ART. 13
              Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione e' articolato in  quattro  categorie
denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell'ambito della categoria
D  e'  prevista l'individuazione delle posizioni organizzative di cui
agli artt. 20 e seguenti.
2. Le categorie sono individuate mediante le  declaratorie  riportate
nell'allegato 1 che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili
per  l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli
omogenei  di  competenze,  conoscenze  e  capacita'  necessarie   per
l'espletamento  delle  relative  attivita'  lavorative. L'indicazione
degli attuali profili contenuta nella declaratoria e' esaustiva.
3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall'art. 19.
4. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie e, all'interno della stessa categoria, possono  anche  essere
collocati  su  livelli economici differenti, definiti come "super". I
profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato"  o
di "esperto".
5.  Ogni  dipendente e' inquadrato nella corrispondente categoria del
sistema di  classificazione  in  base  al  profilo  di  appartenenza.
Ciascun dipendente e' tenuto a svolgere anche attivita' complementari
e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui
compiti  e  responsabilita'  sono  indicati  a titolo esemplificativo
nelle  declaratorie  di  cui  all'allegato  1.  La  disciplina  delle
mansioni e del loro temporaneo mutamento e' regolata dall'art. 28.