ART. 30
        Trattamento economico stipendiale di prima applicazione
1.  Per  effetto  della  prima  applicazione  del  nuovo  sistema  di
classificazione,  a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al 31 ottobre
1998  la  struttura  della  retribuzione  del  personale   e'   cosi'
rideterminata:
a)  Il  trattamento  economico  iniziale del personale inserito nelle
categorie e' indicato nella tabella allegato 3. Esso e' formato dallo
stipendio tabellare iniziale gia' previsto  dall'art.  41,  comma  4,
tabella A del CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996
nonche'   dall'indennita'  di  qualificazione  professionale  di  cui
all'art. 45, commi 1 e 2 del medesimo  CCNL  del  1995  nella  misura
comune   agli   appartenenti  ai  profili  provenienti  dalle  stesse
posizioni funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di  permanenza  del  dipendente  nella  categoria,  lo
sviluppo  economico  si  realizza  mediante  la  previsione - dopo il
trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i
cui valori economici annui sono stabiliti nella tabella  allegato  5,
primo e secondo prospetto.
2.  Il  trattamento economico stipendiale della prima fascia prevista
dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti voci retributive:
- trattamento economico iniziale di cui alla lettera a);
-  la  misura   intera   della   maggiorazione   dell'indennita'   di
qualificazione  professionale  e valorizzazione delle responsabilita'
di cui all'art. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Il valore economico  della  seconda,  terza  e  quarta  fascia  si
aggiunge all'importo della fascia retributiva precedente ed assume il
valore  globale indicato nel secondo prospetto della tabella allegato
5.
4.  Il  trattamento  economico  iniziale  e   le   successive   fasce
retributive sono erogati per 3 mensilita'.
5.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1998 al personale resta attribuito,
quale indennita'  denominata  "professionale  specifica",  il  valore
economico   derivante   dall'eventuale   residuo  dell'indennita'  di
qualificazione professionale e valorizzazione  delle  responsabilita'
di  cui  all'art.  45,  commi  1  e  2  del CCNL del 1 settembre 1995
eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori  annui  di
tale  indennita'  residua  sono  riportati nella tabella allegato 6 e
vengono corrisposti per 12 mensilita' esclusivamente ai  profili  ivi
indicati.
6.  L'importo dell'indennita' professionale specifica di cui al comma
5 confluisce, comunque, nel fondo dell'art. 39 in  tutti  i  casi  di
cessazione del rapporto di lavoro.