Art. 4.
  1. I  fondi raccolti tramite  il circuito bancario e  gli sportelli
postali sono  riservati su apposita contabilita'  speciale da aprirsi
presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria centrale dello Stato,
intestata  a: "Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  - Commissario
delegato Missione  Arcobaleno", dalla  quale il  commissario delegato
preleva direttamente  le somme occorrenti per  il perseguimento delle
finalita'  previste dall'art.  2.  Al fine  della massima  speditezza
degli   interventi,   il   commissario   delegato   puo'   richiedere
anticipazioni  finanziarie  da  parte  di  istituti  di  credito  con
l'apertura  di apposito  conto corrente;  tali anticipazioni  saranno
rimborsate con i fondi di cui al presente comma.
  2. Il commissario delegato e' autorizzato ad operare in deroga alle
vigenti   norme    di   contabilita'    pubblica   in    materia   di
approvvigionamento,  acquisizione  di   beni,  forniture  e  servizi,
nonche'  in materia  di gestione  della spesa.  In particolare,  sono
autorizzate deroghe alle seguenti norme:
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 36;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
  decreto del  Presidente della  Repubblica 5  giugno 1976,  n. 1076,
art. 42;
  decreto del  Presidente della Repubblica  5 dicembre 1983,  n. 939,
articoli 5 e 7;
  decreto del  Presidente della  Repubblica 31  luglio 1990,  n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
   legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19;
  decreto del  Presidente della  Repubblica 20  aprile 1994,  n. 367,
art. 20;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n.  157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 22, 23 e 24;
  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14,
18 e 19.