Art. 2. 1. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole "per la sottocategoria B1" sono soppresse ogni volta; b) alla lettera b) terzo capoverso, le parole "e per le sottocategorie C1, C1+E" sono soppresse; c) alla lettera c) le parole "e le sottocategorie D1, D1+E" sono soppresse.