ART. 27
                         Riduzione dell'orario
1. Per il personale adibito a regimi di  orario  articolato  in  piu'
turni   o   secondo  una  programmazione  plurisettimanale  ai  sensi
dell'art.  26,  finalizzati  al   miglioramento   dell'efficienza   e
dell'efficacia  delle  attivita'  istituzionali  ed,  in particolare,
all'ampliamento  dei  servizi  all'utenza,  i  contratti   collettivi
integrativi   potranno  prevedere,  con  decorrenza  stabilita  nella
medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario  fino
a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  suddetta
riduzione dovranno essere fronteggiati  con  proporzionali  riduzioni
del  lavoro  straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi  oppure,  ove  ulteriormente  necessario,  con  risorse
appositamente individuate in sede di contrattazione integrativa.