ART. 29 Formazione e Aggiornamento professionale 1. Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa e' in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e piu' elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire. 2. L'attivita' formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalita' in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attivita' formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformita' dei programmi concordati nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto V. Particolare attenzione e' posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilita'. 3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensita' e durata rapportate alle attivita' da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente. 4. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso le aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo ed in particolare definiscono: a) percorsi di formazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2; b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui al comma 2, con particolare riguardo: - ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa; - ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi; - alle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 5. Le attivita' di formazione obbligatoria si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalita' defi- nite nei programmi di formazione. 6. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione obbligatoria organizzate dall'ente e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potra', altresi', prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22 dicembre 1998. 7. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente e' svolto in orario di lavoro riguarda anche: a) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; b) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi regionali; d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45 del DPR 20.12.1979, n. 761, con la precisazione che esso e' disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro. 8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Universita' e di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sara' realizzata ai sensi dell'art.7, lett. e) del d.lgs. n. 39 del 1993. 9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico di cui all'art. 21. 10. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse gia' disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 relativa alla formazione, nonche' tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformita' a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997. 11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, cosi come modificato dal comma 7, lett. d). 12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l'attivita' di servizio puo' prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo. 13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2 punto V, il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorita' connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a tutti, a rotazione, l'opportunita' di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993. 14. La partecipazione del personale all'attivita' didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502; b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 15. Le attivita' di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 16. Il personale e' ammesso alla didattica secondo le modalita' previste dagli ordinamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. 17. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro.