Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia  1999,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Lacrima  di  Morro" o  "Lacrima  di'  Morro d'Alba"  provenienti  da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante
presso la camera di commercio  competente per territorio, sono tenuti
ad  effettuare  le denunce  dei  rispettivi  terreni vitati  ai  fini
dell'iscrizione dei  medesimi all'apposito albo dei  vigneti "Lacrima
di Morro"  o "Lacrima di Morro  d'Alba", entro il 30  giugno 1999, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante  norme relative  all'albo dei  vigneti ed  alla denuncia
delle uve.