ART. 33 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dall'art 32, commi 4 e 5 hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' dell'art. 32 del CCNL del I settembre 1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 e' quello previsto dalla tabella allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dalla tabella allegato 8 e seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.