ART. 25 Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale 1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio previsto dall'art. 20 del D.P.R. 384/1990. 2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non puo' fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il personale a tempo parziale e' tenuto all'effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di 30 ore complessive distribuite nell'arco dell'anno, con la corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate. 3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. 4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianita', spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale. 5. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 6. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.