Art. 5.
  I contributi di cui all'art. 4, ove non risultino gia' corrisposti,
saranno  erogati  secondo  le modalita'  previste  nelle  convenzioni
relative all'attuazione  dei singoli progetti da  stipularsi, ove non
gia'  stipulate, entro  novanta  giorni dalla  data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
   Roma, 19 febbraio 1999
                                      Il capo del Dipartimento: Landi