ART. 19 Nuovi profili 1. Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui all'allegato 1, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari: - infermiere - infermiere pediatrico - tecnico sanitario di radiologia medica - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - igienista dentale - fisioterapista - tecnico audioprotesista - ortottista - assistente di oftalmologia - tecnico ortopedico - tecnico audiometrista - terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - terapista occupazionale - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - assistente sanitario - logopedista - ostetrica - dietista - podologo - tecnico di neuro fisiopatologia. 2. Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono riconducibili i profili a fianco di ciascuno indicati gia' inseriti nelle ex posizioni funzionali di sesto e settimo livello confluite rispettivamente nelle categorie C e D, fatto salvo quanto sara' previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento: infermiere infermiere professionale infermiere pediatrico vigilatrice d'infanzia tecnico sanitario di tecnico di radiologia medica radiologia medica tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico di laboratorio medico igienista dentale tecnico igienista dentale fisioterapista terapista della riabilitazione tecnico audioprotesista audioprotesista ortottista - assistente di oftalmologia ortottista assistente sanitario assistente sanitario logopedista logopedista ostetrica ostetrica dietista dietista podologo podologo tecnico di neuro tecnico di neuro fisiopatologia fisiopatologia tecnico della prevenzione vigile sanitario nell'ambiente e nei luoghi di lavoro tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista educatore professionale educatore professionale 3. Sono confermati i profili di puericultrice, di odontotecnico, ottico, massaggiatore non vedente. Il relativo personale e' inquadrato nelle categorie B livello Bs - o C o D, a seconda dell'appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di sesto o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni legislative o regolamentari di riferimento. 4. Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanita' ovvero a seguito della definizione della formazione complementare - si incontreranno per l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati. 5. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell'allegato 1 al presente contratto: CATEGORIA B nel livello B super (Bs): - operatore tecnico specializzato - coadiutore amministrativo esperto CATEGORIA C: - programmatore CATEGORIA D: - collaboratore tecnico - professionale - collaboratore amministrativo - professionale CATEGORIA D. nel livello D super (Ds): - collaboratore tecnico - professionale esperto - collaboratore amministrativo - professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto 6. Dall'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, il profilo dell'operatore tecnico specializzato sostituisce l'operatore tecnico ricollocato ai sensi dell'art. 40 del DPR 20 novembre 1990, n. 384. 7. La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella all. 1 al DPR 20 novembre 1990, n. 384, confluite nelle categorie C e D, assumono la denominazione a fianco di ciascuno indicata CATEGORIA C: a) operatore professionale di 1a categoria collaboratore = operatore professionale sanitario b) assistente sociale = operatore professionale assistente sociale CATEGORIA D: a) operatore professionale di 1a ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo- professionale CATEGORIA D, nel livello Ds: a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo- professionale esperto 8. Le aziende ed enti, secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con oneri a proprio carico i posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente articolo da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.