Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LACRIMA DI MORRO" O "LACRIMA DI MORRO D'ALBA". Art. 1. La denominazione d'origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba"; "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito. Art. 2. I vini a denominazione d'origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" (anche nella tipologia passito): Lacrima: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ancona, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei comuni di: Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, ad esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare. Art. 4. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" devono essere quelle abituali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; e' esclusa la forma a tendone. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" e' la seguente: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", ton. 13; "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito, ton. 13. Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,00% vol. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. In deroga, il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, puo' consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attivita' consolidata e preesistente. La deroga e' comunicata all'ispettorato repressione frodi e alla camera di commercio competente per territorio. Fatta eccezione per la tipologia passito, e' consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. La tipologia "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1 dicembre dell'anno di produzione delle uve. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, e' la seguente: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba": 70%; "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito: 45%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" ed il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata. "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba": 15 dicembre dell'anno della vendemmia; "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito: 1 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. Art. 6. I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba": colore: rosso rubino carico; odore: gradevole, intenso; sapore: gradevole, morbido caratteristico di medio corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito: colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: caratteristico piu' o meno intenso; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. (di cui almeno 13,00% vol. svolto); estratto secco netto minimo: 24,0 g/l; acidita' totale minima: 4,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto. Art. 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente. Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri. Art. 8. Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro. E' vietata la chiusura con tappo a corona o a vite per i recipienti sino a 3 litri.