Art. 4.
  L'assegnazione  dei  contributi  in  conto  capitale  ed  in  conto
interessi ai  soggetti concessionari  per le opere  e per  i relativi
investimenti  ammissibili, e'  determinata negli  importi specificati
nell'elenco di  cui all'art.  3 ove i  contributi non  risultino gia'
corrisposti, anche  se in  misura ridotta  a seguito  di accertamenti
effettuati dalla regione Lazio.