L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di attivi posti a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita ed, in allegato, il prospetto trimestrale delle disponibilita' destinate alla copertura delle riserve tecniche in conformita' a quanto previsto dell'art. 31, comma 2, del decreto n. 174/1995; Vista la circolare ISVAP del 20 marzo 1997, n. 299, con la quale in attesa dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91 /674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, si e' prescritto l'utilizzo, per il prospetto di copertura delle riserve tecniche da allegare al bilancio di esercizio, del modello approvato con il citato provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996, n. 147; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della suddetta direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 79, comma 1, lett. m), che, aggiungendo il comma 6 all'art. 31 del decreto n. 174/1995, attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello recante un apposito prospetto che le imprese devono allegare al bilancio di esercizio, contenente l'indicazione delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche; Visto il provvedimento ISVAP del 16 settembre 1998, n. 981, recante integrazioni e modifiche ai provvedimenti ISVAP del 19 luglio 1996, n. 297 e del 30 gennaio 1996, n. 147; Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP del 10 marzo 1999, n. 1141-G, recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Ritenuta la necessita' di approvare i modelli recanti i prospetti delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche da allegare al bilancio di esercizio nonche' un nuovo Modello 1 con relativo allegato "A" recante il prospetto trimestrale delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche, in sostituzione di quello approvato con provvedimento ISVAP del 16 settembre 1998, n. 981, fermi restando il Modello 2 e l'allegato "B" al Modello 1 di cui al suddetto provvedimento nonche' i criteri e le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo e nei provvedimenti ISVAP del 19 luglio 1996, n. 297 e del 30 gennaio 1996, n. 147; Ritenuta altresi' la necessita' di approvare un modello recante il prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello stato patrimoniale; Ritenuta infine la necessita' di apportare un chiarimento alla voce 87 ed una rettifica alla nota di cui alla voce 91 del punto III del prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' prima richiamato; Dispone: Art. 1. Prospetti dimostrativi delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche 1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, devono allegare al bilancio di esercizio i prospetti Modello 1, con relativi allegati "A" e "B", Modello 2 e Modello 3, contenenti l'indicazione delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche redatti in conformita' ai modelli annessi al presente provvedimento.