ART. 16 Criteri e procedure per i passaggi tra categorie 1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione. 2. La selezione del comma 1 e' basata su: a) verifica della professionalita' richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacita' professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi; b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: - titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini' speciali nell'assistenza infermieristica etc., purche' non siano utilizzati come requisito di ammissione; - corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale; - qualificati corsi di aggiornamento professionale; - pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente; 3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni. 4. Le procedure relative alle modalita' di svolgimento delle selezioni del comma sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all'allegato 2 al presente contratto.