ART. 27 Riduzione dell'orario 1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in piu' turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi dell'art. 26, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi oppure, ove ulteriormente necessario, con risorse appositamente individuate in sede di contrattazione integrativa.