Art. 5. 1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il commissario delegato, sulla base delle indicazioni prioritarie determinate dal Governo e raccordandosi con il Dipartimento della protezione civile, degli affari sociali e con il commissario straordinario per le iniziative di supporto in Albania, definisce gli interventi e ne cura l'attuazione, destinando le risorse, in via prioritaria, ad organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e organismi internazionali; puo' altresi' disporre direttamente l'acquisizione di beni di prima necessita', di attrezzature, materiali e servizi connessi.