ART. 29
                Formazione e Aggiornamento professionale
1. Nell'ambito dei processi di  riforma  delle  aziende  sanitarie  e
degli   enti,   la   formazione   costituisce   una  leva  strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti  e  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  programmati.  Essa e' in particolare
finalizzata  allo  sviluppo  del  sistema  sanitario  attraverso   il
miglioramento  delle  competenze del personale e piu' elevati livelli
di motivazione e di consapevolezza rispetto agli  obiettivi  generali
di rinnovamento e produttivi da perseguire.
2.   L'attivita'   formativa  si  realizza  attraverso  programmi  di
addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all'ottimale
valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso  programmi  mirati
allo  sviluppo  delle  professionalita'  in  linea  con i cambiamenti
organizzativi.  L'attivita'  formativa  si  svolge  secondo  percorsi
definiti  in  conformita'  dei programmi concordati nell'ambito della
contrattazione integrativa di  cui  all'art.  4,  comma  2  punto  V.
Particolare  attenzione  e'  posta  in  tale ambito sulle esigenze di
riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilita'.
3. La formazione  del  personale  di  nuova  assunzione  si  realizza
mediante corsi teorico-pratici di intensita' e durata rapportate alle
attivita'    da    svolgere,    in    base   a   programmi   definiti
dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a  tempo
indeterminato,  compreso  il  personale  in  distacco sindacale.   Il
personale  comandato  fruisce  della   formazione   negli   enti   di
appartenenza  salvo  che  per  i  corsi  di  cui  alla  lettera b). I
dipendenti comandati in servizio presso le  aziende  o  gli  enti  di
nuova  istituzione, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di
destinazione, partecipano ai programmi di  formazione  realizzati  da
quest'ultimo.  I  programmi  stabiliscono  quali  iniziative  abbiano
carattere obbligatorio e quali abbiano carattere  facoltativo  ed  in
particolare definiscono:
a)  percorsi  di  formazione con esame finale collegato al sistema di
classificazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire
agli operatori il piu' alto grado di  operativita'  ed  autonomia  in
relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi
di  aggiornamento  professionale  sono  stabilite  in  attuazione dei
programmi di cui al comma 2, con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione  e  riconversione
delle strutture e dei servizi;
-  alle  discipline  che  riguardano  l'organizzazione del lavoro, le
tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di
indirizzo  del  piano  sanitario  nazionale  e  della  programmazione
regionale e locale dei servizi.
5.   Le  attivita'  di  formazione  obbligatoria  si  concludono  con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo  dipendente,  certificato  attraverso  l'attribuzione  di  un
apposito  attestato  al termine dei corsi, secondo le modalita' defi-
nite nei programmi di formazione.
6.  Il  personale  che  partecipa  alle   attivita'   di   formazione
obbligatoria organizzate dall'ente e' considerato in servizio a tutti
gli  effetti.  I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I
corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di  lavoro.  Qualora  i
corsi  si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad
essi  comporta,  sussistendone  i  presupposti,  il  trattamento   di
missione  ed  il  rimborso  delle spese di viaggio. La contrattazione
integrativa, fermo restando il debito  orario  contrattuale,  potra',
altresi', prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale
e  quantificare  le  ore  necessarie a garantire particolari percorsi
formativi individuati dai programmi annuali, alla luce  dei  principi
enunciati   nel   patto  sociale  per  lo  sviluppo  e  l'occupazione
formalizzati nell'intesa del 22 dicembre 1998.
7. L'aggiornamento obbligatorio  stabilito  dall'azienda  o  ente  e'
svolto in orario di lavoro riguarda anche:
a)  l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
b) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi  definiti
dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi regionali;
d)  il  comando finalizzato previsto dall'art. 45 del DPR 20.12.1979,
n. 761, con la precisazione che esso e' disposto dall'azienda o ente,
cui compete di stabilire se ed in quale misura e per quale durata  al
dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8.  Per  l'attuazione  dei  programmi di formazione, gli enti possono
avvalersi anche della collaborazione  della  Scuola  Superiore  della
Pubblica  Amministrazione,  delle  Universita'  e  di  altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione  dei
programmi  in  materia  di sistemi informativi destinati al personale
informatico sara' realizzata ai  sensi  dell'art.7,  lett.    e)  del
d.lgs. n. 39 del 1993.
9.  Nell'ambito  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  12 del presente
contratto  le  aziende  e  gli  enti  promuovono  la   formazione   e
l'aggiornamento   specifico   del   personale  cui  viene  attribuito
l'incarico di cui all'art. 21.
10. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo,
gli enti utilizzano le risorse  gia'  disponibili  sulla  base  della
direttiva  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.   14/1995
relativa  alla  formazione,  nonche'  tutte  le  risorse  allo  scopo
previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative
dell'Unione  Europea, in conformita' a quanto previsto dal Protocollo
di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. L'aggiornamento  facoltativo  comprende  documentate  iniziative,
selezionate   dal   personale  interessato,  anche  in  ambito  extra
regionale  ed  effettuate  al  di  fuori   dell'orario   di   lavoro.
Nell'aggiornamento   tecnico-scientifico  facoltativo  rientra  anche
l'istituto del  comando  finalizzato  di  cui  all'art.  45  del  DPR
20.12.1979 n. 761, cosi come modificato dal comma 7, lett. d).
12.  Qualora  l'azienda  o  ente ritenga l'aggiornamento facoltativo,
previsto al comma precedente, in linea con i programmi di  formazione
del  personale  e, comunque, strettamente connesso con l'attivita' di
servizio puo' prevedere, preventivamente, il  proprio  concorso  alle
relative  spese.  Le iniziative di cui al presente comma devono avere
esclusivo carattere formativo.
13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2
punto  V,  il  dirigente  responsabile   accoglie   le   domande   di
aggiornamento  tenendo  conto delle priorita' connesse agli obiettivi
assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e
culturali   dei   lavoratori   fornendo   a   tutti,   a   rotazione,
l'opportunita'  di  partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993.
14.  La  partecipazione  del  personale  all'attivita'  didattica  si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a)  corsi  di insegnamento previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992
n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale  obbligatorio  del  personale
organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  14 sono riservate di norma al
personale delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
16.  Il  personale  e'  ammesso  alla  didattica secondo le modalita'
previste  dagli  ordinamenti   delle   singole   aziende   ed   enti,
privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
17.  L'attivita'  didattica,  se  svolta  fuori  orario di lavoro, e'
remunerata in via forfettaria con un compenso  orario  di  L.  50.000
lorde,  comprensivo  dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati nonche' per la  partecipazione  alle
attivita'  degli  organi  didattici.  Se  l'attivita' in questione e'
svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di  cui  sopra  spetta
nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di
lavoro.