ART. 21 Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennita' di funzione 1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite. 2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attivita' prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacita' professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonche' - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente. 3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennita' si provvede con il fondo previsto dall'art. 39. 4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione e' soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva da' anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione. 6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 7. L'esito della valutazione periodica e' riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi. 8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennita' di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico gia' acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3; 9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con le modalita' del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell'art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunita' della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.