(all. 1 - art. 1)
ELENCO    DELLE IMPERFEZIONI  ED  INFERMITA' CHE  SONO  CAUSA DI  NON
IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
                         Avvertenze generali
  Il presente  elenco si  applica agli  iscritti, agli  arruolati, ai
militari  di  leva  ed   al  personale  aspirante  agli  arruolamenti
volontari in sede  di selezione, fatti salvi  i requisiti psicofisici
specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata.
  L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il
personale  militare di  carriera gia'  in servizio,  per il  quale il
giudizio di  idoneita' dovra' essere espresso  in relazione all'eta',
al grado, alla categoria ed  agli incarichi, nonche' alle particolari
norme che ne regolano la posizione di stato.
  Sono  giudicati  idonei i  soggetti  esenti  dalle imperfezioni  ed
infermita'  di cui  al presente  elenco, in  possesso dell'efficienza
psicofisica che  ne consenta, sia in  tempo di pace che  in emergenza
bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al
grado, alla qualifica  ed al ruolo di  appartenenza senza pregiudizio
per la salute dell'interessato o per quella della collettivita'.
  Il giudizio  di abilita' viene  adottato nei riguardi  dei soggetti
che  non siano  affetti dalle  imperfezioni ed  infermita' di  cui al
presente elenco.
  Il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento
della  riforma viene  adottato  immediatamente,  per le  imperfezioni
gravi  e le  infermita' croniche  e  al termine  del periodo  massimo
concedibile  di  temporanea  inabilita'   per  quelle  che,  ritenute
presunte  sanabili,  permangono  oltre   tale  periodo;  il  medesimo
giudizio e'  adottato, altresi',  per le infermita'  che per  la loro
natura sono suscettibili di aggravamento  o di successioni morbose in
conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare.
  Per i militari  alle armi il giudizio di  inabilita' permanente che
determina il provvedimento di riforma  viene adottato anche quando la
patologia, ritenuta  sanabile, permanga nonostante le  cure richieste
dal caso e la licenza di convalescenza necessaria.
  Il giudizio di inabilita' temporanea che determina il provvedimento
di  rivedibilita'  per gli  iscritti  di  leva  e di  temporanea  non
idoneita'  per gli  arruolati  rivisitati prima  dell'incorporazione,
viene adottato per imperfezioni  o infermita' presunte sanabili entro
il periodo massimo  concedibile e solo se  previsto dall'articolo che
definisce l'infermita'.
  Con il  provvedimento di rivedibilita' l'iscritto  viene rinviato a
nuova visita medica  che, in ogni caso, non  potra' essere effettuata
prima che siano trascorsi sei mesi.
  Per   l'arruolato   rivisitato    prima   dell'incorporazione,   il
provvedimento di temporanea non  idoneita', per la stessa infermita',
puo'  avere  durata  complessiva  non  inferiore a  sei  mesi  e  non
superiore ad un anno e puo' essere adottato solo in unica soluzione.
  Per  i  provvedimenti  di  "rivedibilita'"  e  di  "temporanea  non
idoneita'",  connessi  a  stati  di tossicodipendenza,  di  abuso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme
previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  L'osservazione  prevista dal  presente  elenco e'  la procedura  di
accertamento  clinicodiagnostico   con  finalita'   medicolegale.  Va
praticata negli  stabilimenti sanitari  militari provvisti  di organi
medicolegali,  tutte  le  volte  che e'  prevista  dall'articolo  che
definisce l'infermita', nonche' nei casi in cui risulti necessario il
ricovero ai  fini diagnostici. Qualora non  sussista tale necessita',
gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso
le  medesime  strutture  sanitarie per  effettuare  gli  accertamenti
specialistici  non  eseguibili  presso  i   consigli  di  leva  e  le
infermerie di Corpo;  a tal fine, se necessario,  i militari potranno
essere aggregati  temporaneamente al  reparto servizi  delle predette
strutture  sanitarie ed  utilizzati  in mansioni  che non  comportino
rischio, con esclusione  dei servizi di guardia e  di assistenza agli
ammalati.
  Nel  presente elenco  vengono utilizzate  spesso espressioni  quali
lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica
e medicolegale  dell'affezione mentre l'aggettivo  "rilevante" indica
"sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che, anche
se  lieve  sul  piano   clinico,  costituisce  nondimeno  impedimento
all'espletamento del servizio militare.
  Per i  residenti all'estero l'osservazione viene  sostituita da una
visita collegiale  da parte di  una commissione medica  costituita da
due membri  (uno dei quali  fiduciario del consolato),  alla presenza
dell'autorita' consolare.
  Durante  le  visite  i   periti  esaminano  il  libretto  sanitario
personale di  cui all'art. 27 della  legge 23 dicembre 1978,  n. 833,
nonche' l'eventuale ulteriore  documentazione sanitaria esibita dagli
interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.
  La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da
strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata, se
ritenuta  esauriente, quale  unico riferimento  per l'emanazione  del
giudizio medicolegale.
  I consigli di leva possono riformare senza esame personale:
  a) i  soggetti affetti  da evidenti  e gravi  imperfezioni fisiche,
sulla base  di attestazione rilasciata dal  capo dell'amministrazione
comunale;
  b)  i  soggetti  affetti   da  gravi  infermita'  accertate  presso
strutture sanitarie  pubbliche, documentate con idonei  atti sanitari
debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale
della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
  Il  provvedimento   di  riforma   dei  soggetti  che   siano  stati
riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
viene  adottato  ai  sensi  dell'art. 67  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica.
  Per  quanto  non espressamente  previsto  da  queste avvertenze  si
applica  il  vigente  regolamento  sul  Servizio  sanitario  militare
territoriale (R.S.S.M.T.).
                               Art. 1.
                         Morfologia generale
  Le  disarmonie somatiche  e  le distrofie  costituzionali di  grado
rilevante;  trascorso,   ove  occorra,   il  periodo   di  inabilita'
temporanea.
                               Art. 2.
             Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie
  a)  I  difetti del  metabolismo  glicidico,  lipidico o  protidico;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    b) La mucoviscidosi.
  c)  Le  endocrinopatie;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
  d) I  difetti quantitativi  o qualitativi degli  enzimi; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                               Art. 3.
             Malattie da agenti infettivi e da parassiti
  Le malattie da  agenti infettivi e da parassiti che  siano causa di
rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e
persistente compromissione  delle condizioni  generali o  della crasi
ematica   o  che   abbiano   caratteristiche  di   cronicita'  o   di
evolutivita';  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di  inabilita'
temporanea.
                               Art. 4.
                              Ematologia
  a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.
  b) Le  malattie secondarie del  sangue e degli  organi emopoietici;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                               Art. 5.
                          Immunoallergologia
  a) L'asma bronchiale allergico e  le altre gravi allergie, anche in
fase    asintomatica,   accertate    con   gli    appropriati   esami
specialisticostrumentali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
  b) Le  gravi intolleranze ed  idiosincrasie a farmaci  od alimenti,
anche  in  fase asintomatica,  accertate  con  gli appropriati  esami
specialisticostrumentali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
  c)  Le sindromi  da immunodeficienza,  anche in  fase asintomatica,
accertate   con  gli   appropriati  esami   specialisticostrumentali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    d) Le connettiviti sistemiche.
                               Art. 6.
                             Tossicologia
  Lo stato  di intossicazione cronica  da piombo o da  altri metalli;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                               Art. 7.
                              Neoplasie
    a) I tumori maligni.
  b)  I tumori  benigni  ed i  loro esiti  quando  per sede,  volume,
estensione   o  numero   siano  deturpanti   o  producano   rilevanti
alterazioni strutturali o funzionali.
                               Art. 8.
                               Cranio
  a) Le  malformazioni craniche  congenite con evidenti  deformita' o
rilevanti disturbi funzionali.
  b) Le alterazioni morfologiche acquisite  delle ossa del cranio che
determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o che
interessano la teca interna.
                               Art. 9.
                      Complesso maxillo facciale
  a)  Le malformazioni  e  gli  esiti di  patologie  o lesioni  delle
labbra, dela  lingua e  dei tessuti molli  della bocca  che producano
gravi  disturbi funzionali;  trascorso,  ove occorra,  il periodo  di
inabilita' temporanea.
  b)  Le  malformazioni,  gli  esiti   di  lesioni  o  di  interventi
chirurgici correttivi,  le patologie del complesso  maxillofacciale e
le alterazioni  dell'articolarita' temporomandibolare causa  di gravi
alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove   occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
  c)  Le  malformazioni  e   gli  esiti  di  patologie  dell'apparato
masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.
                              Art. 10.
                       Apparato cardiovascolare
    a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.
  b)  Le  malattie   dell'endocardio,  del  miocardio,  dell'apparato
valvolare,  del  pericardio,  dei  grossi   vasi  ed  i  loro  esiti;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  c)  Le gravi  turbe  del ritmo  cardiaco e  le  gravi anomalie  del
sistema specifico  di conduzione; trascorso, ove  occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
  d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione.
  e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.
  f)  Le altre  patologie delle  arterie e  quelle dei  capillari con
disturbi trofici o  funzionali; trascorso, ove occorra  il periodo di
inabilita' temporanea.
  g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi
del circolo venoso profondo.
  h) Le  flebiti e le  altre patologie del  circolo venoso ed  i loro
esiti  con disturbi  trofici funzionali;  trascorso, ove  occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
  i) le  patologie gravi dei  vasi e dei  gangli linfatici ed  i loro
esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 11.
                        Apparato respiratorio
  a) Le malattie  croniche dei bronchi e dei  polmoni; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le malattie  delle pleure ed i loro  esiti rilevanti; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  c) I  dismorfismi della gabbia toracica  con alterazioni funzionali
respiratorie.
                              Art. 12.
                          Apparato digerente
  a) Le  malformazioni e le  malattie croniche delle ghiandole  e dei
dotti salivari  che producono  gravi disturbi  funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le  malformazioni, le  anomalie di posizione,  le patologie  o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas
e del  peritoneo che,  per natura, sede  e grado  producano rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
    c) Le ernie viscerali.
  d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale
di un viscere.
                               Art. 13.
                         Apparato urogenitale
  a) Le malformazioni, le malposizioni,  le patologie o i loro esiti,
del rene, della pelvi, dell'uretere,  della vescica e dell'uretra che
sono  causa  di  rilevanti  alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le malformazioni, le malposizioni,  le patologie o i loro esiti,
dell'apparato  genitale  che  sono  causa  di  rilevante  alterazione
funzionale;  trascorso,   ove  occorra,  il  periodo   di  inabilita'
temporanea.
                              Art. 14.
                              Neurologia
  a) Le  malattie del  sistema nervoso  centrale e  i loro  esiti che
siano  causa  di  rilevanti alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le  malattie del sistema nervoso  periferico e i loro  esiti che
siano  causa  di  rilevanti alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  c)  Le   miopatie  causa   di  rilevanti   alterazioni  funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  d) Le epilessie;  trascorso, ove occorra, il  periodo di inabilita'
temporanea.
  e)  Gli  esiti  di  traumi encefalici  e  midollari  con  rilevanti
limitazioni  funzionali;  trascorso,  ove   occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 15.
                             Psichiatria
  a)  Il  ritardo mentale,  di  qualsiasi  livello, purche'  tale  da
pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali.
    b) I disturbi del controllo degli impulsi.
    c) I disturbi dell'adattamento.
    d) I disturbi della comunicazione.
    e) I disturbi da tic.
    f) I disturbi delle funzioni evacuative.
    g) I disturbi del sonno.
    h) I disturbi della condotta alimentare.
    i) Le parafilie e i disturbi della identita' di genere.
  Per  tutti,  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di  inabilita'
temporanea. In  ogni caso i  predetti disturbi devono essere  tali da
limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare.
  l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  m) I disturbi mentali dovuti  ad una patologia organica; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  n) I disturbi  di personalita'; trascorso, ove  occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
  o) I  disturbi nevrotici  e reattivi:  i disturbi  dell'umore senza
sintomi psicotici,  i disturbi d'ansia (attacchi  di panico, disturbo
ossessivocompulsivo,  disturbo  posttraumatico  da  stress,  etc.)  i
disturbi somatoformi  e da conversione, le  sindromi marginali, etc.;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  p)  I  disturbi psicotici,  anche  se  in  fase  di compenso  o  di
remissione clinica; trascorso, ove  occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
                              Art. 16.
                             Oftalmologia
  a) Le  malformazioni, le disfunzioni,  le patologie o gli  esiti di
lesioni delle  palpebre e delle ciglia,  anche se limitate a  un solo
occhio,  quando   siano  causa  di  rilevanti   disturbi  funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le  malformazioni, le malattie  croniche e gli esiti  di lesioni
delle  ghiandole  e  delle  vie  lacrimali,  quando  siano  causa  di
rilevanti disturbi funzionali; trascorso,  ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
  c) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa
di  diplopia o  deficit visivi  previsti  dal successivo  comma h)  o
qualora    producano    alterazioni    della    visione    binoculare
(soppressione);  trascorso, ove  occorra,  il  periodo di  inabilita'
temporanea.
    d) Le gravi discromatopsie.
  e)  La anoftalmia;  le malformazioni,  le malattie  croniche e  gli
esiti di lesioni  dell'orbita, del bulbo oculare e  degli annessi con
rilevanti  alterazioni   anatomiche  o  funzionali;   trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  f)  Il  glaucoma  e  le  disfunzioni  dell'idrodinamica  endoculare
potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove  occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
  g)  I  vizi  di  refrazione  che,  corretti,  comportano  un  visus
inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
  h)  I difetti  del  campo visivo,  anche  monoculari, che  riducano
sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
    i) L'emeralopia.
  l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi
in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un
solo meridiano.
  m)  L'astigmatismo misto  in  cui  la somma  tra  i due  meridiani,
miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
  n)  Le anisometropie  in cui  la  differenza tra  i meridiani  piu'
ametropi  dei  due  occhi  superi  le 5  diottrie  o  che  comportino
alterazione della visione binoculare.
                              Art. 17.
                         Otorinolaringoiatria
  a)  Le   malformazioni  ed   alterazioni  congenite   ed  acquisite
dell'orecchio  esterno, dell'orecchio  medio, dell'orecchio  interno,
quando siano deturpanti o causa  ai di rilevanti disturbi funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) Le  ipoacusie monolaterali con perdita  uditiva, calcolata sulla
media delle quattro frequenze fondamentali (500  - 1000 - 2000 - 3000
Hz),  maggiore  di  65  dB;  trascorso, ove  occorra  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
  c)  Le  ipoacusie  bilaterali  con percentuale  totale  di  perdita
uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
  d) Le malformazioni e le alterazioni  acquisite del naso e dei seni
paranasali,  quando siano  causa  di  rilevanti disturbi  funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della
laringe e  della trachea,  quando siano  causa di  rilevanti disturbi
funzionali;  trascorso,   ove  occorra,  il  periodo   di  inabilita'
temporanea.
                              Art. 18.
                             Dermatologia
  Le alterazioni congenite ed acquisite,  croniche della cute e degli
annessi,  estese  o gravi  o  che,  per sede,  determinino  rilevanti
alterazioni funzionali  o fisiognomiche;  trascorso, ove  occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 19.
                         Apparato locomotore
  a)  Le patologie  ed  i  loro esiti,  anche  di natura  traumatica,
dell'apparato    scheletrico,    dei   muscoli,    delle    strutture
capsulolegamentose, tendinee,  aponeurotiche e delle  borse sinoviali
causa di evidenti dismorfismi  o di rilevanti limitazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
  b) La mancanza anatomica o  la perdita funzionale permanente almeno
di:
    1) un dito di una mano;
  2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
  3) falangi ungueali di cinque dita  fra le due mani, escluse quelle
dei pollici;
    4) un alluce;
    5) due dita di un piede.
  c) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti.
                              Art. 20.
                     Altre cause di non idoneita'
  a) Le  imperfezioni o  le infermita'  non specificate  nel presente
elenco ma che rendano palesemente  il soggetto non idoneo al servizio
militare.
   Dopo osservazione.
  b) Il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non
nell'elenco,  non raggiungono,  considerate  singolarmente, il  grado
richiesto per  la riforma ma  che, in  concorso tra loro,  rendano il
soggetto palesamente non idoneo al servizio militare.
   Dopo osservazione.