(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                             AVVERTENZE
 1. Quando si usa questo modello.
  Il   presente  modello   deve   essere  utilizzato,   da  tutti   i
contribuenti, per il pagamento di: imposte sui redditi; ritenute alla
fonte; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva;
Irap;   addizionale  regionale   o  comunale   all'lrpef;  contributi
previdenziali  dovuti da  titolari di  posizione assicurativa  in una
delle gestioni amministrate dall'INPS; comprese le quote associative;
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro
e  dai  committenti di  prestazioni  di  collaborazione coordinata  e
continuativa;  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  premi
dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI; interessi previsti in caso
di pagamento rateale.
  Il  versamento  puo'  essere  effettuato presso  gli  sportelli  di
qualunque concessionario  o banca  convenzionata e presso  le agenzie
postali. E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza
anche utilizzando piu' modelli.
  Il modello si  compone di sei sezioni. Il contribuente  e' tenuto a
riportare con  particolare attenzione i dati  richiesti nella sezione
1, per evitare le seguenti sanzioni:
   Omessa o inesatta indicazione di:
Codice fiscale                      Sanzione da L.200.000 a 4.000.000
Elementi  necessari  per
 l'identificazione   del
 versante  o  per l'impu-
 tazione della somma                Sanzione da L.200.000 a 1.000.000
 2. Come si compila.
  Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere
indicati i  codici tributo  o le  causali contributo  per i  quali si
effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno"
(es.  1998)  a "meseanno"  (es.  081998)  o "annoanno"  (ad  esempio:
19981999).
  L'elenco  completo di  codici  e causali  e'  disponibile presso  i
concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato
anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
 3. Compensazioi.
   Per effettuare la compensazione occorre indicare:
  a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice
o  la  causale  con  la  quale si  effettua  il  versamento  a  saldo
dell'imposta  o del  contributo in  relazione  al quale  e' sorto  il
credito, ovvero, per alcune particolari  categorie di crediti (ad es.
i  crediti d'imposta  per  le piccole  e  medie imprese),  l'apposito
codice tributo;
  b) nella colonna  "periodo di riferimento", il  periodo d'imposta o
contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il
credito;
  c) nella  colonna "importi  a credito compensati",  l'ammontare del
credito;
  d)  limitatamente ai  crediti  previdenziali  ed assicurativi,  gli
altri  dati  identiticativi  previsti   nelle  relative  sezioni  del
modello.
  Nella colonna "importi a  credito compensati" vanno indicati: nelle
sezioni  2 e  4, esclusivamente  le eccedenze  d'imposta indicate  in
dichiarazione come importi  da compensare; nelle sezioni 3  e 5 vanno
indicati i  crediti da  compensare vantati  nei confronti  degli enti
previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.
  Fino all'anno  2000, l'importo  massimo compensabile e'  fissato in
500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
  Se un  modello di  pagamento non  e' sufficiente  per l'indicazione
degli  importi  a  debito  e  a  credito  di  tutte  le  sezioni,  il
contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare
attenzione  deve essere  dedicata  alla indicazione  dei saldi  delle
sezioni 2, 3, 4, 5 (che  sono pari alla somma algebrica delle colonne
"importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e quello
della sezione 6 (somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni).
  Il contribuente  puo' compensare gli  importi a credito  di propria
spettanza  solo fino  ad  azzeramento del  saldo  finale; il  credito
eventualmente eccedente potra' essere compensato, sempre nel rispetto
del  medesimo criterio,  in  occasione dei  versamenti da  effettuare
entro  la  data  di  presentazione  della  dichiarazione  o  denuncia
successiva a  quella da cui  risulta il rimborso. Pertanto,  il saldo
della sezione 6  non puo' essere mai negativo  (chiaramente, nel caso
si compili  una sola  sezione, non puo'  essere negativo  il relativo
saldo).
  Il  modello va  compilato e  presentato anche  nel caso  in cui,  a
seguito delle compensazioni  in esso effettuate, il  saldo finale sia
uguale  a zero  (N.B.: per  la  mancata o  tardiva presentazione  del
modello nell'ipotesi di compensazione con  saldo finale uguale a zero
si applica la sanzione di L. 300.000).
  Se, in  sostituzione del  contribuente, il pagamento  e' effettuato
dall'erede, dal  genitore, dal tutore  o dal curatore,  tali soggetti
devono  firmare il  modello  e barrare  l'apposita casella  collocata
nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione 1 devono essere
indicati i dati anagrafici del contribuente.
 4. Rateazione.
  Nel   caso  in   cui   il  contribuente   abbia  esercitato   nella
dichiarazione unificata la relativa opzione, le somme dovute a titolo
di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle
dichiarazioni,  fatta  eccezione  per quelle  riferite  agli  acconti
dovuti nei mesi di novembre e  dicembre, sono ripartite nel numero di
rate mensili prescelto. In occasione  del pagamento di ciascuna rata,
il  contribuente   deve  indicare,  nello  spazio   "numero  di  rate
prescelto",  sia la  rata che  sta versando,  sia il  numero di  rate
prescelto (ad  es., se versa  la seconda  di sei rate,  deve indicare
0206); in  caso di  versamento in  unica soluzione,  occorre indicare
0101. I soggetti IVA che non differiscono il versamento del saldo IVA
e  che scelgono  di  rateizzare sia  il  saldo IVA,  sia  il saldo  e
l'acconto delle imposte risultanti da UNICO, sono tenuti a presentare
differenti modelli di  versamento, al fine di  evidenziare il diverso
numero di rate scelto per l'IVA e per le altre imposte.
  La prima rata  deve essere versata entro il giorno  di scadenza del
saldo e/o dell'accanto;  le altre rate entro il giorno  16 di ciascun
mese di scadenza (per i titolari di  partita Iva) ed entro la fine di
ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso. il pagamento
rateale deve essere  completato entro il mese  di novembre. L'importo
da versare ad ogni scadenza e'  dato dalla somma del capitale, diviso
per il  numero delle  rate, e degli  interessi relativi  alla singola
rata,  da calcolare  al  tasso indicato  presso  gli sportelli  delle
banche,  dei concessionari  e  delle agenzie  postali. Gli  interessi
devono  essere versati  utilizzando,  per ogni  sezione del  modello,
l'apposito  codice  tributo  o  causale contributo  e  decorrono  dal
termine previsto per il versamento  in via ordinaria dell'acconto e/o
del  saldo, che  coincide con  il termine  di versamento  della prima
rata.
 5. Compensazione e rateazione.
  Nel caso in  cui intenda procedere sia alla  compensazione che alla
rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli: il primo con
saldo finale eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei
singoli importi  rimasti a  debito e, a  partire dalla  seconda rata,
anche con quello dei relativi interessi.
 6. Modalita' di pagamento.
  Il pagamento puo' essere effettuato, oltre che in contanti:
    con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che
gli  stessi siano  di importo  pari al  saldo finale  del modello  di
versamento  e siano  tratti dal  contribuente a  favore di  se stesso
ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
  con  assegni  bancari su  piazza  o  circolari, presso  le  agenzie
postali;
  con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
  Attenzione:  nel   caso  in   cui  l'assegno  risulti   anche  solo
parzialmente  scoperto  o comunque  non  pagabile,  il versamento  si
considera omesso.
  Il modello  e' disponibile in due  versioni, in lire e  in euro. Il
pagamento in  euro e'  ammesso se effettuato  con assegno  o mediante
addebito in un conto corrente detenuto in euro.