ART. 2
                 Durata, decorrenza, tempi e procedure
                     di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo  1  gennaio  1998  -  31
dicembre  2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998
fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.   La
stipulazione,   che  avviene  al  momento  della  sottoscrizione  del
contratto  da  parte   dei   soggetti   negoziali   a   seguito   del
perfezionamento  delle  procedure  di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29
del 1993, e' comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea  pubblicita'
di  carattere  generale  alle  aziende  ed enti destinatari che danno
attuazione agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con
carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data
di comunicazione.
3.  Alla  scadenza,  il  presente contratto si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti  con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le  piattaforme  sono
presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo  alla  scadenza  del  contratto,  le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto  dalla  data
di  presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto  sara'  corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo   le
scadenze  previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennita' si  applica  la  procedura
dell'art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6.  In  sede  di  rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta  nel  precedente  biennio,
secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.