AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A seguito del parere favorevole espresso in data 15 marzo 1999  dal
Comitato  di  Settore  sul  testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-
2001 del personale del comparto Sanita' nonche' della  certificazione
della Corte dei conti. in data 2 aprile 1999, sull'attendibilita' dei
costi   quantificati   per   il   medesimo   accordo   e  sulla  loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio,  il
giorno 7 aprile 1999 alle ore 14,30 ha avuto luogo l'incontro tra:
  l'ARAN  nella  persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa; ed i
rappresentanti  delle  seguenti   Organizzazioni   e   Confederazioni
sindacali:
  per le OO.SS. di categoria: CGIL - F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL ­
Sanita';  RSU:  Snatoss,  Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione
nazionale Fials - Confsal Sanita'; C.S.A.  di  Cisas  Sanita'  (Cisas
Sanita',  Cisal  ŒFls/Cisal,  Cisal  Sanita', Dirsan Cisale', Confill
Sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi);
  per  le  confederazioni  sindacali:  CGIL,  CISL,  UIL,   U.S.A.E.,
CONFSAL, CISAS.
  Al  termine  della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  relativo  al  personale
dipendente  del  comparto  Sanita' per il quadriennio normativo 1998-
2001 ed il biennio economico 1998-1999.
                               ART. 1
                        Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a  tutto  il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
esclusi  i  dirigenti,  dipendente  dalle amministrazioni, aziende ed
enti  del  comparto  di  cui  all'art.  6  del  Contratto  Collettivo
Nazionale  Quadro  per la definizione dei comparti di contrattazione,
stipulato il 2 giugno 1998.
2.  Al  personale  delle  Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente  (A.R.P.A.),  si applica il contratto collettivo di cui
al comma 1. Sino all'inquadramento  definitivo  del  personale  nelle
agenzie  stesse,  continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti di provenienza.
3. Per il personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  il
presente  contratto  definisce  particolari modalita' di applicazione
degli istituti normativi.
4. Nel  testo  del  presente  contratto,  i  riferimenti  ai  decreti
legislativi  30  dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni e  3  febbraio  1993,  n.  29,  cosi'  come  modificato,
integrato  o  sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n 396 e d.lgs 31
marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs  n.  502
del  1992"  e  "d.lgs  n.  29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs
29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio  1998.
Tale  testo  e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998,  n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita
al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale di cui all'att. 6, commi 1 e 2 del  CCNQ
per  la definizione dei compatti di contrattazione, sottoscritto il 2
giugno 1998 e'  riportato  nel  testo  del  presente  contratto  come
"aziende ed enti".
6.  Nel  testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si
intende il  dirigente  preposto  alle  strutture  con  gli  incarichi
individuati   dai  rispettivi  ordinamenti  aziendali,  adottati  nel
rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il  termine  di
unita'  operativa  si  indicano  genericamente  articolazioni interne
delle strutture  aziendali  cosi'  come  individuate  dai  rispettivi
ordinamenti.