ART. 35
           Criteri per la progressione economica orizzontale
1. La progressione economica prevista dall'art. 30, comma  1  lettera
b)   si   attiva   con   la  stipulazione  del  contratto  collettivo
integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma  3  e
nel  limite  delle  risorse  finanziarie  esistenti e disponibili nel
fondo di  cui  all'art.  39,  sulla  base  dei  seguenti  criteri  da
integrare in sede di contrattazione integrativa:
a)  per  i  passaggi  alla prima, seconda e terza fascia retributiva,
previa valutazione selettiva in  base  ai  risultati  ottenuti,  alle
prestazioni   rese  con  piu'  elevato  arricchimento  professionale,
all'impegno e alla qualita' della prestazione individuale;
b) per i passaggi all'ultima fascia  di  ciascuna  categoria,  previa
valutazione  selettiva  basata  sugli  elementi  di cui al precedente
punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:
- del diverso impegno, manifestato anche in attivita' di tutoraggio e
di inserimento lavorativo  dei  neo  assunti,  della  qualita'  delle
prestazioni  svolte,  con  particolare  riferimento  ai  rapporti con
l'utenza;
- del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacita' di
adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva
alle esigenze di  flessibilita',  con  disponibilita'  dimostrata  ad
accettare  forme  di  mobilita'  programmata  per  l'effettuazione di
esperienze professionali plurime collegate alle  tipologie  operative
del profilo di appartenenza;
-  dell'iniziativa  personale e della capacita' di proporre soluzioni
innovative  o  migliorative  dell'organizzazione  del  lavoro  ovvero
richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza
esterna.
2.  Nell'ambito  della  determinazione  degli  ulteriori  criteri  da
definirsi  nella  contrattazione  integrativa   verranno   prese   in
considerazione,  in  presenza delle condizioni del comma e purche' in
modo non esclusivo, le  posizioni  dei  dipendenti  che  usufruiscono
degli assegni ad personam di cui all'art. 31.
3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto
b),  in  ogni  azienda  ed  ente  sono  adottate  metodologie  per la
valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei  singoli
dipendenti.
4.  I  passaggi  da  una  fascia  retributiva a quella immediatamente
successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni  anno
per  tutti  i  lavoratori  -  ivi  compresi  quelli che ricoprono una
posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati  in  base
ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i
citati  passaggi  tenuto  conto  delle risorse presenti nel fondo - a
consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei
dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le  procedure
descritte nei commi precedenti e' stabilito in funzione delle risorse
finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative
sono  quelli  propri  della  categoria o del livello di appartenenza,
secondo l'art. 21 comma 9.