Allegato AVVERTENZE 1. Quando si usa questo modello. Il presente modello deve essere utilizzato, da tutti i contribuenti, per il pagamento di: imposte sui redditi; ritenute alla fonte; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; addizionale regionale o comunale all'lrpef; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS; comprese le quote associative; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI; interessi previsti in caso di pagamento rateale. Il versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali. E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando piu' modelli. Il modello si compone di sei sezioni. Il contribuente e' tenuto a riportare con particolare attenzione i dati richiesti nella sezione 1, per evitare le seguenti sanzioni: Omessa o inesatta indicazione di: Codice fiscale Sanzione da L.200.000 a 4.000.000 Elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'impu- tazione della somma Sanzione da L.200.000 a 1.000.000 2. Come si compila. Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) a "meseanno" (es. 081998) o "annoanno" (ad esempio: 19981999). L'elenco completo di codici e causali e' disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it). 3. Compensazioi. Per effettuare la compensazione occorre indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale e' sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di crediti (ad es. i crediti d'imposta per le piccole e medie imprese), l'apposito codice tributo; b) nella colonna "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identiticativi previsti nelle relative sezioni del modello. Nella colonna "importi a credito compensati" vanno indicati: nelle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 vanno indicati i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive. Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensabile e' fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. Se un modello di pagamento non e' sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4, 5 (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e quello della sezione 6 (somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni). Il contribuente puo' compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potra' essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso. Pertanto, il saldo della sezione 6 non puo' essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non puo' essere negativo il relativo saldo). Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni in esso effettuate, il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000). Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento e' effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, tali soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione 1 devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. 4. Rateazione. Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione unificata la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel numero di rate mensili prescelto. In occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare, nello spazio "numero di rate prescelto", sia la rata che sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206); in caso di versamento in unica soluzione, occorre indicare 0101. I soggetti IVA che non differiscono il versamento del saldo IVA e che scelgono di rateizzare sia il saldo IVA, sia il saldo e l'acconto delle imposte risultanti da UNICO, sono tenuti a presentare differenti modelli di versamento, al fine di evidenziare il diverso numero di rate scelto per l'IVA e per le altre imposte. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'accanto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso. il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L'importo da versare ad ogni scadenza e' dato dalla somma del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata. 5. Compensazione e rateazione. Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi. 6. Modalita' di pagamento. Il pagamento puo' essere effettuato, oltre che in contanti: con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca; con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali; con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari. Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Il modello e' disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro e' ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.