ART. 19
                             Nuovi profili
1. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 6, comma  3
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella
declaratoria  del  personale  inserito  nella  categoria  C  di   cui
all'allegato  1,  sono  stati  individuati  o  ridefiniti  i seguenti
profili sanitari:
- infermiere
- infermiere pediatrico
- tecnico sanitario di radiologia medica
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- igienista dentale
- fisioterapista
- tecnico audioprotesista
- ortottista - assistente di oftalmologia
- tecnico ortopedico
- tecnico audiometrista
- terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva
-   tecnico   dell'educazione   e   riabilitazione   psichiatrica   e
   psicosociale
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- terapista occupazionale
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
     cardiovascolare
- assistente sanitario
- logopedista
- ostetrica
- dietista
- podologo
- tecnico di neuro fisiopatologia.
2.  Nei  seguenti  profili  di  cui  al  comma 1 sono riconducibili i
profili  a  fianco  di  ciascuno  indicati  gia'  inseriti  nelle  ex
posizioni   funzionali   di   sesto   e   settimo  livello  confluite
rispettivamente nelle categorie C  e  D,  fatto  salvo  quanto  sara'
previsto  dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei diplomi
conseguiti in base al pregresso ordinamento:
infermiere                      infermiere professionale
infermiere pediatrico           vigilatrice d'infanzia
tecnico sanitario di            tecnico di radiologia medica
radiologia medica
tecnico sanitario di laboratorio biomedico                tecnico  di
laboratorio medico
igienista dentale tecnico       igienista dentale
fisioterapista                  terapista della riabilitazione
tecnico audioprotesista         audioprotesista
ortottista - assistente
di oftalmologia                 ortottista
assistente sanitario            assistente sanitario
logopedista                     logopedista
ostetrica                       ostetrica
dietista                        dietista
podologo                        podologo
tecnico di neuro                tecnico di neuro
fisiopatologia                  fisiopatologia
tecnico della prevenzione       vigile sanitario
nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro
tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare      tecnico di
                                angiocardiochirurgia
                                perfusionista
educatore professionale         educatore professionale
3.  Sono  confermati  i  profili  di puericultrice, di odontotecnico,
ottico,  massaggiatore  non  vedente.  Il   relativo   personale   e'
inquadrato  nelle  categorie  B  livello  Bs  -  o  C  o D, a seconda
dell'appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni  funzionali  di
quinto,  di  sesto  o  di  settimo  livello,  ed esercita le mansioni
previste dalle previgenti disposizioni legislative o regolamentari di
riferimento.
4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e  integrazioni  dei
profili  sanitari  da  parte  del  Ministero  della  Sanita' ovvero a
seguito  della  definizione  della  formazione  complementare  -   si
incontreranno  per  l'individuazione  della categoria di appartenenza
dei profili interessati.
5. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi  profili
non  sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni
sono indicate nell'allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B nel livello B super (Bs):
- operatore tecnico specializzato
- coadiutore amministrativo esperto
CATEGORIA C:
- programmatore
CATEGORIA D:
- collaboratore tecnico - professionale
- collaboratore amministrativo - professionale
CATEGORIA D. nel livello D super (Ds):
- collaboratore tecnico - professionale esperto
- collaboratore amministrativo - professionale esperto
- collaboratore professionale assistente sociale esperto
6. Dall'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria  B,
il   profilo   dell'operatore   tecnico   specializzato   sostituisce
l'operatore tecnico ricollocato ai sensi  dell'art.  40  del  DPR  20
novembre 1990, n. 384.
7.  La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni
funzionali di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella  all.  1  al
DPR  20  novembre  1990,  n.  384,  confluite  nelle categorie C e D,
assumono la denominazione a fianco di ciascuno indicata
CATEGORIA C:
a)  operatore professionale di 1a categoria collaboratore = operatore
professionale sanitario
b) assistente sociale = operatore professionale assistente sociale
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1a  ctg  coordinatore  =  collaboratore
professionale sanitario
b)  assistente  sociale  coordinatore  =  collaboratore professionale
assistente sociale
c)  collaboratore  amministrativo  =  collaboratore   amministrativo-
professionale
CATEGORIA D, nel livello Ds:
a)  operatore  professionale  dirigente = collaboratore professionale
sanitario esperto
b)  collaboratore  coordinatore   =   collaboratore   amministrativo-
professionale esperto
8. Le aziende ed enti, secondo le norme del proprio ordinamento ed in
relazione  alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con oneri a
proprio carico i posti di organico per i nuovi profili  previsti  dal
presente  articolo  da  inserire  nelle categorie B, C e D secondo la
declaratoria dei relativi profili.