Art. 5.
  1. Per  le finalita'  di cui all'art.  2, il  commissario delegato,
sulla base  delle indicazioni  prioritarie determinate dal  Governo e
raccordandosi  con il  Dipartimento  della  protezione civile,  degli
affari sociali e  con il commissario straordinario  per le iniziative
di  supporto  in   Albania,  definisce  gli  interventi   e  ne  cura
l'attuazione,  destinando   le  risorse,   in  via   prioritaria,  ad
organizzazioni  non  governative,   associazioni  di  volontariato  e
organismi   internazionali;  puo'   altresi'  disporre   direttamente
l'acquisizione  di   beni  di  prima  necessita',   di  attrezzature,
materiali e servizi connessi.