ART. 26
                            Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro e' di  36  ore  settimanali  ed  e'  funzionale
all'orario  di  servizio  e  di apertura al pubblico. I criteri delle
politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto  previsto  dal
presente  articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art.
4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro  viene  determinato  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualita' della prestazione;
-  ampliamento  della  fruibilita'  dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture,  servizi
ed altre amministrazioni pubbliche;
-  erogazione  dei  servizi  sanitari  ed  amministrativi  nelle  ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro e' improntata  ai  seguenti
criteri  di  flessibilita',  tenuto  conto  che  diversi  sistemi  di
articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di  tutti  gli  istituti  che
rendano  concreta  una  gestione  flessibile  dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di  un'organica  distribuzione  dei
carichi di lavoro;
b)  orario  continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del
servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle  dodici
o ventiquattro ore;
c)  orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il
ricorso alla programmazione di calendari di  lavoro  plurisettimanali
ed  annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso,
nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti  periodi
con  orari  di  lavoro  settimanale,  fino  ad un minimo di 28 ore e,
corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con  orario  di
lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d)  assicurazione,  in  caso  di  adozione  di  un  sistema di orario
flessibile,  della  presenza  in  servizio  di  tutto  il   personale
necessario  in  determinate  fasce  orarie  al  fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi
sulle 24  ore,  di  adeguati  periodi  di  riposo  tra  i  turni  per
consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non
superiore  alle  dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate,
laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorita' nell'impiego  flessibile,  purche'  compatibile  con  la
organizzazione  del  lavoro  delle  strutture,  per  i  dipendenti in
situazione  di  svantaggio  personale,  sociale  e  familiare  e  dei
dipendenti  impegnati  in  attivita'  di  volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
g)   tendenziale   riallineamento   dell'orario   reale   con  quello
contrattuale.
4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il  ruolo
interdisciplinare  dei  gruppi e la responsabilita' di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. L'osservanza dell'orario di lavoro  da  parte  del  dipendente  e'
accertata   con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In  casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti  dalle  singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive
esigenze di servizio delle strutture interessate.