ART. 15
            Progressione interna nel sistema classificatorio
1. La progressione interna dei dipendenti  dell'azienda  o  ente  nel
sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 14, viene effettuata,
nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna
categoria e dei relativi profili, mediante:
a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
b) passaggi all'interno delle categorie B e D;
c)  passaggi  nell'ambito  della stessa categoria tra profili diversi
dello stesso livello.
2. Le aziende e gli  enti  possono  bandire  i  concorsi  pubblici  o
avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di
cui  al  comma  1,  punti  b) e c) solo se le selezioni interne hanno
esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita'
da selezionare.