ART. 34
                        Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non puo' essere  utilizzato  come  fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2.   Le   prestazioni   di   lavoro   straordinario  hanno  carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze  di  servizio  e
devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile.
Le  parti  si  incontrano  almeno  tre  volte  l'anno per valutare le
condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende  ed  enti  determinano  le  quote  di  risorse  che  in
relazione  alle  esigenze  di  servizio  preventivamente  programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed  eventi  di  carattere
eccezionale  vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate
dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti
ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2,
punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita' operative
delle predette articolazioni aziendali e'  flessibile  ma  il  limite
individuale  per il ricorso al lavoro straordinario non potra' super-
are, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno  essere  superati  -  in
relazione  ad  esigenze particolari ed eccezionali - per non piu' del
5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite  massimo  di
n. 250 ore annuali.
5.  Nella  determinazione dei limiti individuali si tiene particolare
conto: del richiamo in  servizio  per  pronta  disponibilita';  della
partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici
concorsi  indetti  dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali,
ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano  previsti  specifici
compensi;    dell'assistenza    all'organizzazione    di   corsi   di
aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a
domanda  del   dipendente   con   riposi   sostitutivi   da   fruire,
compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7.  La  misura  oraria  dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata maggiorando la  misura  oraria  di  lavoro  straordinario
calcolata,  convenzionalmente,  dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennita' integrativa speciale (IIS), in godimento  nel  mese  di
dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
8.  La  maggiorazione  di  cui  al  comma 7 e' pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato  nei
giorni  festivi  o  in  orario  notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in  orario  notturno
festivo.
9.  La  misura  oraria  dei  compensi  per lavoro straordinario dal 1
gennaio 1998 resta confermata nei  valori  spettanti  al  31.12.1997.
Successivamente  e'  adeguata  secondo le decorrenze degli incrementi
del trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo  per  la  corresponsione  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1.