ART. 10
                     Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi  di
responsabilita',   correttezza,   buona   fede   e   trasparenza  dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei  suddetti  principi,  entro  il  primo  mese  del
negoziato  relativo  alla  contrattazione  collettiva integrativa, le
parti non assumono iniziative unilaterali  ne'  procedono  ad  azioni
dirette.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge  in
conformita'  alle  convenienze  e  ai  distinti  ruoli  delle   parti
implicando  l'obbligo  di  addivenire  a  un  accordo  nelle  materie
previste dall'art. 4, comma 5.  Le  parti,  comunque,  compiono  ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3.  Analogamente  si procede durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione,  le  medesime  parti  non  assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.