaio 1999: a) proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale non classificata nelle categorie A/1 (Abitazione signorile), A/8 (Villa) e A/9 (Castelli, palazzi di pregio storico e artistico); b) i titolari di reddito derivante da pensione minima, nonche' di importo equivalente o inferiore, aventi un reddito aggiuntivo del nucleo familiare non superiore complessivamente a L. 10.000.000. (Omissis). COMUNE DI VIVARO (Pordenone) Il comune di VIVARO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) del 5 per mille con detrazione di L. 200.000. per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI VO' (Padova) Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: 6 per mille aliquota ordinaria; 5,5 per mille per abitazione principale; detrazione per abitazione principale L. 200.000; 7 per mille per i fabbricati non locati; 4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI VOGHERA (Pavia) Il comune di VOGHERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprieta', diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2. di confermare l'aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura del 5 per mille, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. di determinare l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 per mille; 4. di dare atto che il gettito dell'imposta verra' introitato nell'apposita risorsa del civico bilancio 1999 mentre in apposita sede del medesimo bilancio trovera' allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. 1, Funz. 01, Serv. 04, lnt. 03); 5. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria spettante all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta', di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L. 90.000.000 (comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano nelle seguenti particolari situazioni di disagio, secondo le graduazioni sotto riportate: a) - pensionati e/o coniuge a carico pensionato; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 60%; c) disoccupati o lavoratori in mobilita' da oltre 6 mesi; d) lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 1999; e) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2 persone; e limitatamente ai soggetti la cui abitazione e' classificata in A/3 o A/4 o A/5 o A/6, ed escludendo dal beneficio le abitazioni classificate A/1 - A/2 - A/7 - A/8- A/9. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; 7. di graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare dichiarato agli effetti della dichiarazione IRPEF 1999 per i redditi 1998, come segue: Categorie di cui al punto 6 lettere a) b) c) d): L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a L. 12.000.000; L. 150.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo da 12.000.001 fino a 21.000.000; L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o piu' percipienti, con reddito familiare lordo fino a 21.000.000; L. 200.000 di maggior detrazione per nuclei con almeno due componenti, con reddito familiare lordo da L. 21.000.001 e fino a L. 25.000.000 L. 100.000 di maggior detrazione per nuclei con due o piu' percipienti e con almeno un componente a carico e con reddito familiare lordo da L. 25.000.001 e fino a L. 30.000.000. Categorie di cui al punto 6 lettera e): L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o piu' componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 30.000.000 aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente; 8. di stabilire che le richieste documentate per l'aumento delle detrazioni, di cui sopra, dovranno pervenire al comune, a pena di decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 1 al 20 giugno 1999, e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell'invalidita' e/o handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilita' o cassa integrazione; 9. di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l'ottenimento della maggiore detrazione devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti. (Omissis). COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (Mantova) Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 una aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) che sara' applicata in questo comune, pari a quella del 1998 e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ZOLA PREDOSA (Bologna) Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, in L. 230.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale dai proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; di determinare, per l'anno 1999, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di L. 230.000, gia' prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun famigliare dimorante nell'appartamento possieda, su tutto il territorio nazionale al 1 gennaio 1999, altre proprieta' immobiliari (terreni e fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione: A) nella misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con 3 figli di eta' inferiore a diciotto anni purche': 1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999; 2. il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1 gennaio 1999; 3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef. B) nella misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con cinque o piu' componenti il nucleo famigliare purche': 1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999; 2. il nucleo famigliare sia composto da cinque a piu' componenti alla data del 1 gennaio 1999; 3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef. C) Nella misura di L. 270.000 a favore delle famiglie con quattro o piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni purche': 1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999; 2. il nucleo famigliare ricomprenda quattro o piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1 gennaio 1999; 3. Il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef. D) Nella misura di L. 270.000 a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purche': 1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 1999; 2. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 65.000.000 annui lordi imponibili ai fini Irpef, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 1998; 3. entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'eta' inferiore a trentasette anni alla data del 1 gennaio 1999; 4. sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa ed in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1 gennaio 1999. (Omissis). di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili determinate dalla giunta comunale come da deliberazione n. 384 del 9 dicembre 1998, e di applicare le stesse come di seguito specificato: aliquota ordinaria, per l'anno 1999, nella misura del 5,4 per mille; aliquota ridotta, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille a favore di: 1) soggetti passivi persone fisiche, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita a propria abitazione principale; 2) soggetti passivi persone fisiche, ovunque residenti, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come proprie abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI ZONE (Brescia) Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE (Belluno) Il comune di ZOPPE' DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille in misura unica; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizlone che Ia stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ZUCLO (Trento) Il comune di ZUCLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). "di confermare, l'aumento a L. 300.000 della detrazione dall'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L. 300.000 deve intendersi applicata, oltreche' alle unita' immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari". (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizie che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille. COMUNE DI ZUGLIANO (Vincenza) Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 6 per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente; b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI ZUMAGLIA (Biella) Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' irnmobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6,50 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000; 3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 5,50 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2). (Omissis).