Art. 2.
  1. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  alla lettera  a)  le  parole "per  la  sottocategoria B1"  sono
soppresse ogni volta;
  b)  alla  lettera   b)  terzo  capoverso,  le  parole   "e  per  le
sottocategorie C1, C1+E" sono soppresse;
  c) alla  lettera c) le parole  "e le sottocategorie D1,  D1+E" sono
soppresse.