(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE
CONTROLLATA "LACRIMA DI MORRO" O "LACRIMA DI MORRO D'ALBA".
                               Art. 1.
  La  denominazione  d'origine  controllata   "Lacrima  di  Morro"  o
"Lacrima di  Morro d'Alba" e'  riservata ai vini che  rispondono alle
condizioni  e ai  requisiti prescritti  dal presente  disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
    "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba";
    "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito.
                               Art. 2.
  I vini a  denominazione d'origine controllata "Lacrima  di Morro" o
"Lacrima di Morro  d'Alba" devono essere ottenuti  dalle uve prodotte
dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione
ampelografica:
  "Lacrima  di  Morro"  o  "Lacrima di  Morro  d'Alba"  (anche  nella
tipologia passito):
  Lacrima: minimo  85%; possono  concorrere alla produzione  di detto
vino altri  vitigni a  bacca rossa,  non aromatici,  raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Ancona, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di
Morro d'Alba" ricade nella provincia  di Ancona e comprende i terreni
vocati  alla qualita'  di tutto  il territorio  dei comuni  di: Morro
d'Alba,  Monte S.  Vito,  S. Marcello,  Belvedere  Ostrense, Ostra  e
Senigallia,  ad  esclusione dei  fondi  valle  e dei  versanti  delle
colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
                               Art. 4.
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini  a denominazione  di origine  controllata "Lacrima  di Morro"  o
"Lacrima di Morro d'Alba" devono  essere quelle abituali della zona e
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Per  i nuovi  impianti e  i reimpianti  la densita'  dei ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.
  I  sesti di  impianto e  le  forme di  allevamento consentiti  sono
quelli gia' usati nella zona.
  I sesti  di impianto  sono adeguati alle  forme di  allevamento; e'
esclusa la forma a tendone.
  La  regione puo'  consentire diverse  forme di  allevamento qualora
siano tali  da migliorare la  gestione dei vigneti  senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
  I  sistemi  di  potatura,  in  relazione  ai  suddetti  sistemi  di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella
zona.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La  produzione massima  di uva  per  ettaro di  vigneto in  coltura
specializzata, destinata alla produzione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" e'
la seguente:
  "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", ton. 13;
  "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito, ton. 13.
  Le  uve destinate  alla produzione  del vino  a d.o.c.  "Lacrima di
Morro"  o  "Lacrima di  Morro  d'Alba"  devono assicurare  un  titolo
alcolometrico naturale minimo di 10,00% vol.
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione  ed imbottigliamento  devono essere
effettuate  all'interno  della  zona   di  produzione  delimitata  al
precedente art. 3.
  In  deroga,  il Ministero  per  le  politiche agricole  -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini, sentita la
regione  interessata,  puo'  consentire l'imbottigliamento  dei  vini
anzidetti anche al di fuori  della zona sopraindicata, nel territorio
della provincia di  Ancona, ove si tratti di  attivita' consolidata e
preesistente.  La deroga  e'  comunicata all'ispettorato  repressione
frodi e alla camera di commercio competente per territorio.
  Fatta   eccezione  per   la   tipologia   passito,  e'   consentita
l'arricchimento dei  mosti e dei  vini di  cui all'art. 1  nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie  e nazionali, con mosti concentrati
ottenuti   da  uve   di  vigneti   iscritti  all'albo   della  stessa
denominazione  d'origine  controllata  oppure con  mosto  concentrato
rettificato  o a  mezzo concentrazione  a freddo  o altre  tecnologie
consentite.
  La tipologia "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito
deve essere ottenuta da uve  sottoposte ad un periodo di appassimento
che puo'  protrarsi fino  al 30 marzo  dell'anno successivo  a quello
della vendemmia e la loro  vinificazione non deve essere anteriore al
1 dicembre dell'anno  di produzione delle uve. E'  ammessa nella fase
di   appassimento   l'utilizzazione   di  aria   ventilata   per   la
disidratazione  delle  uve.  Tale procedimento  deve  assicurare,  al
termine  del periodo  di  appassimento, un  contenuto zuccherino  non
inferiore al 21,00%.
  La   resa   massima   dell'uva  in   vino,   compresa   l'eventuale
arricchimento, ove previsto, e' la seguente:
    "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba": 70%;
  "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito: 45%.
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75% per la  tipologia "Lacrima di Morro" o "Lacrima  di Morro d'Alba"
ed il 50%  per la tipologia passito, l'eccedenza non  ha diritto alla
denominazione di origine.  Oltre detto limite decade  il diritto alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
  Per i seguenti vini l'immissione  al consumo e' consentita soltanto
a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata.
  "Lacrima  di  Morro"  o  "Lacrima di  Morro  d'Alba":  15  dicembre
dell'anno della vendemmia;
  "Lacrima di Morro" o "Lacrima  di Morro d'Alba" passito: 1 dicembre
dell'anno successivo a quello della vendemmia.
                               Art. 6.
  I vini  di cui  al precedente art.  1, all'atto  dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba":
    colore: rosso rubino carico;
    odore: gradevole, intenso;
  sapore: gradevole, morbido caratteristico di medio corpo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" passito:
  colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato;
    odore: caratteristico piu' o meno intenso;
    sapore: armonico, vellutato;
  titolo alcolometrico  volumico totale  minimo: 15,00% vol.  (di cui
almeno 13,00% vol. svolto);
    estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    acidita' volatile massima: 1,6 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
con  proprio  decreto  i   limiti  indicati  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra,  fine, scelto,  selezionato e similari.  E' tuttavia
consentito  l'uso di  indicazioni  che facciano  riferimento a  nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative,  o frazioni,  aree, zone,  localita', comprese
nella zona delimitata  dal precedente art. 3,  dalle quali provengono
le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente.
  Nella  etichettatura dei  vini di  cui all'art.  1 e'  obbligatoria
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve  nel  caso  di
recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
                               Art. 8.
  Per i  vini di  cui all'art.  1 e  sino a  5 litri  l'immissione al
consumo deve avvenire in recipienti di vetro.
  E' vietata la chiusura con tappo a corona o a vite per i recipienti
sino a 3 litri.