Art. 6. L'organismo autorizzato "I.N.O.Q." comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantita' certificate e degli aventi diritto.