Art. 2. Le ditte che abbiano conseguito per decreto del Ministro dell'interno il riconoscimento e la classificazione ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas non indicati espressamente nell'art. 3 del presente decreto, possono chiederne la collocazione tra i manufatti non piu' classificati tra gli esplosivi, presentando istanza al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi, indicando gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento e classificazione e la denominazione del manufatto.