ART. 11
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano  controversie  aventi  carattere  di  generalita'
sull'interpretazione  dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti  si   incontrano   per   definire   consensualmente   il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato
con  le  procedure  di  cui  all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o
quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi  integrativi,
sostituisce  la  clausola  in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto.
2. La medesima procedura puo' essere attuata per le questioni  aventi
carattere  di generalita', anche a richiesta di una delle parti prima
che insorgano le controversie.