IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 53 regio decreto 18  giugno 1931, n. 773 - testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto  l'allegato A  al  regio  decreto 6  maggio  1940,  n. 635  -
regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota B);
  Considerato che  da un  decennio sono  in commercio  dispositivi di
sicurezza per  autoveicoli denominati  "air bag" ed  altri denominati
"pretensionatori per  cinture di sicurezza" e  relativi generatori di
gas;
  Rilevato che  i dispositivi denominati "air  bag" finora presentati
per il riconoscimento  e la classificazione sono  riconducibili a due
gruppi:
  air bag definiti  "di tipo ibrido" aventi  il complesso pirotecnico
necessario al  gonfiaggio dell'elemento di assorbimento  dell'urto di
modesta entita'.  Non presentano  pericolo esplosivistico  e pertanto
non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto
ministeriale 4 aprile 1973;
  air bag definiti "di tipo  pirotecnico" che, pur essendo assimilati
ai manufatti  di cui  al citato decreto  ministeriale 4  aprile 1973,
qualora installati sul veicolo,  sono stati finora classificati nella
quinta  categoria -  gruppo  A, dell'allegato  A,  al regolamento  di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Sentita la  commissione consultiva centrale per  il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili  - la  quale ha  dato  atto che  negli air  bag di  tipo
pirotecnico il  complesso necessario  al gonfiaggio  dell'elemento di
assorbimento dell'urto e' appena piu' apprezzabile di quello presente
negli air  bag di tipo  ibrido e che analoghe  considerazioni possono
svolgersi  con  riferimento a  quei  pretensionatori  per cinture  di
sicurezza  e  relativi  generatori   di  gas  finora  riconosciuti  e
classificati nella quinta  categoria - gruppo A,  dell'allegato A, al
regolamento di  esecuzione del  testo unico  delle leggi  di pubblica
sicurezza;
  Riteuto  pertanto   che  gli  air   bag  di  tipo   pirotecnico,  i
pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas
possono non  essere classificati tra  i prodotti esplodenti  ai sensi
del decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota B);
  Considerato che l'assimilazione degli  air bag, dei pretensionatori
per  cinture di  sicurezza  e  dei relativi  generatori  di gas  agli
esplosivi    veri     e    propri    ha     comportato    difficolta'
nell'interpretazione  e   nell'applicazione  della   normativa  sugli
esplosivi al settore automobilistico, con effetti non sempre adeguati
ai piu' recenti  indirizzi in materia di  efficacia e semplificazione
dell'azione amministrativa;
  Visti  i  propri provvedimenti  elencati  all'art.  3 del  presente
decreto con cui, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza,  sono stati  riconosciuti e classificati  nella V
categoria  dell'allegato A,  al regolamento  di esecuzione  del testo
unico delle leggi di pubblica  sicurezza air bag di tipo pirotecnico,
pretensionatori  per cinture  di sicurezza  e relativi  generatori di
gas;
  Ritenuta la necessita' di provvedere alla collocazione dei suddetti
air  bag,  pretensionatori  per   cinture  di  sicurezza  e  relativi
generatori di  gas tra i  manufatti di cui  alla nota B)  del decreto
ministeriale 4 aprile 1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  air bag,  i  pretensionatori  per cinture  di  sicurezza ed  i
relativi generatori di gas riconosciuti  e classificati con i decreti
ministeriali e con le denominazioni  indicati all'art. 3 del presente
decreto devono ritenersi non  classificati tra i prodotti esplodenti,
ai sensi della  nota B) del decreto ministeriale 4  aprile 1973. Essi
pertanto non sono piu'  assoggettabili alla normativa sugli esplosivi
con riferimento alle attivita'  di deposito, trasporto, importazione,
esportazione e lavorazioni connesse.