AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito del parere favorevole espresso in data 15 marzo 1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998- 2001 del personale del comparto Sanita' nonche' della certificazione della Corte dei conti. in data 2 aprile 1999, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 aprile 1999 alle ore 14,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa; ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: CGIL - F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL Sanita'; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials - Confsal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita' (Cisas Sanita', Cisal Fls/Cisal, Cisal Sanita', Dirsan Cisale', Confill Sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi); per le confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS. Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto Sanita' per il quadriennio normativo 1998- 2001 ed il biennio economico 1998-1999. ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998. 2. Al personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza. 3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalita' di applicazione degli istituti normativi. 4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. 5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'att. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei compatti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti". 6. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unita' operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti.