ART. 33
                Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi del trattamento  economico  previsti  dall'art  32,
commi  4  e  5 hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle
sulla  tredicesima  mensilita',  sul   trattamento   di   quiescenza,
ordinario  e  privilegiato,  diretto  ed  indiretto,  sull'indennita'
premio di servizio, sull'indennita'  dell'art.  32  del  CCNL  del  I
settembre  1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.  Il
trattamento economico da prendere a base per il compenso  del  lavoro
straordinario  di  cui  all'art.  34 e' quello previsto dalla tabella
allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con  le  decorrenze  ivi
indicate.   Agli   effetti   dell'indennita'   premio   di  servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del  c.c.,  si  considerano  solo  gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.  I  benefici  economici  risultanti  dalla  tabella  allegato  8 e
seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio,  con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.