ART. 30 Trattamento economico stipendiale di prima applicazione 1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale e' cosi' rideterminata: a) Il trattamento economico iniziale del personale inserito nelle categorie e' indicato nella tabella allegato 3. Esso e' formato dallo stipendio tabellare iniziale gia' previsto dall'art. 41, comma 4, tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonche' dall'indennita' di qualificazione professionale di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del 1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni funzionali (tabella allegato 4). b) Nel periodo di permanenza del dipendente nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto. 2. Il trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive: - trattamento economico iniziale di cui alla lettera a); - la misura intera della maggiorazione dell'indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita' di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995. 3. Il valore economico della seconda, terza e quarta fascia si aggiunge all'importo della fascia retributiva precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato 5. 4. Il trattamento economico iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 3 mensilita'. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennita' denominata "professionale specifica", il valore economico derivante dall'eventuale residuo dell'indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita' di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995 eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennita' residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilita' esclusivamente ai profili ivi indicati. 6. L'importo dell'indennita' professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel fondo dell'art. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.