ART. 31 Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico 1. In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio 1998 e' inquadrato dalla stessa data, senza incremento dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del presente articolo. 2. Al personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come da allegato 7 - un trattamento economico superiore a quello delle fasce di inquadramento, la differenza e' mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione della fascia successiva. 3. Le aziende ed enti che non abbiano ancora provveduto all'attuazione dell'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente all'art. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno 1996, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), possono procedere all'attribuzione della prima fascia retributiva con le nuove modalita' solo dopo aver portato a termine le procedure del citato art. 45. 4. Data la natura dinamica dell'art. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilita' anche dopo le prime due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende ed enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dell'indennita' di qualificazione professionale dopo l'1 gennaio 1998 e' collocato nella fascia corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio. L'art. 45 citato cessa di produrre gli effetti con l'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3. 5. Il personale infermieristico che ha beneficiato delle maggiorazioni della relativa indennita' previste dall'art. 49, comma 1, secondo periodo e comma 4, primo periodo del DPR 28 novembre 1990, n. 384 successivamente al 1 gennaio 1998 o ne beneficera' entro il 31 dicembre 1999 e' inquadrato nelle relative fasce retributive indicate alla tabella allegato 7, con decorrenza dalla data dell'avvenuta maggiorazione. 6. Il personale infermieristico di ex VII livello che usufruisce dell'indennita' infermieristica maggiorata di cui all'art. 49, comma 1, 2 periodo DPR 384/1990 ma non risulti in nessun caso beneficiario dell'art. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 e' collocato nelle fasce, secondo il disposto della tabella allegato 7, con una integrazione di L. 111.000 annue lorde, decorrente dall'entrata in vigore del presente contratto. 7. Al personale di livello VIII bis, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL e' attribuita una integrazione del trattamento economico iniziale da inserire nella colonna D della tabella allegato 4 di L. 257.000 annue lorde. 8. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo e della tabella allegato 7 la cui corresponsione grava sul fondo dell'art. 39 rimangono nel fondo stesso al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario. 9. Al personale neo assunto nel periodo transitorio dal 1 gennaio al 31 ottobre 1998 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegato 3 per la categoria di appartenenza nonche' l'indennita' di cui all'art. 30 comma 5, ove spettante. 10. In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento piu' favorevole che sara' assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento. Al dipendente va altresi' corrisposta - ove spettante al nuovo profilo acquisito - la indennita' di cui all'art. 30, comma 5. Non si da' luogo al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi successivi al primo inquadramento. 11. In caso di passaggio di profilo di cui all'art. 17, comma 3, il dipendente conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce la indennita' professionale specifica del nuovo profilo ove spettante. 12. Al personale proveniente per processi di mobilita' volontaria da altre aziende ed enti del comparto resta attribuita la fascia economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. A tal fine le aziende ed enti prima di procedere alla mobilita' verificano le proprie disponibilita' nel fondo di riferimento. 13. La misura comune delle indennita' di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) come specificata nella tabella allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico iniziale, in quanto gia' emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed e', pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Stessa caratteristica mantiene la parte residua di detta indennita', denominata "indennita' professionale specifica", in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonche' le integrazioni previste dai commi 6 e 7.