ART. 15 Progressione interna nel sistema classificatorio 1. La progressione interna dei dipendenti dell'azienda o ente nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 14, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante: a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore; b) passaggi all'interno delle categorie B e D; c) passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello. 2. Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita' da selezionare.