ART. 20 Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni 1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilita'. 2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unita' organizzative di particolare complessita', caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attivita' con contenuti di alta professionalita' e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attivita' di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; di coordinamento di attivita' didattica. 3. La graduazione delle funzioni e' definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilita' della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; b) grado di' specializzazione richiesta dai compiti affidati; c) complessita' delle competenze attribuite; d) entita' delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.