ART. 20
          Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
1. Le aziende ed enti, sulla base  dei  propri  ordinamenti  e  delle
leggi  regionali  di  organizzazione ed in relazione alle esigenze di
servizio, istituiranno  posizioni  organizzative  che  richiedono  lo
svolgimento   di   funzioni   con   assunzione   diretta  di  elevata
responsabilita'.
2. Le posizioni  organizzative,  a  titolo  esemplificativo,  possono
riguardare  settori  che  richiedono  lo  svolgimento  di funzioni di
direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unita' organizzative  di
particolare  complessita',  caratterizzate  da  un  elevato  grado di
esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o  lo  svolgimento
di    attivita'    con   contenuti   di   alta   professionalita'   e
specializzazione, quali ad esempio i processi  assistenziali,  oppure
lo  svolgimento  di:  attivita'  di  staff  e/o  studio;  di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;  di  coordinamento  di  attivita'
didattica.
3.  La  graduazione  delle funzioni e' definita da ciascuna azienda o
ente  in  base  a  criteri  adottati  per   valutare   le   posizioni
organizzative   individuate.  Nella  graduazione  delle  funzioni  le
aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti
elementi, anche integrandoli  con  riferimento  alla  loro  specifica
situazione organizzativa:
a)  livello  di autonomia e responsabilita' della posizione, anche in
relazione  alla  effettiva   presenza   di   posizioni   dirigenziali
sovraordinate;
b) grado di' specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessita' delle competenze attribuite;
d)   entita'   delle   risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche  e
strumentali direttamente gestite;
e)  valenza  strategica  della  posizione  rispetto  agli   obiettivi
aziendali.