Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 marzo 1999, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 aprile 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.