ART. 13 Il sistema di classificazione del personale 1. Il sistema di classificazione e' articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell'ambito della categoria D e' prevista l'individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti. 2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato 1 che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento delle relative attivita' lavorative. L'indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria e' esaustiva. 3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall'art. 19. 4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto". 5. Ogni dipendente e' inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente e' tenuto a svolgere anche attivita' complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilita' sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all'allegato 1. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento e' regolata dall'art. 28.