Art. 3. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di' origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1999 Il dirigente: Camilla