ART. 31
        Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico
1. In prima applicazione, il personale in servizio al 1 gennaio  1998
e'  inquadrato  dalla  stessa data, senza incremento dei costi, nelle
nuove  fasce  retributive  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
tabella allegato 7, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3 e dai
commi 6 e 7 del presente articolo.
2.  Al  personale cui alla data del comma 1 risulti attribuito - come
da allegato 7 - un trattamento economico  superiore  a  quello  delle
fasce  di  inquadramento,  la differenza e' mantenuta come assegno ad
personam riassorbibile con l'acquisizione della fascia successiva.
3.  Le  aziende  ed  enti   che   non   abbiano   ancora   provveduto
all'attuazione  dell'art.  45,  comma  3  e  seguenti  del CCNL del 1
settembre 1995  sia  nella  prima  fase  applicativa  sia  in  quella
conseguente  all'art.  2,  comma  4  del  CCNL del 27 giugno 1996, in
deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera  a),  possono
procedere  all'attribuzione  della  prima  fascia  retributiva con le
nuove modalita' solo dopo aver portato a  termine  le  procedure  del
citato art. 45.
4.  Data  la  natura  dinamica  dell'art.  45  di  cui al comma 3, si
conferma la sua applicabilita'  anche  dopo  le  prime  due  fasi  di
attuazione  dei  CCNL  del  1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno
1996, nei limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto,  il
personale  che  in  tali  aziende  ed enti sia risultato beneficiario
della maggiorazione dell'indennita' di  qualificazione  professionale
dopo l'1 gennaio 1998 e' collocato nella fascia corrispondente di cui
alla  tabella  allegato  7, con la decorrenza del relativo beneficio.
L'art. 45 citato cessa di  produrre  gli  effetti  con  l'entrata  in
vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 3.
5.   Il   personale   infermieristico   che   ha   beneficiato  delle
maggiorazioni della relativa indennita' previste dall'art. 49,  comma
1, secondo periodo e comma 4, primo periodo del DPR 28 novembre 1990,
n. 384 successivamente al 1 gennaio 1998 o ne beneficera' entro il 31
dicembre 1999 e' inquadrato nelle relative fasce retributive indicate
alla  tabella  allegato  7,  con  decorrenza dalla data dell'avvenuta
maggiorazione.
6. Il personale infermieristico di  ex  VII  livello  che  usufruisce
dell'indennita'  infermieristica maggiorata di cui all'art. 49, comma
1, 2 periodo DPR 384/1990 ma non risulti in nessun caso  beneficiario
dell'art.  45,  comma  3  e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 e'
collocato nelle fasce, secondo il disposto della tabella allegato  7,
con   una   integrazione   di  L.  111.000  annue  lorde,  decorrente
dall'entrata in vigore del presente contratto.
7. Al personale di livello VIII bis, con decorrenza  dall'entrata  in
vigore   del   presente  CCNL  e'  attribuita  una  integrazione  del
trattamento economico iniziale da  inserire  nella  colonna  D  della
tabella allegato 4 di L. 257.000 annue lorde.
8.  Tutti  gli  assegni attribuiti a titolo personale per effetto del
presente articolo e della tabella allegato 7  la  cui  corresponsione
grava  sul  fondo  dell'art. 39 rimangono nel fondo stesso al momento
della cessazione dal  rapporto  di  lavoro  a  qualsiasi  titolo  del
personale che ne era destinatario.
9.  Al personale neo assunto nel periodo transitorio dal 1 gennaio al
31 ottobre 1998 viene attribuito il  trattamento  economico  iniziale
previsto  dalla  tabella  allegato 3 per la categoria di appartenenza
nonche' l'indennita' di cui all'art. 30 comma 5, ove spettante.
10. In caso  di  passaggio  tra  categorie  o  di  livello  economico
all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento
economico  iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora
il trattamento economico in godimento  della  fascia  retributiva  di
appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento
piu'  favorevole  che  sara'  assorbito  con  la  acquisizione  della
successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.  Al
dipendente  va  altresi' corrisposta - ove spettante al nuovo profilo
acquisito - la indennita' di cui all'art. 30, comma  5.  Non  si  da'
luogo  al riassorbimento della differenza stipendiale se l'incremento
del  tabellare  e'   derivante   dai   rinnovi   contrattuali.   Tale
disposizione  si  applica  anche  per  i passaggi successivi al primo
inquadramento.
11. In caso di passaggio di profilo di cui all'art. 17, comma  3,  il
dipendente  conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce
la  indennita'  professionale  specifica  del   nuovo   profilo   ove
spettante.
12.  Al personale proveniente per processi di mobilita' volontaria da
altre aziende  ed  enti  del  comparto  resta  attribuita  la  fascia
economica  conseguita nell'amministrazione di provenienza. A tal fine
le aziende ed enti prima di procedere alla  mobilita'  verificano  le
proprie disponibilita' nel fondo di riferimento.
13.  La  misura  comune  delle indennita' di cui all'art. 30, comma 1
lett. a) come specificata nella tabella allegato 4,  colonna  quarta,
che  confluisce  nel  trattamento  economico iniziale, in quanto gia'
emolumento fisso e continuativo, ne mantiene  le  caratteristiche  ed
e',   pertanto,  utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza. Stessa caratteristica mantiene la parte residua di  detta
indennita',   denominata  "indennita'  professionale  specifica",  in
quanto proveniente dal medesimo emolumento  nonche'  le  integrazioni
previste dai commi 6 e 7.