Art. 2.
  Le  ditte   che  abbiano   conseguito  per  decreto   del  Ministro
dell'interno  il   riconoscimento  e  la  classificazione   ai  sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di air
bag, pretensionatori  per cinture di sicurezza  e relativi generatori
di gas non  indicati espressamente nell'art. 3  del presente decreto,
possono  chiederne   la  collocazione   tra  i  manufatti   non  piu'
classificati  tra gli  esplosivi,  presentando  istanza al  Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della pubblica  sicurezza  -  Servizio
polizia  amministrativa  e sociale  -  Divisione  armi ed  esplosivi,
indicando gli  estremi del  decreto ministeriale di  riconoscimento e
classificazione e la denominazione del manufatto.