Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art.  1 dovranno  pervenire, con  l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  7 e  8 del  citato decreto
ministeriale del  23 febbraio  1999, entro  le ore  13 del  giorno 12
aprile 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23
febbraio 1999.