ART. 32 Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari 1. Dal I novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in applicazione dell'art. 30 e' cosi' rideterminata: a) trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996; b) indennita' integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianita'; d) fascia retributiva superiore; e) indennita' professionale specifica; f) trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e relative indennita'; g) compensi legati alla produttivita' collettiva e al miglioramento dei servizi e premi per la qualita' della prestazione individuale; h) compensi per lavoro straordinario; i) indennita' di funzione 2. Le voci di cui alle lettere c) e d) sono corrisposte ove acquisite e le voci dalla lettera e) alla lettera i) ove spettanti; 3. Al personale, ove spettante e' anche corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e suc- cessive modificazioni: 4. Il trattamento tabellare iniziale dei dipendenti di cui alla tabella allegato 4, colonna C, e' incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilita' secondo quanto previsto nella tabella all. 8, a decorrere dalle date indicate nei relativi prospetti. Il trattamento economico iniziale annuo risulta dalla tabella allegato 9. 5. In attuazione del comma 4, i valori delle fasce economiche indicati nella tabella allegato 5, sono sostituiti - con le decorrenze ivi indicate - da quelli previsti nelle tabelle allegato 10 e 11. Di conseguenza i valori della tabella allegato 7 sono da aggiornare in modo automatico. 6. Il valore dell'indennita' professionale specifica di cui alla tabella 6 rimane invariato.