Art. 3.
  Chiunque produce,  pone in vendita  o comunque distribuisce  per il
consumo vini con la denominazione di' origine controllata "Lacrima di
Morro"  o "Lacrima  di Morro  d'Alba" e'  tenuto, a  norma di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1999
                                                Il dirigente: Camilla