ART. 26 Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII. 2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane; - miglioramento della qualita' della prestazione; - ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; - miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche; - erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza. 3. La distribuzione dell'orario di lavoro e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita', tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali; d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore. f) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale. 4. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.