ART. 17 Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria 1. I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1. 2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalita' del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all'art. 16, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3. 3. I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1. In caso di piu' domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2 ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legisla- tive, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneita' professionale, anche mediante prova teorico-pratica.