IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997 e 2 novembre 1998, con i quali il dott. Stefano Landi e nominato capo del Dipartimento del turismo e successivamente confermato nell'incarico; Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il decreto 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988; Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 dicembre 1988, recante individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1989, recante, approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio; Visti i decreti 21 maggio 1990 e 18 dicembre 1991, di rettifica al citato decreto ministeriale 14 dicembre 1989; Visto il decreto 25 ottobre 1991, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turisiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio; Considerato che con sentenza n. 1694/1994 del TAR Lazio, confermata dalla sentenza n. 433/1996, del Consiglio di Stato, il decreto ministeriale 14 dicembre 1989 e' stato annullato su ricorso della societa' Albergo S. Chiara a suo tempo esclusa dal finanziamento e di seguito chiamata parte attrice; Ritenuto di doversi conformare al giudicato formatosi sulle anzidette pronunce; Considerato che a tal fine e' stata rinnovata la procedura di valutazione per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 556/1988, nominando, con decreto 6 novembre 1996, la commissione tecnica ex art. 2 della legge n. 556/1988, per l'esame delle iniziative presentate; Visto il verbale n. 6 con il quale la commissione tecnica, avendo espletato le procedure di valutazione, ha rassegnato la graduatoria finale delle iniziative prese in esame tra le quali figura anche il progetto della parte attrice; Considerato che dalla graduatoria risultano valutati positivamente tutti i progetti di cui al decreto 14 dicembre 1989, oltre a quello presentato dalla parte attrice; Ritenuto di dover recepire la riferita graduatoria formulando, ai fini del prescritto parere della conferenza Statoregioni, una proposta di approvazione delle strutture turistiche, ricettive e tecnologiche nella regione Lazio; Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Statoregioni nella seduta del 21 gennaio 1999; Vista la sentenza n. 3196/1998 del TAR Lazio relativa al giudizio di ottemperanza sul giudicato; Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale e' erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi e' ad esso proporzionalmente correlato; Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non puo' esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile; Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi e che il contributo da erogare alla parte attrice debba rapportarsi anche alla percentuale applicata alle altre iniziative gia' finanziate; Considerato, in particolare, quanto sancito nella sentenza relativa all'esecuzione del giudicato, in merito al reperimento degli strumenti finanziari utili a soddisfare le ragioni della parte attrice; Ritenuto, quindi, che debbano essere confermati gli importi di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1989 relativamente ai contributi assegnati; Considerato che la disponibilita' finanziaria per il soddisfacimento delle pretese della parte attrice si determina a seguito di revoche, decadenze, rideterminazioni di contributi e definizione di iniziative con difficolta' di realizzazione di cui al decreto anzidetto, effettuate o da effettuarsi da parte della regione Lazio; Decreta: Art. 1. Il decreto 14 dicembre 1989, recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio, e' annullato.