ART. 32
          Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
1. Dal I novembre 1998 la struttura della retribuzione dei dipendenti
delle  aziende  ed  enti  in  applicazione  dell'art.  30  e'   cosi'
rideterminata:
a)   trattamento   economico  iniziale  costituito:  dallo  stipendio
tabellare iniziale  e  dalla  misura  comune  dell'ex  indennita'  di
qualificazione  professionale  dell'art.  45,  commi 1 e 2 del CCNL 1
settembre 1995 e CCNL del 27 giugno 1996;
b) indennita' integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianita';
d) fascia retributiva superiore;
e) indennita' professionale specifica;
f) trattamento economico legato alle condizioni di lavoro e  relative
indennita';
g)  compensi  legati alla produttivita' collettiva e al miglioramento
dei servizi e premi per la qualita' della prestazione individuale;
h) compensi per lavoro straordinario;
i) indennita' di funzione
2. Le voci di cui alle lettere c) e d) sono corrisposte ove acquisite
e le voci dalla lettera e) alla lettera i) ove spettanti;
3. Al personale, ove spettante e' anche corrisposto l'assegno per  il
nucleo  familiare  ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e suc-
cessive modificazioni:
4. Il trattamento tabellare  iniziale  dei  dipendenti  di  cui  alla
tabella  allegato 4, colonna C, e' incrementato degli importi mensili
lordi per tredici mensilita' secondo quanto  previsto  nella  tabella
all.  8,  a  decorrere dalle date indicate nei relativi prospetti. Il
trattamento economico iniziale annuo risulta dalla  tabella  allegato
9.
5.  In  attuazione  del  comma  4,  i  valori  delle fasce economiche
indicati  nella  tabella  allegato  5,  sono  sostituiti  -  con   le
decorrenze  ivi  indicate - da quelli previsti nelle tabelle allegato
10 e 11. Di conseguenza i valori della tabella  allegato  7  sono  da
aggiornare in modo automatico.
6.  Il  valore  dell'indennita'  professionale  specifica di cui alla
tabella 6 rimane invariato.