ART. 25
    Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti  normativi  previsti  dalle
vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata
della  prestazione  e  della  peculiarita'  del  suo  svolgimento, si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge   e
contrattuali  dettate  per  il rapporto a tempo pieno ivi compreso il
diritto allo studio previsto dall'art. 20 del D.P.R. 384/1990.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  e'  escluso
dalla  prestazione  di  lavoro  straordinario  e  non  puo' fruire di
benefici che comunque comportino  riduzioni  dell'orario  di  lavoro,
salvo  quelle  previste  dalla  legge.  Per  eccezionali e temporanee
esigenze organizzative delle aziende o enti,  il  personale  a  tempo
parziale  e'  tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro
il limite di 30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno,  con
la  corresponsione  della  ordinaria  retribuzione  oraria  ovvero, a
richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.
3. I dipendenti a tempo parziale  orizzontale  hanno  diritto  ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni  proporzionato  alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il
relativo trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata  della
prestazione giornaliera.
4.  Il  trattamento  economico,  anche  accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi  compresa  l'indennita'  integrativa   speciale   e   l'eventuale
retribuzione  individuale  di  anzianita', spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica  e  profilo
professionale.
5.   La   contrattazione   integrativa   stabilisce   i  criteri  per
l'attribuzione  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  dei   trattamenti
accessori   collegati   al   raggiungimento   di   obiettivi  o  alla
realizzazione di progetti, nonche' di altri  istituti  non  collegati
alla  durata  della  prestazione  lavorativa  ed applicabili anche in
misura non frazionata o  non  direttamente  proporzionale  al  regime
orario adottato.
6.  Il  trattamento  previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988  e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.