ART. 17
             Criteri e procedure per i passaggi all'interno
                         di ciascuna categoria
1. I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria  tra
profili  di  diverso  livello  economico  nei  limiti della dotazione
organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento
di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in
possesso dei  requisiti  culturali  e  professionali  previsti  dalla
relativa declaratoria dell'allegato 1.
2.  I  criteri  per  le selezioni del comma 1 e le procedure relative
alle modalita' del loro svolgimento vengono definite dal  regolamento
di  cui  all'art.  16,  comma  4,  tenuto  conto  di  quanto previsto
dall'art. 4, comma 3.
3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno  della  medesima
categoria   tra   profili   diversi  dello  stesso  livello,  vengono
effettuati dalle aziende ed enti, a  domanda  degli  interessati  che
siano  in  possesso  dei requisiti culturali e professionali previsti
per l'accesso al profilo dalla declaratoria di  cui  all'allegato  1.
In   caso   di  piu'  domande  si  procede  alla  selezione  interna,
utilizzando anche i criteri dei commi 1 e  2  ove  sia  richiesto  il
possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legisla-
tive,  si  ricorre  comunque  alla preventiva verifica dell'idoneita'
professionale, anche mediante prova teorico-pratica.