ART. 21
       Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative
                 e loro revoca - indennita' di funzione
1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i  criteri  generali
per  conferire  al  personale  indicato  nel  comma  2  gli incarichi
relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi  le  aziende  o  enti  tengono
conto  - rispetto alle funzioni ed attivita' prevalenti da svolgere -
della natura e  caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare,  dei
requisiti  culturali  posseduti,  delle  attitudini e della capacita'
professionale ed esperienza acquisite  dal  personale,  prendendo  in
considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonche'
-  limitatamente  al  personale  del  ruolo sanitario e di assistenza
sociale - nella categoria C  per  tipologie  di  particolare  rilievo
professionale  coerenti  con  l'assetto  organizzativo dell'azienda o
ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e  motivato
e,  in  relazione  ad  essi,  e' corrisposta l'indennita' di funzione
prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico.  Al
finanziamento  dell'indennita'  si  provvede  con  il  fondo previsto
dall'art. 39.
4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati
attribuiti incarichi di funzione e' soggetto a specifica e  periodica
valutazione   di  cadenza  non  inferiore  all'anno.  La  valutazione
positiva da' anche titolo alla corresponsione della  retribuzione  di
risultato.
5.  A  tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i
criteri che informano i predetti sistemi di  valutazione  da  gestire
attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al
comma  5,  prima  della  definitiva  formalizzazione, acquisiscono in
contraddittorio le considerazioni del dipendente anche  assistito  da
un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7.  L'esito  della  valutazione  periodica e' riportato nel fascicolo
personale  dei  dipendenti  interessati.  Di  esso  si  tiene   conto
nell'affidamento di altri incarichi.
8.  La  revoca  dell'incarico  comporta la perdita dell'indennita' di
funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il  dipendente
resta  inquadrato  nella categoria di appartenenza e viene restituito
alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico
gia'  acquisito  ai  sensi  dell'art.  35  ed  ove  spettante  quello
dell'art. 36, comma 3;
9.  Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico
di posizione organizzativa con le modalita' del comma 3  e  lo  abbia
svolto  per  un  periodo  di  sei mesi - prorogabile ad un anno - con
valutazione positiva, in  presenza  di  posto  vacante  del  medesimo
profilo  nella  dotazione  organica della categoria D, partecipa alla
selezione  interna  dell'art  16  sulla  base  di  un  colloquio  con
precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in
rapporto  ai  costi,  la  opportunita'  della   riconversione   nella
categoria D del corrispondente posto della categoria C.