Art. 4. 1. I fondi raccolti tramite il circuito bancario e gli sportelli postali sono riservati su apposita contabilita' speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria centrale dello Stato, intestata a: "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato Missione Arcobaleno", dalla quale il commissario delegato preleva direttamente le somme occorrenti per il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 2. Al fine della massima speditezza degli interventi, il commissario delegato puo' richiedere anticipazioni finanziarie da parte di istituti di credito con l'apertura di apposito conto corrente; tali anticipazioni saranno rimborsate con i fondi di cui al presente comma. 2. Il commissario delegato e' autorizzato ad operare in deroga alle vigenti norme di contabilita' pubblica in materia di approvvigionamento, acquisizione di beni, forniture e servizi, nonche' in materia di gestione della spesa. In particolare, sono autorizzate deroghe alle seguenti norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.