ART. 28
                           Mansioni superiori
1.  Il  presente  articolo  completa  la  disciplina  delle  mansioni
prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993 per
la parte demandata alla contrattazione.
2.  Nell'ambito  del  nuovo  sistema di classificazione del personale
previsto   dal   presente   contratto,   si   considerano   "mansioni
immediatamente superiori
a)  all'interno  delle  categorie  B  e  D,  le  mansioni  svolte dal
dipendente di  posizione  iniziale  nel  corrispondente  profilo  del
livello  super  secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del
presente contratto;
b) all'interno  delle  categorie  A  e  C,  le  mansioni  svolte  dal
dipendente  nella  posizione  iniziale della categoria immediatamente
superiore.
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel  livello  Bs  della
categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3.  Non  sono  mansioni  immediatamente  superiori  quelle  svolte in
sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed
allo stesso livello  ma  collocato  in  una  fascia  economica  della
progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene
nei seguenti casi:
a)  vacanza  di  posto  in  organico,  per  non  piu'  di  sei  mesi,
prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura  del
posto vacante;
b)   sostituzione  di  altro  dipendente  assente  con  diritto  alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,  per
la durata dell'assenza.
5.  Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al
comma 2 e' comunicato per iscritto al dipendente incaricato  mediante
le  procedure  stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri
ordinamenti, sulla base  di  criteri,  da  definire  entro  tre  mesi
dall'entrata  in  vigore del presente contratto, previa consultazione
dei soggetti di cui all'art.  9,  comma  2,  che  tengano  conto  del
contenuto  professionale  delle  mansioni da conferire. La disciplina
delle mansioni superiori come integrata dal presente  articolo  entra
pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma
2  ha  diritto  alla  differenza tra i trattamenti economici iniziali
previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle rel-
ative mansioni nella tabella  9  e  9  bis,  fermo  rimanendo  quanto
percepito  a  titolo  di  retribuzione  individuale di anzianita', di
fascia retributiva nella  propria  posizione  nonche'  di  indennita'
specifica  professionale ove spettante per il profilo ma non prevista
per  la  posizione  superiore.  Ove  questa sia prevista, il relativo
importo e' assorbito per la  durata  delle  mansioni  dall'indennita'
attribuita al profilo di riferimento.
7.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo resta ferma la
disciplina dell'art. 56 del d.lgs. 29/1993.