ART. 23
                  Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a  tempo  parziale  puo'  essere  costituito
relativamente  a  tutti  i  profili  professionali  ricompresi  nelle
categorie di personale del sistema di  classificazione  previsto  dal
presente contratto mediante:
a)   assunzione,   nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2.  Nel  caso  del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente  entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  che
il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.
3.   L'azienda   o   ente,  entro  il  predetto  termine,  puo',  con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione  del  rapporto  di
lavoro  per  un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa
comporti, in relazione alle mansioni e alla  posizione  organizzativa
del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
4.  I  dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al 50%  di  quella  a  tempo
pieno,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  sulle incompatibilita',
possono  svolgere  un'altra  attivita'  lavorativa  e  professionale,
subordinata   o   autonoma,   anche  mediante  l'iscrizione  ad  albi
professionali.
5. L'azienda o ente, ferma restando la valutazione  in  concreto  dei
singoli casi, sono tenuti ad individuare le attivita' che, in ragione
della  interferenza  con  i  compiti  istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le  procedure
previste  dall'art.  1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni.  Per i nuovi  assunti
con  rapporto  di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi
in una delle condizioni di incompatibilita' richiamate  dal  comma  4
deve  essere  dichiarata  all'atto  della  stipulazione del contratto
individuale come previsto dall'art. 14,  comma  5,  del  CCNL  del  1
settembre 1995.
6.  Nel  caso  di verificata sussistenza di un conflitto di interessi
tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma
- con quella  specifica  attivita'  di  servizio  ovvero  qualora  la
predetta     attivita'     lavorativa    debba    intercorrere    con
un'amministrazione pubblica, l'azienda o ente nega la  trasformazione
del rapporto a tempo parziale.
7.  Il  dipendente  e'  tenuto  a  comunicare, entro quindici giorni,
all'azienda o ente nella quale presta servizio l'eventuale successivo
inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
8.  Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale il  limite  percentuale  del  25%  della
dotazione  organica  complessiva del personale a tempo pieno inserito
nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo  sistema
di classificazione del personale, di cui all'art. 13, con particolare
riguardo  al  comma  4,  puo'  essere  arrotondato  per  eccesso onde
arrivare comunque all'unita'.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto  di  lavoro  part-time  vanno
rispettate  le  indicazioni minime contenute nell'art. 39 della legge
449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono
sul contingente del comma 8.
10. Le agenzie o gli enti,  in  presenza  di  particolari  situazioni
organizzative  o  gravi documentate situazioni familiari, previamente
individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare  il
contingente del comma 8 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure
previste  da  detto  comma,  le  domande  per  la  trasformazione del
rapporto di lavoro - in tali  casi  -  sono  presentate  con  cadenza
trimestrale  ed  accolte  a  valere  dal  primo  giorno del trimestre
successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del  comma  10
ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
-  ai  famigliari  che  assistono  persone portatrici di handicap non
inferiore al 70%, ovvero persone  in  particolari  condizioni  psico-
fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12.   L'avvenuta  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997, e' comunicata per iscritto al
dipendente nei termini previsti dai commi 2  e  3  con  l'indicazione
della  durata  e  dell'articolazione  dell'orario e della prestazione
lavorativa di cui all'articolo successivo, secondo quanto  concordato
con l'azienda o ente.