Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di' Morro d'Alba" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", entro il 30 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.