ART. 22
                       Norma finale e transitoria
1. Nella prima applicazione dell'art. 19, comma 8, le aziende ed enti
che - in rapporto alle  proprie  necessita'  organizzative  prevedono
nelle   dotazioni   organiche   i  nuovi  profili  di  programmatore,
collaboratore   tecnico-professionale   e   collaboratore    tecnico-
professionale  esperto,  in  presenza di dipendenti che - in possesso
dei requisiti culturali e professionali previsti  dalla  declaratoria
del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo
ad  un  profilo  diverso  purche'  collocato nella stessa categoria o
livello economico, li inquadrano, con il consenso degli interessati e
senza incremento di spesa,  nel  nuovo  profilo  con  il  trattamento
economico  in  godimento.  In  caso di mancato consenso il dipendente
resta assegnato al profilo di  provenienza  e  torna  a  svolgere  le
attribuzioni proprie del profilo stesso.
2.  L'inquadramento  avviene  previa  trasformazione  dei  posti gia'
occupati  dai  dipendenti,   con   le   conseguenti   operazioni   di
ridefinizione  delle  relative  dotazioni  organiche. In caso di piu'
aventi titolo rispetto ai posti previsti si applicano  i  criteri  di
cui all'art. 17, comma 3.
3.  I  dipendenti  inquadrati nella categoria B, livello iniziale, in
servizio alla data del 1 gennaio 1998,  sono  ammessi  a  partecipare
alle  selezioni  interne  per  il  passaggio  alla  categoria  C  del
corrispondente profilo anche se in possesso  del  diploma  di  scuola
secondaria  di  primo  grado  purche'  con  cinque anni di esperienza
lavorativa nel livello di appartenenza al momento della  selezione  e
fatti  comunque  salvi  i titoli abilitanti per legge. I requisiti di
passaggio alla categoria C del personale appartenente alla  categoria
B  livello  iniziale previsti dalla declaratoria allegata al presente
contratto riguardano il personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.
4. E' confermata la posizione  organizzativa  dell'operatore  tecnico
coordinatore,  ove prevista nella dotazione organica delle aziende ed
enti, alla quale si accede per selezione interna ai  sensi  dell'art.
17,  con  una  anzianita' lavorativa di cinque anni complessivi nella
categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attivita' dei
servizi operai  ed  assimilati  a  lui  affidati  con  assunzione  di
responsabilita'  del  proprio  operato,  assicurando  per  quanto  di
competenza  le  attivita'  specialistiche  richieste.  La   posizione
dell'operatore  tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere
permanente ed e' compensata con l'indennita' professionale  specifica
indicata nella tabella allegato 6.
5. Per il personale che, in prima applicazione dell'art. 19, comma 7,
viene   inquadrato  nelle  figure  di  collaboratore  amministrativo-
professionale e collaboratore  amministrativo-professionale  esperto,
le  aziende  ed  enti  provvedono alla formalizzazione del settore di
attivita' tra quelli indicati nella declaratoria dell'allegato  1  al
quale  i  dipendenti  appartenenti  al precedente profilo siano stati
adibiti  da  data  non  anteriore  all'1.1.1994,  termine iniziale di
decorrenza per la parte normativa del  CCNL  del  1.9.1995.  Ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  26 del d.lgs. n. 29 del 1993, sono con-
siderate equipollenti all'ex carriera direttiva tutte le ex posizioni
funzionali confluite nella categoria D.
6. In attesa del regolamento previsto dall'art. 14 e  sino  alla  sua
entrata  in  vigore,  restano confermate - per la copertura dei posti
vacanti  gia'  di  operatore   professionale   di   prima   categoria
coordinatore   del  personale  infermieristico  (ora  inseriti  nella
categoria D - livello iniziale) -  le  norme  previste  dal  D.M.  30
gennaio    1982    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni
esclusivamente per i posti di caposala. Con l'entrata in  vigore  del
presente  contratto  le  aziende  ed  enti,  ai fini delle selezioni,
potranno prevedere mediante  trasformazione  dei  posti  esistenti  o
nuova  istituzione,  quelli  per i quali e' possibile l'accesso anche
con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.
7. Nel caso di progressione interna nel  sistema  classificatorio  ai
sensi degli artt. 16 e 17, comma 1, le aziende ed enti comunicano per
iscritto  ai  dipendenti  interessati,  ai sensi del d.lgs. 27 maggio
1997, n. 152, il nuovo inquadramento conseguito nonche' le  eventuali
modifiche  del  rapporto  di  lavoro  ad esso correlate. Il personale
riclassificato, ai sensi del  presente  comma,  non  e'  soggetto  al
periodo di prova.
8.  Sono  portate  a  compimento le procedure selettive o concorsuali
pubbliche eventualmente in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente contratto. I vincitori sono inquadrati nella categoria e nel
profilo  ove  risulta confluita la posizione funzionale ed il profilo
cui si riferiva la procedura selettiva  o  concorsuale.    L'utilizzo
delle  graduatorie  concorsuali  avviene  nel  rispetto  delle  norme
previste dal regolamento indicato nell'art. 14.