Art. 7.
  1. Per la  definizione del programma di  interventi, il commissario
delegato  assicura un  rapporto permanente  di consultazione  con gli
organismi  nazionali  ed  internazionali competenti  nonche'  con  le
organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, con
particolare riferimento a quelle  coordinate dal dipartimento per gli
affari sociali.