ART. 16
            Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1.  I  passaggi   dei   dipendenti   da   una   categoria   all'altra
immediatamente   superiore   avvengono   previo  superamento  di  una
selezione  interna  aperta  alla  partecipazione  dei  dipendenti  in
possesso   dei  requisiti  culturali  e  professionali  previsti  per
l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 e' basata su:
a) verifica della professionalita' richiesta  dal  profilo  superiore
attraverso  la  valutazione  in  apposita  prova  teorico-pratica e/o
colloquio  volti   ad   accertare   il   possesso   delle   capacita'
professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b)  valutazione  comparata  dei  curricula ove, comunque, prendere in
considerazione:
- titoli di studio, diplomi di specializzazione o  perfezionamento  ,
certificato  di  abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola
diretta  ai  fini'  speciali  nell'assistenza  infermieristica  etc.,
purche' non siano utilizzati come requisito di ammissione;
-  corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto
alla durata e alla previsione di esame finale;
- qualificati corsi di aggiornamento professionale;
- pubblicazioni e  titoli  vari  tra  i  quali  relazioni  finali  di
ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente
combinati  e  ponderati  in relazione alle peculiarita' professionali
che caratterizzano le categorie ed i profili cui  si  riferiscono  le
selezioni.
4.   Le  procedure  relative  alle  modalita'  di  svolgimento  delle
selezioni del comma sono preventivamente individuate dalle aziende  o
enti  con  atti regolamentari improntati a principi di imparzialita',
trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di  espletamento
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  36,  comma  3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle
aziende ed  enti  linee  guida  uniformi  sulle  procedure,  rinviano
all'allegato 2 al presente contratto.